36.2005.51
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 aprile 2006Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.51
Data decisione, Autorità:
28.04.2006, TCA
Titolo:
Sentenza di rinvio del TFA.Alla luce della nuova patologia emersa solo davanti al TFA ma già preesistente al momento della decisione su opposizione impugnata (cfr.perizia UAI richiamata dal TCA),il TCA accorda all'assicurata un'incapacità lavorativa totale da allora.Assistenza giudiziaria compensata
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INDENNITÀ GIORNALIERA
PERIZIA
RIPETIBILI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 29 cpv. 3 COST
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 67 LAMAL
art. 72 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.51
TB
Lugano
28 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio
di cui alla sentenza del 20 aprile 2005 del TFA nella causa promossa con
ricorso del 27 agosto 2002 (Inc. n. 36.2002.97) da
RI 1
ora rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno
2002 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
RI 1, a suo tempo titolare
di un salone di parrucchiera, il 22 ottobre 1998 ha concluso con la Cassa
malati CO 1 un'assicurazione
per perdita di guadagno in caso di malattia che le garantiva l'80% del salario,
dal 13 novembre 2000 l'assicurata è stata posta in incapacità
lavorativa al 100% per una periartropatia omero-scapolare destra tendinotica e
per una lieve sindrome del tunnel carpale destro,
il grado d'incapacità è mutato nel tempo, finché dal
20 maggio 2002 l'assicurata è
stata dichiarata incapace al lavoro in misura totale a tempo indeterminato,
dopo aver assunto il
caso, la Cassa malati ha ritenuto l'assicurata abile al lavoro nella misura dell'80% come impiegata-segretaria con possibilità d'aumento al 100%, perciò le ha dato tempo
fino al 10 agosto 2002 per cercare un lavoro confacente al suo stato di salute,
pena l'interruzione del
versamento di ulteriori indennità giornaliere,
con sentenza del 27
ottobre 2003 il TCA ha respinto
il ricorso del 27 agosto 2002 (Inc. n. 36.2002.97) promosso dall'assicurata, che chiedeva il riconoscimento
di un'incapacità lavorativa
totale e la corresponsione delle relative indennità fino all'emanazione di una decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità,
sulla scorta dei
referti medici a sua disposizione, secondo lo scrivente Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni, al momento in cui è stata emanata la decisione su
opposizione impugnata (25 giugno 2002) l'inabilità lavorativa della ricorrente nella
sua professione precedente di parrucchiera era del 50% (cfr. consid. 2.6),
il TCA ha quindi ritenuto che il cambiamento
del grado di incapacità lavorativa in corso di causa dovuto al sorgere di una
sindrome lombovertebrale con sintomatologia radicolare L5-S1, di cui il
Tribunale è venuto a conoscenza durante la fase istruttoria grazie ad un unico
certificato medico prodotto dall'assicurata, non dovesse essere considerato per
la determinazione del grado di capacità lavorativa dell'insorgente in attività
leggere siccome emerso soltanto nel giugno 2003,
previa analisi dei vari
certificati medici agli atti, il TCA ha seguito la valutazione espressa dal medico di fiducia della
Cassa ed ha quindi ammesso, stato al 25 giugno 2002, un'abilità lavorativa residua della ricorrente del 100% in attività
leggere (cfr. consid. 2.7),
l'incapacità al guadagno dell'assicurata è stata calcolata al 16,48%,
ossia ad un grado inferiore al 25% richiesto dalle CGA, ciò che ha comportato l'interruzione del versamento da parte della
Cassa malati di ulteriori indennità giornaliere anche dopo il 10 agosto 2002
(cfr. consid. 2.9),
contro questo giudizio
la soccombente si è aggravata al Tribunale federale delle assicurazioni, che il
20 aprile 2005 (doc. I) ha accolto il ricorso nei termini seguenti:
"
(…)
4.
Dagli atti emerge che l'esame discografico/TAC,
oltre ad avere messo in evidenza l'esistenza di una rottura anulare in L5-S1 ed
avere evo-cato la possibilità di un intervento di artroplastica discale, ha
indotto i medici interpellati a riconoscere, in tali circostanze, un grado di
abilità lavorativa ridotto (limitazione non più dello 0-20%, bensì del 50%)
anche nell'ambito di un'attività leggera adeguata.
Per quanto riguarda l'esistenza di una sindrome
lombovertrebrale pre-cedentemente all'emanazione della decisione su opposizione
impu-gnata, rispettivamente l'identità di una tale affezione con la
lombo-sciatalgia accertata nel marzo 2003, va rilevato che la dott.ssa
M._________, specialista in medicina interna e dalla quale R._________ risulta
essere in cura dal 1998, in occasione della presen-tazione del presente ricorso
- riassumendo le patologie diagnosticate a partire dal 2000, dopo averne già
stilato l'elenco in sede cantonale senza però indicarne la data d'insorgenza -,
ha attestato tra l'altro l'esistenza di una sindrome lombovertebrale (gennaio
2001) con sintomatologia radicolare L5-S1.
Pure il dott. N._________, dopo avere messo in
evidenza, nel rapporto redatto il 13 maggio 2002 a seguito del ricovero
dell'assicurata presso la Clinica X.________, una sindrome lombovertebrale
intermittente, ha fatto risalire la comparsa della stessa al gennaio 2001 (cfr.
attestato 14 maggio 2002 del dott. N._________ all'indirizzo dell'Ufficio AI
del Cantone Ticino). Tuttavia la malattia non risulta avere fatto l'oggetto di
indagini più approfondite, non figurando agli atti in particolare alcuna
radiografia o TAC della zona lombare, ma unicamente di quella cervicale.
Per parte sua, il dottor S._________, dopo avere
dichiarato il 26 giugno 2003 che la problematica principale consistente nella
sindrome lombovertebrale con sintomatologia radicolare L5/S1 dev'essere
intervenuta dopo la visita del 18 gennaio 2002 (in occasione della quale
tuttavia è stato effettuato solo un esame approfondito della regione
cervicale), nel rapporto del 24 luglio 2003 ha precisato che "dall'anno
scorso" (e quindi nel corso del 2002) l'interessata lamenta "dolori
lombari mediani, a sbarra occasionali con sensazione di blocco costanti e
risvegli notturni frequenti, impossibilità di mantenere le posizioni per più di
quindici venti minuti sia seduta che in piedi".
5.
Alla luce delle risultanze della TAC e degli
ulteriori esami effettuati nel marzo 2003 che sembrerebbero di primo acchito
avere individuato la causa quantomeno dei più recenti dolori lombari e della
lombosciatalgia, particolarmente invalidante, la Corte cantonale avrebbe dovuto
procedere ad ulteriori accertamenti, ad esempio interpellando i dottori
N._________ e R.________ (primario del servizio cantonale di neurochirurgia
presso l'Ospedale Z.________ nonché estensore del rapporto medico 12 marzo 2003
con il quale è stato comunicato l'esito degli accertamenti specialistici messi
in atto), per verificare se vi fosse un nesso tra la sindrome lombovertebrale
intermittente diagnosticata nel maggio 2002 dal dottor N._________ - la cui
presenza in quel periodo è confermata anche indirettamente dal dott. S._________
- e le risultanze degli esami eseguiti presso l'Ospedale Z.________.
Accertamenti che si sarebbero imposti soprattutto in ragione del fatto che il
dott. N._________ non aveva eseguito alcun esame radiologico della zona lombare
durante la degenza dell'assicurata presso la Clinica X.________ e di
conseguenza nemmeno avrebbe potuto esprimersi con la necessaria cognizione di
causa sugli effetti invalidanti - da lui negati il 14 maggio 2002 - della
sindrome lombovertebrale.
Solo nel caso in cui gli omessi accertamenti
avessero permesso di concludere che la sindrome lombovertebrale esistente
nell'aprile/ maggio 2002 non aveva nulla a che fare con l'affezione accertata
tramite TAC, la Corte cantonale avrebbe potuto sostenere che quest'ultima
riguardava un periodo posteriore - e pertanto esulante dal suo potere cognitivo
- a quello esaminato con la decisione su opposizione del 25 giugno 2002.
Alla luce di quanto sopra esposto non può pertanto
affermarsi con la necessaria tranquillità e senza prima procedere ad ulteriori
accertamenti, quali ad es. anche il richiamo degli atti dall'Ufficio cantonale
AI, che la documentazione dell'11/12 marzo 2003 del servizio neurochirurgico
dell'Ospedale Z.________ non possa essere considerata ai fini del giudizio,
ritenuto che non è da escludersi la sua idoneità a dimostrare, a titolo
retrospettivo, fatti verificatisi in precedenza e quindi a modificare il
giudizio sul grado di abilità lavorativa residuo dell'assicurata in attività
adeguate.
Fatti
6.
Visto quanto precede, il ricorso di diritto
amministrativo dev'essere accolto e l'incarto rinviato all'istanza precedente
affinché proceda alle verifiche sopra menzionate e si pronunci nuovamente sul
diritto di R._________ a percepire indennità giornaliere di malattia anche dopo
il 10 agosto 2002.",
dando seguito alle
summenzionate motivazioni del TFA, questa Corte ha richiamato l'intero incarto dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità (doc. VI), dando la possibilità alla Cassa malati di esprimersi in
proposito (doc. VIII),
considerato in
diritto
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può perciò decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge
organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00),
il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già esposto i princìpi legali su cui si basa un'assicurazione d'indennità giornaliera (art. 67 LAMal) e quando il diritto all'indennità giornaliera sia dato per un
assicurato (art. 72 cpv. 2 LAMal),
dall'esame del corposo incarto trasmesso dall'UAI (doc. VIIbis) emerge che il 17 aprile
2002 l'assicurata ha chiesto la
concessione di una rendita d'invalidità
per malattia,
diversi medici hanno
avuto in cura l'assicurata
negli ultimi anni,
per meglio accertare
ed approfondire lo status medico della ricorrente, l'UAI ha invitato quest'ultima a sottoporsi ad un accertamento medico ambulatoriale presso
il dr. med. __________,
il rapporto peritale
del 21 maggio 2004 dello specialista FMH in reumatologia descrive l'anamnesi familiare, personale remota,
sociale ed attuale dell'assicurata,
ponendo poi l'accento sulle
problematiche dell'apparato
locomotorio che hanno un impatto sulle capacità fisiche dell'interessata, quali le affezioni legate al
braccio destro ed alla colonna lombare,
le constatazioni
obiettive esposte nel referto trattano dello stato generale, dello stato
reumatologico e neurologico periferico,
considerati questi
parametri, lo specialista pone questa diagnosi:
Ø Sindrome
cervicobrachiale cronica di natura prevalentemente miofasciale con/da
·
modiche
Considerandi
alterazioni degenerative cervicali: condrosi C3/4 con retrolistesi di C3 di 2
mm; condrosi C5/6
·
irritazione
della cuffia dei rotatori della spalla con lieve sindrome d'attrito sottoacromiale
·
possibile
sindrome del tunnel carpale
Ø Sindrome
lombosciatalgica a destra di natura mista spondilogena e radicolare irritativa
con/da
·
alterazioni
degenerative specialmente L5/S1: importante osteocondrosi con piccola ernia
discale mediolaterale destra in contatto con la radice S1,
in merito alla determinazione del grado di capacità lavorativa nell'attività
abituale svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute, l'esperto individua
una diminuzione della capacità sia a dipendenza dei dolori al braccio destro sorti
dal 1999 sia dei dolori lombari aggiuntisi nel 2002, concludendo (cfr. punto 5)
che
l'insieme degli impedimenti funzionali
dell'apparato locomotorio (braccio destro, colonna lombare) non permette alla
paziente di svolgere la sua attività lucrativa di parrucchiera (inabile al
100%, probabilmente in forma definitiva, vedasi punto 6). In base agli atti
appare corretta la riduzione della capacità lavorativa da prima nella misura
del 50% (dal 01.04.2001 in poi). Essa fu determinata dalla patologia funzionale
del braccio destro. Dal 2002 si aggiunsero i problemi vertebrali con
l'abbandono dell'attività lucrativa a partire da aprile 2002, motivata a mio
modo di vedere giustamente dagli insieme dei danni alla salute,
per quanto concerne la
possibilità di migliorare la capacità di lavoro (cfr. punto 6 del referto), il
medico non ritiene possibile che in futuro l'assicurata possa riprendere l'attività di parrucchiera a causa della patologia cervicobrachiale,
il previsto intervento
chirurgico d'impianto di un'endoprotesi discale per curare la patologia
lombare dovrebbe ridurre le sofferenze e permettere un ricupero almeno parziale
dei limiti funzionali, ma fino ad allora (nell'agosto 2005 l'intervento
non era ancora stato realizzato) lo specialista ritiene che la ricorrente vada
ritenuta inabile in forma completa per qualsiasi lavoro,
il reumatologo conclude
la propria perizia evidenziando l'importanza della sofferenza lombare della paziente e, pur ritenendo
necessaria l'indicazione
chirurgica, nutre qualche dubbio sul ricupero di una certa caricabilità
fisica del rachide rispettivamente di una capacità lavorativa (parziale?) in un'attività lucrativa confacente, essendo
presenti anche elementi anamnestici e clinici che suggeriscono ingravescenti
difficoltà della paziente nell'elaborare il dolore con una sindrome del dolore cronico autonoma (cfr. punto 7),
sulla scorta di queste
considerazioni, con decisione del 25 giugno 2004 l'UAI ha accordato all'assicurata una rendita piena d'invalidità retroattivamente dal 1° aprile 2002 per malattia di lunga
durata, valutando al 100% il suo grado d'invalidità,
questa Corte osserva
che con il ricorso del 27 agosto 2002 la ricorrente non ha in effetti
evidenziato d'essere affetta
anche da questi importanti problemi alla colonna lombare e nemmeno ha prodotto
sufficiente documentazione medica atta a suffragare questa patologia,
d'avviso del TCA, il referto del perito interpellato dall'UAI appare completo, chiaro e dettagliato e tratta pure della
patologia della sindrome lombovertebrale lamentata dalla ricorrente, per la
prima volta, davanti al TFA,
a livello cantonale, il
solo certificato medico del giugno 2003 non poteva di certo rendere degnamente
l'idea dei gravi problemi che
affliggevano da tempo la colonna lombare dell'assicurata il dovere di collaborazione che incombe nelle procedure
come quella in discussione all'assicurato avrebbe imposto alla ricorrente
maggiore chiarezza e produzione di certificati adeguati,
Dispositivo
per questi motivi, il TCA non si è pronunciato su questa
patologia e l'ha esclusa quale
concausa dell'incapacità
lavorativa dell'assicurata,
valutando conseguentemente al 100% la sua abilità in altre attività più leggere,
questa Corte ribadisce
che una maggiore collaborazione, a suo tempo, da parte dell'interessata medesima - si ripete che il
principio della collaborazione delle parti è alla base, insieme al principio
inquisitorio, delle assicurazioni sociali - avrebbe sicuramente evitato il
ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni ed il conseguente inutile
dispendio di tempo e di insorgenza di costi da parte e della ricorrente e di
entrambi i Tribunali che sono stati chiamati a dirimere questa controversia,
ciò nonostante, la
minuziosa indagine esperita successivamente dall'UAI sullo stato di salute dell'assicurata nell'ambito
della richiesta di una rendita d'invalidità ha accertato che, dal 2002, alle preesistenti patologie si
sono aggiunti dei dolori lombari accompagnati da irradiazioni dolorose nella
gamba destra, che hanno significativamente impedito l'assicurata nella mobilità lombare e che necessitavano di un
intervento chirurgico per essere alleviati,
non v'è quindi motivo per scostarsi dalle chiare
conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati dall'UAI,
stanti così le cose, va
ammesso che al momento in cui la Cassa malati ha emanato la decisione su
opposizione impugnata (25 giugno 2002) l'incapacità lavorativa e quindi di guadagno della ricorrente era
completa in qualsiasi attività,
conseguentemente, l'assicurata ha diritto alla percezione di
piene indennità giornaliere da parte della Cassa malati anche dopo il 10
agosto 2002 e fino alla scadenza delle 720 indennità giornaliere previste
dal contratto collettivo,
in questi termini, la
decisione su opposizione con cui la Cassa malati ha interrotto il versamento
delle indennità giornaliere all'assicurata a far data dal 10 agosto 2002 deve essere annullata,
il 7 febbraio 2006
(doc. III) la ricorrente ha formulato istanza di concessione dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio, documentando la stessa con diversi atti
(docc. A1-A23),
il diritto
all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e
garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le
stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;
DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/ TREZZINI, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471,
nota 552),
tale diritto è pure sancito espressamente
dall'art. 6 cpv. 3 CEDU,
a livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti,
l’esito
dell’impugnativa comporta, per la parte vincente patrocinata da un avvocato, il
riconoscimento di congrue ripetibili (artt. 3 e 14 Lag),
di conseguenza, vista
l'attribuzione di indennità a parte attrice in qualità di vincitrice malgrado
la sua scarsa collaborazione presentata in occasione del primo giudizio emanato
da questa Corte, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio
formulata dalla medesima diventa priva di oggetto (STFA del 28 gennaio 2003
nella causa C., B 96/00).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
Di
conseguenza, la decisione su opposizione del 25 giugno 2002 emanata dalla Cassa
malati CO 1 va annullata ed all'assicurata va riconosciuto il diritto di continuare a percepire
delle indennità giornaliere piene successivamente al 10 agosto 2002.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stralciata
poiché divenuta priva d'oggetto.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La Cassa malati CO 1
verserà all'assicurata Fr. 1'000.-
a titolo di indennità per ripetibili (IVA compresa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster