36.2005.234
Indennità per perdita di guadagno LCA. Esame delle valutazioni mediche dei curanti e degli esperti. L'attrice può continuare la sua attività al 50%,poi portarla al 100%, quindi non ha più diritto alle
21 agosto 2006Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.234
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, TCA
Titolo:
Indennità per perdita di guadagno LCA. Esame delle valutazioni mediche dei curanti e degli esperti. L'attrice può continuare la sua attività al 50%,poi portarla al 100%, quindi non ha più diritto alle indennità.
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
art. 72 LAMAL
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.234
TB
Lugano
21 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 dicembre
2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Dal
12 luglio 2004 AT 1, 1952, aiuto-fisioterapista e segretaria del marito, titolare
di due studi di fisioterapia, è stata inabile al lavoro al 100% fino al 30
settembre 2004, mentre al 75% dal 1° ottobre 2004 fino almeno all'introduzione della presente petizione
(docc. 6, 7, 10, 14, 18, 27, 28 e 42).
Il 19 luglio 2004
(doc. 5) il datore di lavoro dell'assicurata ha annunciato al suo assicuratore che la moglie era
inabile al lavoro per "malattia di schiena cervicale spalle lombare
braccio destro e sinistro". La __________, che è succeduta in diritto
al precedente assicuratore, dopo aver assunto informazioni presso i medici che
hanno avuto in cura l'assicurata
(docc. 11 e 17), le ha versato le prestazioni di diritto a dipendenza della
polizza __________ (80% del salario conteggiabile dopo 7 giorni d'attesa per 723 giorni per un'inabilità lavorativa per malattia) (docc.
A, 1 e 3).
Le indennità sono
state versate fino all'8
febbraio 2005 in funzione dei predetti gradi d'incapacità lavorativa.
B. Con
scritto del 4 febbraio 2005 (doc. 30) l'assicuratore ha rifiutato di continuare a versare a AT 1 delle
indennità giornaliere per un'incapacità
lavorativa del 75%, ritenendola infatti abile al lavoro al 50% dal 9 febbraio
precedente ed al 100% dal 1° aprile 2005, per le attività da lei normalmente
svolte presso lo studio di fisioterapia del marito (fatturazioni, riordino
locali, rispondere al telefono e concordare appuntamenti, accoglienza clienti,
fare gli acquisti di prodotti o materiale di consumo, tenere pulita la vasca
dei massaggi, lavare la biancheria, ecc.). La valutazione dell'assicuratore si è basata sui risultati del
test che l'interessata ha dovuto
effettuare nel dicembre 2004 presso la Clinica __________ di __________. Esaminati
gli ulteriori referti medici prodotti dall'assicurata attestanti sempre un'inabilità lavorativa del 75%, l'assicuratore ha comunque più volte ribadito che dal 1° aprile 2005 l'interessata era in grado di svolgere la
propria attività di aiuto-fisioterapista e segretaria a tempo pieno senza alcun
impedimento, perciò da quel momento il caso sarebbe stato chiuso con
conseguente interruzione del versamento di indennità giornaliere (docc. 31, 33,
35 e 39).
Riassumendo, l'assicuratore ha assunto il caso versando
delle indennità giornaliere per perdita di guadagno al 100% (corrispondenti a Fr.
92.-/dì, pari all'80% del
salario lordo giornaliero su una base annua di Fr. 42'000.-) dal 12 luglio al 30 settembre 2004, al 75% dal 1° ottobre
2004 all'8 febbraio 2005 ed al
50% dal 9 febbraio al 31 marzo 2005, per un importo totale di Fr. 18'193.- (doc. 3) e non di Fr. 28'368,90 come sostenuto.
C. Con
petizione del 28 dicembre 2005 (doc. I) AT 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha postulato la condanna dell'assicuratore CV 1, subentrato in diritto al
precedente assicuratore, al versamento di Fr. 34'832,70
(Fr. 119,70 netti al giorno x 291 giorni), oltre interessi legali di mora, per prestazioni assicurative per perdita di guadagno non (correttamente)
corrisposte dal 9 marzo 2005 all'11 luglio 2006, ossia fino alla scadenza dei 723 giorni di diritto
in virtù della citata polizza assicurativa.
Sulla scorta dei
certificati medici allestiti dalla dr.ssa __________, suo medico curante sin
dall'inizio della malattia, e dal
dr. med. __________, a cui la stessa è stata inviata per un consulto
reumatologico (docc. 9 e 12), l'attrice ha preteso che le siano riconosciute le relative prestazioni
a dipendenza della sua certificata duratura incapacità lavorativa del 75% anche
dopo il 1° aprile 2005.
Precisati alcuni elementi,
l'assicuratore si è nuovamente basato
sul dettagliato rapporto del 31 gennaio 2005 (doc. 29) allestito dalla Clinica __________
di __________ per confermare i suoi precedenti scritti e quindi l'interruzione del versamento di indennità
giornaliere dal 1° aprile 2005. Nell'ipotesi in cui la petizione sia accolta, il convenuto ha osservato
che la pretesa creditoria andrebbe comunque ricalcolata secondo i parametri corretti
da esso esposti nella propria risposta (doc. III).
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Il
TCA deve esaminare la capacità
lavorativa dell’attrice dal 9 marzo 2005 al 28 dicembre 2005, data in cui ha
introdotto la petizione in oggetto. Da ciò dipende il suo diritto di continuare
a percepire delle indennità giornaliere per perdita di guadagno anche in questo
periodo.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate – e delle comunicazioni degli
assicuratori LCA - in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel
febbraio 2005 (doc. 30).
L’attrice ha
contestato il grado di capacità lavorativa calcolato da CV 1 dal 9 febbraio 2005
in poi, pari al 50% fino al 31 marzo 2005 ed in seguito al 100%, poiché la sua capacità
lavorativa sarebbe stata nulla. A suo dire la fibromialgia generalizzata nel
contesto di uno stato ansioso-depressivo per il quale era seguita da uno
psichiatra, la periartropatia omero-scapolare tendinopatica sinistra e la
sindrome cervico e lombo vertebrale cronica di cui soffriva da alcuni anni, l'hanno limitata e continuavano a limitarla
considerevolmente (75%) nello svolgimento della sua attività di aiuto-fisioterapista/segretaria.
Un'interruzione al 31 marzo 2005 del versamento delle indennità per perdita di
guadagno non sarebbe stata pertanto giustificata. Alla luce delle attestazioni dei
medici curanti che ha prodotto, l’attrice ha postulato quindi la continuazione
della concessione di un’indennità del 75% anche dopo il 1° aprile 2005.
3. L'art. 10 CGA (doc. B) precisa che esiste
incapacità lavorativa quando la persona assicurata, in seguito ad una malattia
o ad un infortunio coperti dall'assicurazione, è totalmente o parzialmente inabile ad esercitare la
sua professione o un'altra attività
lucrativa esigibile.
Secondo l'art. 16 cpv.
2 CGA, il diritto alle prestazioni nasce dal momento in cui è sussistita un'incapacità lavorativa pari almeno al 25%
per una durata ininterrotta superiore al periodo d'attesa fissato nella polizza. Le prestazioni sono calcolate in
funzione del grado dell'incapacità
lavorativa. Se essa è pari almeno al 25%, si ha diritto alle prestazioni nella
misura corrispondente. Qualora il grado d'incapacità lavorativa sia pari almeno al 66⅔%, vengono accordate le prestazioni intere.
Il concetto di
inabilità lavorativa di queste CGA riprende la definizione che il Tribunale
federale delle assicurazioni ha estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungs-recht,
T. I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105 V 178 consid. 2).
Nell'ambito
dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA
esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno
(STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
4. Circa
l'incapacità lavorativa dell'assicurata, va ribadito come la dr.ssa med. __________,
generalista, suo medico curante dal giugno 2004, il 13 luglio 2004 (doc. 6) abbia
attestato un'inabilità del 100% dal giorno precedente e del 75% dal 1° ottobre 2004 (doc.
18).
Soltanto con la reiterata
specifica richiesta dell'assicuratore,
il 16 settembre 2004 (doc. 13), il medico curante ha precisato la sua diagnosi:
sindrome fibromialgica generalizzata, sbilancio e decondizionamento muscolare,
alterazione degenerativa della colonna cervicale e lombare, piccola lesione del
tendine muscolo sopra spinato a sinistra in acromion tipo II, siringomielia
C5-C7. I sintomi di queste malattie si sarebbero manifestati due anni prima.
Quale trattamento consigliato v'è stata la fisioterapia, praticata dal marito, anche se i dolori
cervico-brachiali ed alla spalla non accennavano a diminuire, comportando dei
movimenti passivi limitati.
Nel corso dell'estate 2004, l'attrice è stata in cura dal dr. med. __________ per un consulto
reumatologico. Nel primo referto medico del 16 agosto 2004 (doc. 9), lo specialista
FMH in reumatologia, medicina interna e manuale SAMM, ha confermato la diagnosi
posta dal medico curante ed ha presentato l'anamnesi passata, recente, sistematica e sociale dell'assicurata. Il 16 luglio 2004 egli ha
esperito un esame reumatologico sulla colonna vertebrale e le articolazioni periferiche,
nonché un esame neurologico, di laboratorio e di radiologia. Esposti tutti questi elementi nel dettaglio, lo specialista ha
pronunciato la propria valutazione evidenziando che la
sindrome del dolore cronico di cui l'interessata è affetta da 4-5 anni sarebbe spiegabile con la presenza
di una sindrome fibromialgica generalizzata primaria, mentre le alterazioni
degenerative al rachide cervicale e lombare non sono spiegabili. La mobilità
passiva normale alla spalla sinistra ha trovato per contro riscontro clinico,
mentre le patologie reumatologiche riconducibili alla fibromialgia potevano
essere parzialmente trattate farmacologicamente e con misure fisiatriche
passive. Per quando concerne la siringomielia riscontrata, l'attrice è stata inviata dal neurologo dr.
med. __________, già suo curante.
Con il successivo
referto del 10 settembre 2004 (doc. 12) lo specialista ha risposto ai quesiti
sottopostigli dall'assicuratore.
Egli ha ribadito la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, sbilancio
e decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative della colonna cervicale
e lombare, piccola lesione transmurale del tendine muscoloso sopraspinato a
sinistra in acromeon tipo II e siringomielia C5-C7. Inoltre, ha precisato che l'attrice non gli ha mai chiesto di attestare
un'inabilità lavorativa e che
la stessa era in cura dallo psichiatra dr. med. __________. Non avendo mai
attestato un'inabilità
lavorativa, il medico non ha potuto esprimersi in merito ad un'eventuale ripresa dell'attività lavorativa o ad un aumento della
capacità stessa. Ha comunque evidenziato che il grado d'incapacità lavorativa nella medesima o in un'altra attività avrebbe dovuto essere determinato in ambito peritale
reumatologico, neurologico e psichiatrico.
Anche il neurologo curante
interpellato da __________ ha risposto di non aver mai valutato la capacità
lavorativa dell'assicurata e di
non poter quindi rispondere ai quesiti sottopostigli (doc. 17).
Il 9 ottobre 2004 (doc.
E) il dr. med. __________, operante presso la Clinica ortopedica di __________,
ha posto la diagnosi di impingement sotto-acromiale alla spalla sinistra. Clinicamente,
questa spalla mostrava una funzione più limitata, soprattutto per la situazione
algica, mentre la spalla destra aveva una funzione abbastanza soddisfacente,
dolorante solo a fine corsa a livello muscolare. A suo avviso, la mobilità era
globalmente mantenuta malgrado il dolore. Come il reumatologo, anch'egli ha sconsigliato d'intervenire chirurgicamente sulla spalla
sinistra.
Su precisa richiesta
dell'assicuratore, il 2 ed il 3
dicembre 2004 (doc. 29) l'attrice
si è sottoposta ad una valutazione della sua capacità funzionale EFL presso la
Clinica __________ di __________. I medici hanno osservato che i problemi
rilevanti in relazione all'attività
professionale erano principalmente costituiti da un disturbo funzionale alla
spalla sinistra con irradiazione dei dolori fino al polso sinistro, dolori alla
colonna lombare ed all'anca
sinistra. I risultati del test hanno indicato una capacità di carico da situare
nell'ambito di un'attività leggera per tutta la giornata,
anche se l'assicurata soffriva di
depressione, tanto che era ancora in cura. La specifica
attività di aiuto-fisioterapista, giudicata un lavoro da leggero a medio
pesante (10-25 kg), comportava delle difficoltà riguardo al carico della spalla
sinistra, tuttavia facilmente eliminabili con dei semplici accorgimenti.
Queste le conclusioni e le proposte degli esperti:
"
Esigibilità
dell'attività professionale come aiuto
fisioterapista
x
sì x mezza giornata, tentativo di ripresa dell'attività
al 50% per abituarsi/adattarsi al lavoro per poi abituarsi (secondo la evoluzione
della problematica della spalla sinistra) all'attività
per tutto il giorno.
x
Riduzione del carico: - evitare i pochi casi in cui deve
sollevare
pazienti dal
lettino, può
farsi
aiutare dal marito
- evitare di
strizzare gli impacchi
di
fiori di fieno, farsi aiutare dal
marito
x Adattamenti,
al posto della macchina da scrivere dotare lo studio di fisioterapia di un
computer, mettere lettini automatici.
Esigibilità per altre attività professionali
x lavoro leggero (5-10 kg)
x
tutto il giorno
Proposte
concrete per il reinserimento professionale
x allo stesso posto di lavoro – con lo stesso tipo
di mansioni ma con alcuni adattamenti x mezza giornata,
tentativo di ripresa dell'attività al 50% per abituarsi/adattarsi al lavoro
per poi abituarsi (secondo l'evoluzione della problematica della spalla
sinistra) all'attività per tutto il giorno.
La
cliente si dichiara d'accordo con le valutazioni e le proposte fatte: x
sì
Proposte
in relazione ad ulteriori trattamenti
Per
la problematica della spalla sinistra consigliamo di continuare la fisioterapia
ambulatoriale con l'obiettivo di togliere l'infiammazione,
ma anche iniziare terapie attive che mirano a migliorare la stabilità della
spalla sinistra a carico della muscolatura e per centralizzare la testa
omerale.
Considerandi
Inoltre, consigliamo un programma di ricondizionamento muscolare e
cardiovascolare generale della cliente per un lungo periodo.
Come terzo punto, consigliamo la partecipazione nei gruppi dell'associazione fibromialgici in Ticino."
Il rapporto
dettagliato agli atti, conosciuto dalle parti, espone la situazione
professionale dell'attrice, la
collaborazione e concordanza durante la valutazione, l'insorgenza della sintomatologia e gestione del dolore mediante
autovalutazione del dolore, l'individuazione
dei dolori rispettivamente delle zone sintomatiche rilevanti ed il
comportamento dell'assicurata
in relazione a questi dolori; l'autovalutazione della capacità funzionale, la sicurezza delle
tecniche di lavoro, la qualità dei movimenti, le capacità rilevanti, i deficit
rilevanti, le capacità ed i deficit in relazione all'attività professionale svolta, concludendo con delle osservazioni
complementari.
Il referto in
discussione contempla anche tutti i risultati delle prove a cui si è sottoposta
l'attrice ed i valori della sua
capacità di carico ed è accompagnato da una valutazione medico-funzionale che illustra
la diagnosi, le osservazioni sullo stato di salute dell'assicurata ed un esame clinico.
5.
Secondo
la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V
160.
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Tali criteri di valutazione debbono
guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie
rette dalla LCA, come quella in discussione.
6.
Come
esposto sopra, se nei propri referti il medico curante, generalista, ha escluso
che l'attrice potesse continuare
a svolgere il proprio lavoro di aiuto-fisioterapista, gli specialisti che l'hanno visitata e sottoposta a diversi test
fisici durante due mezze giornate nel dicembre 2004, hanno invece affermato la possibilità
concreta che l'assicurata
riprendesse la precedente attività
lavorativa da subito al 50%.
Essi hanno concluso
che inizialmente l'attrice
poteva ricominciare a lavorare come aiuto-fisioterapista per mezza giornata, in
modo da potersi riabituare piano piano alle faccende precedentemente esercitate
presso lo studio del marito fisioterapista. In seguito, era oggettivamente
esigibile e realizzabile che l'assicurata
espletasse la sua attività per tutto il giorno. Per concretizzare ciò, era
soltanto sufficiente mettere in pratica alcuni piccoli accorgimenti, come per
esempio utilizzare un computer anziché una macchina per scrivere per il
disbrigo del lavoro amministrativo: la tastiera di un computer richiede infatti
una pressione molto meno marcata di una tastiera di una vecchia macchina per
scrivere, evitando così di caricare inutilmente la spalla sinistra ed il polso
sinistro dell'attrice. Anche la
sostituzione dei lettini manuali con lettini automatici avrebbe sicuramente
reso molto più comodo e facile il posizionamento dei pazienti su di essi, così
pure il frequente cambio di posizione degli interessati. Per il sollevamento
dei pazienti "problematici" dai lettini e per strizzare gli impacchi
di fiori di fieno, l'attrice
poteva invece semplicemente fare capo al marito per ottenere un piccolo e
rapido aiuto; questa soluzione nemmeno avrebbe fatto perdere particolarmente
tanto tempo.
A questo proposito va
evidenziato che la stessa assicurata si è dichiarata d'accordo con queste valutazioni e le proposte fatte.
A mente del TCA, il citato referto portante sulla
valutazione della capacità funzionale dell'attrice, allestito dopo due mezze giornate di test fisici eseguiti
ad inizio dicembre 2004 quando l'interessata era in incapacità lavorativa da cinque mesi, appare
molto approfondito, chiaro e completo. Come esposto, i medici hanno accuratamente
esaminato l’assicurata a mezzo di numerosi test fisici ed hanno fissato al 50%
la percentuale iniziale di abilità lavorativa dell’attrice nell'attività precedentemente esercitata, ma con
possibilità concreta di portarla in breve tempo al 100%, rispettando determinate
direttive.
Valutati quindi tutti
i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive formulate dai medici operanti presso la
Clinica __________, istituto specializzato nella riabilitazione di persone
colpite da problematiche di cui era affetta anche l'attrice, siano complete, convincenti ed esaurienti e di potersi
quindi attenere e fare affidamento sulle conclusioni che essi hanno tratto.
Le conclusioni di
questi esperti sono inoltre accompagnate da uno specifico esame della sua capacità
funzionale fisica riassunto in una tabella con tutte le attività che la stessa
poteva ancora esercitare. Questi medici sono stati dunque completi e dettagliati
nella loro diagnosi dell'assicurata. La completezza di questo rapporto contrasta
per contro con le affermazioni di carattere generale pronunciate dal medico
curante dell'attrice.
Nemmeno i referti dei
dr. med. __________ e __________ possono soccorrere quest'ultima nel suo diritto a percepire delle
indennità per perdita di guadagno, poiché né uno specialista né l'altro si sono pronunciati sul grado d'incapacità lavorativa dell'assicurata. L'affermazione dell'attrice
secondo cui il dottor __________ avrebbe certificato un'incapacità lavorativa del 75% è imprecisa.
Di conseguenza, d'avviso del TCA, le conclusioni del medico responsabile EFL dr. med. __________
possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili e come tali
vanno quindi condivise.
In questo senso, la valutazione
effettuata dall'assicuratore di
dare tempo all'attrice di
riprendere a lavorare al 50% dal 9 febbraio fino al 31 marzo 2005 e da lì in poi
di interrompere il versamento di indennità giornaliere, appare corretta; alla
stessa conclusione si giunge in merito alla decisione di considerarla totalmente
abile al lavoro dal 1° aprile 2005 sempre nella sua attività di
aiuto-fisioterapista presso lo studio del marito.
Stando così le cose,
la petizione dell'attrice deve
essere integralmente respinta.
7.
L'art.
43.
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per
l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il
ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle
parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale
raggiungeva ancora Fr. 8'000.-.
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza della sua incapacità
di lavoro per malattia. Siccome con la propria petizione AT 1 pretende un
importo che supera ampiamente i citati Fr. 8'000.-, sono pertanto dati gli
estremi per un eventuale ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna.
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. S'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Intimazione
alle parti e all'UFAP, Berna.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di
Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster