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Decisione

36.2005.23

indennità perdita di guadagno in caso di malattia (LCA). Rifiuto della cassa malati di pagare le indennità durante la permanenza all'estero dell'assicurato.

22 aprile 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 57; DTF 112 II 253).

Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della lingua, ai termini

utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 116 II 189, JdT

1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: CARRON, La loi fédérale sur

le contrat d’assurance, Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al senso che

l'assicuratore si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi formulari

prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360)

piuttosto che al senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II

318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti

dell'assicurato s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel

linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I

57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più

specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le

accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342). Tuttavia, la

parola non deve essere snaturata dal suo reale senso al punto di designare una

cosa completamente diversa (DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno concordemente

voluto dare ad un'espressione un'accezione diversa dal suo senso abituale, non

v'è dunque ambiguità che giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per

l'assicurato (STF in SJ 1996 pag. 623).

Di

principio, dunque, le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni

di volontà delle parti devono essere interpretate in ogni caso di specie,

applicando le regole della buona fede e conformemente al principio

dell'affidamento che deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF

129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a;

DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 122 III 118,

JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727). L’interpretazione

di una clausola contrattuale deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato

alla conclusione del contratto e alla stipulazione della clausola di cui si

impone l’interpretazione (ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den

Versicherungs vertrag, 1968, pag. 459, pagg. 462-463). Inoltre, le

dichiarazioni di volontà devono essere interpretate secondo il senso che il

destinatario poteva e doveva attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in

RUA XV n. 47 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA). Per

determinare la volontà delle parti non bisogna dimenticare che l'assicurato, a

differenza dell'assicuratore, non ha conoscenze specifiche in materia

d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n. 49 citata in: CARRÉ, op. cit., pag.

74 ad art. 1 LCA).

Il

testo chiaro di una clausola non esclude a priori un'interpretazione (DTF 127

III 44 consid. 1b). Bisogna esaminare se ci sono dei motivi per ritenere che

una clausola debba essere compresa diversamente dal suo senso letterale (DTF

128 III 212 consid. 2b)bb). Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi

dal senso letterale di un testo adottato dalle parti quando non vi sono ragioni

serie per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118

consid. 2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).

In

caso di dubbio in merito alla comprensione di una clausola contrattuale redatta

dall'assicuratore, ossia quando il senso e la portata della clausola

contrattuale non possono essere determinati con sicurezza dopo

un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona fede (art. 2

cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più interpretazioni, si

deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario, a scapito dell'assicuratore

(DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 100 II 403, JdT

1976 I 254).

Si

tratta del principio in dubio contra assicuratorem, secondo cui, nel

dubbio, la clausola contrattuale va interpretata a sfavore di chi l’ha redatta

(in dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui l’assicuratore non

potrà prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III 118, JdT 1987 I

805; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 268

segg., JdT 1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, Berna

1995, pag. 145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO, n. 109

pag. 142; Rep. 1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op. cit., pag.

247 e seg.). Questo principio si applica sia per l'interpretazione di una

polizza che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata in: CARRÉ, op. cit., pag.

75 ad art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per interpretare delle CGA,

direttamente al principio in dubio contra stipulatorem - che è

applicabile solo in caso di dubbio sul significato di una clausola -

costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623

seg.). A titolo abbondanziale va osservato ancora che, secondo la

giurisprudenza, le clausole limitative della copertura (clausole d’esclusione)

devono essere interpretate restrittivamente e non in modo esteso (DTF 118 II

342, JdT 1996 I 128; DTF 115 II 268; SJ 1992 623 citate in: CARRON, op. cit.,

n. 209 pag. 72 e n. 221 pag. 77; STF in RUA XIII n. 47; cfr.

sull’interpretazione della parola “droga”: DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612

citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER, op. cit., pag. 247). Esse

possono però essere redatte in termini generali, senza che sia necessario

enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la categoria degli avvenimenti

esclusi sia descritta in modo sufficientemente preciso e non equivoco al fine

che non sussista alcun dubbio sull'estensione del rischio assicurato, tenendo

conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128).

Visto

dunque quanto precede, l’interpretazione di una clausola - ovvero la sua

valutazione alla luce del contenuto e dello scopo del contratto - è

un’operazione sempre necessaria affinché se ne possa determinare la portata

(Rep. 1993 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht,

1986, pag. 231; DTF 116 II 345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).

Infine

si rammenta che le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante

del contratto d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi

sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société

suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare

pag. 673).

5. Nel

caso di specie la norma contrattuale che CV 1 vuole applicata è chiara, semplicemente

formulata, non ambigua e non presenta alcuna difficoltà interpretativa.

I

termini della lingua italiana impiegati sono semplici ed espliciti.

L'attore,

senza autorizzazione di CV 1, non poteva recarsi all'estero. Scopo verosimile

della regola è conferire all'assicuratore la possibilità di verificare in ogni

momento lo stato di salute dell'assicurato ed evitare - ritenuta l'inabilità -

un aggravamento con un viaggio impegnativo. Già per questo motivo la petizione

va respinta.

6. Come

detto l’attore, dopo aver ricevuto dall’assicuratore una lettera che gli

intimava di non recarsi all’estero poiché, dal punto di vista medico, ciò

avrebbe potuto nuocere al suo già precario stato di salute, ha trasmesso alla

cassa un certificato del proprio medico in cui veniva indicato che

l’interessato poteva lasciare il suo domicilio. Contrariamente a quanto sembra

ritenere l’attore, il suo medico non lo ha autorizzato a recarsi in __________,

né ha dichiarato che un tale viaggio non avrebbe provocato alcun peggioramento

della salute. Lo specialista ha infatti affermato che l’assicurato “potrà

lasciare il proprio domicilio.” (doc. 9). Ora, la facoltà di poter lasciare

il proprio domicilio non implica ancora l’autorizzazione a recarsi all’estero. La

Cassa del resto non contesta che l’interessato aveva la possibilità di

spostarsi liberamente, ma sostiene unicamente che non poteva effettuare viaggi

all’estero.

Non

va poi dimenticato che le CGA prevedono esplicitamente che gli assicurati

inabili al lavoro perdono il loro diritto alle prestazioni se si recano

all’estero senza autorizzazione da parte dell’assicuratore. Per cui, la

circostanza che il medico curante avrebbe autorizzato l’attore a recarsi

all’estero è ininfluente, poiché l’autorizzazione è valida unicamente se a

fornirla è l’assicuratore. La restrizione nel recarsi all’estero deriva dalla

circostanza che gli assicuratori devono poter verificare, esaminare e

controllare che le prestazioni vengano versate solo agli assicurati che ne

hanno veramente diritto.

In

particolare le casse possono far esaminare i propri assicurati dai loro medici

di fiducia e, nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno, gli interessati

sono tenuti a fare tutto ciò che è possibile per diminuire le conseguenze

dell’evento dannoso (cfr. anche art. 61 LCA). Ora, il controllo è possibile

unicamente se l’assicurato non si reca all’estero e se l’assicuratore può,

procedere celermente agli esami richiesti dalla situazione.

D’altra

parte, dell’obbligo di ridurre il danno fa parte anche l’obbligo, in caso di

stato di salute cagionevole, di non effettuare viaggi lunghi e dispendiosi dal

punto di vista psico-fisico, nella misura in cui queste non siano arbitrarie e

sproporzionate.

Abbondanzialmente

va osservato come dagli atti medici emerge che il medico curante, Dr. med. __________,

con certificato del 2 luglio 2004 ha affermato che “il paziente è stato

fatto oggetto di controlli sia dal neurologo dr. __________, sia al __________

dal neurochirurgo, sia a __________ dal prof. __________ direttore del __________.

Nessuna soluzione terapeutica efficace. I dolori sono persistenti e

debilitanti, per cui il signor __________ non è in grado di riprendere il

lavoro – e continua l’inabilità al lavoro al 100%.” (sottolineatura del

redattore).

Ciò

conferma la gravità della patologia e giustifica la decisione della Cassa di

evitare all’assicurato un lungo viaggio che poteva essere dispendioso dal lato

psico-fisico. Del resto l’assicurato è poi rimasto inabile ininterrottamente

anche dopo il rientro in Svizzera. Inoltre l’attore, a comprova del suo stato

di salute cagionevole, ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di una

rendita per l’invalidità il 14 settembre 2004.

Ancora

di rilievo il lasso di tempo relativamente lungo di permanenza all’estero (un

mese).

Va

ribadito quindi come, in virtù delle CGA, l'assicuratore era legittimato a

rifiutare il pagamento delle prestazioni durante la permanenza dell’assicurato

all’estero.

La petizione, ai limiti della temerarietà, va di conseguenza

respinta.

7. Secondo

l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per

violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità

di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in

procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG).

Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in

specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa

che

" Nelle cause civili per altri diritti di carattere

pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le

conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione

cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."

In concreto l’attore chiede al TCA il

versamento di un importo di fr. 3'264 (cfr. doc. I), ossia inferiore ai fr.

8'000 richiesti dalla legge. Per cui non sono dati i presupposti per un

eventuale ricorso per riforma al TF.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione é respinta.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.CV

1.

3.

- Intimazione

alle parti e all'UFAP, Berna.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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