36.2005.232
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15 febbraio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2005.232
Data decisione, Autorità:
15.02.2006, TCA
Titolo:
Sussidio 2005. Inizio di un apprendistato dopo avere svolto attività lavorativa non qualificata. Reddito della moglie. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'amministrazione che supera, convertito mediante le tabelle, i limiti fissati dal DE 26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.232
ir/td
Lugano
15 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 dicembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto
Fatti
A.
RI 1 ha postulato la concessione del sussidio 2005 con richiesta 24 marzo
2005 inizialmente ritenuta tardiva dall’amministrazione. Il ricorso inoltrato
dall’assicurato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è divenuto
privo d’oggetto per l’emanazione di un nuovo provvedimento da parte
dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM qui di seguito) siccome l’istante
poteva rivendicare una diminuzione delle entrate nel corso del 2005. Nella sua
domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie RI 1, nato nel 1979 e coniugato con __________, 1980, senza
prole e dipendente, ha evidenziato l’inizio dell’attività di apprendista dopo
avere svolto quella di operaio con conseguente diminuzione del reddito
famigliare ciò che consentirebbe la concessione del sussidio.
B. La
domanda è stata respinta ed il successivo reclamo non ha avuto miglior sorte
siccome rigettato con la decisione qui impugnata del 23 dicembre 2005. L'amministrazione
ha considerato i redditi famigliari conseguiti nel corso del 2005 dalla famiglia
__________ che, convertiti a mano delle apposite tabelle, conducono a ritenere
un reddito imponibile ipotetico di CHF 50'000.-- ciò che non permette la concessione
del sussidio. Con ricorso 28 dicembre 2005 RI 1 ribadisce l’importanza della
riduzione del reddito e chiede la concessione del sussidio. Dal canto suo
l’UAM, dopo avere accertato entrate annue nel corso del 2005 per complessivi
CHF 66'581,65 pari a CHF 5'548,50 mensili, ha indicato che la conversione di
tale importo a mano delle apposite tabelle non consente la concessione del
sussidio. Dal reddito calcolato non sono, d’avviso dell’amministrazione,
possibili riduzioni.
Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di prendere posizione sulla risposta
di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Considerandi
2.
Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile
in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal. Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state
mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò
verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge
Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005
l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del
reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di
reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—
per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.—
(cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione
delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per
l’anno 2005).
4.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
A
proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di
questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re
M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re
T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari".
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno
per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
5.
In
concreto l’amministrazione ha correttamente determinato autonomamente il
reddito della famiglia __________ conseguente all’inizio dell’attività di
apprendista del marito. Il calcolo è dettagliatamente riportato in sede di
risposta di causa, i valori sono ripresi dagli elementi forniti dal ricorrente
stesso, e quanto ritenuto dall’amministrazione non è stato contestato. In
sostanza dunque per i mesi da gennaio ad agosto compreso è stato ritenuto un
reddito di CHF 6'512.-- da parte del ricorrente stesso, mentre con il settembre
e l’inizio del nuovo anno il mensile è aumentato a CHF 1'002.-- per complessivi
CHF 4'008.--, l’UAM ha calcolato la tredicesima pro rata ed a questo importo ha
aggiunto il guadagno annuo della moglie del ricorrente, CHF 55'185.--.
L’importo complessivo di CHF 66'581,65 va convertito a mano delle apposite
tabelle come al dettato di legge. In effetti da tale reddito non possono essere
operate deduzioni (quali quella fiscalmente riconosciuta della doppia economia
o quella derivante dalla trasferta sino al luogo di lavoro od ancora quella per
gli utensili da lavoro, queste deduzioni sono infatti comprese – senza un
calcolo preciso - nelle tabelle imposte dal RegLCAMal, la genericità della loro
valutazione dipende purtroppo dall’utilizzo di tabelle che non sono
attanagliate alla concretezza del caso in discussione). Ebbene l’agire
dell’amministrazione appare corretto. Il guadagno lordo mensile, suddiviso per
12.
conduce ad un reddito lordo mensile di CHF 5'548,45 che – convertito come
detto – produce un ipotetico reddito imponibile superiore ai CHF 40'000.-- e
quindi tale da non permettere la concessione del sussidio.
6.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla
LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica
eccezionalmente il carico di tassa di giustizia e spese, la presente decisione
è definitiva
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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