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Decisione

36.2005.235

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale. <

28 febbraio 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

nei precedenti considerandi, questa Corte ha già statuito sull'ammissibilità,

per la Cassa malati, di procedere alla compensazione di premi scaduti con

prestazioni dovute, rinviando tra l'altro alla volontà del legislatore espressa

nel relativo messaggio. Pure la dottrina si è espressa in tal senso,

richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito LAMI. In simili circostanze

una norma cantonale che esclude questa modalità esecutiva appare di principio

in conflitto con il diritto federale. Poiché tuttavia l'assicurazione malattia

non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale, va esaminato se la

norma in questione può essere applicata nel rispetto del diritto federale. In

proposito Eugster ha evidenziato che la compensazione dovrebbe intervenire solo

posteriormente alla messa in atto della procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione

secondo la LEF, notifica all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità

preposta alla riduzione dei premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto

al pagamento dei premi in caso di indigenza dev'essere messo in condizione di

effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima della dichiarazione

di compensazione (Eugster, op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che

la compensazione permette di evitare l'emissione di attestati di carenza di

beni, un simile procedimento priva la persona assicurata della possibilità di

ottenere prestazioni assistenziali in forma di pagamento del premio, previste

dal diritto cantonale. Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può

trovarsi senza i mezzi necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a

scapito del fornitore di prestazioni. In simili condizioni procedere

immediatamente ad una compensazione è contrario allo spirito della legge (Eugster,

op. cit., cifra marg. 226 n. 499; si confronti anche Duc, op. cit., pag. 470).

6.2 Da quanto sopra

esposto risulta che l'autore si esprime in favore almeno di una limitazione

temporale dell'applicabilità della compensazione, per tener conto dello spirito

della LAMal e in considerazione delle competenze cantonali in materia di

assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo questa Corte a tale

opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere proposto, simile a

quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non compromette, bensì

contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In effetti questa modalità

di esecuzione permette sia il versamento del premio all'assicuratore malattia

in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al fornitore di prestazioni, in

quanto l'assicurato dispone di tutta la prestazione. L'interessato può inoltre

percepire le prestazioni assistenziali di diritto.

Alla luce di queste

considerazioni la disposizione cantonale che vieta la compensazione nei casi in

cui interviene l'assistenza sociale e vi è la possibilità di ridurre i premi,

ambiti in cui è data la competenza cantonale, entra in conflitto con il diritto

federale solo nella misura in cui l'ammissibilità della compensazione è completamente

esclusa. La norma dev'essere quindi intesa nel senso che la compensazione non

va posta in atto fintanto che la cassa malati non ha dato seguito alla

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la procedura esecutiva secondo

la LEF, notificare il caso all'autorità d'assistenza sociale e a quella

competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la

giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la Cassa malati di procedere

alla compensazione va compresa nel senso che essa è possibile solo

posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore malattia, della

procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è

contestato che la Cassa malati non ha posto in esecuzione il credito vantato

nei confronti dell'intimata, né che non ha fatto capo all'autorità

assistenziale competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze

non può porre in esecuzione la propria pretesa tramite compensazione. In quanto

infondato il ricorso di diritto amministrativo va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche

nell’ambito della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di

malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se

la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

In

concreto la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta poiché non

fissa modalità e tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale deve

intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al Cantone

la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA (K

102/00, riprodotta precedentemente).

In

tale prospettiva l’art. 22 cpv. 1 lett. b LCAMal ha apportato gli adeguati

correttivi e prevede che nei confronti delle persone soggette all’obbligo

d’assicurazione e per le prestazioni obbligatorie di legge l’assicuratore non

può sospendere le prestazioni.

Inoltre

per l’art. 85e Reg. LCAMal la sospensione della rimunerazione delle prestazioni

può avvenire solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del

pagamento dei crediti irrecuperabili.

Nel

caso di specie l’autorità cantonale, pendente causa, ha rilevato che, per

quanto concerne l’ACB __________, “la pretesa dell’assicuratore soffre di

gravi inadempienze, e come tale non può essere ammessa: l’assicuratore non ha

infatti presentato l’ACB nella versione originale e il sussidio è stato

indicato in modo non conforme. La pratica è stata ritornata all’assicuratore in

data 12 dicembre 2005”, mentre per quanto concerne la seconda esecuzione,

l’ACB “è stato inoltrato a UAM in data 4 dicembre 2001 e si riferisce a

partecipazioni del mese di dicembre 1999, rispettivamente febbraio 2000, per un

totale richiesto di CHF 995.95. Lo stesso è stato ritornato all’assicuratore

malattie in data 6 marzo 2002 in quanto i giustificativi relativi alle

partecipazioni non risultavano essere conformi alle disposizioni cantonali in

materia. L’assicuratore non ha più ritornato la pratica in rassegna allo

scrivente Ufficio.” (doc. VII)

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma da parte

dell’autorità cantonale di cessazione del versamento degli arretrati ed

indicando, quale base per la sospensione delle prestazioni, anche un ACB che

nemmeno figurava nella decisione formale.

In

queste condizioni, poiché l’assicuratore non ha rispettato il diritto

cantonale, la decisione di sospendere le prestazioni derivanti dalla LAMal va

annullata.

8. Il

ricorrente ha chiesto, genericamente, l’assunzione di alcune prove (documenti,

testi, edizioni, richiamo incarto, cfr. doc. I).

Visto

l’esito del ricorso il TCA rinuncia all’assunzione delle prove richieste dal

ricorrente (cfr. STFA del 20 settembre 2005 nella causa B., H 231/04 e 233/04,

consid. 3.3.2 terzo paragrafo).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

9. Nel

caso di specie l’assicuratore ha adottato una misura incisiva ed estremamente

pericolosa nei confronti di una persona con scarse (se non nulle) conoscenze

giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola,

garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al

versamento del dovuto.

La

superficialità e la leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto

all'assicurato, privo di specifiche conoscenze giuridiche, di farsi patrocinare

dal proprio curatore, il quale ha dovuto dapprima chiedere l’emanazione di una

decisione formale, poi opporsi alla medesima ed infine inoltrare ricorso a

questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio di impegno

temporale e spese per invii e copie di documenti.

Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità

è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di

rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC

1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329).

Ueli

Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre

che:

" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo

von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden

kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei

erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine

Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,

Kommentar zum zürcherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240).

Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der

gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht

zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

Nel

caso concreto la superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire

dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo agire revocando il

provvedimento, impongono il carico di tasse di giustizia e spese ed il

riconoscimento di indennità adeguate in favore del ricorrente.

Come

rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto

cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di

patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa

ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle

anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle

spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema

è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si

ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza

le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in

virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."

Nel caso concreto, vincente in causa, RI 1, è patrocinato dalla

propria curatrice, la quale, essendo un avvocato, va ritenuta persona

qualificata per la questione giuridica considerata. L'assicurato ha dunque

diritto a ripetibili.

In

concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr.

700.-- e spese processuali cifrate in fr. 200.--, nonché fr.

1’600.-- a titolo di ripetibili.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 1'600 (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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