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Decisione

36.2005.65

Assicurato che si aggrava al TCA per denegata giustizia. Ricorso irricevibile.

19 ottobre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il successivo scritto datato 17 agosto 2005, in uno con i precedenti scritti

del ricorrente, è stato trasmesso all’assicuratore che – dopo adeguata proroga

del termine concesso – ha fornito la sua risposta di causa osservando come i

signori RI 1, assicurati presso CO 1 al momento dei fatti, beneficiavano

dell’aiuto dello Stato per fronteggiare i premi dell’assicurazione malattia. Il

15 maggio 2005 l’assicuratore ha incassato l’importo di CHF 178,40 somma

contestata dal ricorrente. CO 1 ha indicato come il gravame apparirebbe

prematuro a fronte dell’assenza di una decisione impugnabile. Comunque “per mettere termine a questo litigio e

considerata la modicità dell’importo, l’intimata ha preso le misure necessarie

affinché questo importo sia restituito al ricorrente. Ne consegue che il

litigio è privo dell’oggetto principale.”;

- che al ricorrente è stato

concesso termine per esprimersi in merito;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che

nel presente caso, esclusi gli aspetti formali e procedurali, al caso concreto

non è applicabile la LPGA alla luce della data degli eventi in discussione;

- che

l'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le

decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso

può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato,

Considerandi

non emana una decisione o una decisione su opposizione;

- che,

in dettaglio (in questo senso anche TCA 36.2004.34 in re MB del 22 aprile

2004), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art.

49.

LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate. Questa norma di procedura entra in vigore

immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no.

37.

pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su

opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e

contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo

l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non

sono accordate ripetibili;

- che,

come rammentato, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può essere adito

anche contro la mancata emanazione di una decisione su opposizione

rispettivamente una decisione;

- che,

in questi casi, sapere se vi sia in concreto una denegata giustizia ossia se vi

sia ritardo da parte dell'amministrazione ed eventualmente se lo stesso appaia

eccessivo ed ingiustificato dipenderà dalla complessità dei fatti, della

presenza o meno di temi giuridici articolati o dalla necessità di accertamenti

medici o valutazioni peritali;

- che,

contrariamente ai termini della previgente LAMal, l'amministrazione non deve

emanare la sua decisione nei 30 giorni successivi la formale ed esplicita

richiesta dell'assicurato;

- che,

nel caso concreto, l'oggetto della causa è venuto meno osservato come,

contestualmente all'intimazione della risposta di causa al TCA CO 1 ha dato

ordine di restituire al ricorrente a RI 1 l’importo di CHF 178,40 emanando –

sostanzialmente – la sua decisione formale ed accogliendo le richieste di

ricorso riferite a quella posta;

- che

per il resto delle pretese del ricorrente, ossia quelle riferite alla

cancellazione di non meglio precisate procedure esecutive nei suoi confronti a

fronte di ragioni non specificate, il ricorso appare irricevibile in difetto di

una decisione formale impugnabile ed in mancanza di motivazioni chiare che

permettano di valutare l’eventuale esistenza di una denegata giustizia;

- che,

alla luce di quanto precede, nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto

il ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza carico di tasse e spese al

ricorrente e senza attribuzione di ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui non è divenuto privo d’oggetto il ricorso è irricevibile.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato, non si attribuiscono ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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