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Decisione

36.2005.232

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1 ha postulato la concessione del sussidio 2005 con richiesta 24 marzo

2005 inizialmente ritenuta tardiva dall’amministrazione. Il ricorso inoltrato

dall’assicurato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è divenuto

privo d’oggetto per l’emanazione di un nuovo provvedimento da parte

dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM qui di seguito) siccome l’istante

poteva rivendicare una diminuzione delle entrate nel corso del 2005. Nella sua

domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie RI 1, nato nel 1979 e coniugato con __________, 1980, senza

prole e dipendente, ha evidenziato l’inizio dell’attività di apprendista dopo

avere svolto quella di operaio con conseguente diminuzione del reddito

famigliare ciò che consentirebbe la concessione del sussidio.

B. La

domanda è stata respinta ed il successivo reclamo non ha avuto miglior sorte

siccome rigettato con la decisione qui impugnata del 23 dicembre 2005. L'amministrazione

ha considerato i redditi famigliari conseguiti nel corso del 2005 dalla famiglia

__________ che, convertiti a mano delle apposite tabelle, conducono a ritenere

un reddito imponibile ipotetico di CHF 50'000.-- ciò che non permette la concessione

del sussidio. Con ricorso 28 dicembre 2005 RI 1 ribadisce l’importanza della

riduzione del reddito e chiede la concessione del sussidio. Dal canto suo

l’UAM, dopo avere accertato entrate annue nel corso del 2005 per complessivi

CHF 66'581,65 pari a CHF 5'548,50 mensili, ha indicato che la conversione di

tale importo a mano delle apposite tabelle non consente la concessione del

sussidio. Dal reddito calcolato non sono, d’avviso dell’amministrazione,

possibili riduzioni.

Al

ricorrente è stata concessa la possibilità di prendere posizione sulla risposta

di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Considerandi

2.

Il

ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della

decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti

minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile

in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo

del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,

ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono

diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla

somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal. Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state

mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò

verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge

Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005

l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del

reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di

reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—

per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.—

(cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione

delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per

l’anno 2005).

4.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola

eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite

tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

A

proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di

questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re

M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re

T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari".

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.

Infatti il reddito lordo cui ci

si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno

per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3

gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione

della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

5.

In

concreto l’amministrazione ha correttamente determinato autonomamente il

reddito della famiglia __________ conseguente all’inizio dell’attività di

apprendista del marito. Il calcolo è dettagliatamente riportato in sede di

risposta di causa, i valori sono ripresi dagli elementi forniti dal ricorrente

stesso, e quanto ritenuto dall’amministrazione non è stato contestato. In

sostanza dunque per i mesi da gennaio ad agosto compreso è stato ritenuto un

reddito di CHF 6'512.-- da parte del ricorrente stesso, mentre con il settembre

e l’inizio del nuovo anno il mensile è aumentato a CHF 1'002.-- per complessivi

CHF 4'008.--, l’UAM ha calcolato la tredicesima pro rata ed a questo importo ha

aggiunto il guadagno annuo della moglie del ricorrente, CHF 55'185.--.

L’importo complessivo di CHF 66'581,65 va convertito a mano delle apposite

tabelle come al dettato di legge. In effetti da tale reddito non possono essere

operate deduzioni (quali quella fiscalmente riconosciuta della doppia economia

o quella derivante dalla trasferta sino al luogo di lavoro od ancora quella per

gli utensili da lavoro, queste deduzioni sono infatti comprese – senza un

calcolo preciso - nelle tabelle imposte dal RegLCAMal, la genericità della loro

valutazione dipende purtroppo dall’utilizzo di tabelle che non sono

attanagliate alla concretezza del caso in discussione). Ebbene l’agire

dell’amministrazione appare corretto. Il guadagno lordo mensile, suddiviso per

12.

conduce ad un reddito lordo mensile di CHF 5'548,45 che – convertito come

detto – produce un ipotetico reddito imponibile superiore ai CHF 40'000.-- e

quindi tale da non permettere la concessione del sussidio.

6.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla

LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica

eccezionalmente il carico di tassa di giustizia e spese, la presente decisione

è definitiva

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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