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36.2005.27

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15 novembre 2006Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I 141; BGE 122 V 232 f.). AltArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in einer

Art. 4 ATSG weitestgehend entsprechende Weise; zunächst wurde das Unfallereignis

in Entsprechung zu altArt.9 Abs. 1 UVV definiert, und es wurde sodann

festgelegt, dass Folge des Ereignisses eine gesundheitliche Beeinträchtigung

sein müsse. Damit nahm der Gesetzgeber im Vergleich zur unfallverischerungs-rechtlichen

Umschreibung eine begriffliche Erweiterung vor (vgl. EUGSTER,

Krankenversicherung, Rz. 94).

Indessen ergaben sich in der Anwendung von altArt.

9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede; denn die

Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen Beeinträchtigung

wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition von altArt. 9 Abs.

1 UVV miteingeschlossen (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 94 Fn. 201),

weshalb die zusätzliche Erwähnung der Folge des Unfallereignisses lediglich als

Präzisierung betrachtet wurde (vgl. MAESCHI, Kommentar, Rz. 10 zu Art. 4 MVG).

Keine eigene Umschreibung des Unfalles

enthielt das MVG, wobei hier der Unfallbegriff praxisgemäss nach dem Recht der

obligatorische Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. MAESCHI, Kommentar, Rz.

9 zu Art. 4 MVG).

b) Damit ist davon auszugehen, dass im

bisherigen Sozial-versicherungsrecht ein einheitlicher Unfallbegriff Verwendung

fand. Die im Wortlaut unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV

sowie altArt. 2 Abs. 2 KVG änderten daran nichts.

Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung

des bisherigen Unfallbegriffes (vgl. dazu BB1 1999 4545; AB 2000 S 176) eine

für alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt.

Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre

Massgeblichkeit.".

Come rammenta l’autore zurighese, la

giurisprudenza emanata quindi precedentemente l’entrata in vigore della nuova

LPGA vale anche ora sotto l’egida della LPGA e della sua definizione di

infortunio.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortu-nio:

- l'involontarietà

-

la repentinità

-

il danno alla salute (fisica o psichica)

-

un fattore causale esterno

-

la straordinarietà di tale fattore

(Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance -accidents, Lausanne 1992, pagg. 44-51).

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro

confine tra infortunio e malattia.

In concreto occorre verificare se il danno alla

dentatura del ricorrente sia riconducibile all'incidente del 22 novembre 2003.

2.3. Il 27

febbraio 2004 (doc. 2) il ricorrente ha notificato alla Cassa malati che "Volendo

immettermi dalla strada principale per voltare a sinistra ed immettermi all'entrata __________ ho sentito un forte

botto causato dall'auto

B che procedeva in senso inverso facendomi sbattere contro un camion C." e di aver quindi battuto la parte destra della fronte. I

primi soccorsi gli sono stati prestati dall'Ospedale regionale di __________, successivamente dall'odontoiatra __________, che l'ha visitato il 5 dicembre 2003 proseguendo

poi le cure del caso.

CO 1 si è rifiutata di assumere il caso come prestazione

obbligatoria, poiché ritiene che la lesione dentaria in

questione (ovvero la rottura del ponte portante sui denti 17-11) non sia

da considerare come un infortunio ai sensi dei citati disposti di legge,

mancando il necessario nesso di causalità tra l'incidente automobilistico del

22 novembre 2003 in cui il ricorrente è stato coinvolto ed il trattamento che

il dentista curante ha previsto di attuare. A dire dell'assicuratore, il danno

ai denti avrebbe potuto concretizzarsi comunque anche con la semplice

masticazione, ritenuta sia l'ampiezza del fragile manufatto (visto il lungo

ponte di sette elementi poggiante su soli tre pilastri) sia lo stato dei denti

medesimi (in parte cariati).

La questione contestata è circoscritta

all’esistenza di un nesso di causalità fra l'evento che si è realizzato il 22 novembre 2003 ed il danno alla

salute occorso all'assicurato.

Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio contemplati dall’art. 4 LPGA

sono infatti manifestamente realizzati ed incontestati dalle parti.

A questo proposito vanno quindi illustrate le

nozioni di causalità naturale ed adeguata fra l'evento alla base dell'infortunio ed il danno alla salute dell'assicurato.

Poiché con l'entrata in vigore della LPGA la giurisprudenza vigente relativa alla

definizione d'infortunio (art.

9 cpv. 1 OAINF, abrogato con l'entrata

in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e ripreso dal citato art. 4 LPGA) ed

alle sue singole caratteristiche specifiche della definizione mantiene la

propria validità (RAMI 2004 pag. 576), a mente di questo TCA i concetti applicati all'assicurazione contro gli infortuni possono

essere parimenti adottati agli infortuni sorti nell'ambito dell'assicurazione

sociale contro le malattie.

2.4. Il

presupposto della causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora

sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute

non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe realizzato allo stesso modo.

Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa

del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad

altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o

psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine

qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su

indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della

probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende

che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri

possibile, ma essa non possa essere reputata probabile nel caso di specie, il

diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato

(STFA dell'8 novembre 2005

nella causa B.A., U 29/04; DTF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1,

119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi

citate).

2.5. Il diritto a

prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra l'infortunio ed il danno che ne deriva (STFA dell'8 novembre 2005 nella causa B.A., U 29/04).

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo

il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a e sentenze ivi citate). A quest'ultimo proposito occorre

aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della

causalità adeguata praticamente non si pone, dal momento che l'assicuratore

risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che,

secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 291

consid. 3a). È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che

la causalità adeguata riveste un ruolo importante (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa

e 409 consid. 5c/aa, DTF 117 V 367 consid. 6a).

2.6. A

dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità naturale tra infortunio e

danno alla salute lamentato, l'assicurato si rifà alle dichiarazioni del

proprio curante, dr. med. dent. __________, secondo il quale non c'erano denti difettosi, né riparati o malati

(doc. B) e "prima dell'incidente il ponte era ancora perfettamente funzionale e dunque non

capisco come si possa dire che lo stato dei denti era compromesso" (doc. C). Questo nesso causale sarebbe inoltre adeguato, se

si pone mente che "una situazione traumatica come l'incidente nel quale è stato coinvolto l'assicurato, è perfettamente adeguata a

provocare un infortunio del tipo di quello che egli ha patito" (doc. I punto 3).

La conclusione a cui giunge l'insorgente viene per contro integralmente

contestata dalla Cassa malati sulla scorta del parere espresso dal dr. med.

dent. __________, suo dentista fiduciario. Come detto, l'impatto del viso dell'assicurato contro il parabrezza non sarebbe

stata la causa scatenante il danno ai denti, giacché esso si sarebbe comunque

prodotto – ad esempio con la masticazione - a motivo dello stato precario dei

denti interessati e della fragilità dell'impianto (ponte sui denti 17-11).

2.7. Secondo la

prima constatazione delle lesioni dentarie subìte dal ricorrente, effettuata

dal dentista curante il 5 dicembre 2003 ma segnalata alla Cassa malati su

apposito formulario soltanto il 5 febbraio 2004 unitamente al preventivo dei

costi (Fr. 14'000.- circa) per

il trattamento curativo proposto (doc. B), non v'erano denti difettosi o non riparati, né denti colpiti da paradontosi

e nemmeno protesi. L'odontoiatra

segnalava inoltre la presenza di un ponte mobile 16-11, di tre denti otturati

(fra cui il 15) e di sette denti (fra cui il 16) oggetto in precedenza di un

trattamento radicolare.

Successivamente, questo formulario è stato

completato con l'aggiunta dei

ponti esistenti (tre, fra cui quello oggetto del contendere portante sui denti

17-11 [16 corretto in 17 dal medico dentista]), delle corone e con la specifica

di quali denti sono stati contusi nell'incidente (doc. 3).

Quali misure immediate il dentista ha adottato la

separazione del ponte 13-17 proponendola anche quale misura terapeutica,

insieme ad una protesi provvisoria parziale dell'arcata superiore. Per il trattamento definitivo, il medico odontoiatra ha optato per l'estrazione del dente 12, per una

protesi provvisoria per i denti 12-16, per degli impianti sui denti 12, 13, 14,

15 e corone, ed un elemento in estensione sul dente 16.

Con scritto del 13 maggio 2004 (doc. 4) alla

Cassa malati, il dr. med. dent. __________ ha precisato che "le

condizioni del dente 12 sono assolutamente inappropriate per sostenere una

nuova corona ceramo-metallica per i seguenti motivi: mobilità del dente,

eccesso di cemento endodontico nella zona periapicale, infiltrazione cariosa

nella zona coronale della radice. Il dente 12 era inglobato, quale elemento di

sostegno, nel ponte 11-17 traumatizzato nell'incidente.".

A seguito del rifiuto del 14 giugno 2004 (doc. 5)

della presa a carico da parte di CO 1 del costo del trattamento previsto, il

curante ha tenuto a precisare che "È vero che un ponte di 7 elementi

con appoggio su 3 soli pilastri non sarebbe oggi più proponibile, visto che

disponiamo di una tecnica affidabile qual è quella degli impianti. Ma nel

contesto storico in cui è stato realizzato questo lavoro, si può capire l'intento

del dentista di offrire ancora una soluzione fissa al paziente. Prima dell'incidente

il ponte era ancora perfettamente funzionale e dunque non capisco come si possa

dire che lo stato dei denti era compromesso.".

Dal canto suo, sin da subito il dentista

fiduciario della Cassa malati non ha consigliato di ricostruire il preesistente

ponte 17-11, data l'ampiezza

dello stesso e le precarie condizioni dei denti pilastro su cui - nuovamente –

avrebbe poggiato, in specie il dente 12 (doc. 12).

In un secondo tempo, questo specialista ha in

sostanza ribadito che la ricostruzione protesica presente al momento dell'infortunio era già gravida di rischi

pregressi di insuccesso, a causa della campata troppo lunga e per l'indebolimento dei pilastri dovuto a perni canalari

di dimensione eccessiva. Inoltre, il dente 12 era già cariato al momento dell'incidente e presentava segni di parodontite

apicale (doc. 13).

Tenuto quindi conto di queste patologie e dell'ampiezza del ponte, egli ha concluso che

non è dato alcun nesso causale fra l'evento traumatico e la rottura del ponte

poggiante sui denti pilastro 17/12/11.

2.8. Per parte

sua, il perito dottor PE 1, medico dentista SSO, ha personalmente visitato l'assicurato l'8 maggio 2006 ed ha esaminato tutta la documentazione a

disposizione, soprattutto radiografica. Nel referto giudiziario del 22 maggio

2006 (doc. XI) l'esperto ha

dapprima chiarito l'origine del

manufatto oggetto del contendere, precisando che il primo ponte sui denti 17-11

è stato confezionato nel 1961 e rifatto nell'anno 1966 a seguito di un infortunio. Nel 1997 questo secondo ponte

si è allentato per lo scollamento del pilastro 12 e ne è quindi stato

confezionato uno nuovo. Tre diversi odontoiatri hanno dunque realizzato questi

ponti e l'ultimo manufatto, il

terzo, è quello rottosi nell'incidente

automobilistico del 22 novembre 2003.

Attualmente, l'esame clinico esperito dal perito sul ricorrente ha evidenziato un

ponte su impianti X, 15, 14, 13 posato dal dr. med. dent. __________. Restavano

"in situ" i denti 17, 12 e 11 con le corone originarie. Il

dente 17 era saldo, mentre i denti 11 e 12, solidarizzati in un solo blocco di

due corone, presentavano una mobilità leggermente elevata.

Stabiliti questi elementi, il perito ha risposto

come segue ai quesiti sottopostigli dal TCA:

"

(...)

1. L'intervento

originario non era stato eseguito dal dr. __________. Egli afferma di aver

visto il paziente per la prima volta nel 2001. In merito alla sua funzionalità,

va detto che un ponte di quattro elementi intermedi era ed è gravido di rischi

di insuccesso ma a quei tempi questa era l'unica possibilità a disposizione di

confezionare un ponte fisso, evitando il disconforto di una protesi amovibile,

la quale a sua volta comportava rischi per la dentatura restante.

Considerandi

2.

Al

tempo della confezione del primo ponte la tecnica su impianti endossei non era

ancora stata sviluppata. Allora l'unica alternativa possibile sarebbe stata una

protesi parziale amovibile. In seguito i medici dentisti che si sono susseguiti

si sono limitati a riprodurre lo stato precedente.

3.

Il

ponte in questione, di 7 elementi, poggiante su soli 3 pilastri indeboliti

dalla presenza di perni di dimensioni eccessive, è un manufatto che comporta

considerevoli rischi di insuccesso, considerata anche la sollecitazione

eccentrica nella zona del canino.

4.

L'affermazione

che il ponte prima dell'incidente fosse perfettamente funzionale non può

basarsi su dati oggettivi dato che l'ultima visita precedente risale a più di

un anno prima. È plausibile che – soggettivamente – svolgesse ancora la sua

funzione masticatoria, estetica e fonetica. Obiettivamente, però, presto o

tardi, un risanamento protesico si sarebbe comunque imposto, vista la

situazione dei denti pilastro.

5.

I

pilastri del ponte al momento dell'incidente erano obiettivamente compromessi,

per la presenza di carie ai bordi delle corone 17 e 12 e della parodontite

apicale al dente 12.

6.

Il

danno al ponte avrebbe potuto manifestarsi a lungo andare anche con la normale

masticazione.

7.

Il

degradamento della stabilità del ponte dovuto alla normale masticazione si

verifica piano piano nel corso del tempo. È plausibile che la botta dovuta

all'incidente abbia procurato un temporaneo acceleramento del processo. Il

presunto danno dovuto all'infortunio, cioè l'elevata mobilità del ponte, non si

può comunque obiettivamente distinguere dal degrado dovuto alla normale

sollecitazione. Il nesso causale non si può dimostrare.

8.

Il

dente 12 è inadeguato come pilastro per una nuova corona, sia prima che dopo

l'incidente.

9.

Il

trattamento proposto dal dr. __________ è adeguato alla sistemazione protesica

del quadrante 1 (zona dei denti da 11 a 17). Sebbene esso rappresenti una

miglioria rispetto alla situazione precedente, una semplice protesi scheletrata

parziale, certamente più economica, presenterebbe in questo caso importanti

controindicazioni." (sottolineature della

redattrice)

Di parere opposto, invece, il dottor __________,

dentista curante che, per conto del ricorrente, si è espresso (doc. XVII/1) sul

referto allestito dal perito, prendendo dettagliatamente posizione su ognuna

delle succitate risposte date dall'esperto:

"

Punto 3

L'incidente che ha scalzato il ponte del signor RI

1.

è avvenuto il 22 novembre 2003. Esattamente 3 mesi prima di questo fatto,

l'11 agosto 2003, il paziente era stato dalla mia igienista per una seduta di

45.

minuti. L'igienista, signora __________, non manca mai di segnalarmi se ci

sono cambiamenti nella bocca di un paziente e, dopo quella seduta con il signor

RI 1, __________ non mi aveva indicato nessuna situazione anomala. Affermo

perciò, senza possibilità di smentita, che il ponte di 7 elementi, 3 mesi

prima dell'incidente, era come lo avevo visto nell'agosto del 2002 e cioè fisso

e perfettamente funzionale. Sicuramente è legittimo dire che il ponte

poggiava su "3 pilastri indeboliti dalla presenza di perni di

dimensioni eccessive", ma io aggiungo che qualsiasi dente in cui,

per varie ragioni, si devono eseguire dei lavori, è indebolito. Indebolito

in sé non significa ancora nulla in relazione alla tenuta effettiva del dente

nel tempo; (…). Nel caso del signor RI 1 avevamo un ponte che aveva tutte le

caratteristiche per fallire a relativamente corto termine ("un

manufatto che comporta considerevoli rischi di insuccesso") eppure era

stato realizzato 40 anni fa e teneva contro ogni logica professionale e senza alcun

fastidio per il paziente!.

Punto 4

(…) Il ponte era perfettamente fisso ancora

tre mesi prima dell'incidente. È assolutamente improbabile che nei tre mesi

intercorsi tra la visita nel mio studio e l'incidente si sia potuto allentare.

L'unico dato oggettivo è che l'impatto dell'incidente ha mobilizzato il

manufatto.

"Obiettivamente però, presto o tardi, un

risanamento protesico si sarebbe comunque imposto, vista la situazione dei

denti pilastro". Un'ipotesi non può di per sé essere obiettiva!

Punto 5

(…) Sia sul 17 sia sul 12, radiologicamente,

non si può affermare con certezza assoluta che ci sia una carie. Si vede

una leggera radiotrasparenza sulla parte distale del 12 ma non è

necessariamente una carie; comunque una diagnosi solo corroborata da

un'immagine radiografica è molto opinabile. Io posso affermare che

clinicamente, finché ho visto il paziente (agosto 2005, recte: 2003),

non ho riscontrato carie sui due denti menzionati. Anche il Dr. PE 1, nella

descrizione della sua ispezione clinica, non menziona assolutamente la

presenza di carie sui due denti in questione. Per quanto riguarda la parodontite

apicale sul 12, la sua presenza è discutibile. Ciò che è certo è la presenza di

un'importante quantità di cemento, usato probabilmente dal collega (…) per

eseguire la cura canalare (nel 1966?), che è fuoriuscito dall'apice del dente e

ha invaso il tessuto osseo circostante. (…). Comunque ammettendo che, per

ipotesi, ci fossero veramente state delle carie sui bordi delle corone dei

denti 12 e 17, queste non potevano essere considerate dei motivi sufficienti

per smontare un ponte, fatto in modo molto ardito ma ancora perfettamente fisso

e funzionale.

Punto 6

"Il danno al ponte avrebbe potuto

manifestarsi a lungo andare anche con la normale masticazione". Siamo

di nuovo di fronte ad una affermazione ipotetica e dunque non obiettiva!

Punto 7

(…) No! L'incidente ha causato il repentino

allentamento del ponte. È vero che probabilmente un ponte poggiante su un

numero maggiore di pilastri avrebbe forse resistito al colpo, ma il manufatto

assicurato era quello!

Punto 8

(…) Prima dell'incidente: è vero che oggi un

ponte di 7 elementi poggiante su 3 pilastri, di cui due deboli, non sarebbe

assolutamente più proponibile e verrebbe considerato un errore professionale.

Che ci piaccia o no dobbiamo però, in questo caso, arrenderci all'evidenza: il

ponte, realizzato in condizioni estreme, ha tenuto per 40 anni e c'è voluto un

colpo secco e violento per scalzarlo!

Dopo l'incidente: perfettamente d'accordo, per un

nuovo lavoro questo pilastro è inutilizzabile e va estratto.

Punto 9

(…) Il Dr. PE 1 avvalla dunque la mia scelta per

ridare al paziente la stessa funzionalità che aveva prima dell'incidente. La

posa degli impianti rappresenta effettivamente una miglioria dello stato

dentale del paziente. Se avessi deciso di non offrire la miglioria al signor RI

1.

cosa avrei potuto proporgli in alternativa? Una protesi scheletrata

appoggiata a un 12 inaffidabile e a un 11 con una vecchia corona? Se avessi

veramente eseguito un lavoro del genere, la mia coscienza professionale non mi

avrebbe sicuramente lasciato tranquillo. Dunque in conclusione desidero

ribadire che la scelta effettuata era l'unica possibile e che le spese

del lavoro dovrebbero andare a carico dell'assicurazione." (sottolineature

della redattrice).

2.9

Data la

discrepanza fra i due summenzionati referti medici, il TCA ha sottoposto al perito, per una nuova presa di posizione, le

contro-osservazioni del dentista curante (doc. XXI) come pure la cartella

clinica del ricorrente e le fatture allestite dal dottor __________ (docc. XXII,

XXIV e XXV).

Questo il

tenore del referto fornito dal perito giudiziario al TCA:

"

Punto 3

Il dr. __________ ribadisce con decisione che il

ponte era perfettamente fisso al momento dell'infortunio occorso il 22 novembre 2003. Questa è l'affermazione centrale su cui ruota la sua

argomentazione.

Quali dati fornisce il dr. __________ a sostegno

della sua affermazione?

Il suo apprezzamento clinico della visita dell'agosto 2002 e l'assenza di segnalazioni in merito da parte dell'igienista nella seduta d'igiene dell'agosto 2003.

(…) È vero che durante un controllo di routine

non si rilevano e si registrano necessariamente tutti i dati, ma la situazione

del ponte in questione, che lo stesso dr. __________ ammette essere

problematica, avrebbe giustificato una maggiore attenzione.

Purtroppo questi dati non sono mai stati

rilevati, né prima, né dopo l'incidente.

Il questionario lesioni dentarie, al punto 5a, "misure diagnostiche con

referto", è vuoto. Nemmeno la cartella clinica reca dati quantificabili:

il giorno della prima consultazione dopo l'incidente, il 5 dicembre 2003, vi è una iscrizione "mobilità

ponte" senza alcun dato quantitativo, in seguito, il 18 dicembre,

"mobilità sempre uguale" e "decisione di aspettare". Nessun

altro dato obiettivabile che possa permetterci di fare confronti con la

situazione precedente l'infortunio.

Il dottor __________, quindi, non può documentare la sua affermazione che il

ponte era fisso e perfettamente funzionale al momento dell'infortunio. Abbiamo invece diversi

dati che indicano che la perfetta funzionalità del ponte era compromessa e la

prognosi infausta, nella fattispecie la carie ai

bordi delle corone dei denti 17 e 12, la parodontite apicale al dente 12, l'indebolimento dei pilastri per i

perni di dimensioni eccessive e la campata eccessivamente lunga. L'affermazione che

ogni dente otturato o trattato si può a rigor di termini considerare indebolito

non è pertinente in questo contesto. Qui non si tratta di perni di dimensioni

corrette, ma di perni di dimensioni eccessive, al di là di quanto oggi

prescrivono le regole dell'arte.

Ciò, combinato con la campata eccessivamente lunga del ponte, la

sollecitazione eccentrica nella zona del canino e le patologie pregresse,

poneva grosse riserve sulla prognosi del ponte. Il dr. __________ non è

bene informato quando afferma che il ponte in questione ha resistito per 40

anni. Durante la mia visita peritale, il signor RI 1 mi ha comunicato che il

ponte in questione era stato confezionato nel 1997, perché quello precedente si

era allentato. Ciò, se non altro, sembra confermare che la situazione di un

ponte su quei pilastri era a rischio.

Punto 4

La mia affermazione non è una mera ipotesi come

sostiene il dr. __________, essa si basa sui dati a disposizione. Non

documentata è invece la sua affermazione che il ponte fosse perfettamente

fisso. L'igienista che ha visto

il paziente tre mesi prima per la seduta di igiene può non aver segnalato nulla

solo perché la situazione non le è parsa differente rispetto all'anno precedente: questo non significa che

il ponte fosse perfettamente fisso, significa solo che la situazione non era

significativamente peggiorata. (…) È vero che c'è stato un incidente, è vero pure che il ponte, un paio di settimane

dopo, risultava mobile. Ma la relazione causale non è provata. Non è

documentato obiettivamente che il ponte in questione era perfettamente

funzionante al momento dell'infortunio mentre esistono dati oggettivi che indicano che esso

fosse già indebolito.

Punto 5

È vero che non si può affermare con certezza

che la radiotrasparenza marginale sia una carie. È

vero pure che io stesso non ho rilevato carie durante la visita peritale,

infatti ho visitato il paziente quando la situazione era già stata risanata.

Resta comunque il fatto che una radiotrasparenza, ben evidente nelle

radiografie, indica un difetto dei tessuti mineralizzati, p. es. un'erosione o un'imprecisione

del manufatto protesico, che rendono molto alto il rischio di carie e

costituiscono in ogni caso un indebolimento del moncone.

La presenza della parodontite apicale sul 12

non è discutibile, come afferma il dr. __________,

discutibile è semmai la terapia. La perdita di tessuto parodontale sano è

evidente sulle radiografie e sta molto verosimilmente in relazione con un

eccesso di cemento canalare. Situazioni come questa non provocano

necessariamente sintomi e non giustificano trattamenti invasivi ma è

indubbio che un dente in quello stato non è adeguato come pilastro protesico.

Punto 6

Anche qui la mia affermazione si basa sui dati a

disposizione che indicano diversi rischi a carico dei pilastri del ponte che ne

compromettono la prognosi.

Punto 7

(…) Non è stato fornito alcun elemento a sostegno

della tesi che l'incidente ha

causato il repentino allontanamento del ponte.

Punto 8

Qui il dr. __________ ammette che due dei tre

pilastri sono deboli. (…)

(…)

Tutto considerato, cosciente che le informazioni

a disposizione sono limitate e che non consentono di decidere sulla base di una

certezza, posso affermare che il danno al ponte non si può ascrivere con

verosimiglianza preponderante all'incidente occorso. Un'elevata mobilità avrebbe potuto manifestarsi anche per il degrado

dovuto alla normale sollecitazione di un ponte in quelle condizioni. (…) (sottolineature della redattrice)

Al ricorrente è stata data la possibilità di

esprimersi sulla replica del perito. Il suo curante ha inoltrato delle riflessioni

(doc. XXIX):

"

Punto 3

(…) In realtà è assurdo pretendere che un

operatore sanitario indichi sulla cartella clinica di un paziente la

valutazione positiva di ogni lavoro presente in bocca; la cartella raccoglie

solamente le segnalazioni di eventi patologici e dei lavori eseguiti e

pretendere osservazioni scritte, segnalanti la normalità, esce da ogni rigore

di logica e di buon senso. (…) È vero che nella mia cartella ho scritto

vagamente "ponte mobile" dopo l'incidente e non mi sono attenuto all'indicazione numerica sopraccitata. Ammetto che questo, dal punto di

vista descrittivo, può essere definita una lacuna. Ma in questo caso, a

fronte dell'imprecisione

nell'indicazione

della mobilità, faccio valere la mia esperienza e la mia onestà professionale:

il ponte del signor RI 1 era perfettamente fisso (o con una mobilità che

rientrava in un range fisiologico) prima dell'incidente e presentava una mobilità

tale, dopo l'incidente,

da richiedere la sua rimozione e l'estrazione dei pilastri 17 e 13.

(…) radiologicamente non si può affermare con

certezza assoluta che fossero presenti delle carie ed è discutibile l'interpretazione che segnala una parodontite

apicale al dente 12. Ma pure ammettendo che queste patologie fossero

presenti, non potevano in nessun caso mettere a repentaglio, a corto termine la

funzionalità del ponte che clinicamente, lo ripeto, prima dell'incidente, era in grado di assolvere

i suoi compiti di masticazione e di sostegno occlusale. Sulla prognosi infausta

del ponte, considerando la lunghezza dell'elemento intermedio e la qualità dei pilastri, posso anche essere d'accordo ma obiettivamente la predicibilità

era molto difficile da stabilire. (…) Sul fatto che

il ponte non avesse 40 anni ma era stato rifatto nel 1997, posso dire che ciò è

vero ma non cambia assolutamente i dati del problema perché è evidente che i

pilastri (che determinano in assoluto la mobilità o meno di un ponte) hanno

resistito, fino all'impatto

dell'incidente automobilistico,

per 40 anni, reggendo un carico che nella norma risulterebbe fisiologicamente

eccessivo, ma che nella fattispecie, per motivi ardui da individuare, non ha dato

adito a conseguenze nefaste.

Era una situazione a rischio già dall'inizio, eppure il lavoro ha tenuto, un po' contro la logica delle cose.

Punto 4

(…) È vero che esiste una zona grigia

temporale di tre mesi tra l'ultima visita dall'igienista, in cui il ponte era fisso, e l'incidente. Mi permetto però di far notare che se in questo periodo si

fossero verificati dei cambiamenti della situazione clinica come un'improvvisa mobilità, l'insorgenza di un dolore o di un'infezione o le conseguenze di una caduta, coinvolgente

il ponte, il paziente si sarebbe sicuramente annunciato nel mio studio (…).

Mi pare che "l'onus probandi" in questo momento spetti al Dr. PE 1 che

dovrebbe spiegarci quale potrebbero essere la causa, alternativa a quella dell'incidente, che giustifichi un cambiamento

così drastico della situazione in un lasso di tempo tanto breve.

Punto 5

In medicina dentaria si vedono molto spesso

pilastri protesici non adeguati a svolgere la loro funzione e che, nonostante

ciò, non cedono. Purtroppo ci sono anche casi dove è vero il contrario. (…)

Punto 6

L'affermazione del collega è possibile, forse anche probabile ma

obiettivamente e scientificamente infondato: una semplice ipotesi!

Punto 7

Il Dr. PE 1 non ha in mano elementi probatori per

provare la sua tesi.

(…)". (le sottolineature sono della

redattrice)

2.10

Quanto alla

valenza probante d'un rapporto medico, secondo la giurisprudenza determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V

352.

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann,

Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial-versicherungsrecht,

Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in

Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio

del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare, per quanto concerne le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie nella perizia oppure l'esistenza di altri

rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte

giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di

ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF

125.

V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).

Per parte loro, i referti affidati dagli organi

dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio specializzato

indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni

approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi

siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).

Per quel che riguarda invece le perizie di parte,

il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che esse contengono

considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti da un

punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore, da un punto

di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se

questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria

oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

In relazione poi alle attestazioni del medico

curante, la nostra Massima istanza ha già ripetutamente stabilito che il

giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel

dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli tenda ad

esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc; DTF 124 I

175.

consid. 4 con riferimenti).

Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00).

Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35

consid. 4b).

2.11

Secondo la

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della

probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi

costitutivi d'infortunio. L'autorità amministrativa ed il giudice devono

considerare un fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua

esistenza (Kummer,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto

1992.

nella causa M.).

Nell'ambito delle assicurazioni sociali il

giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della

legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile,

appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di

verosimiglianza preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa

essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di

fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili

(STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e

Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18

settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b;

DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid.

3b).

Nel diritto delle assicurazioni sociali la

procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti

pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che

apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.

Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del

26.

settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag.

212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux

des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

“Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner

Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla

natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano

di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid.

2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid.

4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; Beati in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo

di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di

prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le

conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un

fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre

2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375

consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva

che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

Va rammentato che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA

del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.

3b; STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa C. P.‑B., C 49/00; DTF 115 V 142 consid.

8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478

consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c).

È ancora doveroso ricordare che per stabilire se

un evento ha carattere d'infortunio occorre, di regola, accertare direttamente

il fattore esterno: non basta dedurne l'esistenza partendo dal danno alla

salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si

sarebbe potuto produrre.

Questo procedimento induttivo, di regola, non è

ammesso (RAMI 1990 pag. 46 segg. consid. 2; STCA del 30 dicembre 1991 nella causa M.).

2.12

Valutato

attentamente l'insieme della documentazione presente all'inserto, questa Corte

constata che fra le parti rimane dibattuta la questione riguardante la

preesistenza di uno stato patologico a livello dei denti 11, 12 e 17.

Questo Tribunale ha infatti eseguito un raffronto

delle perizie del 22 maggio 2006 e dell'11 settembre 2006 del perito incaricato dal TCA stesso, con le osservazioni formulate dal ricorrente per il tramite

del suo medico dentista curante il 13 giugno 2006 ed il 26 settembre 2006.

In via preliminare va rilevato che alla perizia

giudiziaria del dottor PE 1 va senz'altro riconosciuto valore probante, poiché

redatta conformemente ai principi giurisprudenziali citati al considerando

precedente: essa risulta infatti chiara, completa e motivata in maniera

approfondita.

Da questa documentazione emerge dunque che per dimostrare

l'esistenza di un nesso di causalità naturale, il ricorrente ed il medico

dentista di parte sostengono che lo stato del manufatto (ponte) e dei denti

contusi nell'infortunio (17-11)

fosse tale che solo un urto molto violento – come appunto lo sbattere del viso

contro il parabrezza a seguito di un incidente stradale – avrebbe potuto

causare il repentino allontanamento di questo ponte e debilitare il pilastro

12.

A loro dire, tale circostanza proverebbe l'origine infortunistica del danno

alla salute e meglio del ponte portante sui denti 17-11.

Se il medico dentista curante attribuisce la

rottura del ponte 17-11 e l'elevata

mobilità di alcuni denti contusi al noto incidente stradale, il perito

giudiziario esclude, dal canto suo, un nesso di causalità, affermando che le

condizioni di questo manufatto e dei denti pilastro (17/12/11) erano già

piuttosto precarie e che anche senza l'evento in discussione si sarebbe arrivati al medesimo risultato. In

questo senso, un'elevata

mobilità avrebbe potuto manifestarsi anche per il degrado dovuto alla normale

sollecitazione di un ponte in quelle precarie condizioni.

2.13

Dopo aver

visitato personalmente il ricorrente nel maggio 2006 ed esaminato attentamente

tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione, prese pure in

considerazione le osservazioni sollevate dal ricorrente per il tramite del suo

medico dentista, il perito incaricato dal TCA ha concluso che la rottura del ponte in esame sarebbe potuta

avvenire nel tempo anche con la normale masticazione. L'incidente stradale non è dunque stata la causa scatenante, ma

accelerante di un processo che sarebbe occorso comunque, vista la precarietà

del manufatto.

Il perito ha già avuto modo di evidenziare che non

è vero che il ponte è durato 40 anni contro ogni previsione, perché l'impianto oggetto del contendere, portante

sui denti 17-11, è stato in realtà realizzato a nuovo nel 1997. Il primo manufatto

eseguito è sì del 1961, ma a questo ne è seguito un altro nel 1966 ed un terzo

nel 1997; ed è quest'ultimo che

si è rotto quando il viso del ricorrente ha cozzato contro il parabrezza nel

novembre 2003. Quindi, il medico curante, che diverse volte ha sostenuto – con

enfasi - la robustezza del ponte tanto che è durato per diversi decenni, e sottolineando

che solo un trauma forte come l'incidente stradale poteva farlo saltare, ha dovuto ammettere che questo

manufatto, in verità, era quello realizzato nel 1997, mentre solo i pilastri erano

originali.

Oltre a ciò, va osservato che il fatto che l'igienista non abbia segnalato al dentista

curante delle anomalie non significa per certo che non ci fossero stati dei

cambiamenti della dentatura dell'assicurato rispetto all'anno prima, quando il suo dottore l'ha visitato. Ciò nonostante, anche volendo seguire il dr. med. dent.

__________ nelle sue affermazioni concernenti la perfetta affidabilità dell'operato della sua igienista, le stesse non

trovano tuttavia riscontro oggettivo in nessuna radiografia agli atti. Infatti,

le più vecchie radiografie sono del 30 aprile 2001 e le successive del 5

dicembre 2003, ovvero ad una data posteriore all'incidente. Il curante non può pertanto comprovare le sue

affermazioni e cioè che nell'agosto

2003, quando la sua igienista ha visitato il ricorrente, il ponte era perfettamente

funzionale.

Le dichiarazioni del dentista curante portanti

sulla circostanza che quando egli ha visitato l'assicurato nell'aprile

2002.

il manufatto in esame era ben fisso ed in buono stato, non sono supportate

da elementi documentali oggettivi, pur dando pienamente atto al dott. __________

della sua professionalità.

Le considerazioni peritali quali ad esempio quella secondo cui dalla

cartella clinica allestita dall'odontoiatra curante non è possibile confrontare

lo stato dei denti successivamente riscontrato all'incidente – neppure ben

chiaro – con la situazione precedente all'infortunio, trovano effettivamente

conferma nella precitata documentazione. Non si tratta quindi soltanto di mere

opinioni, come suggerito dal medico di parte.

Alla medesima conclusione si può giungere in merito allo stato dei

denti pilastro, in particolare del dente 12. Le radiografie mostrano, a detta

del perito, della carie ai bordi delle corone dei denti 17 e

12.

e della parodontite apicale al dente 12. Inoltre, quest'ultimo pilastro era indebolito a causa di

perni di dimensioni eccessive. È vero che l'esperto giudiziario ha poi precisato che una radiotrasparenza, ben

evidente nelle radiografie, non indica forzatamente una carie bensì un difetto

dei tessuti mineralizzati. Tuttavia, questo difetto avrebbe comportato comunque

una destabilizzazione del pilastro e quindi dell'intero ponte. Pure il medico dentista dell'assicurato ha condiviso che due dei tre pilastri (denti 17 e 12) erano

deboli (doc. XVII/1 punto 8).

Sempre sulla scorta delle radiografie a

disposizione, anche l'interpretazione

data dal perito, il quale indica l'esistenza di una parodontite apicale al dente 12, non è stata completamente

scartata dal dottor __________ (doc. XVII/1 punto 5).

È invece certo ed ammesso anche dal ricorrente, che

la campata eccessivamente lunga del ponte fosse, per definizione, a rischio.

2.14

A mente della

scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali

del 22 maggio e dell'11

settembre 2006 del dr. med. dent. PE 1 hanno tenuto in considerazione tutti gli

elementi, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali

lo stato dei denti precedente il 22 novembre 2003, le radiografie eseguite dal

medico dentista __________ dopo l'incidente e la propria valutazione esperita sull'assicurato stesso due anni e mezzo dopo il

momento topico. Queste perizie appaiono chiare, complete ed esaurienti sia

nella descrizione degli antefatti della situazione odontoiatrica dell'insorgente, sia nell'esame generale della documentazione

radiografica e clinica agli atti, come pure nella valutazione complessiva di

tutte le prove e delle circostanze emerse dall'istruttoria.

A questo proposito, il TCA rileva che le argomentazioni sollevate dall'assicurato non sono in grado di contrastare adeguatamente i dati

forniti dal perito con la prima perizia e, soprattutto, con il complemento

peritale dell'11 settembre

2006.

Inoltre, l'esperto si è

comunque pronunciato sulle censure del ricorrente allestendo appunto un complemento

ancora più dettagliato della perizia stessa, simile ad una nuova perizia con

cui ha spiegato e, soprattutto, suffragato, le sue posizioni, e rispondendo poi

esaustivamente ad ogni lamentela sollevata dall'odontoiatra di parte.

Ritenuto inoltre come nelle sue valutazioni il

perito giudiziario abbia considerato lo stato dentale dell'assicurato al momento precedente l'incidente, subito dopo questo evento ed ad

oltre due anni di distanza, tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti

quali le radiografie a disposizione, la cartella clinica del ricorrente

allestita dal medico curante e la visita personale dell'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve

condividere le perizie giudiziarie del dr. med. dent. PE 1 per quanto esse si

pronuncino sulla preesistenza di uno stato patologico riferita alla dentatura

del ricorrente, con particolare attinenza ai denti pilastro 11, 12 e 17.

In questo senso, dette conclusioni sono inoltre

suffragate dalla valutazione eseguita dal medico dentista di fiducia

dell'assicuratore.

Oltre a ciò, dagli atti formanti l’incarto non si

evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle precitate

perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da uno

specialista nel ramo, il quale ha ponderato tutte le prove a sua disposizione e

le osservazioni formulate dal collega. I referti peritali giungono inoltre a

conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri

giurisprudenziali.

Questo Tribunale può pertanto considerare

attendibili la perizia del 22 maggio 2006 (doc. XI) ed il relativo complemento

dell'11 settembre 2006.

2.15

Ora, come

visto in ingresso, per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicurazione malattia riguardo ad un infortunio, occorre stabilire

un nesso di causalità naturale, anche solo parziale (DTF 119 V 337

consid. 1), e adeguata (DTF 127 V 103 consid. 5b/bb) tra l'evento ed il conseguente danno alla salute.

Non occorre che l'evento sia

stato la sola o la diretta causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento abbia provocato un danno alla salute

e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa (DTF 117 V 376

consid. 3a; DTF 115 V 134 consid. 3; DTF 112 V 376 consid. 3a; STFA del 16

marzo 2000 nella causa C., U 136/99, consid. 2b; STFA del 10 gennaio 2001 nella

causa L., U 324/99, consid. 2b).

La giurisprudenza precisa ancora che se uno stato

patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito ad un

infortunio, l'obbligo dell'assicurazione di corrispondere le prestazioni

cessa soltanto se l'evento non

costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed

esclusivamente a fattori extrainfortunistici (STFA del 2 settembre 2003 nella

causa S.C., U 319/2002, consid. 1.3; RAMI 1992 U 142 pag. 75 consid. 4b).

Dall'esame dei fatti è emerso che a causa dell'urto subìto dalla vettura del ricorrente, la cui dentatura è stata

violentemente colpita, il medico-dentista curante ha in seguito rilevato un

aggravamento della mobilità dei tre pilastri, mentre il ponte in esame ha

dimostrato, nonostante tutto e fino ad allora, di potere resistere a lungo alle

sollecitazioni ordinarie (masticazione).

Pur ammettendo quindi la preesistenza di uno

stato patologico a livello dei denti pilastro 11, 12 e 17, così come illustrato

dal perito giudiziario, il TCA

è dell'avviso che l'infortunio del 22 novembre 2003 vada considerato concausa

nell'evento e nell'aggravamento della mobilità dei predetti denti che il medico

curante ha riscontrato successivamente all'incidente. In questo senso, l'evento assicurato deve essere considerato quale fattore perlomeno concausale

per il concretizzarsi del pregiudizio riscontrato ai denti dell'insorgente e quindi al suo manufatto. La

situazione preesistente ha sì in effetti contribuito all'insorgenza del danno, il quale, visti i

tempi e le modalità in cui si è manifestato, deve tuttavia per il resto essere

ricollegato, almeno parzialmente, all'incidente in questione (STFA del 2 settembre 2003 nella causa S.C.,

U 319/2002, consid. 2.3).

Tutto ben considerato, quindi, questa Corte

ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante

(la semplice possibilità, come detto, non basta) caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr., fra le tante, DTF 129 V 56 consid. 2.4), che fra l'evento occorso al ricorrente il 22

novembre 2003 ed il danno riscontrato ai suoi denti ed al

relativo manufatto confezionato sugli stessi (ponte poggiante sui denti 17-11) esiste

una relazione di causalità naturale perlomeno parziale - ed adeguata -,

avendo l'incidente almeno

aggravato la situazione dei denti interessati (STFA del 2 settembre 2003 nella

causa S.C., U 319/2002, consid. 3.2).

2.16

Di

conseguenza, va annullata la decisione su opposizione resa dalla Cassa malati

di negare a RI 1 prestazioni in virtù dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie. L'incarto

deve pertanto essere rinviato alla Cassa malati affinché si pronunci sul rimborso

del costo dell'intero trattamento medico dispensato dal dr. med. dent. __________

a seguito dell'incidente stradale del 22 novembre 2003.

Poiché vincente in causa e patrocinato, la Cassa malati CO 1

rifonderà al ricorrente delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il ricorso

è accolto. La decisione

su opposizione del 23 marzo 2005 è annullata essendo accertato un nesso di

causalità, naturale ed adeguata, fra l'evento del 22 novembre 2003 ed il danno constatato al ponte

poggiante sui denti 17-11 del ricorrente.

Di

conseguenza: l'incarto è retrocesso alla Cassa affinché decida in merito alle

prestazioni di cui l'assicurato ha diritto.

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 rimborserà al ricorrente un'indennità per ripetibili assommante a Fr. 1'800.- (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

PE 1

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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