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Decisione

36.2005.69

Richiesta di un'indennità giornaliera per perdita di guadagno. Valutazione della perizia.

2 maggio 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I medici curanti potranno valutare ulteriormente il decorso evolutivo

di questo paziente dopo averlo messo di fronte alle sue responsabilità. E’

possibile che assistiamo ad un eventuale peggioramento dello stato psicologico

o psichiatrico che comprometterà ulteriormente la ripresa della capacità

lavorativa.

Sul piano diagnostico e di verifica tale tentativo andrebbe intrapreso

appoggiandosi i medici curanti sulla mia perizia." (doc. 1)

In

seguito alle conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, con decisione del

23 dicembre 2004 l’assicuratore ha informato l’interessato che a partire dal

1.1.2005 l’inabilità lavorativa non sarebbe più stata giustificata, con

conseguente interruzione, a partire da tale data, del versamento delle

prestazioni assicurative (doc. 2).

La

decisione è stata confermata il 27 maggio 2005 anche dopo l’opposizione del

ricorrente (doc. 4).

B. Contro

la predetta decisione RI 1, rappresentato dall'RA 1, è tempestivamente insorto

al TCA (doc. I).

L’assicurato

contesta la decisione della Cassa, ritenendo di essere ancora ammalato. Egli

precisa di aver ripreso un’attività lavorativa parziale irregolare dal 1.3.2005

e chiede il versamento di un’indennità giornaliera al 100% fino al 28 febbraio

2005 e parziale dal 1° marzo 2005.

C. Nella

sua risposta la Cassa propone di respingere l’impugnativa con argomenti che, se

necessario, saranno ripresi in corso di motivazione (doc. III).

D. Pendente

causa il TCA ha richiamato l’incarto AI e ha sottoposto alle parti la perizia

pluridisciplinare dell’8 febbraio 2006 (doc. V a XIX).

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se l’insorgente, dal 1.1.2005, è abile

al lavoro in misura completa.

3.

Giusta

l'art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la

capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.

Secondo la

giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche

all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) - viene considerato

incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di

svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta,

oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne

le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF

111.

V 239 consid. 1b; MAURER, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, T. I,

pag. 286 segg.).

L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Il

TFA ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche

vigente LPGA (STFA del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con

riferimenti).

La questione a sapere

se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del

diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal

medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se

il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli

tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;

RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado

dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,

derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere

ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

In relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche

nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a

tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,

indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V

233.

consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;

DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF

105.

V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (PETER, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,

pag. 71 e dottrina ivi citata).

4.

L’insorgente

ritiene di essere inabile al lavoro al 100% sia nella precedente attività sia

in altre attività più leggere fino al 28 febbraio 2005 ed in maniera parziale

dal 1° marzo 2005.

In

data 19, 21 e 27 settembre 2005 RI 1 è stato a disposizione del SAM per

accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali, al fine di valutare le

possibilità reintegrative dell’interessato “giudicato totalmente inabile al

lavoro dal curante con tuttavia possibilità di svolgere altre attività di tipo

sedentario.” (doc. X)

I

periti hanno evidenziato in maniera argomentata e dettagliata - come noto al

ricorrente - che la capacità lavorativa dal lato

psichiatrico è ridotta nella misura del 20%, limitazione giustificata con una

ridotta resistenza ed abilità a contrastare le situazioni avverse, con la

presenza di un’eccessiva ansia di non essere all’altezza. Il perito ha

indicato, sul piano terapeutico, come più indicati colloqui di sostegno

psicologico che non la ripresa di una cura biologica frustrata dall’apparizione

di effetti collaterali.

Per

quel che attiene alla cura ortopedica gli esperti (Dr. __________), nella

valutazione del dolore al ginocchio sinistro, hanno ritenuto "una

riduzione della rima articolare mediale con asse varo del ginocchio" ed "una

reazione dell’osso sottocondrale al condilo femorale mediale … con formazione

di una cavità geodica" con "progressivo sviluppo verso una gonartrosi

sin.". Di nessuna incidenza invece è stato considerato un pregresso danno

(1997) al rachide cervicale, ciò analogamente al rachide lombare che presenta

"incipienti alterazioni degenerative plurisegmentali con disturbi sotto

sforzo, attualmente senza evidenti disfunzioni clinicamente apprezzabili".

Il dr. __________ valuta RI 1 abile al lavoro nella misura del 66 e 2/3 % quale

aiuto cuoco. Riguardo all'attività attuale (controllo di qualità nella

produzione di cerniere lampo) egli sarebbe abile in maniera completa. Per gli

esperti in ortopedia l'iniziale gonalgia al ginocchio destro non ha trovato -

per utilizzare la bella espressione dei medici - "reperti di rilievo suscettibili

di incidere significativamente sull'aspetto prognostico" all'esame

clinico. In altri termini l'affezione non ha trovato oggettivo e significativo

riscontro. RI 1 quindi, in ottica ortopedica, "va considerato abile al lavoro

in misura completa e sull’arco di tutta la giornata lavorativa nello

svolgimento di attività prevalentemente sedentarie oppure con possibilità di

sedersi regolarmente, senza necessità di azionamento di una pedaliera con la

gamba sin., senza esposizione a cambiamenti frequenti o repentini del grado di

umidità oppure della temperatura ambiente, senza manipolazione di oggetti,

rispettivamente macchinari, vibranti o contundenti.

"

RI

1.

ha presentato anche una patologia gastrointestinale a proposito della quale è

stato considerato inabile "durante il trattamento con Interferone a causa

dei seri effetti collaterali evidenziati". Dal febbraio 2004 - secondo i

periti - il ricorrente è, in quest'ottica, pienamente capace al lavoro.

Complessivamente,

ossia considerando l'insieme delle patologie presentate, gli specialisti

incaricati hanno ritenuto un'abilità del 60% e perfino maggiore, ossia sino

all'80%, se riferita ad "attività … prevalentemente sedentarie, oppure con

possibilità di sedersi regolarmente, senza necessità di azionamento di una

pedaliera con la gamba sin., senza esposizione a cambiamenti frequenti o

repentini del grado di umidità, oppure della temperatura ambiente, senza

manipolazione di oggetti, rispettivamente macchinari, vibranti o contundenti".

In

sostanza, secondo i rilievi dei medici incaricati dall'AI, per l'attività di

aiuto cuoco RI 1 è da ritenere capace al lavoro nella misura del 60% e nella

sua qualità di ripiego quale operaio non qualificato (addetto al controllo di

cerniere) all'80%.

5.

Secondo

la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA

del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160

in fine con rinvii).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF

104.

V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

6.

Va

qui rammentato che nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un

danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che

il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato

di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977.

p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK

1984.

p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10.

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10

consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con

riferimenti).

Inoltre, nella sentenza 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e

seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann

(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pp. 105ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito

medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione

somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

Con

sentenza del 28 maggio 2004 (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto

modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la

presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000

pag. 155 consid. 2c;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80

segg.)."

7.

A proposito delle perizie allestite dal SAM, va evidenziato

come in ambito di assicurazione invalidità il TFA ha accertato che "l'indipendenza

e l'imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento, richieste dagli

art. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU, erano già garantite prima dell'entrata in vigore,

il 1° giugno 1994, del nuovo statuto riconosciuto a essi centri. L'influenza

dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si limitava a questioni

d'ordine amministrativo-organizzativo. Con il nuovo statuto è stato ancorato il

concetto dell'indipendenza medico-specifica dei periti, che già esisteva in

precedenza." (DTF 123 V 175, in particolare pag. 178 consid. 4b, STFA

del 5 novembre 2002 nella causa S., I 665/00, consid. 2.3).

In

concreto il TCA non ha nessun motivo per non prendere in considerazione le

conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

Gli

esperti, su incarico dell__________, hanno infatti allestito una perizia

pluridisciplinare completa ed approfondita, nella quale, dopo aver esaminato

gli atti medici a loro disposizione e aver posto l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, hanno posto la

diagnosi (con influsso sulla capacità lavorativa) di gonalgia e limitazione

della funzionalità al ginocchio sin. su iniziale gonartrosi in varo, stato dopo

meniscectomia parziale mediale, linciaggio cartilagineo e microfratturazione

sul condilo femorale mediale il 6.10.2003, meniscectomia mediale selettiva e

regolarizzazione dell’area di condropatia al condilo femorale mediale il

28.07

, sindrome vertebrale lombare sotto carico in presenza di una lieve

insufficienza muscolare e di incipienti alterazioni degenerative

plurisegmentali, tratti distimici nell’ambito di una sindrome da

disadattamento, stato dopo epatite cronica, HCV correlata, con genotipo III,

stato dopo eradicazione del virus dell’epatite C con una terapia antivirale di

PEG-Interferone / Ribavirina della durata di soli tre mesi (trattamento

interrotto prima del termine per una grave depressione nervosa).

Dopo

aver proceduto alla discussione ed aver esaminato il referto sulla patologia

psichiatrica allestito dal Dr. __________, Psichiatra e Psicoterapeuta FMH, il

rapporto medico del Dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, in merito

alla patologia ortopedica e il consulto gastroenterologico del Dr. __________,

FMH gastroenterologia, sono giunti alle conclusioni riportate nelle considerazioni

che precedono.

Va

ancora evidenziato come gli esperti abbiano precisato che l’incapacità

lavorativa dell’assicurato “inizia da aprile 2003 nella misura del 50% a

causa dei disturbi al ginocchio sin.. In seguito egli è da considerare

totalmente inabile al lavoro causa gli effetti collaterali del trattamento

dell’epatite C cronica con Interferone da giugno 2003 sino a febbraio 2004. A

partire da febbraio 2004 la limitazione della capacità lavorativa per

l’attività di aiuto cuoco è valutabile nella misura del 40% nell’ambito dei

disturbi ortopedici, nonché psicologici e mentali descritti sopra. Da allora lo

stato valetudinario dell’A. è da considerarsi stabile.”

Questo

Tribunale non vede ragioni per non far proprie le chiare conclusioni della perizia

del SAM, che, pur divergendo dalle constatazioni del curante, sono maggiormente

approfondite e prendono in considerazione l’intero vissuto del paziente. Il

referto, fatto allestire dall’__________, è inoltre successivo alle valutazioni

degli altri specialisti.

La

circostanza che l’insorgente sarebbe incapace al lavoro dopo l’1.1.2005 a causa

di una malattia è in particolare attestata dal curante, Dott. __________, medico

chirurgo, il quale, con certificati medici scritti a mano, a tratti

incomprensibili, e non sempre motivati, ha attestato delle inabilità al 100%

(cfr. doc. A4 e seguenti). Come visto le valutazioni del medico curante,

secondo la generale esperienza della vita, in caso di dubbio, tendono ad essere

favorevoli al paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc). Nel caso di specie il

curante considera l’assicurato inabile al lavoro al 100%, senza tuttavia approfondire

i motivi e le origini di tale inabilità.

Alla

luce delle considerazioni sopra esposte questo TCA deve concludere, sulla base

della perizia del SAM, completa ed approfondita, che dal 1.1.2005 l’insorgente

nella sua abituale attività di aiuto cuoco è inabile al lavoro al 40%, ossia

una percentuale inferiore al 50% che, secondo le CGA, darebbe diritto

all’erogazione di prestazioni per l’indennità giornaliera.

In

queste circostanze, ritenuto l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno e di

sfruttare al massimo la sua capacità lavorativa, l’insorgente non ha diritto ad

alcuna indennità, poiché nella precedente attività ha una percentuale di

inabilità lavorativa inferiore a quanto richiedono le condizioni generali

d’assicurazione. La situazione attuale del mercato del lavoro non è

determinante, nella misura in cui l’assicurazione indennità perdita di guadagno

in esame copre solo la perdita di guadagno dovuta a malattia e non ad altri

fattori, quali le difficoltà nel trovare concretamente un’attività lavorativa

(cfr. art. 3.1 CGA: “l’indennità giornaliera serve principalmente a

compensare in tutto o in parte una perdita di reddito che la persona assicurata

ha subito in seguito a una malattia o a una gravidanza”).

Il

ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione merita conferma.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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