36.2005.228
Ricorso tadrdivo contro provvedimento dell'assicuratore malattia.
7 marzo 2006Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.228
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, TCA
Titolo:
Ricorso tadrdivo contro provvedimento dell'assicuratore malattia.
IRRICEVIBILITÀ
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.228
ir/td
Lugano
7 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2005 formulato
da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24
ottobre 2005 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati __________ ha informato RI 1,
affiliato per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in
virtù dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa l’emanazione di attestati di carenza
beni rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti
dall’assicurazione (A6). Copia della lettera è stata trasmessa all’Istituto
delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS) quale avviso all’autorità di
assistenza sociale per il Ticino;
il
5 agosto 2005 la Cassa ha emanato una decisione formale con la quale ha
confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli
art. 90 cpv. 3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero attestati
di carenza beni (ACB) emessi a carico del ricorrente;
in
seguito all’opposizione inoltrata il 24 ottobre 2005 __________ ha riesaminato
la fattispecie, decidendo di confermare la sospensione del pagamento;
con
ricorso del 13 dicembre 2005 l’assicurato ha contestato il provvedimento della
Cassa (doc. I),
il
Giudice delegato ha accertato, tramite l’amministrazione, la data
dell’intimazione del ricorso interpellando – senza risposta – il ricorrente;
__________
ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che la sua decisione
su opposizione è stata ritirata alla posta di __________ (Canton __________) il
25 ottobre 2005;
la
cassa ha proposto di dichiarare irricevibile, siccome tardivo, il ricorso. Il
ricorrente è stato ulteriormente interpellato dal TCA circa la data di
ricezione della decisione su opposizione, anche questo scritto è rimasto senza
risposta nonostante sollecito;
il
giudice delegato ha voluto ancora accertare correttamente il domicilio e
l’indirizzo del ricorrente potendo inoltre verificare che dall’inizio 2006 il
ricorrente è assicurato presso altra cassa malattia. Il ricorrente, dopo il
ricorso, non ha più avuto contatto con il Tribunale e non ha risposto alle
sollecitazioni del giudice delegato. Non sono stati acquisite altre prove;
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione;
l'art.
60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa;
l'art.
38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato
in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in
cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il
primo giorno feriale seguente.
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso;
l'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di
un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V
402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3),
può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF
105 III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121);
secondo
giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è
validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene
entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene
ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta
"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid.
1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se
l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una
certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b;
116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di
cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i
provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito
gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può
essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in
suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto
all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal
caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata
Considerandi
(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento);
detto
altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del
destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche
effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I
143.
consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere
designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi
invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato
equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio
2001.
della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001);
sempre
secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;
cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380);
nel
caso di specie l'assicurato aveva interposto opposizione alla decisione della
Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal;
egli
pertanto doveva aspettarsi di ricevere una decisione;
dagli
atti non risulta, e nemmeno l'insorgente fa valere, di aver avvisato la Cassa
di cambiamenti di indirizzo;
pertanto
la notifica della decisione è avvenuta regolarmente;
del
resto, dagli atti emerge che la decisione su opposizione del 24 ottobre 2005 è
stata ritirata il giorno successivo;
pertanto
il termine di 30 giorni era ampiamente scaduto il 13 dicembre 2005 quando
l’interessato ha interposto ricorso (cfr. anche STFA del 22 febbraio 2005, H
134/04, consid., 4.2 e seguenti), il ricorso va dichiarato irricevibile. Il
ricorrente potrà, semmai, domandare all’assicuratore la revoca del
provvedimento adottato provocando nuova decisione semmai impugnabile.
Nonostante l’esito dell’impugnativa non si fa carico della tassa di giustizia e
delle spese;
abbondanzialmente
va ricordato che il TCA ha stabilito che l’assicuratore non può fondare la
decisione di sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal sulla base di
ACB neppure presentati all’autorità cantonale per il loro pagamento (cfr. STCA
del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210 e DTF 129 V 455);
copia
della presente va notificata all’IAS, quale autorità interessata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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