36.2005.65
Assicurato che si aggrava al TCA per denegata giustizia. Ricorso irricevibile.
19 ottobre 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.65
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, TCA
Titolo:
Assicurato che si aggrava al TCA per denegata giustizia. Ricorso irricevibile.
IRRICEVIBILITÀ
art. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.65
Lugano
19 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 13 giugno 2005,
completato il 26 giugno 2005 ed ancora il successivo 17 agosto 2005, formulato
da
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato:
- come
già rammentato nel decreto di completazione datato 30 giugno 2005, con atto
13/16 giugno 2005 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
così consigliato da un funzionario dell'UE di __________ segnalando di avere "settimana scorsa… pagato
ingiustamente, il rigetto di un precetto nel quale risultavano arretrati LAMal
2002" indicando poi di avere "… telefonato alla CO 1 … scoprendo
che non erano arretrati LAMal 2002 ma un rimborso 2002, pagato 2 volte";
- che
RI 1 ha quindi evocato la sua situazione economica, ricordando il beneficio
dell'assistenza fino a gennaio 2003 a partire dal gennaio 2001. L'ufficio che
provvedeva all'assistenza "…
pagava la cassa malati e anche le fatture dei medici e poi ricevevano i
rimborsi dalla CO 1";
- che
il ricorrente ha lamentato numerosi precetti esecutivi (PE qui di seguito) da
parte di CO 1, esecuzioni a suo dire ingiuste per le quali ha chiesto
l'intervento del Tribunale;
- che
il giudice delegato ha chiesto una prima volta la completazione dell’atto e,
con scritto 26 giugno 2005, RI 1 ha comunicato ulteriori informazioni
frammentarie ed incomplete;
- che,
nelle sue conclusioni RI 1, chiede genericamente "… l'annullamento di tutti i PE pendenti e il
rimborso di un PE <Arretrati LAMal 2002> del quale allego copia
dell'avvenuto pagamento poi invece cambiato nel rigetto in "Rimborsi
Laboratorio novembre 2002" a detta di CO 1, rimborsati erroneamente 2
volte a chi e come non si sa" circostanza che sarebbe stata scoperta dal funzionario dell'UE di __________;
- che
RI 1 rileva la stranezza "…
che vi fossero arretrati LAMal 2002 per me e la mia famiglia" siccome "pagato come pure le
fatture dei medici dal signor __________ Uff. assistenza di Bellinzona che poi
riceveva i rimborsi da CO 1";
- che
allegato al complemento 26 giugno 2005 RI 1 ha prodotto una "Ricevuta no. __________" relativa all'importo di CHF 178,40
versati dal ricorrente all'UE di __________ concernente "saldo" relativo all'"Esecuzione n° __________" con creditore CO 1 (Caisse Maladie) e mandatario __________ SA. La
data è dell'11 maggio 2005;
- che
dagli atti prodotti con il primo scritto del ricorrente, risultano comunque
formali decisioni di CO 1 con cui sono state rigettate le opposizioni ai PE __________
(decisione 12 settembre 2003 doc. A32), PE __________ (decisione a __________
sempre del 12 settembre 2003, doc. A18), PE __________ (decisione 23 dicembre
2003 a __________, doc. A17);
- che, nonostante il
complemento 26 giugno 2005, RI 1 non ha chiarito i fatti ed il giudice delegato
ha chiesto, il 30 giugno 2005, ulteriore chiarimento al ricorrente apparendo la
sua impugnativa un ricorso per denegata giustizia;
- che
Fatti
il successivo scritto datato 17 agosto 2005, in uno con i precedenti scritti
del ricorrente, è stato trasmesso all’assicuratore che – dopo adeguata proroga
del termine concesso – ha fornito la sua risposta di causa osservando come i
signori RI 1, assicurati presso CO 1 al momento dei fatti, beneficiavano
dell’aiuto dello Stato per fronteggiare i premi dell’assicurazione malattia. Il
15 maggio 2005 l’assicuratore ha incassato l’importo di CHF 178,40 somma
contestata dal ricorrente. CO 1 ha indicato come il gravame apparirebbe
prematuro a fronte dell’assenza di una decisione impugnabile. Comunque “per mettere termine a questo litigio e
considerata la modicità dell’importo, l’intimata ha preso le misure necessarie
affinché questo importo sia restituito al ricorrente. Ne consegue che il
litigio è privo dell’oggetto principale.”;
- che al ricorrente è stato
concesso termine per esprimersi in merito;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
nel presente caso, esclusi gli aspetti formali e procedurali, al caso concreto
non è applicabile la LPGA alla luce della data degli eventi in discussione;
- che
l'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le
decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato,
Considerandi
non emana una decisione o una decisione su opposizione;
- che,
in dettaglio (in questo senso anche TCA 36.2004.34 in re MB del 22 aprile
2004), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art.
49.
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate. Questa norma di procedura entra in vigore
immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.
37.
pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo
l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non
sono accordate ripetibili;
- che,
come rammentato, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può essere adito
anche contro la mancata emanazione di una decisione su opposizione
rispettivamente una decisione;
- che,
in questi casi, sapere se vi sia in concreto una denegata giustizia ossia se vi
sia ritardo da parte dell'amministrazione ed eventualmente se lo stesso appaia
eccessivo ed ingiustificato dipenderà dalla complessità dei fatti, della
presenza o meno di temi giuridici articolati o dalla necessità di accertamenti
medici o valutazioni peritali;
- che,
contrariamente ai termini della previgente LAMal, l'amministrazione non deve
emanare la sua decisione nei 30 giorni successivi la formale ed esplicita
richiesta dell'assicurato;
- che,
nel caso concreto, l'oggetto della causa è venuto meno osservato come,
contestualmente all'intimazione della risposta di causa al TCA CO 1 ha dato
ordine di restituire al ricorrente a RI 1 l’importo di CHF 178,40 emanando –
sostanzialmente – la sua decisione formale ed accogliendo le richieste di
ricorso riferite a quella posta;
- che
per il resto delle pretese del ricorrente, ossia quelle riferite alla
cancellazione di non meglio precisate procedure esecutive nei suoi confronti a
fronte di ragioni non specificate, il ricorso appare irricevibile in difetto di
una decisione formale impugnabile ed in mancanza di motivazioni chiare che
permettano di valutare l’eventuale esistenza di una denegata giustizia;
- che,
alla luce di quanto precede, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza carico di tasse e spese al
ricorrente e senza attribuzione di ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui non è divenuto privo d’oggetto il ricorso è irricevibile.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato, non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster