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Decisione

36.2005.74

disdetta del contratto d'assicurazione in ambito LAMal. Risarcimento danni per ritardo nella comunicazione dell'ammontare dei premi.

25 ottobre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare

il diritto di cambiare assicuratore.

Per

l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo

assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza

interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve

risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di

premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona

interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso

di lui.

Il

precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve

risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di

premio (art. 7 cpv. 6 LAMal).

Nel

caso in esame, in virtù dell’obbligo fatto alle Casse malati di dover

annunciare ad ogni assicurato i nuovi premi con almeno due mesi di anticipo

(art. 7 cpv. 2 LAMal), spetta alla Cassa malati dimostrare di avere

effettivamente fatto pervenire per tempo al ricorrente la polizza

d’assicurazione con indicato l’ammontare dei suoi premi LAMal per l’anno 2005

(Eugster, Krankenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 19 n. 34 nota 70).

4. Con

sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, il TFA ha

stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine

di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la

dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo

assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla

comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di

conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo

destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento

del rapporto assicurativo.

Nel

caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre

1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dall'assicuratore. Il rapporto

assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31

dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

Per

quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con

sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che

qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta

comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della

protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine

del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel

caso giudicato dal TFA il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore

di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il

precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.

Il

TFA ha affermato:

" Aus verwaltungsökonomischen Gründen ist die

Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses auf das Ende des Monats

vorzusehen, in dem die verspätete Mitteilung des neuen Versicherers bei der

bisherigen Versicherungsgesellschaft eingegangen ist. Diese Lösung steht im

Einklang mit der ratio

legis und deckt sich

mit dem Umstand, dass die Prämieneinheiten in monatlichen Zeitabschnitten

berechnet und in der Regel monatlich zu bezahlen sind (gleicher Meinung:

GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 36 und Fn 73 sowie Rz

338; vgl. auch MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel/Frankfurt a.M.

1996, S. 38, welcher von einem Weiterdauern des bisherigen

Versicherungsverhältnisses spricht, sich zum Endzeitpunkt aber nicht äussert).

c) In Anbetracht der Tatsache, dass vorliegend die Mitteilung der

CSS Versicherung am 10. Januar 1997 bei der Kasse eingegangen war, endeten die

dem Obligatorium unterstehenden Versicherungsverhältnisse bei der

Beschwerdegegnerin nach dem Gesagten am 31. Januar 1997." (cfr. DTF 127 V38)."

Il

capoverso 6 dell'art. 7 LAMal – introdotto con effetto al 1° ottobre 2000 –

prevede che il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento di

assicuratore deve risarcire il danno patito dall'assicurato, in particolare la

differenza di premio.

Al

riguardo nella parte inedita di una sentenza parzialmente pubblicata in DTF 129

V 394 il TFA ha sottolineato:

" 4.2 Das KVG enthält keine allgemeine

Verantwortlichkeitsnorm. Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG sieht jedoch eine

Schadenersatzpflicht des Krankenversicherers für den Fall vor, dass er die in

Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG vorgesehene Meldung an den bisherigen Versicherer

(vgl. Erw. 2.2 hievor) unterlässt. Damit besteht eine spezialgesetzliche

Haftungsregelung, welche den zur Diskussion stehenden Problemkreis von

Pflichtverletzungen des neuen Versicherers im Zusammenhang mit einem

Kassenwechsel beschlägt. Die Absicht des Gesetzgebers, derartige

Schadenersatzansprüche im KVG abschliessend zu regeln, wird daraus deutlich,

dass in der Zwischenzeit Art. 7 Abs. 6 KVG (in Kraft seit 1. Oktober 2000)

erlassen wurde. Laut dieser Bestimmung hat der bisherige Versicherer, wenn er

seinerseits den Kassenwechsel verunmöglicht, der versicherten Person den daraus

entstandenen Schaden, insbesondere die Prämiendifferenz, zu ersetzen. Die

Regelung des KVG bezüglich der Haftung für Schaden im Zusammenhang mit

Pflichtverletzungen eines Versicherers beim Kassenwechsel hat nach dem Gesagten

(Erw. 4.1 hievor) als ausschliesslich und abschliessend zu gelten. Das VG ist

demzufolge nicht anwendbar, und die Beurteilung des Schadenersatzanspruchs

fällt in die Zuständigkeit des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. Anzufügen

bleibt, dass Art. 78 ATSG nunmehr die Verantwortlichkeit für den Bereich des

Sozialversicherungsrechts normiert."

Infine, l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha

stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una

doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore

può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid.

4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere

fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata

comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce

quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai

sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio

diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al

nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (cons. 5.4), affermando:

" 3.1 Der Beschwerdeführer hat die obligatorische

Krankenpflegeversicherung bei der Visana fristgerecht per 31. Dezember 1999 gekündigt.

Eine gültige Kündigung führt allerdings für sich alleine nicht zur Beendigung

des bisherigen Versicherungsverhältnisses. Dieses endet gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz

1 KVG vielmehr erst, wenn der neue Versicherer dem bisherigen mitgeteilt hat,

die betreffende Person sei bei ihm ohne Unterbrechung des Versicherungsschutzes

versichert. Trifft die Mitteilung des neuen Versicherers erst nach demjenigen

Datum beim bisherigen Versicherer ein, auf welches gekündigt wurde, so endet

das Versicherungsverhältnis am Ende des Monats, in dem die Mitteilung eintrifft

(BGE 127 V 42 Erw. 4b/ee). Selbst wenn festgestellt

wird, dass der bisherige Versicherer eine Kündigung zu Unrecht nicht akzeptiert

hat, ist die rückwirkende Beendigung des Versicherungsverhältnisses auf den

Kündigungstermin nur dann möglich, wenn die Mitteilung des neuen Versicherers

vor dem Kündigungstermin beim bisherigen Versicherer eingetroffen ist (vgl. BGE 125 V 275 Erw. 7). Die vom Gesetz vorgesehene

Rechtsfolge bei einer Verspätung der Mitteilung besteht nicht in der

rückwirkenden Anerkennung des Versichererwechels, sondern darin, dass der neue

Versicherer der versicherten Person den entstandenen Schaden, insbesondere die Prämiendifferenz,

zu ersetzen hat (Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG).

3.2 Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass

das bisherige Versicherungsverhältnis nicht endet, solange die in Art. 7 Abs. 5

Satz 1 KVG vorgesehene Mitteilung dem bisherigen Versicherer nicht zugegangen

ist. Vorliegend ist eine derartige Mitteilung nie erfolgt. Das Versicherungsverhältnis

bei der Sumiswalder konnte somit nur entstehen, wenn der Beschwerdeführer im

Zusammenhang mit dem Wechsel des Versicherers zumindest vorübergehend bei ihr

und der Visana gleichzeitig versichert sein konnte."

e che:

" 4.7 Zusammenfassend spricht der Wortlaut der

einschlägigen Bestimmungen gegen die Annahme, eine Person könne im Zusammenhang

mit dem Wechsel des Versicherers bei mehr als einer Gesellschaft versichert

sein. Auch aus den übrigen Auslegungselementen ergeben sich keine gegenteiligen

Anhaltspunkte.

Die Lehre lehnt eine Doppelversicherung ebenfalls ab. Das neue

Versicherungsverhältnis kann demzufolge nicht entstehen, bevor das

bisherige beendet ist. Da andererseits auch Versicherungslücken zu vermeiden

sind, stimmt der Zeitpunkt des Versicherungsbeginns zwangsläufig mit demjenigen

der Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses überein.

Im Ergebnis vermag diese Rechtslage insofern nicht vollständig zu

befriedigen, als es einem Versicherer möglich ist, durch die

Unterlassung der Mitteilung gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG die Aufnahme einer beitrittswilligen

Person zu verzögern und damit seiner Verpflichtung gemäss Art. 4 Abs. 2 KVG

zeitweilig zu entgehen. Wohl lässt sich die Aufnahme dem Grundsatz nach auf dem

Rechtsweg durchsetzen (Urteil N. vom 29. Dezember 2003, K 39/03, Erw. 4.4); das

Gericht kann jedoch, wenn die Mitteilung gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG

ausgeblieben ist, den Versichererwechsel nicht rückwirkend, sondern nur für die

Considerandi

Zukunft anordnen.

Während der durch das Verfahren entstehenden Verzögerung bleibt die versicherte

Person einerseits verpflichtet, die Prämien des bisherigen Versicherers zu

bezahlen; dieser Folge kann allerdings durch die Schadenersatzpflicht gemäss Art.

7.

Abs. 5 Satz 2 KVG begegnet werden.

Darüber hinaus tritt jedoch gegebenenfalls auch die Konsequenz ein,

dass der bisherige Versicherer Krankheitskosten übernehmen muss, welche der

neue zu tragen hätte, wenn er seiner Aufnahmepflicht nachgekommen wäre. Ob der bisherige

gegenüber dem neuen Versicherer im Verfahren gemäss Art. 78 ATSG den Ersatz

eines derartigen Schadens geltend machen kann, ist vorliegend nicht zu

entscheiden.

4.8

Gemäss Art. 7 Abs. 5 Satz 1 KVG endet das

Versicherungsverhältnis beim bisherigen Versicherer erst, wenn ihm der neue

Versicherer mitgeteilt hat, dass die betreffende Person bei ihm ohne

Unterbrechung des Versicherungsschutzes versichert ist. Im vorliegenden Fall

ist diese Mitteilung während des umstrittenen Zeitraums nicht erfolgt. Der Beschwerdeführer

blieb daher bei der Visana versichert, und das Versicherungsverhältnis bei der

Sumiswalder konnte nicht beginnen. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss die

Feststellung verlangt, dass er bei der Sumiswalder versichert gewesen sei, ist

die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet."

5.

In

concreto il TCA ha interpellato l’insorgente a proposito della questione a

sapere se dal 1.1.2005 fosse affiliato presso un altro assicuratore (doc. VI).

Con risposta del 9 ottobre 2005 l’interessato ha risposto negativamente,

affermando che “stante l’opposizione della CO 1 al recesso del contratto, da

me comunicato conformemente ai termini di legge, non mi è stato possibile

procedere alla stipula di un nuovo contratto assicurativo. Non appena risolta

la vertenza, provvederò alla stipula di un contratto di assicurazione malattia

con un diverso assicuratore, avente effetto retroattivo al 1 gennaio 2005 con

franchigia annua pari a CHF 2'500.-.” (doc. VII)

Come

visto, il citato art. 7 LAMal esclude che un assicurato che intende cambiare

assicuratore possa trovarsi senza una copertura assicurativa o possa subìre

un'interruzione della protezione assicurativa. L'affiliazione al primo

assicuratore termina soltanto quando il nuovo assicuratore ha comunicato al

primo che esso assicura l'interessato senza interruzione della protezione

assicurativa (RDAT I-2001 n. 61 pag. 260).

Pertanto,

il rifiuto che un assicuratore oppone ad un assicurato che intende cambiare

assicurazione non comporta un'interruzione della protezione dell'assicurazione;

fintanto che un nuovo assicuratore non ha fatto sapere al primo che esso

assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa,

l'assicurato deve rimanere affiliato ad esso. Ogni altra interpretazione è

contraria alla legge ed è incompatibile con le disposizioni (art. 7 cpv. 5 e 6

in fine LAMal) relative alla riparazione del danno subìto dall'assicurato ad

opera del nuovo o del precedente assicuratore (STFA del 15 luglio 2002 nella

causa Avenir c. Ufficio dell'assicurazione malattia del Canton Ginevra, K

135/01).

Di

conseguenza il rapporto assicurativo – per la necessaria continuità nella

copertura obbligatoria – è rimasto in essere presso CO 1.

Tuttavia,

l’art. 7 cpv. 6 LAMal prevede che il precedente assicuratore che impedisce il

cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante,

in particolare la differenza di premio.

Con

STCA del 27 aprile 2004 (inc. 36.2003.48 + 36.2004.25), in un caso analogo al

presente, il TCA aveva già avuto modo di affermare quanto segue:

" 2.11. Per costante giurisprudenza e dottrina,

l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale

(DTF 99 I b 359 consid. 2; E. CATENAZZI, Le insidie di un invio non

raccomandato, in: RTT 1974, pag. 64 segg.).

Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la

tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le

conseguenze giuridiche (E. CATENAZZI, op. cit., pag. 67; sentenza CDT del 29

maggio 1992 nella causa C.J.).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF

119.

V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali ha avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve

essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile.

In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.

pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza

ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 121 V 6 consid. 3b; DTF 120 V 37

consid. 3c).

Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995

pagg. 1091-1092).

In una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado

di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti

rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se

l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a

lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

La semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che

l'invio sia stato perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia

sufficiente (ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).

Infine, in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P.,

pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità

sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della

probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data

sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre

basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la

posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione (nella

fattispecie: l'invito a presentare la lista delle ricerche effettuate) sia

pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata

effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto

può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la

mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.

2.12

Con la risposta di causa (cfr. consid. 1.9.) la Cassa malati ha

sostenuto di aver comunicato i premi al ricorrente già il 18 ottobre 2002, quando

ha inoltrato per posta B 83'313 attestazioni d'assicurazione, fra cui pure

quella indirizzata all'assicurato. A comprova delle proprie affermazioni la

resistente ha prodotto copia dell'ordine impartito alla Posta di distribuire

83'313 lettere in blocco per posta B e della ricevuta dell'avvenuto deposito al

centro postale di altrettanti invii (docc. 3, 4 e 4bis).

Conformemente alla summenzionata giurisprudenza, trattandosi

dell'invio di migliaia lettere si è nell'ambito di un'amministrazione di massa,

per cui le esigenze di prova richieste alla resistente sono rapportate al grado

della verosimiglianza ponderante.

A mente della scrivente Corte, la fattura dell'invio di massa non

prova affatto che il ricorrente abbia ricevuto nell'ottobre 2002 la comunicazione

dei nuovi premi LAMal per il 2003 e che ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Detto documento rappresenta invece la conferma dell'avvenuta consegna al

deposito della Posta e della relativa spedizione di 83'313 lettere,

rispettivamente il dettaglio della fattura.

Peraltro, come visto, siccome questi invii sono avvenuti in blocco

mediante posta B, per la resistente non è comunque possibile apportare la prova

che la comunicazione in questione sia pervenuta all'interessato, per cui essa

sopporta le conseguenze della mancanza di prove (EUGSTER, op. cit., pag. 19 n.

34.

nota 70).

Infine, neppure la copia dell'attestato di assicurazione valido per il

2003.

stampato il 10 giugno 2003 (doc. 6) può certificare, con il grado della

verosimiglianza preponderante, che l'assicurato ne sia entrato in possesso il

18.

ottobre 2002."

Nel

caso che era allora chiamato a giudicare il TCA, pur avendo costatato, come in

concreto, che l’assicurazione non aveva preso fine, e ritenuti i vari solleciti

dell’insorgente che chiedeva di venire in possesso dei nuovi premi, ha concluso

affermando che “Di conseguenza il rapporto assicurativo – per la necessaria

continuità nella copertura obbligatoria – è rimasto in essere presso X ma

conformemente all'art. 7 cpv. 6 LAMal, lo stesso assicuratore malattia deve ora

risarcire all'insorgente il danno risultante, ovvero la differenza fra i premi

che quest'ultimo ha pagato o avrebbe dovuto pagare a X ed il premio che il

signor Y avrebbe invece pagato presso un altro assicuratore di sua scelta a partire

dal 1° gennaio 2003”.(STCA del 27 aprile 2004, inc. 36.2003.48 +

36.2004

).

6.

Nel

caso di specie l’insorgente afferma di aver ricevuto la notifica dell’aumento

dei premi solo nel mese di dicembre 2004 ed ha disdetto il rapporto

assicurativo a fine dicembre. L’assicurato si è inoltre preoccupato di sapere

se la Cassa aveva accettato le sue dimissioni con scritto del 24 gennaio 2005

(Doc. C).

Come

nella citata STCA, l’assicuratore si è limitato a produrre la lista dell’invio

di numerose lettere, tramite posta “B”, senza tuttavia rendere verosimile che

l’interessato abbia ricevuto, al più tardi nel corso del mese di novembre 2004,

la sua polizza assicurativa.

E’

vero che, viste le numerose discussioni in atto, appare strano che

l’interessato non sia venuto a conoscenza, per il tramite di altre fonti

(giornali, televisione, internet) dell’aumento dei premi del proprio

assicuratore. Tuttavia, avendo confermato di aver ricevuto la polizza nel corso

del mese di dicembre, non si può ritenere che il medesimo sia stato negligente.

Diverso

sarebbe invece stato il caso se l’assicurato, non ricevendo nulla nemmeno nel

corso del mese di dicembre, non avesse reagito. Infatti è notorio che ogni anno

i premi dell'assicurazione sociale vengono determinati secondo legge, e sono

sempre aumentati in questi anni di vigenza della LAMal, è inoltre notorio che

entro la fine dell’anno vi è la possibilità di cambiare il proprio assicuratore.

Nel

caso concreto pertanto questo TCA deve concludere, in assenza di altri indizi,

che l’invio è prevenuto all’insorgente solo nel corso del mese di dicembre e

che la disdetta è stata data tempestivamente.

ll

rifiuto da parte dell’assicuratore di riconoscere la tempestività della

disdetta ha impedito all’insorgente di affiliarsi presso un’altra cassa malati

(cfr. divieto della doppia assicurazione), causandogli un danno derivante dalla

differenza tra il premio che deve all’attuale assicuratore e quello che avrebbe

dovuto pagare al nuovo assicuratore.

Il

ricorso deve essere accolto nel senso che, pur rimanendo affiliato, nel periodo

in esame, presso CO 1, quest’ultimo assicuratore deve versare all’insorgente la

differenza tra il premio che deve versare a CO 1 e quello che avrebbe dovuto

versare all’assicuratore di sua scelta (STCA del 27 aprile 2004, inc.

36.2003

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla

cassa malati per una decisione ai sensi dei considerandi.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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