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Decisione

36.2005.75

Premi assicurazione obbligatoria contro le malattie. Solidarietà tra coniugi.

22 novembre 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione su opposizione 25 maggio 2005 Helsana ha accertato che __________,

marito della signora RI 1 dalla quale vive separato dal 1° gennaio 2004, era

assicurato per la copertura obbligatoria durante gli anni 2001-2002 e 2003

periodo durante il quale non ha soluto i premi come a suo obbligo. Dopo

escussione del signor __________ con il conseguente rilascio di attestati di

carenza beni CO 1 ha determinato il suo credito in complessivi CHF 5'351.25

costituiti dai premi per tutto il 2002, per il primo semestre 2003 e per

l'ultimo trimestre dello stesso anno nonché del premio di dicembre 2001, il

tutto maggiorato dei costi esecutivi, e ne ha preteso il pagamento dalla

ricorrente.

In

dettaglio CO 1 ha così cifrato il suo credito:

Premio

12.2001 262.20 x 1 = CHF 262.10

Premi

1-12.2002 287.30 x 12 = CHF 3'447.60

Premi

1-6 e 9-12.2003 80.95 x 9 = CHF 728.55

per

un totale di CHF 4'438.25

cui

si aggiungono i costi degli attestati di carenza beni:

n° __________ CHF 129.--

__________ CHF 149.--

__________ CHF 146.50

__________ CHF 119.--

__________ CHF 156.50

__________ CHF 126.50

n° __________ CHF

86.50

per

un totale di CHF 913.--

Come

indicato accertato il proprio credito e rilevata l'insolvenza dell'assicurato,

l'assicuratore ha richiamato la solidarietà tra coniugi ed ha inoltrato nei

confronti della signora RI 1 "sette domande d'esecuzione per un importo complessivo di CHF

5351.25 comprese le spese …" maggiorato di ulteriori CHF 420.-- per spese

amministrative.

Nei

confronti della qui ricorrente CO 1 ha fatto spiccare i seguenti PE:

__________

del 02.12.2004 per CHF 1'025.70

__________

del 02.12.2004 per CHF 1'358.20

__________

del 02.12.2004 per CHF 1'040.90

__________

del 02.12.2004 per CHF 449.35

__________

del 02.12.2004 per CHF 1'048.40

__________

del 02.12.2004 per CHF 459.35

__________

del 10.12.2004 per CHF 389.35

importo comprensivo dei "costi creditore" e "perdita

di mora" richiesti per complessivi CHF 5'771.25.

RI 1 ha interposto opposizione ai citati PE ed CO 1 ha deciso il

rigetto dell'opposizione per tutte le 7 procedure esecutive. L'assicurata escussa

si è opposta alle decisioni. A fondamento dell'opposizione il legale

patrocinatore di RI 1 ha indicato la separazione tra i coniugi esistente dal

gennaio 2004. Con decisione su opposizione 25 maggio 2005 CO 1 ha confermato le

proprie precedenti decisioni formali ribadendo il suo credito.

B. Mediante

ricorso del 30 giugno 2005 RI 1 chiede l'annullamento della decisione su

opposizione impugnata rammentando che dal 1° gennaio 2004 vive separata dal

marito ed è assicurata presso terzi. La ricorrente richiama la circolare IAS

1/2003 ed indica che solo per i premi 2003, e meglio per CHF 809.50, vi sarebbe

solidarietà dei coniugi. Essa contesta inoltre la solidarietà per le spese. Dal

canto suo CO 1 rileva che le procedure a carico di RI 1 datano del 2004 e sono

precedute dall'esaurimento delle vie esecutive contro __________.

L'assicuratore chiede la reiezione dell'impugnativa. La parte ricorrente non ha

chiesto l'assunzione di ulteriori prove e non ha replicato all'allegato di

risposta di CO 1. Il giudice delegato ha chiesto all'assicuratore la produzione

di specifici documenti.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo, adempie i requisiti minimi della LPrTCA e della LPGA ed è

pertanto ricevibile.

Considerandi

2.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

3.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS. Da un

punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica

degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2;

DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF

121.

V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella

causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa

A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai

fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si

sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa

contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;

DTF 121 V 366 consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene

quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento

determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16

dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA

del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal

profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima

delle modifiche apportate dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali

(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.

25.

pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, i premi

cui si riferisce la controversia sono riferiti a parte del 2001, tutto il 2002

e parte del 2003. Le norme sostanziali saranno quindi quelle riferite agli

specifici periodi dei premi mentre quelle procedurali sono quelle volute con la

LPGA e la LAMal con le relative modifiche dal 1° gennaio 2003.

nel

merito

4.

L'art.

61.

LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che

dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA del 30 giugno 1998 nella

causa M. e P. c. C.M.H.). Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai

costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento

dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della

legge, secondo la volontà del legislatore, gli assicuratori malattia devono far

valere le loro pretese in via esecutiva secondo la LEF (art. 80 LAMal; DTF 125

V 273 consid. 6c). Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce

l'ammontare dei premi dei propri assicurati e, salvo eccezioni, riscuote dai propri

assicurati premi uguali. L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i

costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di

domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le

regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso

rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato

a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni

(cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al

cpv. 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima

dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe

dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non

deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo

l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a

della legge ammontava a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr.

RU 1997 2435, in precedenza fr. 150) oggi - circostanza qui comunque non

rilevante - l'importo è stato aumentato a CHF 300.--. L'aliquota massima percentuale

secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammontava a 600 franchi per

gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non avevano ancora

compiuto 18 anni (cpv. 2, oggi sono fissati a CHF 700.-- rispettivamente CHF

350.

--). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è

determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal,

oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori

possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono

scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso

1.

(franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontavano a partire dal 1°

gennaio 1998 e sino al 31 dicembre 2004 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU

1997.

2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati

adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non avevano ancora

compiuto 18 anni (diversi sono invece gli importi vigenti a partire dal gennaio

2005). L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire

tutte le franchigie opzionali. In virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la

franchigia è dovuta per ogni anno civile.

5.

In

questa sede, anche alla luce dell’assenza della puntuale contestazione da parte

di RI 1, questo Tribunale deve ritenere corretti i premi esposti

dall’assicuratore d'altra parte adeguatamente comprovati. L’accertamento svolto

dal giudice delegato presso CO 1 ha confermato l’entità di ogni premio mensile

riferito ai diversi anni in discussione. Pure il debito complessivo del marito,

in quanto tale, non è a giusto titolo discusso dalla ricorrente che ritiene non

la si possa considerare debitrice solidale del consorte siccome non più

convivente con lui dal 1 gennaio 2004.

6.

Va

allora esaminato se la ricorrente sia effettivamente debitrice solidale

responsabile del debito del marito nei confronti dell’assicuratore. Il

Tribunale Federale delle Assicurazioni si è recentemente occupato della

questione in una sentenza del 22 luglio 2005 in cui ha evidenziato come:

" Dev'essere osservato - come già rilevato

giustamente dai giudici di prime cure - che il diritto delle assicurazioni

sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei

confronti dell'altro. La soluzione va quindi ricercata nel diritto privato,

nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle

assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid.

2c-d).

Giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, "i coniugi provvedono in comune,

ciascuno ella misura delle sue forze, al debito mantenimento della

famiglia". L'art. 166 cpv. 1 CC prevede poi che "durante la vita

comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti

della famiglia", mentre per il cpv. 3 del medesimo disposto, "con i

propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e in quanto non ecceda il potere

di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche

l'altro".

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione

di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento

dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della

famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.

2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art.

166).

Con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di

intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione

domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità

solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di

latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il poter di

rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a

solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il

corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è

pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non

anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag.

149).

Nella già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza

precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia."

Si

veda anche la sentenza TFA K 140/01 del 16 dicembre 2003. Va quindi

pacificamente ammessa la responsabilità solidale della ricorrente per i premi

2001, 2002 e 2003 richiesti da CO 1. A più riprese la stessa signora RI 1 ha

indicato la cessazione della vita in comune con il marito a partire dal 1°

gennaio 2004. Questa solidarietà non viene meno a ragione dell'esistenza di una

circolare emanata dall'Ufficio Assicurazione Malattia (e meglio dall'Istituto

delle Assicurazioni Sociali) destinata agli assicuratori malattia dove in

maniera rivelatasi a posteriori imprecisa - si indica che una responsabilità

del coniuge sussiste solo per i contratti stabiliti durante il periodo

coniugale. La qui ricorrente non può certo trarre diritti da detta circolare,

peraltro precisata e corretta dall'IAS in epoca successiva (cfr. comunicazione

IAS I/2003 del 27 gennaio 2003). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha

precisato la sua giurisprudenza relativa alla solidarietà tra i coniugi per i

casi come quello in discussione nel giudizio del 18 ottobre 2002 (DTF 129V90)

interpretando le norme legali che reggono la materia. Tale giurisprudenza si applica

a tutte le situazioni di fatto anche se sorte in epoca di vigenza della

precedente prassi.

In

una sentenza dell'11 ottobre 2005 il TFA (I 390/05) ha evidenziato (pag. 5 cpv.

1.

):

" Ratione temporis, nulla osta al fatto che

l'amministrazione, anziché richiamarsi a quelle precedenti, apparentemente

maggiormente favorevoli per l'assicurato, abbia applicato ai fini della propria

decisione le direttive contenute nella nuova lettera circolare del 29 settembre

2004.

Corrisponde infatti a consolidata giurisprudenza che per principio una

nuova prassi amministrativa si applica immediatamente a tutte le vertenze

pendenti e non ancora cresciute in giudicato al momento della modifica. Risulta

di principio irrilevante in questi casi se lo stato di fatto determinante si è

realizzato prima o dopo la modifica della prassi oppure se si tratta di

esaminare un diritto a prestazioni sorto prima o dopo questo momento. Ciò non

determina retroattività o disparità di trattamento illegali (RAMI 1995 no. U

232.

pag. 208 consid. 3b, 1992 no. K 895 pag. 132; RCC 1990 pag. 269; in questo

senso pure la sentenza inedita del 14 giugno 1999 in re R. e D., I 97/98,

consid. 3)."

L'argomento

sollevato con il ricorso di una prassi diversa per i premi antecedenti al 2003

si rivela quindi privo di consistenza.

7.

Posto

come non sussista contestazione quo all’ammontare del debito e delle spese

sostenute dall’assicuratore ma unicamente circa l’imputabilità delle spesse

alla ricorrente, va qui ribadito come la solidarietà della ricorrente nei

confronti del debito contratto dal marito vada ammessa poiché maturata nelle

more della convivenza tra i coniugi che, per ammissione stessa del

patrocinatore della ricorrente, si sono separati il 1 gennaio 2004. Ammessa la

responsabilità di RI 1 per i premi occorre verificare se la stessa si estenda

anche alle ulteriori spese pretese dall’assicuratore. In una sentenza del 12

novembre 2004 in re DA (36.2004.88 e 100) questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha ritenuto come:

" Resta da esaminare se la Cassa può chiedere con

entrambi i precetti esecutivi le spese di diffida (fr. 80), d'apertura

dell'incarto (fr. 30), del precetto esecutivo (fr. 80), degli interessi (fr.

17.

, rispettivamente fr. 22.05), e le spese dell'attestato di carenza beni

(fr. 71). Per quanto concerne le spese di diffida (fr. 80) e di apertura dell'incarto

(fr. 30), va rammentato che in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in

DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo (cfr. anche RAMI 2003 pag. 226).

L'Alta Corte ha in

particolare precisato:

" (…)

Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Kranken-kassen

nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden

Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine

Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip

abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen

vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur

sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d).

In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind

kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster,

Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5).

Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem

Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige

allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen

haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von

Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz. 341) die

Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die

versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die

Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug

notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b

betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem

die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber

den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt

ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift,

kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs. 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der

Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro

Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten

(Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der

Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche

Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe

von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht. (…)."

Non

diversamente da quella fattispecie anche nel caso concreto CO 1 ha comprovato,

mediante la produzione delle condizioni d’assicurazione, la possibilità di

percepire le spese di procedura fatte valere con le esecuzioni in discussione.

Nella sentenza cantonale citata poco sopra si è ritenuto come:

"

Per quanto concerne

invece il riconoscimento delle spese esecutive, va ricordato che esse non

formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria una esplicita

pronuncia di merito (RAMI 2003 pag. 226, SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de

l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

konkursrechts, Berna 1983, p. 106)."

Le

spese di procedura vantate da CO 1 e quelle esecutive, che seguono il debito

del marito, vanno certamente ammesse come facenti parte del debito che la Cassa

può far valere nei confronti della ricorrente. Nella misura in cui CO 1 ha

posto a carico di RI 1 spese di sollecito o costi creditore e queste spese si

riferiscono alle procedure avviate contro la ricorrente la pretesa di CO 1 non

può essere ammessa.

A

RI 1 non possono essere opposte direttamente le condizioni assicurative che

prevedono il carico all'assicurato (art. 5 n° 5) delle "spese di

sollecito e d'incasso". La ricorrente non è assicurata presso CO 1,

risponde solidalmente per debiti del marito, debiti che contemplano anche le

suddette spese di natura amministrativa.

Queste

spese verrebbero quindi - se qui ammesse - ripercosse due volte nei confronti

della moglie. Questo debito preteso da CO 1 di RI 1 non è un debito del marito

con responsabilità solidale della moglie e non trova fondamento giuridico; esso

va quindi escluso dalle pretese dell'assicuratore. Per questo motivo per tutte

le procedure esecutive ricordate in entrata ossia i PE:

__________ del 02.12.2004 per CHF

1'025.70

__________ del 02.12.2004 per CHF

1'358.20

__________ del 02.12.2004 per CHF

1'040.90

__________ del 02.12.2004 per CHF

449.35

__________ del 02.12.2004 per CHF

1'048.40

__________ del 02.12.2004 per CHF

459.35

__________ del 10.12.2004 per CHF

389.35

vanno

dedotti CHF 60.-- (CHF 40.-- per "costi creditore" e CHF 20.-- per

"quota perdita di mora") siccome non dovuti. Quindi dal credito

totale vantato con la decisione su opposizione (pari a CHF 5'771.25) vanno

dedotti complessivamente CHF 420.--.

Di

conseguenza i premi complessivamente dovuti solidalmente dalla ricorrente

ammontano a CHF 4'438.25 cui si assommano i costi di natura amministrativa caricati

al signor __________ dalla CO 1 pari a CHF 420.-- ed i costi degli attestati di

carenza beni desumibili dai doc. 3 a 9 per complessivi CHF 493.-- il tutto per

complessivi CHF 5'351.25. Si ribadisce che gli ulteriori CHF 420.--

complessivamente richiesti con 7 decisioni del 10.01.2005 (6 decisioni) e del

17.01.2005

(1 decisione) confermati con la decisione su opposizione qui

impugnata (cfr. in particolare pag. 2) non sono dovuti dalla ricorrente.

Quindi

il ricorso va parzialmente accolto, il credito di Helsana nei confronti di RI 1

limitato a CHF 5'351.25. Va constatato che interessi creditori sono stati

chiesti unicamente per la procedura esecutiva PE __________ su CHF 399.35 e

sulla procedura esecutiva PE __________ su CHF 329.35 rispettivamente dal 6 e

dal 9 dicembre 2004.

Alla

luce del parziale fondamento della procedura alla ricorrente, patrocinata da un

avvocato, vengono riconosciute ripetibili parziali che vanno cifrate in CHF

300.

--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la decisione su opposizione è riformata nel senso

che:

1.1. RI

1 è riconosciuta debitrice di CO 1 per premi e spese insoluti del marito __________

per l'importo di CHF 5'351.25 con interessi al 5% su CHF 399.35 dal 6 dicembre

2004 e dal 9 dicembre 2004 sulla somma complessiva di CHF 728.70.

1.2. Sono

pronunciati i rigetti delle opposizioni interposte da RI 1 ai seguenti PE fatti

spiccare dall'UE di __________:

__________

del 02.12.2004 limitatamente a CHF 965.70

__________ del 02.12.2004

limitatamente a CHF 1'298,20

__________ del 02.12.2004

limitatamente a CHF 980,90

__________ del 02.12.2004

limitatamente a CHF 389,35

__________ del 02.12.2004

limitatamente a CHF 988,40

__________ del 02.12.2004

limitatamente a CHF 399,35

__________ del

10.12.2004 limitatamente a CHF 329,35

2.- Non

si prelevano tasse e spese mentre CO 1 verserà a RI 1 l'importo di CHF 300.--

(comprensivo dell'IVA) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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