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Decisione

36.2005.3

Restituzione di sussidi di cassa malati indebitamente percepiti.Onere della prova della notifica di un atto appartiene all'amministrazione,eccetto se altri indizi comprovano la ricezione della decisio

22 luglio 2005Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I punto 6 pag. 6).

Anche se gli assicurati

sono soccombenti, possono essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria

sempre che adempiano alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Va evidenziato che il

diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3

Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi

finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I

304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/

TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito

espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti. Per quanto concerne la procedura per

le cause davanti al TCA, l’art.

21 cpv. 2 LPTCA sul diritto al

patrocinio – in vigore dal 30 luglio 2002 - recita che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag);

La Lag, in vigore dal

30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle

domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

L'art. 3 della citata

legge prevede:

" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce

alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle

Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità

di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di

patrocinio.".

Considerandi

Le altre condizioni

per l'ammissione all'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente

all'art. 14 Lag:

" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a) la procedura per la persona

richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di

condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa

comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa

se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la

designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari.".

Nel caso in rassegna, alla

luce delle considerazioni esposte nel giudizio, è evidente che sin dall’inizio

la presente vertenza era sprovvista di esito favorevole. I ricorrenti sapevano

di aver ricevuto le decisioni formali di restituzione del 10 settembre 2004, ma

hanno sempre negato questo fatto. L’istruttoria ha accertato che essi avevano

tempestivamente preso conoscenza del contenuto degli ordini di restituzione

(Inc. n. 36.2005.3-4) che non hanno tempestivamente impugnato nelle forme

dovute. D'altra parte neppure il ricorso per denegata giustizia aveva la benché

minima possibilità di essere ammesso. I ricorrenti stessi erano in mora nei

confronti dell'amministrazione nel produrre quanto da loro promesso ed in

termini ragionevoli la Cassa Cantonale, alla luce della mancata trasmissione

della documentazione da parte dei signori RI 1, li ha debitamente sollecitati

prima e quindi ha provveduto ad accertamenti autonomi.

In conclusione,

l’istanza va respinta integralmente.

14.

Per

quanto concerne il ricorso avverso l'inazione pretesa della Cassa Cantonale di

Compensazione AVS AI IPG la procedura è gratuita e non si attribuiscono

ripetibili. La decisione di questo Tribunale è impugnabile al Tribunale

Federale delle Assicurazioni.

Per quanto attiene

agli ordini di restituzione dell'UAM relativi ai sussidi ai premi dell'assicurazione

obbligatoria delle malattie la presente decisione è definitiva (cfr. in

proposito TFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 19). A norma

dell'art. 28 LPAmm viene fissata una tassa di giustizia di CHF 1'000.-- mentre

le spese vengono cifrate in CHF 200.--. Tasse di giustizia e spese vengono

poste a carico dei ricorrenti in solido.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

A. Ricorso

in materia di rimborso premi LAMal.

1.- Il ricorso

di RI 1 e di RI 2 in materia di rimborso dei premi dell'assicurazione

obbligatoria per le cure medico sanitarie è irricevibile.

2.- La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.- La tassa di

giustizia fissata in CHF 1'000.-- e le spese cifrate in CHF 200.-- vengono poste

a carico dei ricorrenti in solido.

4.- La

decisione è definitiva.

B. Ricorso

per denegata giustizia.

1.- Il

ricorso di RI 1 e RI 2 per denegata giustizia contro l'inazione della Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il ricorso per denegata giustizia in ambito

di prestazioni complementari all’AVS/AI è respinto.

2.- L’istanza

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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