36.2005.74
disdetta del contratto d'assicurazione in ambito LAMal. Risarcimento danni per ritardo nella comunicazione dell'ammontare dei premi.
25 ottobre 2005Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2005.74
Data decisione, Autorità:
25.10.2005, TCA
Titolo:
disdetta del contratto d'assicurazione in ambito LAMal. Risarcimento danni per ritardo nella comunicazione dell'ammontare dei premi.
CAMBIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
RECESSO DAL CONTRATTO ASSICURATIVO
art. 7 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.74
cs
Lugano
25 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio
2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 è affiliato presso CO 1 per l’assicurazione sociale di base delle cure
medico-sanitarie dal __________.
Con
scritto del 30 dicembre 2004 l’assicurato ha notificato alla Cassa malati la
propria disdetta, con effetto dal 1 gennaio 2005, rilevando di aver ricevuto
l’informazione relativa all’ammontare dei premi per l’anno seguente solo nel
corso del mese di dicembre.
Dopo
aver sollecitato una risposta dal proprio assicuratore ed in seguito al rifiuto
di quest’ultimo di confermare l’avvenuta rescissione del contratto, RI 1 ha
inoltrato tempestivo ricorso a questo Tribunale contro la decisione su
opposizione tramite la quale la Cassa ha accertato la tardività della disdetta,
sostenendo di aver regolarmente rescisso il contratto e chiedendo quanto segue:
" A. di accertare la validità del recesso dal
contratto di assicurazione, per effetto della notifica del 30 dicembre 2004, e
di rigettare, conseguentemente, ogni e qualsiasi pretesa avanzata dalla
convenuta;
B. di condannare la convenuta per violazione art. 7, comma 2, LAMal."
(doc. I)
B. Con
risposta del 14 settembre 2005 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso,
con motivazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di causa (doc.
IV).
C. Pendente
causa il TCA ha proceduto ad un accertamento di cui si dirà in seguito (doc. VI
e VII).
In
diritto
In
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’interessato ha disdetto
correttamente il rapporto assicurativo nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
3. Per
l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un
semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.
L’art.
7 cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi,
l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine
del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare
Fatti
i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare
il diritto di cambiare assicuratore.
Per
l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo
assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza
interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve
risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di
premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona
interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso
di lui.
Il
precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve
risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di
premio (art. 7 cpv. 6 LAMal).
Nel
caso in esame, in virtù dell’obbligo fatto alle Casse malati di dover
annunciare ad ogni assicurato i nuovi premi con almeno due mesi di anticipo
(art. 7 cpv. 2 LAMal), spetta alla Cassa malati dimostrare di avere
effettivamente fatto pervenire per tempo al ricorrente la polizza
d’assicurazione con indicato l’ammontare dei suoi premi LAMal per l’anno 2005
(Eugster, Krankenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 19 n. 34 nota 70).
4. Con
sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, il TFA ha
stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine
di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la
dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo
assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla
comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di
conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo
destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento
del rapporto assicurativo.
Nel
caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre
1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dall'assicuratore. Il rapporto
assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31
dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.
Per
quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con
sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che
qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta
comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della
protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine
del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel
caso giudicato dal TFA il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore
di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il
precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.
Il
TFA ha affermato:
" Aus verwaltungsökonomischen Gründen ist die
Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses auf das Ende des Monats
vorzusehen, in dem die verspätete Mitteilung des neuen Versicherers bei der
bisherigen Versicherungsgesellschaft eingegangen ist. Diese Lösung steht im
Einklang mit der ratio
legis und deckt sich
mit dem Umstand, dass die Prämieneinheiten in monatlichen Zeitabschnitten
berechnet und in der Regel monatlich zu bezahlen sind (gleicher Meinung:
GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 36 und Fn 73 sowie Rz
338; vgl. auch MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel/Frankfurt a.M.
1996, S. 38, welcher von einem Weiterdauern des bisherigen
Versicherungsverhältnisses spricht, sich zum Endzeitpunkt aber nicht äussert).
c) In Anbetracht der Tatsache, dass vorliegend die Mitteilung der
CSS Versicherung am 10. Januar 1997 bei der Kasse eingegangen war, endeten die
dem Obligatorium unterstehenden Versicherungsverhältnisse bei der
Beschwerdegegnerin nach dem Gesagten am 31. Januar 1997." (cfr. DTF 127 V38)."
Il
capoverso 6 dell'art. 7 LAMal – introdotto con effetto al 1° ottobre 2000 –
prevede che il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento di
assicuratore deve risarcire il danno patito dall'assicurato, in particolare la
differenza di premio.
Al
riguardo nella parte inedita di una sentenza parzialmente pubblicata in DTF 129
V 394 il TFA ha sottolineato:
" 4.2 Das KVG enthält keine allgemeine
Verantwortlichkeitsnorm. Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG sieht jedoch eine
Schadenersatzpflicht des Krankenversicherers für den Fall vor, dass er die in
Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG vorgesehene Meldung an den bisherigen Versicherer
(vgl. Erw. 2.2 hievor) unterlässt. Damit besteht eine spezialgesetzliche
Haftungsregelung, welche den zur Diskussion stehenden Problemkreis von
Pflichtverletzungen des neuen Versicherers im Zusammenhang mit einem
Kassenwechsel beschlägt. Die Absicht des Gesetzgebers, derartige
Schadenersatzansprüche im KVG abschliessend zu regeln, wird daraus deutlich,
dass in der Zwischenzeit Art. 7 Abs. 6 KVG (in Kraft seit 1. Oktober 2000)
erlassen wurde. Laut dieser Bestimmung hat der bisherige Versicherer, wenn er
seinerseits den Kassenwechsel verunmöglicht, der versicherten Person den daraus
entstandenen Schaden, insbesondere die Prämiendifferenz, zu ersetzen. Die
Regelung des KVG bezüglich der Haftung für Schaden im Zusammenhang mit
Pflichtverletzungen eines Versicherers beim Kassenwechsel hat nach dem Gesagten
(Erw. 4.1 hievor) als ausschliesslich und abschliessend zu gelten. Das VG ist
demzufolge nicht anwendbar, und die Beurteilung des Schadenersatzanspruchs
fällt in die Zuständigkeit des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. Anzufügen
bleibt, dass Art. 78 ATSG nunmehr die Verantwortlichkeit für den Bereich des
Sozialversicherungsrechts normiert."
Infine, l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha
stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una
doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore
può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid.
4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere
fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata
comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce
quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai
sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio
diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al
nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (cons. 5.4), affermando:
" 3.1 Der Beschwerdeführer hat die obligatorische
Krankenpflegeversicherung bei der Visana fristgerecht per 31. Dezember 1999 gekündigt.
Eine gültige Kündigung führt allerdings für sich alleine nicht zur Beendigung
des bisherigen Versicherungsverhältnisses. Dieses endet gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz
1 KVG vielmehr erst, wenn der neue Versicherer dem bisherigen mitgeteilt hat,
die betreffende Person sei bei ihm ohne Unterbrechung des Versicherungsschutzes
versichert. Trifft die Mitteilung des neuen Versicherers erst nach demjenigen
Datum beim bisherigen Versicherer ein, auf welches gekündigt wurde, so endet
das Versicherungsverhältnis am Ende des Monats, in dem die Mitteilung eintrifft
(BGE 127 V 42 Erw. 4b/ee). Selbst wenn festgestellt
wird, dass der bisherige Versicherer eine Kündigung zu Unrecht nicht akzeptiert
hat, ist die rückwirkende Beendigung des Versicherungsverhältnisses auf den
Kündigungstermin nur dann möglich, wenn die Mitteilung des neuen Versicherers
vor dem Kündigungstermin beim bisherigen Versicherer eingetroffen ist (vgl. BGE 125 V 275 Erw. 7). Die vom Gesetz vorgesehene
Rechtsfolge bei einer Verspätung der Mitteilung besteht nicht in der
rückwirkenden Anerkennung des Versichererwechels, sondern darin, dass der neue
Versicherer der versicherten Person den entstandenen Schaden, insbesondere die Prämiendifferenz,
zu ersetzen hat (Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG).
3.2 Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass
das bisherige Versicherungsverhältnis nicht endet, solange die in Art. 7 Abs. 5
Satz 1 KVG vorgesehene Mitteilung dem bisherigen Versicherer nicht zugegangen
ist. Vorliegend ist eine derartige Mitteilung nie erfolgt. Das Versicherungsverhältnis
bei der Sumiswalder konnte somit nur entstehen, wenn der Beschwerdeführer im
Zusammenhang mit dem Wechsel des Versicherers zumindest vorübergehend bei ihr
und der Visana gleichzeitig versichert sein konnte."
e che:
" 4.7 Zusammenfassend spricht der Wortlaut der
einschlägigen Bestimmungen gegen die Annahme, eine Person könne im Zusammenhang
mit dem Wechsel des Versicherers bei mehr als einer Gesellschaft versichert
sein. Auch aus den übrigen Auslegungselementen ergeben sich keine gegenteiligen
Anhaltspunkte.
Die Lehre lehnt eine Doppelversicherung ebenfalls ab. Das neue
Versicherungsverhältnis kann demzufolge nicht entstehen, bevor das
bisherige beendet ist. Da andererseits auch Versicherungslücken zu vermeiden
sind, stimmt der Zeitpunkt des Versicherungsbeginns zwangsläufig mit demjenigen
der Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses überein.
Im Ergebnis vermag diese Rechtslage insofern nicht vollständig zu
befriedigen, als es einem Versicherer möglich ist, durch die
Unterlassung der Mitteilung gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG die Aufnahme einer beitrittswilligen
Person zu verzögern und damit seiner Verpflichtung gemäss Art. 4 Abs. 2 KVG
zeitweilig zu entgehen. Wohl lässt sich die Aufnahme dem Grundsatz nach auf dem
Rechtsweg durchsetzen (Urteil N. vom 29. Dezember 2003, K 39/03, Erw. 4.4); das
Gericht kann jedoch, wenn die Mitteilung gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG
ausgeblieben ist, den Versichererwechsel nicht rückwirkend, sondern nur für die
Considerandi
Zukunft anordnen.
Während der durch das Verfahren entstehenden Verzögerung bleibt die versicherte
Person einerseits verpflichtet, die Prämien des bisherigen Versicherers zu
bezahlen; dieser Folge kann allerdings durch die Schadenersatzpflicht gemäss Art.
7.
Abs. 5 Satz 2 KVG begegnet werden.
Darüber hinaus tritt jedoch gegebenenfalls auch die Konsequenz ein,
dass der bisherige Versicherer Krankheitskosten übernehmen muss, welche der
neue zu tragen hätte, wenn er seiner Aufnahmepflicht nachgekommen wäre. Ob der bisherige
gegenüber dem neuen Versicherer im Verfahren gemäss Art. 78 ATSG den Ersatz
eines derartigen Schadens geltend machen kann, ist vorliegend nicht zu
entscheiden.
4.8
Gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG endet das
Versicherungsverhältnis beim bisherigen Versicherer erst, wenn ihm der neue
Versicherer mitgeteilt hat, dass die betreffende Person bei ihm ohne
Unterbrechung des Versicherungsschutzes versichert ist. Im vorliegenden Fall
ist diese Mitteilung während des umstrittenen Zeitraums nicht erfolgt. Der Beschwerdeführer
blieb daher bei der Visana versichert, und das Versicherungsverhältnis bei der
Sumiswalder konnte nicht beginnen. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss die
Feststellung verlangt, dass er bei der Sumiswalder versichert gewesen sei, ist
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet."
5.
In
concreto il TCA ha interpellato l’insorgente a proposito della questione a
sapere se dal 1.1.2005 fosse affiliato presso un altro assicuratore (doc. VI).
Con risposta del 9 ottobre 2005 l’interessato ha risposto negativamente,
affermando che “stante l’opposizione della CO 1 al recesso del contratto, da
me comunicato conformemente ai termini di legge, non mi è stato possibile
procedere alla stipula di un nuovo contratto assicurativo. Non appena risolta
la vertenza, provvederò alla stipula di un contratto di assicurazione malattia
con un diverso assicuratore, avente effetto retroattivo al 1 gennaio 2005 con
franchigia annua pari a CHF 2'500.-.” (doc. VII)
Come
visto, il citato art. 7 LAMal esclude che un assicurato che intende cambiare
assicuratore possa trovarsi senza una copertura assicurativa o possa subìre
un'interruzione della protezione assicurativa. L'affiliazione al primo
assicuratore termina soltanto quando il nuovo assicuratore ha comunicato al
primo che esso assicura l'interessato senza interruzione della protezione
assicurativa (RDAT I-2001 n. 61 pag. 260).
Pertanto,
il rifiuto che un assicuratore oppone ad un assicurato che intende cambiare
assicurazione non comporta un'interruzione della protezione dell'assicurazione;
fintanto che un nuovo assicuratore non ha fatto sapere al primo che esso
assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa,
l'assicurato deve rimanere affiliato ad esso. Ogni altra interpretazione è
contraria alla legge ed è incompatibile con le disposizioni (art. 7 cpv. 5 e 6
in fine LAMal) relative alla riparazione del danno subìto dall'assicurato ad
opera del nuovo o del precedente assicuratore (STFA del 15 luglio 2002 nella
causa Avenir c. Ufficio dell'assicurazione malattia del Canton Ginevra, K
135/01).
Di
conseguenza il rapporto assicurativo – per la necessaria continuità nella
copertura obbligatoria – è rimasto in essere presso CO 1.
Tuttavia,
l’art. 7 cpv. 6 LAMal prevede che il precedente assicuratore che impedisce il
cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante,
in particolare la differenza di premio.
Con
STCA del 27 aprile 2004 (inc. 36.2003.48 + 36.2004.25), in un caso analogo al
presente, il TCA aveva già avuto modo di affermare quanto segue:
" 2.11. Per costante giurisprudenza e dottrina,
l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale
(DTF 99 I b 359 consid. 2; E. CATENAZZI, Le insidie di un invio non
raccomandato, in: RTT 1974, pag. 64 segg.).
Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la
tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le
conseguenze giuridiche (E. CATENAZZI, op. cit., pag. 67; sentenza CDT del 29
maggio 1992 nella causa C.J.).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF
119.
V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali ha avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile.
In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.
pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza
ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 121 V 6 consid. 3b; DTF 120 V 37
consid. 3c).
Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995
pagg. 1091-1092).
In una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado
di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti
rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se
l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a
lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
La semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che
l'invio sia stato perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia
sufficiente (ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).
Infine, in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P.,
pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità
sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della
probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre
basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la
posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione (nella
fattispecie: l'invito a presentare la lista delle ricerche effettuate) sia
pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto
può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la
mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
2.12
Con la risposta di causa (cfr. consid. 1.9.) la Cassa malati ha
sostenuto di aver comunicato i premi al ricorrente già il 18 ottobre 2002, quando
ha inoltrato per posta B 83'313 attestazioni d'assicurazione, fra cui pure
quella indirizzata all'assicurato. A comprova delle proprie affermazioni la
resistente ha prodotto copia dell'ordine impartito alla Posta di distribuire
83'313 lettere in blocco per posta B e della ricevuta dell'avvenuto deposito al
centro postale di altrettanti invii (docc. 3, 4 e 4bis).
Conformemente alla summenzionata giurisprudenza, trattandosi
dell'invio di migliaia lettere si è nell'ambito di un'amministrazione di massa,
per cui le esigenze di prova richieste alla resistente sono rapportate al grado
della verosimiglianza ponderante.
A mente della scrivente Corte, la fattura dell'invio di massa non
prova affatto che il ricorrente abbia ricevuto nell'ottobre 2002 la comunicazione
dei nuovi premi LAMal per il 2003 e che ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Detto documento rappresenta invece la conferma dell'avvenuta consegna al
deposito della Posta e della relativa spedizione di 83'313 lettere,
rispettivamente il dettaglio della fattura.
Peraltro, come visto, siccome questi invii sono avvenuti in blocco
mediante posta B, per la resistente non è comunque possibile apportare la prova
che la comunicazione in questione sia pervenuta all'interessato, per cui essa
sopporta le conseguenze della mancanza di prove (EUGSTER, op. cit., pag. 19 n.
34.
nota 70).
Infine, neppure la copia dell'attestato di assicurazione valido per il
2003.
stampato il 10 giugno 2003 (doc. 6) può certificare, con il grado della
verosimiglianza preponderante, che l'assicurato ne sia entrato in possesso il
18.
ottobre 2002."
Nel
caso che era allora chiamato a giudicare il TCA, pur avendo costatato, come in
concreto, che l’assicurazione non aveva preso fine, e ritenuti i vari solleciti
dell’insorgente che chiedeva di venire in possesso dei nuovi premi, ha concluso
affermando che “Di conseguenza il rapporto assicurativo – per la necessaria
continuità nella copertura obbligatoria – è rimasto in essere presso X ma
conformemente all'art. 7 cpv. 6 LAMal, lo stesso assicuratore malattia deve ora
risarcire all'insorgente il danno risultante, ovvero la differenza fra i premi
che quest'ultimo ha pagato o avrebbe dovuto pagare a X ed il premio che il
signor Y avrebbe invece pagato presso un altro assicuratore di sua scelta a partire
dal 1° gennaio 2003”.(STCA del 27 aprile 2004, inc. 36.2003.48 +
36.2004
).
6.
Nel
caso di specie l’insorgente afferma di aver ricevuto la notifica dell’aumento
dei premi solo nel mese di dicembre 2004 ed ha disdetto il rapporto
assicurativo a fine dicembre. L’assicurato si è inoltre preoccupato di sapere
se la Cassa aveva accettato le sue dimissioni con scritto del 24 gennaio 2005
(Doc. C).
Come
nella citata STCA, l’assicuratore si è limitato a produrre la lista dell’invio
di numerose lettere, tramite posta “B”, senza tuttavia rendere verosimile che
l’interessato abbia ricevuto, al più tardi nel corso del mese di novembre 2004,
la sua polizza assicurativa.
E’
vero che, viste le numerose discussioni in atto, appare strano che
l’interessato non sia venuto a conoscenza, per il tramite di altre fonti
(giornali, televisione, internet) dell’aumento dei premi del proprio
assicuratore. Tuttavia, avendo confermato di aver ricevuto la polizza nel corso
del mese di dicembre, non si può ritenere che il medesimo sia stato negligente.
Diverso
sarebbe invece stato il caso se l’assicurato, non ricevendo nulla nemmeno nel
corso del mese di dicembre, non avesse reagito. Infatti è notorio che ogni anno
i premi dell'assicurazione sociale vengono determinati secondo legge, e sono
sempre aumentati in questi anni di vigenza della LAMal, è inoltre notorio che
entro la fine dell’anno vi è la possibilità di cambiare il proprio assicuratore.
Nel
caso concreto pertanto questo TCA deve concludere, in assenza di altri indizi,
che l’invio è prevenuto all’insorgente solo nel corso del mese di dicembre e
che la disdetta è stata data tempestivamente.
ll
rifiuto da parte dell’assicuratore di riconoscere la tempestività della
disdetta ha impedito all’insorgente di affiliarsi presso un’altra cassa malati
(cfr. divieto della doppia assicurazione), causandogli un danno derivante dalla
differenza tra il premio che deve all’attuale assicuratore e quello che avrebbe
dovuto pagare al nuovo assicuratore.
Il
ricorso deve essere accolto nel senso che, pur rimanendo affiliato, nel periodo
in esame, presso CO 1, quest’ultimo assicuratore deve versare all’insorgente la
differenza tra il premio che deve versare a CO 1 e quello che avrebbe dovuto
versare all’assicuratore di sua scelta (STCA del 27 aprile 2004, inc.
36.2003
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§
Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla
cassa malati per una decisione ai sensi dei considerandi.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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