36.2005.75
Premi assicurazione obbligatoria contro le malattie. Solidarietà tra coniugi.
22 novembre 2005Italiano21 min
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Numero d'incarto:
36.2005.75
Data decisione, Autorità:
22.11.2005, TCA
Titolo:
Premi assicurazione obbligatoria contro le malattie. Solidarietà tra coniugi.
CASSA MALATI
art. 163 CC
art. 166 CC
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.75
ir/td
Lugano
22 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2005 formulato
da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 3
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
decisione su opposizione 25 maggio 2005 Helsana ha accertato che __________,
marito della signora RI 1 dalla quale vive separato dal 1° gennaio 2004, era
assicurato per la copertura obbligatoria durante gli anni 2001-2002 e 2003
periodo durante il quale non ha soluto i premi come a suo obbligo. Dopo
escussione del signor __________ con il conseguente rilascio di attestati di
carenza beni CO 1 ha determinato il suo credito in complessivi CHF 5'351.25
costituiti dai premi per tutto il 2002, per il primo semestre 2003 e per
l'ultimo trimestre dello stesso anno nonché del premio di dicembre 2001, il
tutto maggiorato dei costi esecutivi, e ne ha preteso il pagamento dalla
ricorrente.
In
dettaglio CO 1 ha così cifrato il suo credito:
Premio
12.2001 262.20 x 1 = CHF 262.10
Premi
1-12.2002 287.30 x 12 = CHF 3'447.60
Premi
1-6 e 9-12.2003 80.95 x 9 = CHF 728.55
per
un totale di CHF 4'438.25
cui
si aggiungono i costi degli attestati di carenza beni:
n° __________ CHF 129.--
n°
__________ CHF 149.--
n°
__________ CHF 146.50
n°
__________ CHF 119.--
n°
__________ CHF 156.50
n°
__________ CHF 126.50
n° __________ CHF
86.50
per
un totale di CHF 913.--
Come
indicato accertato il proprio credito e rilevata l'insolvenza dell'assicurato,
l'assicuratore ha richiamato la solidarietà tra coniugi ed ha inoltrato nei
confronti della signora RI 1 "sette domande d'esecuzione per un importo complessivo di CHF
5351.25 comprese le spese …" maggiorato di ulteriori CHF 420.-- per spese
amministrative.
Nei
confronti della qui ricorrente CO 1 ha fatto spiccare i seguenti PE:
__________
del 02.12.2004 per CHF 1'025.70
__________
del 02.12.2004 per CHF 1'358.20
__________
del 02.12.2004 per CHF 1'040.90
__________
del 02.12.2004 per CHF 449.35
__________
del 02.12.2004 per CHF 1'048.40
__________
del 02.12.2004 per CHF 459.35
__________
del 10.12.2004 per CHF 389.35
importo comprensivo dei "costi creditore" e "perdita
di mora" richiesti per complessivi CHF 5'771.25.
RI 1 ha interposto opposizione ai citati PE ed CO 1 ha deciso il
rigetto dell'opposizione per tutte le 7 procedure esecutive. L'assicurata escussa
si è opposta alle decisioni. A fondamento dell'opposizione il legale
patrocinatore di RI 1 ha indicato la separazione tra i coniugi esistente dal
gennaio 2004. Con decisione su opposizione 25 maggio 2005 CO 1 ha confermato le
proprie precedenti decisioni formali ribadendo il suo credito.
B. Mediante
ricorso del 30 giugno 2005 RI 1 chiede l'annullamento della decisione su
opposizione impugnata rammentando che dal 1° gennaio 2004 vive separata dal
marito ed è assicurata presso terzi. La ricorrente richiama la circolare IAS
1/2003 ed indica che solo per i premi 2003, e meglio per CHF 809.50, vi sarebbe
solidarietà dei coniugi. Essa contesta inoltre la solidarietà per le spese. Dal
canto suo CO 1 rileva che le procedure a carico di RI 1 datano del 2004 e sono
precedute dall'esaurimento delle vie esecutive contro __________.
L'assicuratore chiede la reiezione dell'impugnativa. La parte ricorrente non ha
chiesto l'assunzione di ulteriori prove e non ha replicato all'allegato di
risposta di CO 1. Il giudice delegato ha chiesto all'assicuratore la produzione
di specifici documenti.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo, adempie i requisiti minimi della LPrTCA e della LPGA ed è
pertanto ricevibile.
Considerandi
2.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
3.
Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS. Da un
punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica
degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2;
DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF
121.
V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella
causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa
A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai
fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si
sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;
DTF 121 V 366 consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene
quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16
dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA
del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal
profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima
delle modifiche apportate dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25.
pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, i premi
cui si riferisce la controversia sono riferiti a parte del 2001, tutto il 2002
e parte del 2003. Le norme sostanziali saranno quindi quelle riferite agli
specifici periodi dei premi mentre quelle procedurali sono quelle volute con la
LPGA e la LAMal con le relative modifiche dal 1° gennaio 2003.
nel
merito
4.
L'art.
61.
LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che
dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA del 30 giugno 1998 nella
causa M. e P. c. C.M.H.). Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai
costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento
dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della
legge, secondo la volontà del legislatore, gli assicuratori malattia devono far
valere le loro pretese in via esecutiva secondo la LEF (art. 80 LAMal; DTF 125
V 273 consid. 6c). Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce
l'ammontare dei premi dei propri assicurati e, salvo eccezioni, riscuote dai propri
assicurati premi uguali. L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i
costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso
rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato
a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni
(cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al
cpv. 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima
dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe
dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non
deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammontava a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr.
RU 1997 2435, in precedenza fr. 150) oggi - circostanza qui comunque non
rilevante - l'importo è stato aumentato a CHF 300.--. L'aliquota massima percentuale
secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammontava a 600 franchi per
gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non avevano ancora
compiuto 18 anni (cpv. 2, oggi sono fissati a CHF 700.-- rispettivamente CHF
350.
--). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è
determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal,
oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori
possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono
scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso
1.
(franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontavano a partire dal 1°
gennaio 1998 e sino al 31 dicembre 2004 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU
1997.
2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati
adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non avevano ancora
compiuto 18 anni (diversi sono invece gli importi vigenti a partire dal gennaio
2005). L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire
tutte le franchigie opzionali. In virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la
franchigia è dovuta per ogni anno civile.
5.
In
questa sede, anche alla luce dell’assenza della puntuale contestazione da parte
di RI 1, questo Tribunale deve ritenere corretti i premi esposti
dall’assicuratore d'altra parte adeguatamente comprovati. L’accertamento svolto
dal giudice delegato presso CO 1 ha confermato l’entità di ogni premio mensile
riferito ai diversi anni in discussione. Pure il debito complessivo del marito,
in quanto tale, non è a giusto titolo discusso dalla ricorrente che ritiene non
la si possa considerare debitrice solidale del consorte siccome non più
convivente con lui dal 1 gennaio 2004.
6.
Va
allora esaminato se la ricorrente sia effettivamente debitrice solidale
responsabile del debito del marito nei confronti dell’assicuratore. Il
Tribunale Federale delle Assicurazioni si è recentemente occupato della
questione in una sentenza del 22 luglio 2005 in cui ha evidenziato come:
" Dev'essere osservato - come già rilevato
giustamente dai giudici di prime cure - che il diritto delle assicurazioni
sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei
confronti dell'altro. La soluzione va quindi ricercata nel diritto privato,
nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle
assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid.
2c-d).
Giusta l'art. 163 cpv. 1 CC, "i coniugi provvedono in comune,
ciascuno ella misura delle sue forze, al debito mantenimento della
famiglia". L'art. 166 cpv. 1 CC prevede poi che "durante la vita
comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti
della famiglia", mentre per il cpv. 3 del medesimo disposto, "con i
propri atti, ciascun coniuge obbliga sé stesso e in quanto non ecceda il potere
di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche
l'altro".
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione
di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento
dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della
famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi
indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.
2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art.
166).
Con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di
intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione
domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità
solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di
latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il poter di
rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a
solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il
corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag.
149).
Nella già citata DTF 129 V 90 questa Corte ha modificato la propria giurisprudenza
precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi
dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia."
Si
veda anche la sentenza TFA K 140/01 del 16 dicembre 2003. Va quindi
pacificamente ammessa la responsabilità solidale della ricorrente per i premi
2001, 2002 e 2003 richiesti da CO 1. A più riprese la stessa signora RI 1 ha
indicato la cessazione della vita in comune con il marito a partire dal 1°
gennaio 2004. Questa solidarietà non viene meno a ragione dell'esistenza di una
circolare emanata dall'Ufficio Assicurazione Malattia (e meglio dall'Istituto
delle Assicurazioni Sociali) destinata agli assicuratori malattia dove in
maniera rivelatasi a posteriori imprecisa - si indica che una responsabilità
del coniuge sussiste solo per i contratti stabiliti durante il periodo
coniugale. La qui ricorrente non può certo trarre diritti da detta circolare,
peraltro precisata e corretta dall'IAS in epoca successiva (cfr. comunicazione
IAS I/2003 del 27 gennaio 2003). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha
precisato la sua giurisprudenza relativa alla solidarietà tra i coniugi per i
casi come quello in discussione nel giudizio del 18 ottobre 2002 (DTF 129V90)
interpretando le norme legali che reggono la materia. Tale giurisprudenza si applica
a tutte le situazioni di fatto anche se sorte in epoca di vigenza della
precedente prassi.
In
una sentenza dell'11 ottobre 2005 il TFA (I 390/05) ha evidenziato (pag. 5 cpv.
1.
):
" Ratione temporis, nulla osta al fatto che
l'amministrazione, anziché richiamarsi a quelle precedenti, apparentemente
maggiormente favorevoli per l'assicurato, abbia applicato ai fini della propria
decisione le direttive contenute nella nuova lettera circolare del 29 settembre
2004.
Corrisponde infatti a consolidata giurisprudenza che per principio una
nuova prassi amministrativa si applica immediatamente a tutte le vertenze
pendenti e non ancora cresciute in giudicato al momento della modifica. Risulta
di principio irrilevante in questi casi se lo stato di fatto determinante si è
realizzato prima o dopo la modifica della prassi oppure se si tratta di
esaminare un diritto a prestazioni sorto prima o dopo questo momento. Ciò non
determina retroattività o disparità di trattamento illegali (RAMI 1995 no. U
232.
pag. 208 consid. 3b, 1992 no. K 895 pag. 132; RCC 1990 pag. 269; in questo
senso pure la sentenza inedita del 14 giugno 1999 in re R. e D., I 97/98,
consid. 3)."
L'argomento
sollevato con il ricorso di una prassi diversa per i premi antecedenti al 2003
si rivela quindi privo di consistenza.
7.
Posto
come non sussista contestazione quo all’ammontare del debito e delle spese
sostenute dall’assicuratore ma unicamente circa l’imputabilità delle spesse
alla ricorrente, va qui ribadito come la solidarietà della ricorrente nei
confronti del debito contratto dal marito vada ammessa poiché maturata nelle
more della convivenza tra i coniugi che, per ammissione stessa del
patrocinatore della ricorrente, si sono separati il 1 gennaio 2004. Ammessa la
responsabilità di RI 1 per i premi occorre verificare se la stessa si estenda
anche alle ulteriori spese pretese dall’assicuratore. In una sentenza del 12
novembre 2004 in re DA (36.2004.88 e 100) questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha ritenuto come:
" Resta da esaminare se la Cassa può chiedere con
entrambi i precetti esecutivi le spese di diffida (fr. 80), d'apertura
dell'incarto (fr. 30), del precetto esecutivo (fr. 80), degli interessi (fr.
17.
, rispettivamente fr. 22.05), e le spese dell'attestato di carenza beni
(fr. 71). Per quanto concerne le spese di diffida (fr. 80) e di apertura dell'incarto
(fr. 30), va rammentato che in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in
DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo (cfr. anche RAMI 2003 pag. 226).
L'Alta Corte ha in
particolare precisato:
" (…)
Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Kranken-kassen
nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden
Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine
Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip
abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen
vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur
sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d).
In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind
kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5).
Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem
Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige
allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen
haben.
Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von
Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz. 341) die
Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die
versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die
Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug
notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b
betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem
die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber
den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt
ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift,
kann dieser Auffassung gefolgt werden.
cc) Da Art. 12 Abs. 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der
Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro
Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten
(Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der
Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche
Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und Umtriebsspesen in der Höhe
von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht. (…)."
Non
diversamente da quella fattispecie anche nel caso concreto CO 1 ha comprovato,
mediante la produzione delle condizioni d’assicurazione, la possibilità di
percepire le spese di procedura fatte valere con le esecuzioni in discussione.
Nella sentenza cantonale citata poco sopra si è ritenuto come:
"
Per quanto concerne
invece il riconoscimento delle spese esecutive, va ricordato che esse non
formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria una esplicita
pronuncia di merito (RAMI 2003 pag. 226, SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
konkursrechts, Berna 1983, p. 106)."
Le
spese di procedura vantate da CO 1 e quelle esecutive, che seguono il debito
del marito, vanno certamente ammesse come facenti parte del debito che la Cassa
può far valere nei confronti della ricorrente. Nella misura in cui CO 1 ha
posto a carico di RI 1 spese di sollecito o costi creditore e queste spese si
riferiscono alle procedure avviate contro la ricorrente la pretesa di CO 1 non
può essere ammessa.
A
RI 1 non possono essere opposte direttamente le condizioni assicurative che
prevedono il carico all'assicurato (art. 5 n° 5) delle "spese di
sollecito e d'incasso". La ricorrente non è assicurata presso CO 1,
risponde solidalmente per debiti del marito, debiti che contemplano anche le
suddette spese di natura amministrativa.
Queste
spese verrebbero quindi - se qui ammesse - ripercosse due volte nei confronti
della moglie. Questo debito preteso da CO 1 di RI 1 non è un debito del marito
con responsabilità solidale della moglie e non trova fondamento giuridico; esso
va quindi escluso dalle pretese dell'assicuratore. Per questo motivo per tutte
le procedure esecutive ricordate in entrata ossia i PE:
__________ del 02.12.2004 per CHF
1'025.70
__________ del 02.12.2004 per CHF
1'358.20
__________ del 02.12.2004 per CHF
1'040.90
__________ del 02.12.2004 per CHF
449.35
__________ del 02.12.2004 per CHF
1'048.40
__________ del 02.12.2004 per CHF
459.35
__________ del 10.12.2004 per CHF
389.35
vanno
dedotti CHF 60.-- (CHF 40.-- per "costi creditore" e CHF 20.-- per
"quota perdita di mora") siccome non dovuti. Quindi dal credito
totale vantato con la decisione su opposizione (pari a CHF 5'771.25) vanno
dedotti complessivamente CHF 420.--.
Di
conseguenza i premi complessivamente dovuti solidalmente dalla ricorrente
ammontano a CHF 4'438.25 cui si assommano i costi di natura amministrativa caricati
al signor __________ dalla CO 1 pari a CHF 420.-- ed i costi degli attestati di
carenza beni desumibili dai doc. 3 a 9 per complessivi CHF 493.-- il tutto per
complessivi CHF 5'351.25. Si ribadisce che gli ulteriori CHF 420.--
complessivamente richiesti con 7 decisioni del 10.01.2005 (6 decisioni) e del
17.01.2005
(1 decisione) confermati con la decisione su opposizione qui
impugnata (cfr. in particolare pag. 2) non sono dovuti dalla ricorrente.
Quindi
il ricorso va parzialmente accolto, il credito di Helsana nei confronti di RI 1
limitato a CHF 5'351.25. Va constatato che interessi creditori sono stati
chiesti unicamente per la procedura esecutiva PE __________ su CHF 399.35 e
sulla procedura esecutiva PE __________ su CHF 329.35 rispettivamente dal 6 e
dal 9 dicembre 2004.
Alla
luce del parziale fondamento della procedura alla ricorrente, patrocinata da un
avvocato, vengono riconosciute ripetibili parziali che vanno cifrate in CHF
300.
--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la decisione su opposizione è riformata nel senso
che:
1.1. RI
1 è riconosciuta debitrice di CO 1 per premi e spese insoluti del marito __________
per l'importo di CHF 5'351.25 con interessi al 5% su CHF 399.35 dal 6 dicembre
2004 e dal 9 dicembre 2004 sulla somma complessiva di CHF 728.70.
1.2. Sono
pronunciati i rigetti delle opposizioni interposte da RI 1 ai seguenti PE fatti
spiccare dall'UE di __________:
__________
del 02.12.2004 limitatamente a CHF 965.70
__________ del 02.12.2004
limitatamente a CHF 1'298,20
__________ del 02.12.2004
limitatamente a CHF 980,90
__________ del 02.12.2004
limitatamente a CHF 389,35
__________ del 02.12.2004
limitatamente a CHF 988,40
__________ del 02.12.2004
limitatamente a CHF 399,35
__________ del
10.12.2004 limitatamente a CHF 329,35
2.- Non
si prelevano tasse e spese mentre CO 1 verserà a RI 1 l'importo di CHF 300.--
(comprensivo dell'IVA) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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