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Decisione

36.2005.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

6.

Visto quanto precede, il ricorso di diritto

amministrativo dev'essere accolto e l'incarto rinviato all'istanza precedente

affinché proceda alle verifiche sopra menzionate e si pronunci nuovamente sul

diritto di R._________ a percepire indennità giornaliere di malattia anche dopo

il 10 agosto 2002.",

dando seguito alle

summenzionate motivazioni del TFA, questa Corte ha richiamato l'intero incarto dell'Ufficio dell'assicurazione

invalidità (doc. VI), dando la possibilità alla Cassa malati di esprimersi in

proposito (doc. VIII),

considerato in

diritto

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può perciò decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge

organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella

causa N., I 707/00),

il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già esposto i princìpi legali su cui si basa un'assicurazione d'indennità giornaliera (art. 67 LAMal) e quando il diritto all'indennità giornaliera sia dato per un

assicurato (art. 72 cpv. 2 LAMal),

dall'esame del corposo incarto trasmesso dall'UAI (doc. VIIbis) emerge che il 17 aprile

2002 l'assicurata ha chiesto la

concessione di una rendita d'invalidità

per malattia,

diversi medici hanno

avuto in cura l'assicurata

negli ultimi anni,

per meglio accertare

ed approfondire lo status medico della ricorrente, l'UAI ha invitato quest'ultima a sottoporsi ad un accertamento medico ambulatoriale presso

il dr. med. __________,

il rapporto peritale

del 21 maggio 2004 dello specialista FMH in reumatologia descrive l'anamnesi familiare, personale remota,

sociale ed attuale dell'assicurata,

ponendo poi l'accento sulle

problematiche dell'apparato

locomotorio che hanno un impatto sulle capacità fisiche dell'interessata, quali le affezioni legate al

braccio destro ed alla colonna lombare,

le constatazioni

obiettive esposte nel referto trattano dello stato generale, dello stato

reumatologico e neurologico periferico,

considerati questi

parametri, lo specialista pone questa diagnosi:

Ø Sindrome

cervicobrachiale cronica di natura prevalentemente miofasciale con/da

·

modiche

Considerandi

alterazioni degenerative cervicali: condrosi C3/4 con retrolistesi di C3 di 2

mm; condrosi C5/6

·

irritazione

della cuffia dei rotatori della spalla con lieve sindrome d'attrito sottoacromiale

·

possibile

sindrome del tunnel carpale

Ø Sindrome

lombosciatalgica a destra di natura mista spondilogena e radicolare irritativa

con/da

·

alterazioni

degenerative specialmente L5/S1: importante osteocondrosi con piccola ernia

discale mediolaterale destra in contatto con la radice S1,

in merito alla determinazione del grado di capacità lavorativa nell'attività

abituale svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute, l'esperto individua

una diminuzione della capacità sia a dipendenza dei dolori al braccio destro sorti

dal 1999 sia dei dolori lombari aggiuntisi nel 2002, concludendo (cfr. punto 5)

che

l'insieme degli impedimenti funzionali

dell'apparato locomotorio (braccio destro, colonna lombare) non permette alla

paziente di svolgere la sua attività lucrativa di parrucchiera (inabile al

100%, probabilmente in forma definitiva, vedasi punto 6). In base agli atti

appare corretta la riduzione della capacità lavorativa da prima nella misura

del 50% (dal 01.04.2001 in poi). Essa fu determinata dalla patologia funzionale

del braccio destro. Dal 2002 si aggiunsero i problemi vertebrali con

l'abbandono dell'attività lucrativa a partire da aprile 2002, motivata a mio

modo di vedere giustamente dagli insieme dei danni alla salute,

per quanto concerne la

possibilità di migliorare la capacità di lavoro (cfr. punto 6 del referto), il

medico non ritiene possibile che in futuro l'assicurata possa riprendere l'attività di parrucchiera a causa della patologia cervicobrachiale,

il previsto intervento

chirurgico d'impianto di un'endoprotesi discale per curare la patologia

lombare dovrebbe ridurre le sofferenze e permettere un ricupero almeno parziale

dei limiti funzionali, ma fino ad allora (nell'agosto 2005 l'intervento

non era ancora stato realizzato) lo specialista ritiene che la ricorrente vada

ritenuta inabile in forma completa per qualsiasi lavoro,

il reumatologo conclude

la propria perizia evidenziando l'importanza della sofferenza lombare della paziente e, pur ritenendo

necessaria l'indicazione

chirurgica, nutre qualche dubbio sul ricupero di una certa caricabilità

fisica del rachide rispettivamente di una capacità lavorativa (parziale?) in un'attività lucrativa confacente, essendo

presenti anche elementi anamnestici e clinici che suggeriscono ingravescenti

difficoltà della paziente nell'elaborare il dolore con una sindrome del dolore cronico autonoma (cfr. punto 7),

sulla scorta di queste

considerazioni, con decisione del 25 giugno 2004 l'UAI ha accordato all'assicurata una rendita piena d'invalidità retroattivamente dal 1° aprile 2002 per malattia di lunga

durata, valutando al 100% il suo grado d'invalidità,

questa Corte osserva

che con il ricorso del 27 agosto 2002 la ricorrente non ha in effetti

evidenziato d'essere affetta

anche da questi importanti problemi alla colonna lombare e nemmeno ha prodotto

sufficiente documentazione medica atta a suffragare questa patologia,

d'avviso del TCA, il referto del perito interpellato dall'UAI appare completo, chiaro e dettagliato e tratta pure della

patologia della sindrome lombovertebrale lamentata dalla ricorrente, per la

prima volta, davanti al TFA,

a livello cantonale, il

solo certificato medico del giugno 2003 non poteva di certo rendere degnamente

l'idea dei gravi problemi che

affliggevano da tempo la colonna lombare dell'assicurata il dovere di collaborazione che incombe nelle procedure

come quella in discussione all'assicurato avrebbe imposto alla ricorrente

maggiore chiarezza e produzione di certificati adeguati,

Dispositivo

per questi motivi, il TCA non si è pronunciato su questa

patologia e l'ha esclusa quale

concausa dell'incapacità

lavorativa dell'assicurata,

valutando conseguentemente al 100% la sua abilità in altre attività più leggere,

questa Corte ribadisce

che una maggiore collaborazione, a suo tempo, da parte dell'interessata medesima - si ripete che il

principio della collaborazione delle parti è alla base, insieme al principio

inquisitorio, delle assicurazioni sociali - avrebbe sicuramente evitato il

ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni ed il conseguente inutile

dispendio di tempo e di insorgenza di costi da parte e della ricorrente e di

entrambi i Tribunali che sono stati chiamati a dirimere questa controversia,

ciò nonostante, la

minuziosa indagine esperita successivamente dall'UAI sullo stato di salute dell'assicurata nell'ambito

della richiesta di una rendita d'invalidità ha accertato che, dal 2002, alle preesistenti patologie si

sono aggiunti dei dolori lombari accompagnati da irradiazioni dolorose nella

gamba destra, che hanno significativamente impedito l'assicurata nella mobilità lombare e che necessitavano di un

intervento chirurgico per essere alleviati,

non v'è quindi motivo per scostarsi dalle chiare

conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati dall'UAI,

stanti così le cose, va

ammesso che al momento in cui la Cassa malati ha emanato la decisione su

opposizione impugnata (25 giugno 2002) l'incapacità lavorativa e quindi di guadagno della ricorrente era

completa in qualsiasi attività,

conseguentemente, l'assicurata ha diritto alla percezione di

piene indennità giornaliere da parte della Cassa malati anche dopo il 10

agosto 2002 e fino alla scadenza delle 720 indennità giornaliere previste

dal contratto collettivo,

in questi termini, la

decisione su opposizione con cui la Cassa malati ha interrotto il versamento

delle indennità giornaliere all'assicurata a far data dal 10 agosto 2002 deve essere annullata,

il 7 febbraio 2006

(doc. III) la ricorrente ha formulato istanza di concessione dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio, documentando la stessa con diversi atti

(docc. A1-A23),

il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/ TREZZINI, Codice di procedura

civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471,

nota 552),

tale diritto è pure sancito espressamente

dall'art. 6 cpv. 3 CEDU,

a livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti,

l’esito

dell’impugnativa comporta, per la parte vincente patrocinata da un avvocato, il

riconoscimento di congrue ripetibili (artt. 3 e 14 Lag),

di conseguenza, vista

l'attribuzione di indennità a parte attrice in qualità di vincitrice malgrado

la sua scarsa collaborazione presentata in occasione del primo giudizio emanato

da questa Corte, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio

formulata dalla medesima diventa priva di oggetto (STFA del 28 gennaio 2003

nella causa C., B 96/00).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

Di

conseguenza, la decisione su opposizione del 25 giugno 2002 emanata dalla Cassa

malati CO 1 va annullata ed all'assicurata va riconosciuto il diritto di continuare a percepire

delle indennità giornaliere piene successivamente al 10 agosto 2002.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stralciata

poiché divenuta priva d'oggetto.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La Cassa malati CO 1

verserà all'assicurata Fr. 1'000.-

a titolo di indennità per ripetibili (IVA compresa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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