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Decisione

36.2005.225

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale. <

21 febbraio 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

nei precedenti considerandi, questa Corte ha già statuito sull'ammissibilità,

per la Cassa malati, di procedere alla compensazione di premi scaduti con

prestazioni dovute, rinviando tra l'altro alla volontà del legislatore espressa

nel relativo messaggio. Pure la dottrina si è espressa in tal senso,

richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito LAMI. In simili circostanze

una norma cantonale che esclude questa modalità esecutiva appare di principio

in conflitto con il diritto federale. Poiché tuttavia l'assicurazione malattia

non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale, va esaminato se la

norma in questione può essere applicata nel rispetto del diritto federale. In

proposito Eugster ha evidenziato che la compensazione dovrebbe intervenire solo

posteriormente alla messa in atto della procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione

secondo la LEF, notifica all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità

preposta alla riduzione dei premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto

al pagamento dei premi in caso di indigenza dev'essere messo in condizione di

effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima della dichiarazione

di compensazione (Eugster, op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che

la compensazione permette di evitare l'emissione di attestati di carenza di

beni, un simile procedimento priva la persona assicurata della possibilità di

ottenere prestazioni assistenziali in forma di pagamento del premio, previste

dal diritto cantonale. Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può

trovarsi senza i mezzi necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a

scapito del fornitore di prestazioni. In simili condizioni procedere

immediatamente ad una compensazione è contrario allo spirito della legge (Eugster,

op. cit., cifra marg. 226 n. 499; si confronti anche Duc, op. cit., pag. 470).

6.2 Da quanto sopra

esposto risulta che l'autore si esprime in favore almeno di una limitazione

temporale dell'applicabilità della compensazione, per tener conto dello spirito

della LAMal e in considerazione delle competenze cantonali in materia di

assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo questa Corte a tale

opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere proposto, simile a

quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non compromette, bensì contribuisce

meglio alla realizzazione della LAMal. In effetti questa modalità di esecuzione

permette sia il versamento del premio all'assicuratore malattia in tempi brevi,

che quello dell'onorario pieno al fornitore di prestazioni, in quanto

l'assicurato dispone di tutta la prestazione. L'interessato può inoltre

percepire le prestazioni assistenziali di diritto.

Alla luce di queste

considerazioni la disposizione cantonale che vieta la compensazione nei casi in

cui interviene l'assistenza sociale e vi è la possibilità di ridurre i premi,

ambiti in cui è data la competenza cantonale, entra in conflitto con il diritto

federale solo nella misura in cui l'ammissibilità della compensazione è

completamente esclusa. La norma dev'essere quindi intesa nel senso che la compensazione

non va posta in atto fintanto che la cassa malati non ha dato seguito alla

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la procedura esecutiva secondo

la LEF, notificare il caso all'autorità d'assistenza sociale e a quella

competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la

giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la Cassa malati di procedere

alla compensazione va compresa nel senso che essa è possibile solo

posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore malattia, della

procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è

contestato che la Cassa malati non ha posto in esecuzione il credito vantato

nei confronti dell'intimata, né che non ha fatto capo all'autorità assistenziale

competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze

non può porre in esecuzione la propria pretesa tramite compensazione. In quanto

infondato il ricorso di diritto amministrativo va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche

nell’ambito della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di

malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se

la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

Considerandi

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

In

concreto l’assicuratore ha presentato i 3 ACB al Cantone per il pagamento solo

quando ha emesso la decisione su opposizione.

L’autorità

assistenziale non ha pertanto potuto esprimersi in merito alle richieste della

Cassa, la quale non poteva pertanto sospendere le prestazioni dell’assicurato

(cfr. anche il consid. precedente e la citata DTF 129 V 455).

Anche

per questo motivo l’agire della convenuta è manifestamente infondato.

Per

cui già solo in virtù del diritto federale la decisione della Cassa va

annullata.

9.

Va

inoltre rilevato che la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta

poiché non fissa modalità e tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale

deve intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al

Cantone la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA

(K 102/00, riprodotta precedentemente).

In

tale prospettiva l’art. 85e Reg. LCAMal ha apportato gli adeguati correttivi e

prevede che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni può avvenire

solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del pagamento dei

crediti irrecuperabili.

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma dell’autorità

cantonale di sospensione del versamento degli arretrati.

Anche

per questo motivo la decisione va annullata.

10.

L’assicuratore

ha adottato una misura incisiva nei confronti di una persona con scarse (se non

nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse

siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le

condizioni, provvede al versamento del dovuto.

La

superficialità e la leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto all'assicurato,

privo di specifiche conoscenze giuridiche, dapprima di chiedere l’emanazione di

una decisione formale, poi di opporsi alla medesima ed infine di inoltrare

ricorso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio di

impegno temporale e spese per invii e copie di documenti.

Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità

è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di

rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC

1983.

pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329).

Ueli

Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre

che:

" Eine

Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des

kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder

leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der

Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.

BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über

das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung

übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den

Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

Nel

caso concreto la superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire

dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo agire revocando il

provvedimento, impongono il carico di tasse di giustizia e spese ed il

riconoscimento di indennità adeguate in favore del ricorrente.

Come

rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto

cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di

patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa

ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle

anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle

spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema

è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si

ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza

le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in

virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."

In

concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr.

700.

-- e spese processuali cifrate in fr. 200.--, nonché fr. 100.--

a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dal ricorrente.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

2.- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 100.-- a titolo di rimborso

per le spese sopportate per la procedura.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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