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Decisione

36.2005.50

pagamento dei premi di cassa malati in caso di cambiamento di domicilio.

6 settembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, sua moglie __________ e la figlia __________ (dal __________), sono stati

assicurati presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie fino al 31 dicembre 2004. Fino al dicembre 2003 la

famiglia __________ faceva capo all’Agenzia di __________, la quale trasmetteva

la corrispondenza all’indirizzo __________ degli interessati. Con scritto del

25 settembre 2003 __________ ha segnalato all’agenzia di __________ della CO 1

che la famiglia RI 1 era domiciliata in Ticino dal 1.1.2001, ma che pagava i

premi secondo i parametri in vigore nel Canton __________ (doc. 6).

In

seguito alla conferma della data del trasferimento in Ticino da parte

dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (doc. 7), la CO 1 ha

chiesto all’interessato il pagamento della differenza di premio tra il Canton __________

e il Canton Ticino dal 1.1.2001 al 30.11.2003, dedotto il sussidio accordatogli

dall’__________, pari a fr. 7'112.60 (9'090.40 – 1'977.80).

Dopo

aver inutilmente diffidato l’interessato a pagare l’importo non ancora soluto,

l’assicuratore ha fatto spiccare un precetto esecutivo dall’__________ (PE no. __________),

tramite il quale ha chiesto il pagamento di fr. 7'112.60, oltre fr.

100.-- di spese d’incasso (doc. 16).

B. In

seguito all’opposizione al PE inoltrata dall’assicurato, con decisione formale

del 13 agosto 2004 la CO 1 ha condannato RI 1 al pagamento dell’importo di fr.

7'112.60 (oltre spese di diffida ed esecutive di fr. 170, cfr. consid. 1.6

della decisione su opposizione) e ha tolto l’opposizione al PE (doc. 17).

C. Con

ricorso in lingua tedesca del 10 maggio 2005, tradotto il 27 giugno 2005 a

seguito delle ingiunzioni del Giudice delegato, __________ è insorto contro la

decisione su opposizione dell’assicuratore che conferma l’obbligo di pagamento

(doc. I). Dei motivi si dirà in corso di motivazione. Con risposta del 18

agosto 2005 la Cassa propone la reiezione dell’impugnativa (doc. VI).

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se l’insorgente è tenuto al versamento

dell’importo di fr. 7'112.60 per premi non pagati dal gennaio 2001 al novembre 2003

come chiesto dall’assicuratore.

3.

Va

innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha

comportato diverse modifiche della LAMal.

Da

un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22

luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF

130.

V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF

126.

V 166 consid. 4b).

Per

contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA ha già

avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la

questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al

principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano

immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF

130.

V 4 consid. 3.2).

In

concreto i premi per i quali la Cassa ha fatto spiccare un precetto esecutivo

concernono il periodo 2001-2003, mentre le decisioni sono posteriori al 1°

gennaio 2003. Per cui, mentre per l'aspetto procedurale trovano applicazione le

norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAMal, vanno applicate

le vecchie norme per i premi del periodo 2001-2002 e le nuove norme per i premi

del 2003, ritenuto tuttavia che le normative applicabili al caso di specie non

hanno subito modifiche di rilievo.

4.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore

può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e

le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono

possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

Per

gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve

fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore

(adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non

hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

L'ammontare

dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve

essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni

possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la

loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv.

4). L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati

mensilmente.

5.

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo

l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a

della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU

1997.

2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600

franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e

dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

A

norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure

medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la

quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella

prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie

opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500

(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli

assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno

ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma

d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

Dal

1° gennaio 2004 la franchigia minima è stata portata a fr. 300 e la

partecipazione ai costi annua a fr. 700 per gli adulti e fr. 350 per gli

assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2

OAMal in vigore dal 1.1.2004). Dal 1° gennaio 2005 anche l’ammontare delle

franchigie opzionali è stato modificato (la franchigia massima è ora di fr.

2'500).

In

virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.

6.

In concreto la Cassa ha chiesto

all’insorgente il pagamento dell’importo di fr. 7'112.60, pari alla differenza

tra i premi dovuti e pagati se il domicilio fosse stato a __________, nel Canton

__________, dal 2001 al novembre 2003 e i premi dovuti effettivamente in

seguito al trasferimento del domicilio a __________, nel Canton Ticino. L’interessato

non contesta di essere debitore dei premi e neppure ne contesta l’ammontare,

che la Cassa ha calcolato correttamente (cfr. risposta di causa pag. 3-4; doc.

9.

e doc. 23-25; [10'715.20 – 6’518.20] X 2 + [1'801.10 - 1’104.70] – il

sussidio di fr. 1'977.80 = 7'112.60). Egli si limita ad affermare di essersi

recato nel dicembre del 2001 presso l’agenzia di __________ e, alla presenza di

un testimone, di aver notificato il cambiamento del domicilio dal 1° gennaio

2002.

Come rileva correttamente l’assicuratore, la circostanza che

l’interessato ha comunicato tempestivamente o meno il suo trasferimento in

Ticino non modifica in nulla il suo obbligo di pagare la differenza di premi

che è legalmente tenuto a versare. Tanto più che l’assicuratore, in ogni caso,

ha rinunciato a chiedere il pagamento di interessi di mora. Infatti secondo

l’art. 61 cpv. 2 LAMal per l’ammontare dei premi è determinante il luogo di

domicilio dell’assicurato. Ora, sia che l’assicurato abbia notificato

tempestivamente il cambiamento d’indirizzo, sia che non l’abbia fatto, egli è

comunque debitore dei premi calcolati secondo il suo effettivo luogo di

domicilio.

In

concreto l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha confermato

che la famiglia RI 1 è domiciliata in quel Comune a partire dal 1.1.2001 (doc.

7). Rettamente l’assicuratore ha pertanto chiesto all’interessato la differenza

tra il premio dovuto in caso di domicilio a __________ nel Canton __________ e

quello dovuto in caso di domicilio a __________ nel Canton Ticino. In queste

condizioni l’audizione del teste, che potrebbe al massimo confermare la

tempestività della notifica del cambiamento del domicilio è superflua, poiché,

comunque, l’interessato è debitore dei premi pagati in meno.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, poiché dagli atti

emerge chiaramente che la famiglia RI 1 è domiciliata a __________ dal 1.1.2001.

Poiché

la differenza tra i premi effettivamente dovuti e quelli pagati, dedotto il

sussidio, ammonta a fr. 7'112.60 (cfr. anche risposta di causa, pag. 3 e 4 e

doc. 9 e 11), la richiesta dell’assicuratore risulta fondata.

7.

Nella

traduzione italiana del ricorso l’insorgente non fa valere altre

argomentazioni.

Nella

versione tedesca, che in realtà era la fotocopia dell’opposizione, con indicato

l’indirizzo del TCA in luogo di quello dell’assicurazione, l’interessato aveva

inoltre accennato alla richiesta di condono dei premi in applicazione analogica

dell’art. 40 OAVS.

Va

innanzitutto rilevato che questo Tribunale non deve entrare nel merito di tale censura,

non essendo stata tradotta in italiano. Infatti, in caso contrario,

l’ingiunzione di tradurre il ricorso, che si fonda su ampia e consolidata

giurisprudenza e sulla Costituzione federale (cfr. STFA del 16 gennaio 2001

nella causa J. pubblicata in RDAT I-2002, pag. 296-298, DTF 102 IA 36 seg., RU

83.

III 56, STFA del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993,

pag. 216-217), si ridurrebbe ad un mero esercizio formale di stile se questo

Tribunale fosse tenuto comunque ad esaminare se la traduzione in italiano del

ricorso corrisponde all’originale in lingua tedesca. Anche perché questa possibilità

non sarebbe data in caso di ricorso originale in lingua sconosciuta a questo

TCA. Resta tuttavia riservato il caso contrario, ossia una traduzione che

amplia le argomentazioni del ricorso originale.

Sia

come sia, a titolo abbondanziale, va tuttavia rilevato che la Cassa ha

giustamente sottolineato come l’art. 40 OAVS concerne il condono del pagamento

dei contributi AVS in caso di comprovata difficoltà economica del debitore.

Nell’ambito della LAMal esiste per contro l’istituto del sussidio che permette

agli assicurati in difficoltà economica, se rientrano nei parametri fissati dal

Cantone di domicilio, di ottenere una riduzione dei premi. Nel caso di specie,

come emerge dalla risposta di causa, l’interessato ha ottenuto un sussidio che

gli permette di non dover pagare la totalità dei premi dovuti.

8.

L’assicuratore

ha chiesto all’insorgente fr. 100 di spese di sollecito e fr. 70 di spese

esecutive.

In

una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato

che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie

può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Nel

caso di specie il regolamento dell’assicuratore, all’art. __________, prevede

che spese della Cassa per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona

assicurata. In concreto l’assicuratore ha impropriamente chiamato “spese

esecutive” l’importo di fr. 100 in realtà chiesto a titolo di spese di

diffida per i richiami e le esecuzioni (cfr. decisione su opposizione consid.

1.4

: “Mahnkosten von Fr. 100” e consid. 2.7 della decisione su

opposizione, nonché punto 3.7 della risposta).

Questo

importo di fr. 100, proporzionato all’importo richiesto (fr. 7'112.60), è

pertanto dovuto dall’insorgente e non va confuso con le spese esecutive vere e

proprie (di fr. 70) che non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma

seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA

del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella

causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.

568.

consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée

de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts,

Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto

dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare

il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03,

STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella

causa B., K 144/03).

Infine,

circa l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione,

il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.;

RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo

cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE

con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso,

qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito

senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa

malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi

dell'art. 80 LEF.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

della Cassa deve essere confermata. L’opposizione al PE __________ dell’__________

di __________ del __________ va definitivamente rigettata per l’importo

complessivo di fr. 7'212.60 (doc. 16).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

La

decisione impugnata è confermata.

Di

conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’__________

del __________ limitatamente all’importo complessivo di fr. 7'212.60 (fr.

7'112.60 oltre fr. 100 di spese).

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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