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Decisione

36.2005.41

autorizzazione richiesta da un medico UE ad esercitare a carico della LAMal dopo l'entrata in vigore dell'OFL.

12 ottobre 2005Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i nostri preavvisi lasciavamo al vostro ufficio uno spazio di manovra riguardo

all’attuale limitato numero di medici con libero esercizio nel Ticino, rispetto

alla media nazionale.

Come anticipato

telefonicamente questa mattina, da un riesame della situazione particolare,

abbiamo rilevato di aver dimenticato che nella psichiatria vi sono alcuni

medici non ripresi nell’"elenco medici lista LAMal", che sono

dipendenti dei vari servizi cantonali, che già operano in questo settore.

Con la presente vi

invitiamo a voler considerare anche questo aspetto nella vostra decisione di

principio legata a questo settore particolare." (allegato al doc. 1).

1.6. Con

ricorso del 18 aprile 2005 l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, è

tempestivamente insorto contro la risoluzione del 9 marzo 2005, affermando:

"

13. Orbene: va subito precisato che i preavvisi dell'Ordine dei

Medici e di Santésuisse

Ticino sono stati resi in applicazione dell'art. 6 cpv. 2 DL LAMaI.

L'Ordine dei Medici dà

un preavviso favorevole, precisando che "esperiti i relativi

accertamenti, riteniamo che il collega detenga le qualifiche ed adempia ai

presupposti per svolgere l'attività, riferita alla zona nella quale la stessa

si dichiara verrà svolta."

Santésuisse Ticino

dal canto suo, nel suo preavviso del 25.11.04 comunica di "condividere

un ponderato aumento del numero dei medici nel campo della psichiatria e

psicoterapia, ritenuto che il numero totale, comprese le nuove autorizzazioni

(attuali e previste) non superi in densità il livello svizzero e che nel

concedere le autorizzazioni si tengano in debito conto le necessità

territoriali.

Con

successivo scritto del 14.12.04 Santésuisse Ticino evidenzia il fatto

che nell'elenco medici lista LAMal non sono inclusi alcuni medici psichiatri,

che sono dipendenti dei vari servizi cantonali, e di cui bisognerebbe comunque

tenere conto.

14. Nonostante i preavvisi favorevoli dell'Ordine

dei Medici e di

Santésuisse Ticino, il Consiglio

di Stato, su proposta del DSS, ha respinto l'istanza di

autorizzazione eccezionale all'esercizio a carico della LAMal, senza fornire

alcuna motivazione.

Tale

situazione viola palesemente il diritto di essere sentito dell'istante e qui

ricorrente, nella misura in cui egli non sa per quali motivi la sua istanza è

stata respinta, mentre quella di altri medici psichiatri è stata accolta.

15. La tabella riassuntiva dei medici

psichiatri e psicoterapeuti che

esercitano in Ticino,

allestita dall'Ufficio di sanità, è parzialmente contestata.

Infatti:

·

il numero dei medici psichiatri e psicoterapeuti in Ticino,

indicato nell'allegato 1 OLAMal è di 61 unità (1972 in CH);

·

il numero di medici psichiatri e psicoterapeuti per minorenni in

Ticino, indicato nell'allegato 1 OLAMal è di 5 unità (280 in CH);

·

complessivamente il numero dei medici psichiatri e psicoterapeuti

in Ticino autorizzati ad esercitare a carico della LAMal è di 66 unità;

·

la densità dei medici psichiatri e psicoterapeuti in Ticino,

indicata nell'allegato 7 OLAMal, è complessivamente di 21.7 (20.1 + 1.6)

per 100'000 abitanti, mentre la densità media in CH è di 31.3 (27.4 +

3.9);

·

la popolazione legale ticinese nel 2002 era complessivamente di 315'616

abitanti;

·

la popolazione dei distretti di __________, __________, __________

e __________ era complessivamente di 72'586 abitanti.

Ciò premesso, non è

ammissibile computare nel numero di medici autorizzati ad esercitare a carico

della LAMal anche quei medici (non autorizzati ad esercitare a carico

della LAMal) che sono attivi professionalmente nei servizi cantonali

sociopsichiatrici.

Si tratta di una scelta

arbitraria, che contrasta in modo evidente non solo con quanto previsto

nell'OLAMal ma anche con il diritto cantonale.

Va d'altra parte osservato che

se l'autorità cantonale rimette in discussione i criteri con cui è stato

allestito l'allegato 1 dell'OLAMal, stravolgendone i risultati, occorre

chiedersi come sono stati elaborati i dati statistici negli altri Cantoni: in

particolare in quale misura sono stati inclusi nel numero dei medici psichiatri

e psicoterapeuti anche i medici alle dipendenze di strutture pubbliche?

Ne

discende che se ci si attiene ai soli dati oggettivi e cioè alle indicazioni

contenute negli allegati 1 e 2 OLAMal, occorre giungere a conclusioni

sostanzialmente diverse da quelle adottate dal DSS, rispettivamente dal

Consiglio di Stato.

16. II

calcolo per determinare l'insufficienza della copertura sanitaria nel Cantone Ticino

o in una determinata regione, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett a OLAMal, va

quindi fatto nel modo seguente:

• densità

media dei medici psichiatri e psicoterapeuti in CH 31.3 per 100'000

abitanti;

• numero

massimo dei medici psichiatri e psicoterapeuti in Ticino, ipotizzando la

densità media in CH:

a) 311'100 x 31.3 =

97.34

100'000

b) 315'616 x 31.3 =

98.78

100'000

·

numero dei medici psichiatri e psicoterapeuti nel __________ e __________

ipotizzando la densità media in CH rispettivamente la densità media in Ticino

a) 72'586 x 31.3 =

22.71

100'000

b) 72'583 x 21.7 =

15.75

100'000

·

Il fabbisogno scoperto di medici psichiatri e psicoterapeuti

autorizzati ad esercitare a carico della LAMal nel __________ e __________

a) 22.71 - 7 = 15.71

b) 22.71 - 13 = 9.71

c) 15.75 - 7 = 8.75

d) 15.75 - 13 = 2.75

Orbene:

da questo calcolo si evince che in tutte le ipotesi, anche le più sfavorevoli e

contestate, il fabbisogno scoperto di medici psichiatri e psicoterapeuti nella

regione __________ e __________ va da un minimo di 2.75 unità a 15.71

unità.

La

ripartizione delle autorizzazioni ad esercitare a carico della LAMal, giusta

l'art. 5 cpv. 1 lett a DL LAMal, non può prescindere dal calcolo del fabbisogno

scoperto sul piano locale: in particolare appare ingiustificato e arbitrario

concedere 4 autorizzazioni eccezionali ad altri medici psichiatri sulla

base di una ripartizione regionale o subregionale.

In

seguito alle nuove autorizzazioni eccezionali, il numero di medici psichiatri e

psicoterapeuti esercitanti a carico della LAMal, risulta così suddiviso tra le

regioni:

• __________ 14

+ 1 = 15

• __________ 35

+ 1 = 36

• __________ 15

+ 1 = 16

• ____________________ 7

+ 1 = 8

La densità media di ogni regione

è perciò la seguente:

• __________ (15

: 47'282) = 31.72

• __________ (36

: 131'566) = 27.36

• __________ (16

: 64'182) = 24.92

• __________ (8

: 72'586) = 11.02

Come si può agevolmente

costatare la densità massima, superiore persino a quella media CH è nel __________.

Quella

minima, corrispondente a circa un terzo di quella media CH e alla metà circa di

quella media ticinese, è la densità della regione __________.

17. Ma anche nell'ipotesi contestata

che, nella valutazione del fabbisogno scoperto di medici psichiatri e

psicoterapeuti, si tenga in considerazione la presenza sul territorio di medici

psichiatri operanti nelle strutture cantonali (anche se non esercitanti a

carico della LAMal) la richiesta di autorizzazione eccezionale ad esercitare a

carico della LAMal nella regione __________ appare giustificata.

Infatti

il numero di medici psichiatri e psicoterapeuti autorizzati e non autorizzati

ad esercitare a carico della LAMal è complessivamente di 14, mentre il

fabbisogno minimo è di 15.75 (densità cantonale media di 21.7) e quello

massimo di ben 22.71 (densità media CH di 31.3)

18. Va infine

aggiunto che, contrariamente al dettato legislativo previsto nell'art. 9 DL

LAMal, le liste dei medici, iscritti per categorie e specializzazioni, la cui

richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione a carico

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie non può per il momento

essere accolta, non sono ancora accessibili in via telematica e di conseguenza

non sono automaticamente rese pubbliche.

Ai fini

dell'istruttoria del presente gravame si chiede pertanto che l'Ufficio di

sanità del DSS trasmetta al TCA:

·

la lista nominativa di tutti i medici psichiatri e psicoterapeuti

ammessi al libero esercizio e autorizzati ad esercitare a carico della LAMal,

suddivisi per regione;

·

la lista nominativa di tutti i medici psichiatri e psicoterapeuti

che sono stati ammessi all'esercizio della professione a carico della LAMal

dopo l'entrata in vigore dell'OLAMal del 3.07.2002, suddivisi per regione;

·

la lista nominativa di tutti i medici psichiatri e psicoterapeuti

in attesa del rilascio dell'autorizzazione;

·

la lista nominativa di tutti i medici psichiatri e psicoterapeuti

ammessi e non ammessi al libero esercizio che sono alle dipendenze delle

strutture cantonali.

Per tutti questi motivi:

·

riservata un'istruttoria nel rispetto del principio del

contraddittorio;

·

previo richiamo di tutta la documentazione rilevante presso l'Ufficio

di sanità, l'Ordine dei medici e Santésuisse Ticino;

·

riservato l'interrogatorio dei funzionari del DSS, del __________

dell'Ordine dei medici, nonché del __________ di Santésuisse Ticino;

si chiede sia

giudicato

1. II

ricorso è integralmente accolto.

Considerandi

2.

La

risoluzione impugnata è annullata e di conseguenza l'istanza 22 ottobre 2004

del dott. RI 1, __________, con cui chiede il rilascio

dell'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'art. 3 OLAMal e dell'art. 5 cpv.

1.

lettera a DL LAMal, ad esercitare la professione di medico psichiatra e

psicoterapeuta a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

nella regione del __________ è accolta.

3.

Protestate spese e

ripetibili." (doc. I)

1.7

Nella

sua risposta del 9 maggio 2005 il Consiglio di Stato propone di respingere il

ricorso evidenziando tra l’altro:

"

1.

Il Dr. RI 1 ha inoltrato presso la

Sezione Sanitaria in data 22 ottobre 2004 richiesta di autorizzazione al libero

esercizio nel Cantone Ticino. Richiesta ripetuta il 10 novembre 2004, in cui

specificava di voler essere messo al beneficio dell'autorizzazione ad

esercitare a carico della LAMal. Con decisione 3 novembre 2004 l'Ufficio di

sanità autorizzava il dr. RI 1 al libero esercizio della professione medica,

rilasciata in applicazione degli art. 54 e segg. Legge sanitaria.

Essendo quindi stata inoltrata questa

domanda dopo il 3 luglio 2002, data dell'entrata in vigore dell'OFL, il

ricorrente è sottoposto alla limitazione dei fornitori ad esercitare a carico

della LAMal. Fatto questo non contestato dallo stesso.

Nel proprio scritto del 10 novembre

2004, il dr. RI 1, il quale indicava di voler aprire uno studio specialistico

in psichiatria e psicoterapia, richiedeva un'ammissione eccezionale ad

esercitare a carico della LAMal, ritenuta la scarsità di professionisti in

questo campo sul territorio del __________.

2.

Con l'entrata in vigore dell'OFL

nessun fornitore di prestazioni supplementare ai sensi degli art. 36-38 LAMAI

può per principio essere autorizzato ad esercitare a carico dell'assicurazione

obbligatoria contro le malattie. Il Cantone Ticino, con decreto legislativo del

15.

dicembre 2003, ha deciso di limitare tale restrizione ai medici,

indipendentemente dalla loro categoria e specializzazione (art. 2 e 3 DL

moratoria). Questi operatori sanitari possono quindi essere messi al beneficio

da parte dei cantoni di un'autorizzazione a fatturare le loro prestazioni alle

Casse malati solo nel caso in cui il numero di fornitori di prestazione sia al

di sotto della soglia massima fissata nell'allegato 1 dell'OFL (art. 1 OFL).

Nell'ambito quindi dell'autorizzazione

ordinaria ad esercitare a carico della LAMal. non viene lasciato al Consiglio

di Stato un ampio margine di manovra. Egli potrà rilasciare questa

autorizzazione soltanto nella misura in cui il numero di fornitori stabilito

nell'allegato 1 OFL non viene superato (art. 4 DL moratoria e Commentario UFAS

citato).

Questa lista, presente all'allegato 1

dell'OFL, suddivisa per cantone e per categoria di medici, indica per il

cantone Ticino un numero massimo di 64 medici specialisti in psichiatria e

psicoterapia i quali possono fatturare a carico della LAMAI (cfr. allegato 1

dell'OFL).

In Ticino vi sono attualmente 71

medici psichiatrici con facoltà di fatturare a carico della LAMAI (cfr.

"Tabella elenco medici per specializzazione - psichiatri" presente

nell'incarto).

Essendovi quindi nel nostro Cantone

più medici psichiatri con diritto ad esercitare a carico dell'assicurazione

obbligatoria contro le malattie di quelli previsti nell'allegato 1 OFL, il

Consiglio di Stato non ha alcuna facoltà di rilasciare al dr. RI 1

l'autorizzazione ordinaria richiesta. La legislazione federale e quella

cantonale non lasciano alcuna libertà d'apprezzamento all'autorità competente a

decidere in questo campo.

3.

a) L'articolo 3

OFL conferisce ai cantoni la facoltà di permettere eccezionalmente un numero di

fornitori di prestazioni superiore a quello previsto dall'allegato 1.

Quest'articolo è stato concretizzato nel nostro Cantone dall'art. 5 DL

moratoria, il quale contiene il principio della copertura delle cure in

funzione dei bisogni della popolazione, al fine di evitare che pazienti siano

privati di cure, in particolar modo di cure specializzate, a causa della

mancanza di fornitori di prestazioni in una determinata regione o a causa della

scarsità di specialisti.

Fra le

eccezioni il decreto prevede la possibilità di rilasciare un'autorizzazione nei

casi in cui "la copertura sanitaria in parti del Cantone risulti

insufficiente" (art. 5 cpv. 1 lett. a DL moratoria).

Da non

dimenticare che questo tipo di autorizzazione deve comunque rivestire carattere

eccezionale.

Quest'articolo lascia quindi una certa

libertà d'apprezzamento al Governo nel valutare l'opportunità di rilasciare

un'autorizzazione eccezionale. La valutazione viene fatta esaminando

l'esistenza di un reale bisogno sanitario nel cantone o in determinate regioni,

osservando quindi gli operatori presenti sul territorio ed i bisogni della

popolazione. Qualora sussista tale bisogno, spetterà all'autorità competente

scegliere fra i vari candidati l'attribuzione dell'autorizzazione eccezionale.

L'autorità giudicante può valutare

questo giudizio soltanto nella misura in cui vi siano gli estremi della

violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere

(art. 61 PAmm). Violano in particolare il diritto, da questo profilo, le

valutazioni che non sono sorrette da criteri oggettivi e pertinenti, che

procedono da considerazioni estranee alla materia o che appaiono altrimenti

insostenibili, in quanto lesive dei principi fondamentali del diritto (RDAT 1

1995.

n. 14; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 61 Pamm., n. 2 d).

b) Nel caso in

esame la scrivente autorità ha valutato la presenza di medici specialisti

presenti sul territorio Cantonale. Contrariamente a quanto sostiene il

ricorrente, al fine di poter determinare correttamente se la copertura

sanitaria sia assicurata, è necessario tenere conto anche degli specialisti i

quali, pur non beneficiando di un proprio numero di concordato, svolgono la

propria attività nel nostro Cantone. In particolare si pensa ai medici psichiatrici

attivi presso strutture pubbliche. Essi contribuiscono infatti in modo

importante a coprire il bisogno della popolazione in questo campo. Questa

valutazione è condivisa anche da santésuisse (cfr. lettera 14 dicembre 2004

santésuisse/ufficio di sanità).

Contrariamente a quanto sostiene parte

ricorrente, la soglia imposta dall'allegato 1 OFL, la quale impone ai Cantoni

il limite massimo di autorizzazioni ordinarie ad esercitare a carico della

LAMal, e comprende implicitamente un diritto dei medici nel caso in cui ci si

trovi al di sotto delle unità, deve essere distinta dai criteri presi in

considerazione al fine di stabilire se vi siano i requisiti per la concessione

di un'autorizzazione eccezionale. Anche il riferimento all'allegato 2 dell'OFL,

il quale indica una media cantonale di medici psichiatri per ogni 100 000

abitanti di 21.1 unità, rappresenta un criterio di valutazione della necessità

di concedere autorizzazioni LAMal. Come indicato all'art. 2 cpv. 1 lett. a OFL,

i Cantoni avevano la possibilità di prevedere che in alcune categorie non

venivano più rilasciate autorizzazioni fintanto che la media dell'allegato 2

sia superata. La valutazione relativa alla possibilità di rilasciare

autorizzazioni eccezionali dovute ad una carente copertura sanitaria, non

avverrà quindi sui criteri rispettivamente fissati negli allegati 1 e 2

dell'OFL, ma verrà fatta dai cantoni in base ad una reale necessità di coprire

i bisogni sanitari della popolazione.

Come si può rilevare dalla tabella

presente nell'incarto "Tabella riassuntiva medici psichiatrici", nel

nostro Cantone esercitano in totale 93 medici psichiatrici (71 con

autorizzazione LAMaI e 22 esercitanti presso servizi cantonali). Ciò comporta

quindi una media ogni 100'000 abitanti di 29.9 unità. Al fine quindi di

raggiungere la media svizzera, di 31.3 unità, occorrono altri 4 medici

specialisti. In base ad un esame delle necessità territoriali si è quindi

proceduto ad aumentare i quattro distretti con densità di popolazione più

elevata ognuno di uno specialista autorizzato ad esercitare a carico della

LAMal (__________). Da non dimenticare che la valutazione relativa alla densità

di medici psichiatrici presenti nel nostro cantone va comunque effettuata in

base ad una reale necessità sanitaria in merito. Non necessariamente il Cantone

Ticino deve raggiungere la densità media svizzera per poter garantire agli

assicurati una copertura sanitaria corretta.

Una volta determinato il numero di

specialisti necessari per una sufficiente copertura nel Cantone, sono stati

scelti fra i diversi istanti coloro i quali hanno inoltrato per primi l'istanza

al libero esercizio. Tale richiesta è stata formulata dal dr. RI 1 solo in data

22.

ottobre 2004, ed è quindi stata fino a oggigiorno l'ultima.

Per quanto concerne il preavviso di

santésuisse, questa si limita a constatare che effettivamente il bisogno

sanitario nel nostro cantone giustifica un aumento di medici psichiatri,

lasciando per il resto la libertà di valutazione all'autorità cantonale

competente.

4.

Nel proprio allegato il ricorrente

solleva inoltre una carenza di motivazione.

L'obbligo di motivazione ha lo scopo

di tutelare il corretto esercizio del diritto di ricorso ed il controllo della

decisione da parte dell'Autorità superiore (Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,

Vn. 85b liss; Rep. 1980 pag. 43). La motivazione di una decisione

amministrativa può essere sommaria, ma si devono perlomeno poter dedurre gli

elementi essenziali sui quali l'Autorità si è fondata per rendere il proprio

giudizio. A titolo abbondanziale si rileva che una decisione motivata in modo

insufficiente non è di principio nulla. Essa può essere annullata con rinvio

degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 59 cpv. 1 LPAmm.).

Considerazioni pratiche inducono tuttavia a rinunciare ad un annullamento in

ordine seguito da rinvio, quando le carenze non hanno pregiudicato il

ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa (Imboden/Rhinow, op. cit.,

n. 85 b V, STF 117 la 3).

Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto

l'autorizzazione ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro

le malattie. II Consiglio di Stato ha respinto tale richiesta, richiamata I'OFL

ed il relativo decreto di applicazione (DL moratoria).

Esso ha in modo particolare ritenuto

che, in applicazione dell'art. 4 DL moratoria, non vi fossero gli estremi per

un'autorizzazione ordinaria. Le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione

di questo tipo sono esplicitamente indicate nel summenzionato articolo

("..., il quale la concede quando la soglia di fornitori della

categoria e della specializzazione in oggetto, stabilita nell'allegato 1

dell'ordinanza federale, non è raggiunta", art 4 cpv. 1 DL moratoria).

L'autorità decidente ha inoltre

ritenuto non vi fossero gli estremi indicati dagli art. 5 -7 DL moratoria per

il rilascio di un'ammissione eccezionale. Nei propri scritti l'istante

richiedeva un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a il

quale permette I' ammissione eccezionale qualora vi sia una carente copertura

sanitaria in determinate regioni, e, nel caso di specie, nel __________ e nelle

__________. Appare quindi chiaro che, nella presenta fattispecie, l'autorità

competente non abbia ritenuto sussistere un bisogno nella regione del __________

e delle __________, e che per questo non abbia rilasciato l'autorizzazione

eccezionale.

La decisione risulta quindi scaturita

da un attento esame della fattispecie. Il ricorrente non è quindi stato

pregiudicato nei suoi diritti di difesa." (doc. III)

1.8

Con replica

del 19 maggio 2005 l’interessato afferma:

" 2. Si

prende atto che il numero massimo dei medici-psichiatri e

psicoterapeuti,

autorizzati ad esercitare a carico della LAMal in Ticino, è di 64 unità

(vedi allegato 1 dell'OLF).

3.

Il

Consiglio di Stato osserva che in Ticino tale soglia minima è già

superata, poiché attualmente sono 71 i medici-psichiatri autorizzati a

fatturare a carico della LAMal.

Nel calcolo dei 71

medici-psichiatri il Consiglio di Stato include tuttavia anche 8

medici-psichiatri alle dipendenze del Cantone, senza precisare se gli stessi

erano stati conteggiati nel momento in cui era stato elaborato l'allegato 1

dell'OLF.

Occorre pertanto

chiarire pregiudizialmente questo aspetto controverso.

Se gli 8

medici-psichiatri, operanti nelle strutture sociopsichiatriche cantonali, non

erano stati conteggiati e quindi non erano compresi nel numero massimo di 64

unità, di cui all'allegato 1 OLF, non è ora ammissibile considerarli ai fini

dell'applicazione dell'OLF.

Perciò occorre

prudenzialmente togliere queste 8 unità dal numero dei medici-psichiatri

in discussione (71): di conseguenza il numero dei medici-psichiatri autorizzati

attualmente ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le

malattie deve essere ridotto a 71-8=63 unità.

4.

Giusta

l'art. 3 OLF, in ciascuna categoria contingentata di fornitori di prestazioni i

Cantoni possono ammettere un numero di fornitori maggiore di quello stabilito

nell'allegato 1, qualora nella categoria considerata la densità della copertura

sanitaria risulti insufficiente.

Il Canton Ticino,

facendo uso della facoltà prevista all'art. 3 OLF, ha adottato il DL OLF,

disciplinando le ammissioni eccezionali agli art. 5, 6, 7, 8 e 9.

La domanda di

ammissione eccezionale deve essere inoltrata al Consiglio di Stato, il

quale accerta se le condizioni previste all'art. 5 sono soddisfatte.

5.

Date

le circostanze, il dott. med. RI 1 ha chiesto il rilascio di un'autorizzazione

eccezionale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a DL OFL.

Nell'ambito della

valutazione in merito alla sussistenza di una copertura sanitaria sufficiente,

egli non contesta il fatto che il Consiglio di Stato possa tenere conto

anche degli specialisti che svolgono la loro attività in seno alle strutture

sociopsichiatriche pubbliche.

6.

Nel

caso in esame va sottolineato che l'Ordine dei medici ha emesso un preavviso

favorevole.

Santésuisse Ticino ha sostanzialmente condiviso un aumento del numero dei

medici-psichiatri, alla condizione che il numero totale dei medici ammessi ad

esercitare a carico della LAMal non superasse in densità il livello svizzero e

che si tenesse conto delle necessità territoriali, oltre che della presenza sul

territorio dei medici specialisti attivi nelle strutture sociopsichiatriche

cantonali.

Malgrado i preavvisi positivi

espressi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le condizioni per

un'autorizzazione eccezionale, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a DL OLF, non

fossero adempiute nel caso del dott. med. RI 1, senza peraltro fornire alcuna

spiegazione al riguardo.

7.

Dalla

lettura della tabella elaborata dall'Ufficio di sanità si evince che la densità

dei medici-psichiatri e psicoterapeuti in Svizzera è stata indicata in 31,3 unità

100'000 abitanti, anche se l'allegato 2 OLF indica una densità di 31,5 (27,3

+ 4,2).

La densità in Ticino

è stata ricalcolata in 29,9, tenendo conto non solo dei medici con

libero esercizio autorizzati ad esercitare a carico della LAMal, ma anche di altri

22.

medici operanti nelle strutture sociopsichiatriche cantonali.

Orbene, tale metodo

per ricalcolare la densità in Ticino non può essere accettato, poiché è

contrario alla ratio legis dell'OLF.

Il legislatore

federale infatti intendeva limitare l'esercizio dell'attività svolta quale

indipendente e non l'accesso alla professione sanitaria.

Di conseguenza la

densità dei medici-psichiatri in Ticino non può essere ricalcolata in base a criteri

diversi e addirittura in contrasto con quelli posti alla base dell'OLF ed in

particolare dei suoi allegati.

Per il Canton Ticino,

la densità è pertanto di 21,4 (21,1 + 0,3) unità ogni 100'000

abitanti, ossia 10,1 unità in meno rispetto alla densità media in

Svizzera (vedi allegato 2 OLF).

In altre parole, il

Canton Ticino, con una popolazione complessiva nel 2002 di 315'616

abitanti, presenta una copertura inferiore di 31,8 unità rispetto alla

densità media in Svizzera.

8.

Nella

valutazione della sussistenza del fabbisogno di medici-psichiatri nel Cantone

Ticino, rispettivamente nelle diverse regioni, si può tener conto della

presenza sul territorio anche dei medici specialisti operanti nelle strutture

sociopsichiatriche pubbliche.

Tuttavia i medici

specialisti operanti quali funzionari nel settore pubblico non possono essere

assimilati in tutto e per tutto ai loro colleghi con libero esercizio che

possono fatturare a carico della LAMal.

E' infatti notorio

che le prestazioni fornite dai medici specialisti operanti nelle strutture

sociopsichiatriche pubbliche sono diverse per qualità e quantità da quelle

fornite dai medici-psichiatri con libero esercizio e che fatturano a carico

della LAMal.

E' quindi arbitrario

aggiungere al numero dei medici-psichiatri autorizzati a fatturare a carico

della LAMal, il numero dei medici psichiatri alle dipendenze delle strutture

sociopsichiatriche cantonali, senza procedere ad una opportuna ponderazione.

Altrettanto

arbitrario è attribuire le nuove autorizzazioni eccezionali senza tener conto

del criterio territoriale, che rappresenta uno dei pochi criteri oggettivi

previsti all'art. 5 DL OLF.

9.

Il

Consiglio di Stato si è limitato ad indicare che il criterio di scelta

fra i diversi istanti ad un'ammissione eccezionale è quello cronologico, così

come dovrebbe risultare dalla lista per categoria e specializzazione, previsto

dall'art. 9 DL OLF, che finora non è mai stata resa pubblica né accessibile

agli interessati.

Il dott. med. RI 1

ancora oggi non conosce se è stato iscritto in tale lista di attesa e quale

posto occupa.

Il Consiglio di

Stato non ha né motivato né dimostrato perché nella regione del __________

la copertura dovrebbe essere sufficiente, quando i dati statistici forniti

dalla stessa autorità cantonale dimostrano esattamente il contrario.

10.

Fatte

queste considerazioni, e alfine di chiarire come sono state elaborate le

tabelle statistiche dei medici-psichiatri operanti nel Cantone Ticino e in base

a quali criteri oggettivi sono concesse le ammissioni eccezionali ad esercitare

a carico della LAMal, si chiede di procedere in ordine cronologico

all'interrogatorio dei seguenti funzionari responsabili presso la Sezione

Sanitaria del DDS:

a) __________

b) __________

c) __________

nonché dal __________ di Santésuisse Ticino

d) __________

e del __________ dell'Ordine dei Medici del

Cantone Ticino

e) dott. med. __________

Si chiede inoltre di

accertare presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, con quali

modalità sono state raccolte le informazioni statistiche che hanno permesso di

allestire gli allegati 1 e 2 dell'OLF.

In particolare

occorre accertare se nel computo delle unità dei medici-psichiatrici sono stati

inclusi anche i medici-psichiatri operanti alle dipendenze di strutture

psichiatriche pubbliche di tutta la Svizzera o solo del Cantone Ticino.

Dispositivo

Per questi motivi, riservate le risultanze

dell'istruttoria, si chiede sia giudicato come chiesto nel ricorso 18

aprile 2005." (Doc. V)

1.9. In duplica

il Consiglio di Stato ha rilevato:

"

Ad 2 e 3

Come indicato nell'allegato di risposta del 9

maggio 2005 la soglia massima di medici con specializzazione in psichiatria che

possono esercitare a carico dell'assicurazione contro le malattie è di 64 unità

(più 1 psichiatra infantile). Questo significa che al momento della redazione

dell'allegato 1 dell'OFL i medici psichiatri presenti nel nostro Cantone che

avevano il diritto a fatturare a carico della LAMal erano 64 (più 1 quale

psichiatra infantile). Indipendentemente che essi esercitassero presso una

struttura privata o una pubblica.

Il numero di 71 medici psichiatri (compreso 1

medico psichiatra infantile) autorizzati a fatturare a carico della LAMal

oggigiorno nel Cantone Ticino è dato dall'aggiunta di altri 6 specialisti in

psichiatria, esercitanti nel pubblico e nel privato, che avevano inoltrato

richiesta di autorizzazione al libero esercizio prima del 3 luglio 2002, ed i

quali, giusta l'art. 5 OFL, non sottostavano quindi al blocco della moratoria.

Essendo dunque la soglia limite prevista

nell'allegato 1 dell'OFL largamente superata, il Consiglio di Stato non ha

facoltà di concedere autorizzazioni ordinarie a medici psichiatri.

Ad 6

Il preavviso di Santésuisse, così come quello

dell'Ordine dei medici, aderivano alla necessità di aumentare il numero degli

psichiatri sul territorio del nostro Cantone, al fine di assicurare la

copertura sanitaria in questo campo. Non è in seguito competenza di queste

categorie indicare quali medici in particolare debbano beneficiare

dell'autorizzazione.

La scelta è poi stata compiuta dallo scrivente

Consiglio secondo i criteri oggettivi indicati nell'allegato di risposta.

Ad 7 e 8

Il sistema di calcolo applicato per valutare la

copertura sanitaria nell'ambito psichiatrico sul territorio ticinese è stato

indicato nell'allegato ricorsuale. Come già espresso lo scopo delle

autorizzazioni eccezionali è quello di garantire alla popolazione una

sufficiente ed adeguata copertura sanitaria. Al fine di operare tale

valutazione la scrivente autorità si è fondata sulla media svizzera, senza che

vi sia però nessun obbligo affinché in Ticino venga raggiunta una uguale

densità. Abbondanzialmente si rileva infatti che con l'introduzione della

facoltà di prevedere delle autorizzazioni eccezionali si voleva dare

l'opportunità ai Cantoni di adeguare la densità della copertura sanitaria a

quella di altri Cantoni confinanti o a quella svizzera, senza però imporre tale

obbligo.

Ad 9

Al fine di attribuire le 4 nuove autorizzazioni

eccezionali ad esercitare a carico della LAMal, volte a garantire un'adeguata

copertura sanitaria nella specializzazione della psichiatria sull'intero

territorio ticinese, è stato applicato il criterio cronologico. Ovvero le

autorizzazioni sono state rilasciate ai quattro specialisti che avevano per

primi inoltrato istanza di autorizzazione al libero esercizio.

L'autorità cantonale competente ha elaborato sin

dall'inizio una lista, nella quale vengono semplicemente inseriti, in ordine di

cronologico i professionisti che hanno presentato domanda di autorizzazione al

libero esercizio. Questa lista, che per motivi tecnici non è ancora stata

pubblicata, apparirà a breve tempo in internet.

Ad 10

Ritenuto quanto indicato nell'allegato di

risposta e nel presente allegato si sottolinea che i competenti funzionari, __________

e __________, non potranno che ribadire e confermare quanto espresso dalla

presente autorità." (Doc. VII)

1.10. L’8 giugno

2005 l’interessato ha ancora affermato:

"

1. Si ribadisce che scopo dell'adozione

dell'art. 55a LAMal è quello

di evitare

un'esplosione di domande da parte di medici per l'esercizio dell'attività

indipendente a carico della LAMal, ciò che riguarda unicamente l'attività

indipendente e non quella esercitata alle dipendenze di istituti ospedalieri

(cfr. STF del 27.11.2003, cons. 6.3.4.4 e sentenza del TCA del 22.03.2004 -

inc. 36.2003.85 pag. 29).

2. Nella

duplica il Consiglio di Stato sostiene che nel numero di 64

medici - psichiatri, autorizzati ad esercitare a carico della LAMal, erano

compresi anche (8) medici-psichiatri alle dipendenze del Cantone.

A questo punto, data

la confusione esistente in materia, occorre pregiudizialmente conoscere:

• i nominativi dei 64 medico-psichiatri autorizzati ad

esercitare a carico della LAMal, suddividendoli in due categorie distinte: da

un lato quelli che esercitano l'attività quali indipendenti e dall'altro quelli

che operano alle dipendenze di strutture socio-psichiatriche pubbliche;

• i nominativi dei 6 medici-psichiatri, suddivisi in

indipendenti e dipendenti, che avevano inoltrato la richiesta di autorizzazione

al libero esercizio prima del 3.07.2002 e ai quali è stata riconosciuta

la facoltà di esercitare a carico della LAMal, non essendo sottoposti alla

moratoria;

• i nominativi dei 4 medici-psichiatri che, dopo il 3.07.2002,

hanno chiesto di poter esercitare a carico della LAMal e che sono iscritti

nella lista prevista dall'art. 9 DL OLF.

Fatti questi

accertamenti, occorrerà poi verificare presso l'Ufficio federale della

sanità pubblica, con quali modalità sono state raccolte le informazioni

statistiche che hanno permesso di allestire gli allegati 1 e 2 dell'OLF.

In particolare bisogna sapere:

• chi ha fornito le informazioni (Santésuisse Ticino,

l'Ordine dei medici o il DSS?);

• se nel computo delle 64 unità di medici-psichiatri sono

stati inclusi anche i medici-psichiatri, al beneficio dell'autorizzazione ad

esercitare a carico della LAMal, operanti alle dipendenze di strutture socio-psichiatriche

pubbliche del Cantone Ticino;

• se a livello svizzero, ossia in tutti gli altri Cantoni, la

raccolta dei dati statistici è avvenuta con le stesse modalità e con gli stessi

criteri previsti per il Cantone Ticino.

3. Il

Consiglio di Stato sostiene che i preavvisi di Santésuisse Ticino,

e dell'Ordine dei Medici favorevoli ad un aumento del numero dei

medici-psichiatri autorizzati ad esercitare a carico della LAMal quali

indipendenti, sono generici e non si riferiscono direttamente ai singoli postulanti.

Tale affermazione si

scontra con il chiaro testo normativo dell'art. 6 DL OLF, il quale prevede

esplicitamente che la domanda di ammissione eccezionale deve essere preavvisata

dalle "istanze interessate", le quali addirittura

possono chiedere un colloquio di approfondimento.

La decisione del Consiglio

di Stato deve inoltre essere trasmessa in copia alle "istanze

interessate".

Il Consiglio di

Stato si limita apoditticamente ad affermare che la scelta è compiuta

secondo "criteri oggettivi", che possono divergere da

quelli indicati dalle "istanze interessate" e che in

ogni caso non sono noti al richiedente.

4. Il

Consiglio di Stato sostiene che il criterio oggettivo per la concessione

delle autorizzazioni eccezionali è il criterio cronologico, con cui i

medici-psichiatri hanno chiesto il rilascio dell'autorizzazione al libero

esercizio.

A tal riguardo si

osserva che il solo criterio cronologico è in contrasto con i criteri indicati

all'art. 5 del DL OLF:

• copertura sanitaria insufficiente a

livello cantonale e regionale

• cure

particolari non disponibili a causa della mancanza di specialisti nel Cantone

• struttura

ospedaliera stazionaria che necessita di un professionista, per poter fornire

le sue prestazioni tenuto conto del mandato e dei suoi posti letto

5. In

ogni caso si chiede di poter conoscere la lista prevista dall'art. 9 DL OLF per

la categoria di medici-psichiatri.

6. Si

ribadisce la necessità di procedere all'assunzione delle prove indicate e in

particolare agli interrogatori dei funzionari del DSS che si occupano delle

pratiche amministrative nel settore sanitario." (Doc. IX)

in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se il Consiglio di Stato può negare al

ricorrente l’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal in applicazione

dell’art. 1 dell’Ordinanza federale che limita il numero di fornitori di

prestazioni (di seguito OFL).

In

caso di risposta affermativa al primo quesito, andrà pure esaminata la

questione a sapere se l’interessato può comunque beneficiare

dell’autorizzazione straordinaria prevista dagli art. 2 e 3 OFL.

2.2. L’insorgente

fa innanzitutto valere la violazione del diritto di essere sentito poiché la

risoluzione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.

La

pretesa di ottenere una decisione motivata rientra nella nozione del diritto di

essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. Riguardo all’art. 29

cpv. 2 Cost. fed. si applica la giurisprudenza sviluppata a proposito del

vecchio art. 4 Cost. fed. (cfr. Pratique VSI 2001 pag. 114 segg. = SVR 2001 IV

Nr. 16; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).

La

pretesa a un provvedimento motivato impone all’autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l’autorità, nell’esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d’altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l’autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all’esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STFA del 2 novembre 2004 nella

causa M, I 458/03; STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03; DTF 126

V 80 consid. 5b/dd; Alberini, Der verfassungsmässige

Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates,

Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nel

caso di specie, pur essendo la motivazione della risoluzione assai stringata,

l’insorgente ha potuto comunque comprenderne la portata, impugnarla e

confrontarsi con il contenuto della decisione.

Inoltre il ricorrente ha

potuto esprimersi in merito alla risposta presentata dal Consiglio di Stato,

tramite la quale la decisione è stata approfonditamente motivata, garantendo in

questo modo il diritto di essere sentito.

Il TCA deve pertanto

entrare nel merito dell’impugnativa.

2.3. In vista dell’entrata in vigore, l’1.6.2002, dell’Accordo

sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea

(ALC), il Parlamento federale, quale misura d’accompagnamento e per frenare il

costante aumento dei costi della salute nell’ambito delle cure ambulatoriali,

ha deciso l’adozione dell’art. 55a LAMal (cfr. Messaggio del Dipartimento

Sanità e Socialità del 18 giugno 2003 sul Decreto legislativo cantonale di

applicazione dell’art. 55a LAMal).

Come

emerge dai lavori preparatori sull’introduzione dell’art. 55a LAMal, la

Svizzera era l’unico Paese in Europa a permettere a tutti i medici di poter

fornire le loro prestazioni a carico dell’assicurazione sociale. In particolare l’8 marzo 2000 la consigliera nazionale Doris

Leuthard ricordava che "zudem ist die Schweiz innerhalb Europas das

einzige Land mit einem freien Zugang zum Markt im ambulanten Bereich. Sie

besitzt dadurch eine gewisse Sogwirkung. Deutschland kennt die

Bedürfnisklausel, will diese jedoch, weil sie keine Lösung darstellt, unter der

sozialdemokratsich-grünen Regierung noch zu verstärken. Auch dies wird zu einem

Zustrom auf die Schweiz und damit zu Mehrkosten führen." Anche il

consigliere nazionale Gutzwiller, l’8 marzo 2000 ricordava che "die

Aerztedichte in der Schweiz ist eine der höchsten weltweit, und sie wächst

weiter. In Anbietermarkt Gesundheitswesen ist die Aertzedichte der wichtigste

Faktor für die Gesamtkosten." L’allora consigliera federale Ruth

Dreifuss affermava inoltre che "il y a une correlation positive entre

le nombre de prestataires de soins et les coûts de la santé, que nous sommes

sur un marché dit paradoxal: plus l’offre augmente, plus les prix augmentent,

ce qui devrait être exactement le contraire si on était dans un marché qui

fonctionne à la demande du client, et non pas à la demande de celui qui le

soigne, avec en plus le fait que tout cela est payé par l’assurance sociale."

(cfr. 98.058 – Bulletin officiel – Conseil national – 08.03.00).

Giusta

l'art. 55a cpv. 1 LAMal il Consiglio federale può, per un periodo limitato di

tre anni al massimo, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione

a esercitare a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi

degli articoli 36-38. Ne stabilisce i criteri.

Con

il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del cpv. 1, nel senso che

il Consiglio federale può rinnovare la misura, ma non più di una volta.

Per

il cpv. 2 i Cantoni e le federazioni di prestazioni e di assicuratori devono

previamente essere sentiti.

Il

cpv. 3 prevede che i Cantoni stabiliscono i fornitori di prestazioni secondo il

capoverso 1.

Infine,

il nuovo il cpv. 4, in vigore dal 1.1.2005, prevede che l’autorizzazione decade

se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le

condizioni.

Il

3 luglio 2002 il Consiglio federale, in applicazione dell'art. 55a LAMal, ha

adottato l'Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi

ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria

contro le malattie (OFL). La normativa è entrata in vigore il 4 luglio 2002

(art. 6 OFL).

La misura

è stata prorogata di tre anni con effetto dal 4 luglio 2005.

Prima

dell'entrata in vigore dell'OFL, la legge non prevedeva nessuna procedura

formale di autorizzazione ad esercitare a carico dell'assicurazione malattie.

Le legislazioni cantonali sulla sanità disciplinavano le condizioni che le

persone interessate dovevano adempiere per poter esercitare una professione nel

settore sanitario.

Di

regola era necessaria un'autorizzazione formale, che poteva essere subordinata

a determinati obblighi, ad esempio per quanto concerneva l'allestimento dello

studio medico, la partecipazione del medico a servizi di pronto soccorso,

obblighi di dispensare cure ecc. Queste persone erano autorizzate ad esercitare

a carico dell'assicurazione malattie senza procedura di autorizzazione formale,

a condizione però che adempissero anche le condizioni previste dalla LAMal,

vale a dire che fossero titolari di un diploma attestante la loro formazione.

Un fornitore di prestazioni era quindi autorizzato ad esercitare a carico dell'assicurazione

malattie se poteva svolgere la sua professione e adempiere eventuali obblighi

secondo il diritto cantonale e se soddisfaceva le condizioni previste dalla

LAMal in tema di formazione e perfezionamento.

Con

la limitazione introdotta in applicazione dell'art. 55a LAMal, i Cantoni devono

determinare se i fornitori di prestazioni cui viene rilasciata l'autorizzazione

a svolgere la propria professione possono anche esercitare a carico

dell'assicurazione malattie. Anziché un'autorizzazione ad esercitare a carico

dell'assicurazione malattie automatica e senza procedura formale, vi è quindi

una decisione presa per ogni singolo caso.

Le

due decisioni (autorizzazione al libero esercizio dell'attività e

autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal) devono rimanere formalmente

separate in quanto riguardano due diversi ambiti della legislazione e poiché

l'autorizzazione a svolgere la professione può essere rilasciata anche senza

autorizzazione ad esercitare a carico dell'assicurazione malattie e, se le

condizioni previste dal diritto cantonale sono adempiute, deve essere concessa

nonostante una limitazione delle autorizzazioni (cfr. le Raccomandazioni

inerenti l'applicazione dell'Ordinanza sulla limitazione per i fornitori di

prestazioni ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie" dell’UFAS).

2.4. L'art.

1 OFL prevede che il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare

la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

non può superare, in ogni Cantone e per ciascuna categoria, quello stabilito

nell'allegato 1.

I

Cantoni possono prevedere che il numero massimo di cui all'articolo 1 non si

applica a una o più categorie di fornitori di prestazioni (art. 2 cpv. 1 lett.

a) e possono prevedere che in una o più categorie di fornitori di prestazioni

non vengano più autorizzate nuove ammissioni ad esercitare a carico

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie fintanto che sul proprio

territorio la densità della copertura sanitaria secondo l'allegato 2 sia

maggiore di quella esistente nella regione cui il Cantone appartiene secondo

l'allegato 2 o nella Svizzera intera (art. 2 cpv. 1 lett. b).

A

norma dell'art. 2 cpv. 2 OFL i Cantoni tengono altresì conto della densità

della copertura sanitaria nei Cantoni limitrofi, nella regione cui appartengono

secondo l'allegato 2 nella Svizzera intera.

In

ciascuna categoria contingentata di fornitori di prestazioni i Cantoni possono

ammettere un numero di fornitori maggiore di quello stabilito nell'allegato 1

qualora nella categoria considerata la densità della copertura sanitaria

risulti insufficiente (art. 3 OFL).

Giusta

l'art. 4 OFL i Cantoni annunciano all'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali, le disposizioni emanate in virtù dell'articolo 2 (lett. a) e

all'organizzazione degli assicuratori <<santésuisse>>, regolarmente

tutte le ammissioni autorizzate o negate in virtù dell’ordinanza (lett. b).

Infine

l'art. 5 OFL prevede una disposizione transitoria nel senso che non sottostanno

alla limitazione di cui all'ordinanza i fornitori di prestazioni che, prima

della sua entrata in vigore, avevano già presentato nel Cantone una domanda

d'autorizzazione ad esercitare la professione conformemente al diritto

cantonale.

L’ordinanza

stabilisce che a livello nazionale è il Consiglio federale a decidere sulla

limitazione delle autorizzazioni mentre ne conferisce ai Cantoni l’esecuzione.

Tuttavia ogni Cantone può prevedere eccezioni fondate per determinate

categorie, ambiti specialistici o regioni, potendo anche decidere, in presenza

di motivi seri, di non procedere (provvisoriamente) ad un’applicazione globale.

In questo modo i Cantoni possono adempiere al loro mandato costituzionale

inerente la garanzia dell’assistenza medica (cfr. il comunicato stampa del 3

luglio 2002 del Consiglio federale sull’assicurazione malattie: pacchetto di

riforme e misure del Consiglio federale e del DFI).

Come

emerge dal Commento dell’ordinanza concernente la limitazione

dell’autorizzazione per i fornitori di prestazioni ad esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, dopo l’entrata in

vigore dell’OFL i Cantoni non devono per principio autorizzare nessun fornitore

di prestazioni supplementare ad esercitare a carico dell’assicurazione

malattie. Se, tuttavia, un Cantone ritiene che per tutte le categorie di

fornitori di prestazioni o solo per alcune di esse vi sia ancora un bisogno,

fondandosi sull’articolo 55a capoverso 3 LAMal rispettivamente sull’articolo 2

capoverso 1 lettera a dell’OFL può decidere il blocco dell’autorizzazione ad

esercitare, a queste categorie di fornitori di prestazioni o di specialisti.

In

queste decisioni il Cantone può basarsi da un lato sulla densità della

copertura sanitaria sul proprio territorio, dall’altro su quella degli altri

Cantoni, delle sette grandi regioni (région Lémanique, espace Mittelland,

Svizzera nord-occidentale, Zurigo, Svizzera orientale, Svizzera centrale,

Ticino) o della Svizzera secondo l’Allegato 2.

Qualora

i Cantoni abbiano deciso di bloccare le autorizzazioni, possono ancora

determinare se rilasciare nuove autorizzazioni nel caso in cui il numero di

fornitori di prestazioni fosse inferiore al numero massimo stabilito

nell’Allegato 1 (ad es. a causa della cessazione dell’attività in seguito a

trasloco, pensionamento o decesso).

Se

decidono in tal senso, possono rilasciare nuove autorizzazioni soltanto nella

misura in cui il numero massimo di fornitori di prestazioni stabilito

nell’allegato 1 non venga superato. Questi fornitori di prestazioni devono per

principio essere autorizzati ad esercitare la professione medica o ad aprire

uno studio medico e, quando viene loro concessa l’autorizzazione ad esercitare

a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, disporre

dell’infrastruttura necessaria (p.es. uno studio medico) o per lo meno

procurarsela entro un termine utile per poter effettivamente offrire le cure

mediche. In tal modo i cantoni possono garantire che, in caso di blocco delle

autorizzazioni, il numero di fornitori di prestazioni rimanga invariato durante

tre anni. Se un Cantone che ha deciso di bloccare le autorizzazioni ritiene che

il numero massimo fissato per ogni categoria di fornitori di prestazioni

nell’allegato 1 e la relativa densità menzionata nell’allegato 2 siano troppo

elevati rispetto al numero massimo e alla densità dei fornitori di prestazioni

della sua regione o della Svizzera, può decidere di rinunciare a rilasciare

nuove autorizzazioni finché il suo territorio non presenti la stessa densità

della sua regione o della Svizzera. Con questa regolamentazione si vuole

permettere ai Cantoni di adeguare la loro densità della copertura sanitaria al

livello di quella dei Cantoni confinanti o al livello medio della loro regione

o della Svizzera.

I

Cantoni non possono prendere le loro decisioni senza tener conto del contesto

globale, cioè dell’offerta extracantonale di fornitori di prestazioni. Essi

devono quindi prendere in considerazione anche la copertura sanitaria esistente

nei Cantoni confinanti e nella loro regione fondandosi sulle densità indicate

nell’Allegato 2 (Commento dell’ordinanza concernente la limitazione

dell’autorizzazione per i fornitori di prestazioni ad esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie).

Vi

possono essere altri motivi per cui un Cantone, nonostante abbia deciso di

bloccare le autorizzazioni voglia o persino debba permettere eccezionalmente ad

un numero di fornitori di prestazioni superiore a quello nell’Allegato 1 di

esercitare, affinché la copertura sanitaria per una determinata

specializzazione non risulti insufficiente. L’art. 3 OFL permette quindi al

Cantone di garantire agli assicurati la copertura sanitaria per tutte le

specializzazioni, nonostante il blocco delle autorizzazioni. Una situazione

simile può venirsi a creare, ad esempio, in caso di copertura sanitaria

insufficiente in una regione del Cantone già al momento dell’entrata in vigore

di questa disposizione (Commento dell’ordinanza concernente la limitazione

dell’autorizzazione per i fornitori di prestazioni ad esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie).

2.5. Il

Parlamento cantonale ha adottato il decreto legislativo d'applicazione dell'OFL

del 15 dicembre 2003 (RL 6.4.6.1.6), il cui scopo è quello di definire quali

categorie di fornitori di prestazioni sono e quali non sono sottoposte alla

limitazione di esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione

obbligatoria contro le malattie, prevista dall'ordinanza federale (art. 1 cpv.

1 DL) e di definire la procedura e le condizioni applicabili alle ammissioni

dei fornitori sottoposti al regime della limitazione (art. 1 cpv. 2 DL).

Conformemente

all’art. 2 OFL il Canton Ticino ha previsto all’art. 2 DL quali categorie di

fornitori di prestazioni sono ammesse senza limitazioni ad esercitare la

propria attività a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

(per esempio i dentisti, i farmacisti, le levatrici, ecc.).

L’art.

3 cpv. 1 DL prevede che tutti i medici, indipendentemente dalla loro categoria

e dalla loro specializzazione, sono sottoposti alla limitazione dell’ammissione

ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per

l’art. 3 cpv. 2 DL sono soggetti alla limitazione anche i medici in possesso di

un’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal rilasciata da un altro

Cantone.

Per

l’art. 4 DL la domanda di autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal

deve essere inoltrata al Consiglio di Stato, il quale la concede quando la

soglia di fornitori della categoria e della specializzazione in oggetto,

stabilita nell’allegato 1 all’ordinanza federale, non è raggiunta.

Le

condizioni per poter ottenere un’ammissione eccezionale ai sensi dell’art. 3

OFL sono previste all’art. 5 DL.

La

norma prevede che a titolo eccezionale il Consiglio di Stato può ammettere un

numero superiore di professionisti a quello fissato dall’allegato 1

all’ordinanza federale qualora:

a)

la copertura sanitaria in parti del Cantone

risulti insufficiente; oppure

b)

delle cure particolari non siano disponibili a

causa della mancanza di specialisti nel Cantone; oppure

c)

una struttura ospedaliera stazionaria, figurante

sull’elenco degli istituti giusta l’art. 39 LAMal, necessiti di un

professionista per poter fornire le sue prestazioni tenuto conto del mandato e

dei suoi posti letto.

L’ammissione

eccezionale a praticare a carico della LAMal è limitata alla regione

geografica, alla specializzazione o all’ospedale in questione (art. 5 cpv. 2

DL).

Tali

limitazioni verranno indicate espressamente nell’autorizzazione, insieme alla

comminatoria della sua estinzione nel caso il titolare non rispettasse le

condizioni imposte o non comprovasse l’inizio dell’attività effettiva entro sei

mesi dalla concessione. L’estinzione dell’autorizzazione verrà accertata con

decisione formale (art. 5 cpv. 3 DL).

L’art.

6 cpv. 1 DL prevede che la domanda di ammissione eccezionale deve essere

inoltrata al Consiglio di Stato il quale accerta se le condizioni previste

all’art. 5 del decreto sono soddisfatte.

Gli

art. 7 e 8 DL regolano la procedura in caso di ripresa di studi medici

esistenti, mentre l’art. 9 DL prevede che per facilitare una rapida trattazione

delle domande di ammissione eccezionale e la ripresa di studi medici esistenti,

i medici autorizzati all’esercizio secondo il diritto cantonale che adempiono i

requisiti necessari per l’autorizzazione LAMal prescritti dalla OAMal, ma la

cui richiesta di ammissione all’esercizio della professione a carico

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie non può per il momento

essere accolta per le limitazioni poste dall’ordinanza federale, potranno

richiedere di essere iscritti in apposite liste per categorie e

specializzazione, allestite e aggiornate dal Dipartimento della sanità e della

socialità. Tali liste sono pubbliche e devono essere accessibili in via

telematica (cpv. 1). Le richieste di iscrizione – che potranno riguardare una o

più liste – dovranno essere corredate dalla documentazione che comprovi

l’adempimento dei requisiti imposti dalla LAMal (cpv. 2). In caso di richiesta

incompleta, questa dovrà essere completata nel termine di un mese, sotto pena

di stralcio (cpv. 3).

2.6. Con

l’entrata in vigore dell’OFL nessun fornitore di prestazioni supplementare ai

sensi degli articoli 36-38 LAMal può, di principio, essere autorizzato dai

Cantoni ad esercitare in Svizzera a carico dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie per un periodo di tre anni.

Il

numero massimo di fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare per ogni

categoria (medici suddivisi secondo la loro categoria) e per ogni Cantone è

fissato nell’Allegato 1 e corrisponde al numero di fornitori di prestazioni

autorizzati ad esercitare nei Cantoni al 1° gennaio 2002. Questi numeri

poggiano sul registro dei codici creditori di Santésuisse, nel quale sono

registrate per principio persone e non istituti (studi medici, farmacie;

cfr. l’allegato al comunicato stampa del 3 luglio 2002 dell’UFAS: www.bsv.admin.ch/aktuell/presse/2002/i/02070303.htm).

Secondo

l’allegato 1 dell’OFL il Cantone Ticino può ammettere al massimo 64 medici

specialisti in psichiatria e psicoterapia che possono fatturare le loro

prestazioni a carico della LAMal.

Attualmente,

in Ticino, sono 71 i medici psichiatri autorizzati a lavorare a carico

dell’assicurazione sociale (cfr. incarto del Consiglio di Stato).

Il

Cantone, sulla base dell’art. 1 OFL e del relativo allegato e dell’art. 3 DL è

pertanto legittimato a negare ad ogni medico psichiatra e/o psicoterapeuta

un’autorizzazione ordinaria ad esercitare a carico della LAMal, nella

misura in cui il limite fissato dal Consiglio federale, come nel caso di specie,

è ampiamente superato, indipendentemente dalla circostanza che questi medici

effettivamente, attualmente, esercitano a carico dell’assicurazione sociale

oppure siano dipendenti di strutture pubbliche. Sufficiente è infatti che essi,

potenzialmente ed in qualsiasi momento, possano fatturare a carico della LAMal.

Accertato

che attualmente 71 medici beneficiano dell’autorizzazione ad esercitare a carico

della LAMal, risulta superfluo elaborare la lista dei nominativi dei medici che

attualmente sono indipendenti e di quelli che invece lavorano per strutture

ospedaliere. Allo stesso modo non è di alcuna rilevanza conoscere i nomi degli

specialisti che hanno inoltrato la loro richiesta prima del 3 luglio 2002,

poiché comunque hanno diritto di lavorare a carico della LAMal

indipendentemente dal loro nominativo.

2.7. L’interessato

può tuttavia chiedere, come ha fatto, un’"ammissione eccezionale", conformemente

agli art. 3 OFL e 5 DL.

Come

visto questi disposti permettono eccezionalmente ai Cantoni di ammettere un

numero superiore di fornitori di prestazioni, tra l’altro quando la copertura

sanitaria in parti del Cantone risulti insufficiente.

L’autorità

cantonale su questo punto dispone di un’ampia libertà di apprezzamento nel

decidere se le condizioni per accordare un’autorizzazione straordinaria ed

eccezionale sono date. Come rileva l’UFAS nel suo commento all’art. 3 OFL

questa norma permette al Cantone di garantire agli assicurati la copertura

sanitaria per tutte le specializzazioni, nonostante il blocco delle

autorizzazioni. Una situazione simile può venirsi a creare, ad esempio, in caso

di copertura sanitaria insufficiente in una regione del Cantone già al momento

dell’entrata in vigore della norma. In queste condizioni il Cantone, nei

limiti di quanto prevede l’art. 55a LAMal, l’OFL e il DL, dispone comunque di

un margine di apprezzamento che gli permette di autorizzare eccezionalmente

determinate categorie di medici ad esercitare a carico della LAMal. Questo tipo

di autorizzazione deve comunque rimanere eccezionale e chiaramente circoscritta

ai casi di provata penuria nell’offerta di prestazioni sanitarie (cfr. commento

dell’UFAS all’art. 3 OFL).

Va

ancora rammentato che il ricorso al Tribunale è proponibile contro la

violazione del diritto, in particolare l’errata o la mancata applicazione di

una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,

l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l’eccesso e l’abuso di potere,

la violazione di una norma essenziale di procedura.

Con

il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei

fatti rilevanti per la decisione (art. 61 LPamm).

La

violazione di diritto comprende anche l’eccesso e l’abuso di potere: in

sostanza, si è in presenza di un eccesso quando l’autorità supera i limiti dei

poteri d’apprezzamento stabiliti dalla legge e di un abuso quando

l’apprezzamento ha luogo in dispregio dei principi generali del diritto. Il

potere di apprezzamento non è comunque mai assoluto: in effetti, decidere per

apprezzamento non significa decidere a piacimento (DTF 98 Ia 463 consid. 3).

L’esercizio di questo potere, in altre parole, non si confonde con il

beneplacito dell’autorità amministrativa. Quest’ultima è legata infatti ai

criteri che scaturiscono dal senso e dagli scopi della normativa applicabile,

così com’è legata ai principi generali del diritto: essa deve accertare tutti

gli elementi di fatto suscettibili di determinare o concorrere a determinare la

decisione, comparando accuratamente gli opposti interessi che si affrontano, e

deve segnatamente rispettare – nell’esercizio di detto potere – i principi

fondamentali d’uguaglianza davanti alla legge (parità di trattamento e divieto

dell’arbitrio), il principio dell’interesse pubblico, quello di certezza del

diritto, quello della buona fede e quello della proporzionalità (cfr. Borghi e

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 316 segg.).

La

possibilità di controllare l’esercizio del potere di apprezzamento dell’istanza

amministrativa inferiore unicamente sotto il profilo dell’eccesso e dell’abuso

sta sostanzialmente a significare che su tal punto la cognizione del Tribunale

amministrativo è praticamente ristretta all’arbitrio. Comunque sia il Tribunale

non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza,

scegliendo la soluzione che a suo avviso meglio risponde alle concrete

circostanze del caso, poiché ad esso non compete il controllo dell’adeguatezza

o dell’opportunità della decisione impugnata: l’esercizio del margine discrezionale

di cui fruisce l’autorità amministrativa può infatti essere censurato soltanto

se integra gli estremi dell’abuso di potere e disattende cioè i principi

fondamentali del diritto, facendo apparire la decisione di codesta istanza come

manifestamente insostenibile (cfr. Borghi e Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, pag. 319 segg).

Il

potere di apprezzamento dell’autorità amministrativa non va peraltro confuso

con la latitudine di giudizio di cui essa dispone dinanzi a concetti giuridici

imprecisi o indeterminati usati dalla legge: in questo caso, i tribunali si

impongono un certo riserbo e non si scostano in linea di massima dalle

decisioni prese dall’autorità amministrativa nel quadro della legge e sulla

base di fatti accertati in modo completo e corretto (cfr. Borghi e Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 320).

2.8. In

concreto l’autorità di prima istanza, preso atto che la densità di psichiatri

nel Canton Ticino, compresi i dipendenti di strutture ospedaliere non abilitati

a fatturare a carico della LAMal, era leggermente inferiore a quella presente a

livello svizzero (29.9 unità contro 31.3 unità), che tuttavia comprende

unicamente gli specialisti autorizzati ad esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria (cfr. consid. 2.6), ha deciso di autorizzare

eccezionalmente 4 medici psichiatri ad esercitare a carico della LAMal,

suddividendoli per ogni distretto ed applicando il principio della priorità

nella richiesta del libero esercizio dell’attività a carico della LAMal. In

particolare l’autorità amministrativa, sulla base della "Tabella

riassuntiva medici psichiatrici", ha costatato la presenza di 71

specialisti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal, cui ha aggiunto 22

medici esercitanti presso strutture ospedaliere.

L’insorgente

contesta il calcolo del Consiglio di Stato, sia perché vengono presi in

considerazione anche i medici che lavorano per un ospedale, sia perché nella __________

vi sarebbe comunque una carenza di medici psichiatri.

L’UFAS

nel suo commento all’art. 3 OFL che prevede che in ciascuna categoria

contingentata di fornitori di prestazioni i Cantoni possono ammettere un numero

di fornitori maggiore di quello stabilito nell'allegato 1 qualora nella

categoria considerata la densità della copertura sanitaria risulti

insufficiente rammenta che questa norma permette al Cantone di garantire agli

assicurati la copertura sanitaria per tutte le specializzazioni, nonostante il

blocco delle autorizzazioni. Una situazione simile può venirsi a creare, ad

esempio, in caso di copertura sanitaria insufficiente in una regione del

Cantone.

L’UFAS nel comunicato stampa del 3 luglio 2002 ricorda inoltre che

"per le decisioni concrete che i Cantoni dovranno prendere in merito

all’esistenza di un bisogno di autorizzazioni si richiede quindi

un’applicazione rapida e semplice. I criteri che i Cantoni sono tenuti ad

osservare devono permettere una decisione rapida, vale a dire che i Cantoni non

devono essere obbligati a fondare le loro decisioni su fatti ancora da

accertare in modo specifico in una lunga procedura. Si deve poter stabilire

rapidamente se il criterio è adempito o meno. Anche le istanze di ricorso

devono poter verificare in modo rapido e semplice se i criteri sono stati

applicati correttamente. Questo modo di procedere esclude criteri complessi,

eventualmente pertinenti in caso di pianificazione del fabbisogno a lungo

termine. Se, ad esempio, si volesse imporre ai Cantoni di fondare le loro

decisioni in merito all’esistenza di un bisogno su inchieste sui flussi di

pazienti tra le varie regioni, su constatazioni relative alla struttura

demografica di una determinata regione oppure su inchieste sulla morbilità

della popolazione in questione, essi non potrebbero prenderle in tempo utile.

Per questo motivo devono basarsi su indicazioni già disponibili e accessibili a

tutti, ossia innanzitutto su dati statistici riconosciuti concernenti il numero

di fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Cantone

(densità della copertura sanitaria). Al riguardo occorre fondarsi in

particolare sui dati forniti da santésuisse." Ed ha poi ricordato che

"lo scopo è di limitare le autorizzazioni e non, ad esempio, di ridurre

le capacità in esubero".

Nel

Messaggio del 18 giugno 2003 il Dipartimento Sanità e Socialità, commentando

l’allora art. 4 (oggi 5 DL), affermava che questo articolo concretizza

l’articolo 3 dell’ordinanza federale. Esso contiene il principio fondamentale delle

cure in funzione dei bisogni della popolazione per evitare che i pazienti siano

privati di cure, in particolar modo di cure specializzate, a causa della

mancanza di fornitori di prestazioni in una determinata regione o a causa della

scarsità di specialisti. "Il Consiglio di Stato ha così la facoltà di

rilasciare queste ammissioni eccezionali all’esercizio a carico

dell’assicurazione malattia, nei casi in cui in una determinata regione

geografica (che in alcuni casi potrà riferirsi all’intero territorio cantonale)

vi è carenza di professionisti praticanti una determinata specializzazione. Si

tratterà principalmente di casi relativi a regioni difficili da raggiungere,

ove i professionisti a volte stentano a stabilirsi, così come di casi

concernenti delle specializzazioni carenti in determinate zone o sull’intero

territorio." Ed ha concluso ricordando che "le condizioni per

l’ottenimento di un’ammissione eccezionale sono state riprese dall’art. 3

dell’ordinanza."

Alla

luce delle considerazioni suesposte emerge che laddove l’autorità cantonale,

come nel caso di specie, ha stabilito di limitare l’autorizzazione

all’esercizio dell’attività a carico della LAMal al numero dei medici figurante

nell’allegato 1 dell’OFL, la medesima autorità può rilasciare eccezionalmente un’autorizzazione

all’esercizio dell’attività a carico della LAMal ai sensi dell’art. 3 OFL solo

nei casi in cui nella categoria considerata la densità della copertura

sanitaria risulti insufficiente.

In

concreto, e ciò non è contestato, il Consiglio di Stato ha ritenuto

insufficiente la presenza sul territorio dei medici psichiatri, anche in

considerazione della presa di posizione di Santésuisse, ma ha autorizzato

unicamente 4 medici supplementari ad esercitare a carico della LAMal, per non

superare la densità media svizzera (dei medici operanti a carico della LAMal).

Il

Consiglio di Stato nel calcolo della densità ha preso in considerazione anche

gli operatori che esercitano la loro attività in strutture ospedaliere e non

fatturano a carico della LAMal.

A

mente del TCA questo modo di procedere può essere tutelato.

Infatti,

nel valutare il bisogno sanitario della popolazione e derogare al limite

previsto dall’allegato 1 l’autorità sanitaria cantonale beneficia di un ampio

margine di apprezzamento, ritenuto che il rilascio di autorizzazioni deve

rimanere l’eccezione e deve pertanto essere applicato restrittivamente.

In

particolare va sottolineato che non vi è un diritto soggettivo da parte del

richiedente di ottenere l’autorizzazione anche se la densità dei medici in

Ticino è inferiore rispetto a quella Svizzera.

Spetta

infatti al Cantone stabilire i criteri oggettivi, sui quali fondarsi per

stabilire se in determinati ambiti la copertura sanitaria è insufficiente quando

l’offerta supera quella figurante nell’allegato 1 all’OFL.

Nel

caso concreto il Consiglio di Stato al fine di stabilire se nell’ambito della

psichiatria vi è una copertura insufficiente, ha preso quale criterio quello

della densità medica, comprendente anche i fornitori di prestazioni esercitanti

in ospedali e che non possono fatturare a carico della LAMal.

L’agire

dell’autorità cantonale è corretto. Infatti, nel valutare la penuria

dell’offerta sanitaria e derogare eccezionalmente al numero massimo di fornitori

di prestazioni previsto dall’art. 1 OFL nulla impedisce all’autorità

amministrativa di prendere in considerazione l’intera offerta sanitaria in

ambito psichiatrico, comprendente oltre ai medici già autorizzati a praticare a

carico della LAMal (cfr. comunicato stampa dell'UFAS del 3 luglio 2002) anche

gli specialisti esercitanti presso le strutture ospedaliere e che

contribuiscono a coprire il fabbisogno della popolazione.

Questo criterio deve

evidentemente valere per tutte le categorie mediche che chiedono

un'autorizzazione eccezionale.

Non

va peraltro dimenticato che scopo dell’OFL non è tanto quello di raggiungere

una densità uniforme sul territorio nazionale, quanto piuttosto di limitare le

autorizzazioni, essendoci comunque in Svizzera una densità media di medici tra

le più elevate al mondo (cfr. consid. 2.). Il fatto che in Ticino la densità

media in ambito psichiatrico, secondo l’allegato 2, sia del 21.1 contro il 27.3

della media nazionale non significa ancora che il Canton Ticino debba

necessariamente aumentare il numero dei medici psichiatri autorizzati ad

esercitare a carico della LAMal. Esso lo può fare se ritiene che

l’offerta sanitaria in questa determinata categoria sia insufficiente.

In

particolare il TCA sottolinea che il calcolo della densità concerne in primo

luogo l’applicazione dell’art. 2 OFL che permette ai Cantoni, se lo ritengono

necessario di non più concedere autorizzazioni ordinarie se la densità

dell’allegato 2 viene superata. Nella presente fattispecie si tratta invece di

esaminare le condizioni per un’ammissione eccezionale ai sensi dell’art. 3

dell’OFL e dell’art. 5 DL.

Per

quanto concerne la circostanza che nella Regione del __________, rispetto alla

regione di __________, vi sarebbe un gran numero di psichiatri, il TCA rileva

che i Cantoni non possono sempre e comunque decidere senza tenere conto del

numero dei medici già presenti in altre regioni. In particolare spetterà al

Cantone fare in modo, in futuro, di rilasciare autorizzazioni ad esercitare nel

__________ invece del __________ dove l’offerta è già abbondante.

Per

cui, rilevato che le prese di posizione di Santésuisse e dell’Ordine dei medici

non hanno carattere vincolante, la decisione dell’autorità cantonale va

protetta.

2.9. L’insorgente

chiede l’assunzione di numerose prove. In particolare il ricorrente domanda la

trasmissione al TCA della:

-

lista nominativa di tutti i medici psichiatri e psicoterapeuti ammessi al

libero esercizio e autorizzati ad esercitare a carico della LAMal, suddivisi

per regione;

- lista

nominativa di tutti i medici psichiatri e psicoterapeuti che sono stati ammessi

all’esercizio della professione a carico della LAMal dopo l’entrata in vigore

dell’OLAMal del 3.07.2002, suddivisi per regione:

- lista

nominativa di tutti i medici psichiatri e psicoterapeuti in attesa del rilascio

dell’autorizzazione;

- lista

nominativa di tutti i medici psichiatri e psicoterapeuti ammessi e non ammessi

al libero esercizio che sono alle dipendenze delle strutture cantonali,

e

richiama tutta la documentazione rilevante dall’Ufficio di sanità, dall’Ordine

dei medici e da Santésuisse Ticino, nonché l’interrogatorio dei funzionari del

DSS (__________, __________ e __________), del __________ dell’Ordine dei

medici (dr. med. __________), nonché del __________ di Santésuisse Ticino (__________;

cfr. doc. I e V). Egli chiede inoltre l’accertamento presso l’Ufficio federale

della sanità pubblica delle modalità con le quali sono state raccolte le

statistiche che hanno permesso di allestire gli allegati 1 e 2 dell’OLF e di

conoscere la lista prevista dall’art. 9 DL OLF per la categoria dei

medici-psichiatri.

Per quanto concerne

quest’ultima richiesta, come visto al consid. 2.6., il numero

massimo di fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare per ogni

categoria (medici suddivisi secondo la loro categoria) e per ogni Cantone è

fissato nell’Allegato 1 e corrisponde al numero di fornitori di prestazioni

autorizzati ad esercitare nei Cantoni al 1° gennaio 2002. Questi numeri

poggiano sul registro dei codici creditori di Santésuisse, nel quale sono

registrate per principio persone e non istituti (studi medici, farmacie; cfr.

l’allegato al comunicato stampa del 3 luglio 2002 dell’UFAS: www.bsv.admin.ch/aktuell/presse/2002/i/02070303.htm).

Inoltre

l’UFAS nel comunicato stampa del 3 luglio 2002 afferma, perlomeno

implicitamente, che nella densità della copertura sanitaria sono compresi i

fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare a carico della LAMAl (“Per

questo motivo devono basarsi su indicazioni già disponibili e accessibili a

tutti, ossia innanzitutto su dati statistici riconosciuti concernenti il numero

di fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Cantone

(densità della copertura sanitaria)”).

L’accertamento chiesto

dall’interessato si rivela pertanto superfluo.

Anche l’assunzione delle

testimonianze chieste dall’insorgente, alla luce delle motivazioni che hanno

portato questo TCA a respingere il ricorso, si rivela superflua.

Infatti, i testimoni non

potrebbero portare elementi di novità rispetto a quanto accertato da questo TCA

tramite la lettura dei Messaggi, a livello federale e cantonale, che hanno

portato gli Esecutivi federale e cantonale ad adottare le norme applicate

precedentemente.

Infine, le liste dei

nominativi chieste dall’interessato, suddivise per regioni e per categoria

(dipendenti ed indipendenti) e quella prevista all’art. 9 DL OLF, per i motivi

esposti nei tre considerandi precedenti non hanno alcuna influenza sull’esito

del ricorso. Infatti, come già ampiamente ricordato, l’autorizzazione ordinaria

non può essere concessa poiché il numero di fornitori di prestazioni che

potenzialmente possono fatturare a carico della LAMal supera il numero

assegnato al Canton Ticino (cfr. consid. 2.6), mentre per quanto concerne le

autorizzazioni straordinarie l’autorità cantonale ha utilizzato un metodo di

calcolo non criticabile (cfr. consid. 2.7. e 2.8).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Per

l’art. 28 LPamm, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 11 cpv. 2 DL,

l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di

giustizia.

Visto

l’esito del ricorso l’insorgente è tenuto a pagare allo Stato la tassa di giustizia,

fissata in CHF 1'700.-- e le spese cifrate in

CHF

300.-- per complessivi CHF 2'000.--.

Per questi

motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Il

Dott. RI 1 è condannato al pagamento di complessivi fr. 2’000.-- (IVA inclusa)

allo Stato a titolo di tasse e spese di giustizia, mentre non si assegnano

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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