Lexipedia

Decisione

36.2005.228

Ricorso tadrdivo contro provvedimento dell'assicuratore malattia.

7 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°

gennaio incluso;

l'onere

della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione

amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne

conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di

un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V

402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3),

può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF

105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121);

secondo

giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di

intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,

viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è

validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene

entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene

ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il

destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta

"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid.

1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se

l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una

certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b;

116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di

cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i

provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito

gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può

essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in

suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto

all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal

caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata

Considerandi

(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento);

detto

altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio

raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del

destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche

effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I

143.

consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere

designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi

invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato

equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio

2001.

della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001);

sempre

secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione

raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una

semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;

cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380);

nel

caso di specie l'assicurato aveva interposto opposizione alla decisione della

Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal;

egli

pertanto doveva aspettarsi di ricevere una decisione;

dagli

atti non risulta, e nemmeno l'insorgente fa valere, di aver avvisato la Cassa

di cambiamenti di indirizzo;

pertanto

la notifica della decisione è avvenuta regolarmente;

del

resto, dagli atti emerge che la decisione su opposizione del 24 ottobre 2005 è

stata ritirata il giorno successivo;

pertanto

il termine di 30 giorni era ampiamente scaduto il 13 dicembre 2005 quando

l’interessato ha interposto ricorso (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H

134/04, consid., 4.2 e seguenti), il ricorso va dichiarato irricevibile. Il

ricorrente potrà, semmai, domandare all’assicuratore la revoca del

provvedimento adottato provocando nuova decisione semmai impugnabile.

Nonostante l’esito dell’impugnativa non si fa carico della tassa di giustizia e

delle spese;

abbondanzialmente

va ricordato che il TCA ha stabilito che l’assicuratore non può fondare la

decisione di sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal sulla base di

ACB neppure presentati all’autorità cantonale per il loro pagamento (cfr. STCA

del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210 e DTF 129 V 455);

copia

della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster