36.2005.55
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13 febbraio 2006Italiano37 min
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Numero d'incarto:
36.2005.55
Data decisione, Autorità:
13.02.2006, TCA
Titolo:
IPG LCA. Inabilità totale nell'attività precedente. Abilità completa in altre attività secondo il medico fiduciario. Attrice contesta genericamente le conclusioni della Cassa. Reddito da invalida superiore reddito da valida,perciò ridotto in proporzione.Calcolo grado invalidà secondo le tabelle TA13
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 61 LCA
art. 46 OG
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.55
TB
Lugano
13 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 maggio
2005 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. AT
1, 1976, dall'8 aprile 2003 al 26
luglio 2004 ha lavorato in qualità di operaia alle dipendenze della ditta
farmaceutica __________, che ha concluso per il proprio personale
un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera secondo LCA con CV 1 (doc.
4).
B. Dal
26 luglio 2004 il medico curante, dr. med. __________, ha posto l'assicurata in incapacità lavorativa totale per
tendinite al polso destro (doc. 8). Fatto salvo un periodo di dieci giorni dove
è stata fissata al 50% (docc. 9 e 10), tutti i medici che l'hanno visitata hanno certificato un'incapacità
lavorativa del 100%.
L'assicuratore ha quindi
assunto il caso ed ha erogato le prestazioni previste contrattualmente.
C. Il
6 ottobre 2004 (docc. 14-17) l'assicurata
è stata sottoposta ad una visita di controllo a cura del dr. med. __________, medico
di fiducia di CV 1, mentre dal dr. med. __________, anch'egli medico fiduciario
dell'assicuratore, l'interessata è stata visitata il 23 febbraio 2005 (doc. 18-20).
Sulla scorta dei relativi
referti medici, il 10 marzo 2005 (doc. A1) l’assicuratore ha comunicato
all'assicurata di considerare che "nella sua professione attuale di
operaia non potrà più raggiungere a lungo termine un'abilità lavorativa pari al 100%. Per
contro, le sarà possibile lavorare al 100% nell'ambito di un'altra
attività, meno impegnativa o mediamente impegnativa." Pertanto, dal 10 marzo 2005 e per i tre mesi successivi,
ossia sino al 30 giugno 2005, ella avrebbe dovuto cercare un lavoro confacente
al suo stato di salute. Oltre questa data, non le sarebbero più state versate
delle indennità giornaliere.
D. Con
petizione del 24 maggio 2005 (doc. I) AT 1 ha postulato che le vengano
riconosciute le indennità di malattia anche dopo il 30 giugno 2005, poiché la
tendinite al polso destro le impedirebbe di svolgere qualsiasi attività, anche
leggera, compresa quindi la professione appresa di venditrice.
Nella sua risposta del
4 luglio 2005 (doc. VII) l’assicuratore ha proposto di respingere la petizione
ed ha osservato come lo specialista in reumatologia abbia ritenuto l'attrice da subito abile al 100% in un'attività leggera confacente, nel settore
della vendita o in un altro settore. L'assicuratore ha calcolato il danno residuo, procedendo al paragone
del salario annuo che l'attrice
avrebbe percepito nel 2005 senza il danno alla salute (Fr. 36'398,88) con il reddito che potrebbe
conseguire mettendo a profitto la sua capacità lavorativa residua (Fr. 47'352.-, importo dedotto dai dati salariali
statistici del 2002 per il Canton Grigioni, indicizzato al 2005). Raffrontando
questi redditi, l'incapacità di
guadagno risulterebbe chiaramente inferiore al 50% richiesto dalle CGA, per cui
non vi sarebbe spazio per continuare a versare delle indennità giornaliere all'attrice anche dopo il 30 giugno 2005.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
2. L'attrice, beneficiaria del contratto per
perdita di guadagno stipulato dal suo datore di lavoro che ha sede nel Canton
Grigioni, è anch'ella
domiciliata in questo Cantone, mentre l'assicuratore con cui il datore di lavoro ha sottoscritto la polizza
assicurativa d'indennità
giornaliera per aziende è l'agenzia
di Lugano di AT 1, che ha sede a __________ (doc. 4). In virtù dell'art. 5 LForo, in vigore dal 1° gennaio
2001,
"
Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio
professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del
domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo della stabile
organizzazione.".
Ne discende che l'inoltro della
petizione presso questo TCA, ovvero al giudice del luogo ove l'agenzia è
situata, è corretto; la vertenza può dunque essere analizzata nel merito.
nel
merito
3. Il
TCA deve esaminare la capacità
lavorativa dell’attrice nel periodo posteriore alla scadenza del termine di tre
mesi fissato dall'assicuratore
(30 giugno 2005) per il cambio di professione, sia nelle vesti di operaia sia,
qualora in quest’attività l’assicurata fosse incapace, in altre attività più
confacenti al suo stato di salute. Da ciò dipende il suo diritto a continuare a
percepire delle indennità giornaliere per perdita di guadagno anche dopo questo
periodo, che dovrebbe permetterle di cercare una possibilità di lavoro che si
adatti alle sue nuove condizioni di salute.
4. L’attrice
contesta il grado di capacità lavorativa calcolato da CV 1dal 1° luglio 2005 in
poi (100% in altre attività più leggere), sostenendo che la tendinite dei
flessori della mano destra e la tendomiosi della regione cervicale e della
spalla destra comprometterebbero una futura ripresa lavorativa tanto nella sua
attività di operaia quanto in altre - apparentemente - più leggere, come per
esempio nel ramo della vendita. Infatti, la patologia di cui è affetta le impedirebbe
di sollecitare in maniera eccessiva il polso, ciò che le precluderebbe di svolgere
in maniera assoluta dei lavori, non solamente pesanti.
Implicitamente, l’imposizione
di cambiare professione entro tre mesi non terrebbe in considerazione le sue reali
capacità fisiche che sarebbero minori di quanto prospettato dall'assicuratore,
tanto che il suo stato di salute neppure le permetterebbe di cimentarsi in
altri tipi d’attività.
La valutazione secondo
la quale l’assicurata potrebbe ancora svolgere delle attività leggere
conseguendo un reddito ipotetico appare dunque soltanto una considerazione teorica
e non equilibrata. Un'interruzione al 30 giugno 2005 del versamento delle
indennità per perdita di guadagno non sarebbe pertanto giustificata; l’attrice
postula quindi la continuazione della concessione di un’indennità giornaliera oltre
questo termine.
L’assicuratore, fondandosi
sui rapporti medici dei dr. med. __________ e __________, ha invece ritenuto
possibile per l'attrice svolgere un'altra attività lucrativa al 100% meno
impegnativa della precedente, ma più confacente al suo stato di salute.
Sulla scorta di quanto
esposto è necessario stabilire, sulla base delle valutazioni mediche agli atti,
qual è il grado d'incapacità lavorativa dell'assicurata in altre attività
confacenti al suo stato di salute.
5. Secondo
l'art. 15 CGA relativo all'assicurazione d'indennità giornaliera praticata
dall’assicuratore convenuto, in caso di parziale inabilità al lavoro pari
almeno al 50%, l’indennità giornaliera assicurata viene versata in proporzione
al grado dell’inabilità lavorativa.
Il concetto di
inabilità lavorativa di questa norma riprende la definizione che il Tribunale
federale delle assicurazioni ha estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b;
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungs-recht, T. I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per
il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un
mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le
droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105 V 178 consid. 2).
Nell'ambito
dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale l'art. 61 LCA
esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno
(STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno
alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (PETER, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,
pag. 71 e dottrina ivi citata).
6. Circa
l'incapacità lavorativa dell'assicurata va osservato come il suo medico curante
dr. med. __________, medicina generale, l'abbia posta di volta in volta in inabilità al lavoro al 100%
dall’inizio (dal 26 luglio 2004, eccettuata una parentesi al 50% dal 13 al 22 settembre
2004). Il medico curante ha inoltre più volte espresso parere negativo riguardo
ad un'abilità dell'attrice a svolgere un lavoro più leggero del
precedente (docc. 11 e 12). La tendinite dei flessori della mano destra e la tendomiosi
della regione cervicale e della spalla destra, hanno infatti comportato la
necessità di somministrare all'interessata
dei farmaci e di immobilizzare con gesso l'arto dall'11 agosto
all'8 settembre 2004, senza
tuttavia migliorare la situazione in maniera rilevante.
Con secondo referto
del 17 novembre 2004 (doc. 12) il medico curante ha confermato che la
persistenza della sintomatologia, seppure in lento miglioramento, impediva all'assicurata di riprendere la propria
attività prima dell'anno
seguente. La cura farmacologica con antinfiammatori e la terapia specialistica con
onde d'urto riuscivano ad alleviare
le sofferenze dell'attrice.
Il primo medico
interpellato dalla convenuta, dr. med. __________, specialista FMH medicina
interna, ha pure personalmente visitato l’attrice ed il 15 ottobre 2004 (doc.
16) ha esperito l'anamnesi e l'esame clinico a seguito dei quali ha
confermato la diagnosi di tendinite De Quervain al polso destro e di tendomiosi
a catena alla spalla ed al braccio destro. Nelle sue conclusioni, il medico ha
attestato che l'attrice "non
è in grado di svolgere il suo lavoro di operaia in una casa farmaceutica… Si
tratta di una patologia di difficile approccio terapeutico e con un'evoluzione incerta e non prevedibile.". L’esperto non si è tuttavia pronunciato sulla possibilità di
una ripresa lavorativa in altre occupazioni.
Il secondo medico interpellato
da CV 1, dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, ha visitato l’assicurata
il 23 febbraio 2005 (doc. 20) e ne ha tracciato l'anamnesi familiare, personale remota, sociale ed attuale ed ha
analizzato lo stato reumatologico e neurologico periferico. Lo specialista ha
posto la diagnosi seguente: 1. Brachialgia cronica a destra con sospetta
tendinite dell'estensore del
carpo ulnare in paziente mancina con 2. Disturbi statici evidenti del rachide
in presenza di una insufficienza del portamento; stato dopo Morbo di Scheuermann
toracale? 3. Distonia neurovegetativa 4. Anamnesticamente disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare a destra,
nota dal 1993, con cure protratte, in parte ancora in corso.
La sintomatologia
riferita ha in parte una caratteristica meccanica, ma sarebbe presente anche
tenendo il polso a riposo con disturbi localizzati da una parte sul lato ulnare
del carpo e dall'altra parte
sul versante dorsale del IV e V raggio del metacarpo. Lo specialista ha
riscontrato delle alterazioni statiche al rachide con un'importante insufficienza del portamento
(protrazione della testa e delle spalle) associata ad un'irritazione della muscolatura nel cinto
scapolare che si propaga anche lungo il braccio destro. Il polso destro non
presenta comunque delle alterazioni funzionali o strutturali clinicamente
evidenti al di fuori di una dolorabilità alla palpazione locale. Il medico
ritiene infine necessario un rapido reinserimento dell'attrice nel mondo del lavoro evitando però attività manuali che
implichino movimenti ripetitivi con la mano o con il braccio destro. Egli l’ha
dichiarata definitivamente e totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
professione, mentre nel contesto di qualsiasi lavoro adatto alle sue capacità
intellettuali ha fissato al 100% l’abilità lavorativa, in particolare nel
settore della vendita o in un altro settore che rispetti determinate istruzioni
di comportamento e movimento.
Dal canto loro, il
dottor __________, specialista in neurologia (doc. A3) ed il dottor __________,
specialista in chirurgia della mano (doc. A2), nel luglio rispettivamente nel
dicembre 2004 hanno esaminato dal profilo clinico l'assicurata e, diagnosticata sostanzialmente una tendinite recidivante,
hanno apportato proposte terapeutiche per curarla. Non si sono per contro
pronunciati sul grado di capacità lavorativa dell'attrice.
Anche il dr. med. __________,
anch'egli specialista FMH in
chirurgia della mano, ha suggerito all'attrice di continuare con le terapie conservative e di cambiare
lavoro in modo tale che, in un'altra
attività, il polso non venga sollecitato in maniera eccessiva. Stanti le sue
condizioni al momento della visita (14 marzo 2005), lo specialista ha indicato
come non ipotizzabile una ripresa dell'attività di operaia (doc. A4).
7. Secondo
la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V
160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER,
Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C.,
I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Tali
criteri di valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni anche nelle fattispecie - rette dalla LCA - come quella in
discussione.
8. Se,
d'un canto, non vi sono discordanze
per quanto concerne la valutazione dell'incapacità lavorativa attinente allo svolgimento della precedente
attività di operaia, d'altro
canto l'attrice contesta di
avere una capacità lavorativa (detta residua) da impiegare per altre
attività lucrative, eventualmente più leggere, come nella vendita.
Dato questo dissenso,
occorre quindi dapprima esaminare se dal 1° luglio 2005, ovvero dopo la comunicazione
scritta ed un periodo di attesa di tre mesi, l’assicuratore poteva sopprimere
le indennità per perdita di guadagno giudicando l'attrice abile al 100% in altre attività più adatte al suo stato di
salute (capacità residua).
In seguito,
nell’ipotesi in cui vi sia una capacità lavorativa residua da impiegare in
altre attività, bisognerà determinare l'ipotetico salario di riferimento che
ella conseguirebbe grazie a questa nuova attività, per poi calcolare l'entità
del danno residuo (grado d'incapacità di guadagno) e la conseguente eventuale
indennità per perdita di guadagno che le spetterebbe.
Come esposto sopra, se
nei referti di settembre e dicembre 2004 il medico curante, generalista, ha
escluso che l'attrice potesse
svolgere un lavoro più leggero, gli specialisti reumatologi e chirurghi della
mano hanno invece affermato la necessità, e soprattutto la possibilità
concreta, che l'assicurata riprendesse
l'attività lavorativa, ma in un
altro ambito, cambiando quindi la precedente professione di operaia, in modo da
non sollecitare continuamente il polso destro. In particolare, il parere del
reumatologo dr. med. __________, allestito solo qualche settimana prima della
fissazione del termine di tre mesi per cambiare professione (25 febbraio 2005),
appare molto approfondito e completo. Come visto, questo professionista specialista
ha accuratamente esaminato l’assicurata ed ha stabilito nel 100% la percentuale
di abilità lavorativa residua dell’attrice nel settore della vendita o in altri
settori che rispettino determinate direttive concernenti il carico massimo
sollevabile, la manipolazione di oggetti e le posizioni di lavoro o dinamiche
delle braccia.
Valutati quindi tutti
i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive del dr. med. __________, specialista in
materia, ancorché espresse nella sua veste di medico incaricato
da CV 1, siano complete, convincenti ed esaurienti e di potersi quindi attenere
e fare affidamento sulle conclusioni che egli ha tratto.
La perizia
reumatologica effettuata sull’interessata è inoltre accompagnata da uno
specifico esame della sua funzionalità fisica (residua) riassunto in una
tabella con tutte le attività che la stessa può ancora esercitare. Questo
medico è stato dunque completo e dettagliato nella sua diagnosi
sull'assicurata. La sua completezza contrasta con le affermazioni di carattere
generale pronunciate dall'attrice,
che nemmeno sono suffragate da un dettagliato referto medico risalente al
periodo topico.
Di conseguenza, d'avviso del TCA, le conclusioni del reumatologo che ha sia incontrato personalmente
l'assicurata il 23 febbraio 2005, sia preso visione di tutti i precedenti atti
dei medici interpellati dall’attrice e dalla convenuta, possono quindi essere
definite chiare, complete ed attendibili.
Questa conclusione va
condivisa. Dal 1° luglio 2005 l’interessata va considerata totalmente abile al
lavoro in altre attività più leggere, in particolare nella vendita.
Si può quindi
senz'altro ritenere - senza far riferimento alla difficoltà concreta di
reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà
che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dalle
coperture complementari all'assicurazione contro le malattie (DTF 110 V 276
consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friburgo 1995, pag. 83) - che l'attrice sia effettivamente
in grado – come sostenuto da CV 1 - di mettere a frutto la sua capacità
lavorativa residua in attività professionali più leggere da un profilo
dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
9. L'assicuratore
ha effettuato il calcolo del reddito che l'interessata potrebbe conseguire
mettendo a profitto la propria capacità lavorativa residua totale basandosi sui
dati statistici, facendo capo in particolare alla tabella TA13 (settore pubblico
e privato) per salari medi realizzabili da una donna in attività semplici e
ripetitive nella zona della Svizzera orientale, edita nel 2002 dall'Ufficio
federale di statistica. Ritenuto un guadagno lordo annuo di Fr. 36'398,88 nel
2005 ed un reddito ipotetico da invalido, indicizzato al 2005, di Fr. 47'352.- che, adattato alla nota deduzione del
25%, darebbe un reddito ipotetico di Fr. 35'514.-, raffrontando questi redditi si avrebbe una minima perdita di
guadagno dovuta a malattia, che configurerebbe un danno residuo solo del 3%
(Fr. 36'398,88 – Fr. 35'514.- x 100 : 36'398,88), cosicché non vi sarebbe spazio per erogare delle
prestazioni d’indennità giornaliera siccome l'art. 15 CGA esige un'incapacità al guadagno pari almeno al 50%.
L'obbligo dell'assicurata
di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti
lavorativi discende dall'art. 61 LCA (il cui titolo marginale è “obbligo di
salvataggio”), che dispone quanto segue:
" In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a
fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli
dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e
conformarsi alle medesime.
Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in
modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi
ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto.".
Il Tribunale federale,
in una sentenza del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, ha
osservato al proposito quanto segue:
" (…) L'art 61 LCA esprime infatti il medesimo
principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da
cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a
tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114
V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave
della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer
(Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con
riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un
intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta
l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,
per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività
professionale appare perlomeno problematico." (STF cit. consid. 2c; cfr.
anche STF del 8.1.2001 nella causa S.,5C.211/2000, consid. 4d).
Dunque, anche
nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in
applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da
lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute,
questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da
quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.
10. Per quanto attiene alla commisurazione dell’invalidità va rammentato
come la stessa vada misurata in base alla riduzione della capacità di guadagno
siccome concetto economico. Poiché però l’incapacità di guadagno è rilevante
nella misura in cui dipenda dal grado di menomazione della salute, occorre
principalmente accertare dapprima tale evenienza. Successivamente – per tornare
al concetto economico dell’invalidità – occorrerà procedere all’accertamento
del reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza l’evento (ossia il
reddito da valido) e raffrontarlo con quello da invalido conseguito o che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire ponendo a frutto le sue capacità
(reddito ipotetico da invalido). In questo senso la giurisprudenza valida in
ambito delle assicurazioni sociali (DTF 130 V 343), che va qui applicata
analogicamente. Il grado di invalidità viene quindi valutato proprio nel
raffronto tra questi due redditi considerando il mercato del lavoro
equilibrato. Secondo la giurisprudenza valida in ambito di LAMal ed in genere
nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 1114 V 287 c. 3d; 111 V 239 c. 1b;
RAMI 1987 105 e ss.), all’assicurato va concesso un periodo di adattamento (dai
3 ai 5 mesi). In concreto l’assicuratore ha concesso in effetti un tempo di
adattamento conforme alla giurisprudenza citata, che si ripete applicata per
analogia.
11. In questo contesto è opportuno rammentare che l'assicurato che,
incapace al lavoro nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua
capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività
professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà,
ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da
malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 101 V 145;
RAMI 1987 pag. 106 consid. 2; STFA del 28 gennaio 1994 nella causa S., non
pubblicata).
Per quanto concerne
l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va
rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF (DTF 128 V 174 seg.), il
TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento
dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e
non quello della comunicazione dell’assicuratore LCA o della decisione su
opposizione della Cassa malati concernente l’avviso d'interruzione dei
versamenti delle indennità giornaliere).
Tale principio è stato
poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF 129 V 222 in SVR
2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R., consid. 3.1, I
600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR
2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I 26/02 e cfr.
anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
D'avviso del TCA, questo criterio deve valere anche in materia di assicurazione
contro le malattie e nell’ambito delle prestazioni complementari rette dalla
LCA (STCA del 23 settembre 2003
nella causa L., 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004 nella causa D., 36.2003.75).
In specie, l'eventuale diritto
all'indennità giornaliera sulla base del confronto dei redditi è iniziato il 1°
luglio 2005, ossia al termine del periodo di tre mesi entro il quale
l'assicurata avrebbe dovuto trovare un lavoro adeguato alla propria capacità
lavorativa. Vanno considerati i dati concernenti l'anno 2005.
12. Nella
fattispecie occorre determinare l'importo del reddito ipotetico che
l’assicurata potrebbe conseguire da invalida e porlo alla base del calcolo del
danno residuo, facendo capo alla giurisprudenza del TFA applicata per analogia
al caso di specie sottoposto alla LCA.
La giurisprudenza federale relativa
alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo,
Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni
sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pagg. 602-606)). La determinazione di tale reddito può essere
ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989
pag. 485 consid. 3b). Va a questo proposito rilevato che in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (Inc. n.
35.2003.6), il TCA ha inoltre
sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati
statistici nazionali rispetto a quelli regionali, in alcune sue pronunzie ha
confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali. Questa
Corte ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce
dei salari in relazione alle grandi regioni (STFA del 13 giugno 2003 nella
causa G., I 475/ 01, consid. 4.4.). Il TFA ha ancora ribadito questi concetti
in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. Su
questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in: RDAT II-2003, pagg. 618-621.
13. In
ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza
di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,
sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.
Conformemente alla
prassi di questa Corte, nell’evenienza in
esame, vista anche la giurisprudenza del TFA in materia (STFA del 13 giugno
2003 nella causa G., I 475/01), secondo cui la priorità deve essere
attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello
nazionale), possono essere ritenuti i
salari lordi statistici relativi al Canton Grigioni - dove l'attrice lavorava ed era domiciliata - contenuti
nella tabella TA13.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari 2004, ultima edizione disponibile (cfr.,
a quest'ultimo proposito, DTF
128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla tabella TA13 relativa alle
Grandi regioni della Svizzera, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno
riportato su una media di 41,6 ore settimanali (cfr. per questo aspetto, STFA
del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique
1/2-2006, Tabella B 9.2 pag. 94) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il
livello 4 di qualificazione) nel settore privato nella Svizzera
orientale, che comprende anche il Cantone dei Grigioni, corrisponde per gli
uomini a Fr. 57'233,28 (Fr. 4'586.- : 40 x 41,6 x 12) e per
le donne a Fr. 46'575,36 (Fr. 3'732.- : 40 x 41,6 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999 nella causa B., U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Per calcolare il reddito da invalida di AT 1 sulla base
dei recenti citati dati statistici, si deve partire da un salario lordo di Fr.
46’575,36 percepito dalle donne nel 2004 nel settore privato per 41,6 ore
settimanali di lavoro.
Dovendo
porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere delle indennità per
perdita di guadagno (luglio 2005), il reddito da invalida deve essere
aggiornato al 2005 (DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001
nella causa R.)
Tuttavia,
il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali ("Nominallohnindex")
per il 2005 non è ancora disponibile, per cui occorre riferirsi al dato, certo
parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo trimestre del 2004 ed il primo trimestre
del 2005 secondo un tasso evolutivo dell' 1,4%. Tenuto conto del
rincaro applicabile all’anno 2005, il salario annuo da invalido ascrivibile
all’attrice va dunque fissato in Fr. 47'227,41 ((Fr. 46’575,36 x 1,4 : 100) + Fr. 46'575,36).
Di
conseguenza, siccome si devono sempre paragonare i dati relativi ai salari
dello stesso anno, anche il reddito da valida conseguito
dall’attrice deve essere aggiornato al 2005.
Dagli
atti emerge che l'assicurata avrebbe guadagnato nel 2005, se avesse
continuato a lavorare senza la malattia, un salario lordo mensile di Fr. 3'033,24,
pari a Fr. 36'398,88 annui compresa la tredicesima (doc. 13), da porre a base del calcolo
della capacità di guadagno dell’attrice.
Qualora, già prima
dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si
situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa
sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione
modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso
negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da
invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (AHI 1999 pag. 329 consid. 1; ZAK 1989 pag. 458 seg.
consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e
del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Questi principi vanno
applicati analogicamente nel caso concreto in cui la materia è retta dalla LCA.
Nella fattispecie, il
reddito da invalida supera del 23%, arrotondato,
il reddito che l’attrice avrebbe conseguito senza la
malattia continuando a svolgere l’attività precedente (100 – [Fr. 36'398,88 : Fr. 47'227,41 x 100]). Ciò
giustifica, secondo la giurisprudenza appena citata, una riduzione del reddito
da invalido in uguale misura.
Svolgendo una
professione che presuppone qualifiche inferiori (per un'attività semplice e ripetitiva) nel settore privato grigionese, l’attrice
conseguirebbe pertanto un reddito annuo di Fr. 36'398,88 (cioè il 77% di Fr. 47'227,41).
Al riguardo in una
sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03 l'Alta Corte ha rilevato
quanto segue:
" (…)
4.3
4.3.1 Pour déterminer la perte de gain subie par le recourant, les
premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans invalidité, le
salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien employeur, à savoir
36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes qui
effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de
l'industrie alimentaire et des boissons s'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x
4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La
Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu
dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient
de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données
statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et
de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf.
ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).
4.3.2 Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu, conformément à
une jurisprudence bien établie, de se référer aux données statistiques lorsque,
comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76
consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors, compte tenu d'un salaire
mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous déduction de 15 pour cent
en regard des limitations liées au handicap subi (ATF 126 V 79 ss. consid. 5b/aa),
ainsi que d'une incapacité de travail du recourant de 50 pour cent, le revenu
mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1865 fr.
4.3.3 En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité, on
obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux d'invalidité de
57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente. (…)"
Come visto,
utilizzando la tabella TA13 per il settore privato l’attrice, da invalida, avrebbe
diritto ad un salario annuo ipotetico di Fr. 47'227,41. In applicazione della
citata giurisprudenza, il reddito statistico da invalida deve quindi essere
ridotto del 23% (Fr. 47'227,41 decurtati del 23% = Fr. 47'227,41 – Fr. 10'862,30 = Fr. 36'365,11). Il salario da invalida
sarebbe pertanto pari a Fr. 36'365,11, ossia un risultato leggermente inferiore
ai Fr. 36'398,88 corrispondenti al salario da valida del 2005.
In ossequio alla
giurisprudenza federale, valida per le assicurazioni sociali e che va qui
applicata per analogia, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Va ancora rammentato,
che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato,
al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TFA, in una
sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione
globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a
causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in
grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti
di una vista stereoscopica.
La stessa Corte
federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha
operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere
che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche
nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti
pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003
nella causa P., Inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una
riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di
night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul
mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che
presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti
alle sue condizioni di salute.
Ancora recentemente
questo TCA ha giudicato
opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di
guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati
su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L.,
Inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956
(STCA del 9 dicembre 2004 nella
causa N.L., Inc. n. 36.2004.49).
In concreto la
convenuta ha ritenuto che una deduzione massima del 25% non sarebbe giustificata
nel caso di specie, per la giovane età dell'attrice, la buona salute, l'educazione scolastica ricevuta e la circostanza di essere cresciuta
in Svizzera. Tale punto di vista deve essere qui pienamente condiviso. Nella
fattispecie AT 1 potrebbe beneficiare, alla luce dei concetti espressi, di una
riduzione massima del 5%. Tuttavia, secondo l’assicuratore, anche considerando il
massimo della riduzione del reddito da invalido ammesso per giurisprudenza
(ossia il 25%), l’incapacità al guadagno sarebbe inferiore al 50% esatto dalle
CGA e necessario per poter beneficiare delle indennità giornaliere. Il rilievo
appare corretto; infatti, anche considerando il massimo della riduzione
riconoscibile in ambito di assicurazioni sociali, AT 1 non potrebbe ottenere il
versamento di rendite giornaliere.
Partendo quindi da un
salario da invalida rivalutato di Fr. 36'365,11 e ritenuta
un’esigibilità del 100% in altre attività (cfr. consid. 7), ammettendo la
riduzione massima del 25%, nell’anno 2005 il reddito ipotetico
dell'attrice risulta di conseguenza essere pari a Fr. 27'273,83 (Fr. 36'365,11 -
(Fr. 36'365,11 x 25 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 36'398,88 corrispondente al reddito
che l’assicurata avrebbe conseguito da valida nell'anno 2005,
emerge un’incapacità al guadagno pari al 25,07% ([Fr. 36'398,88
– Fr. 27'273,83] x 100 : Fr. 36'398,88).
Poiché
questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da
non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata
confrontando il reddito conseguito nel 2005 con il reddito che l'assicurata avrebbe
potuto percepire nel 2005 se non fosse intervenuta la malattia, risulta essere inferiore
al grado del 50% richiesto dalle CGA, a buon diritto CV 1 poteva interrompere dal
1° luglio 2005 il versamento all'attrice delle indennità giornaliere a
dipendenza della sua malattia.
14. In
esito alle considerazioni che precedono, la petizione deve pertanto essere respinta,
nel senso che dal 1° luglio 2005 all’attrice non è più riconosciuta alcuna indennità
per perdita di guadagno dovuta alla tendinite sorta il 26 luglio 2004.
15. L'art.
43 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG
contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro
giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in
ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per
riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo
al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa
che
" Nelle cause civili per altri diritti di carattere
pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni
delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale
raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno.".
Nel caso in esame, il
valore litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza della sua incapacità
di lavoro. Ritenuto come un'indennità giornaliera corrisponda a Fr. 80.- (doc. 13)
e che dal 26 luglio 2004 al 30 giugno 2005 l'attrice abbia beneficiato di indennità per perdita di guadagno, l'importo che le spetterebbe ancora di
diritto (730 – le restanti indennità) supera facilmente i citati Fr. 8'000.-,
per cui sono dati gli estremi per un eventuale ricorso per riforma al Tribunale
Federale di Losanna.
16. Si
osserva ancora che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono
trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le
sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione.
Con lettera del 14
agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto
privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni private
non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è respinta.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Intimazione
alle parti e all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale
federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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