36.2005.77
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 marzo 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.77
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, TCA
Titolo:
Il (tentato) suicidio costituisce infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in stato di totale incapacità di discernimento. Se l'assicurato ha cagionato il sinistro intenzionalmente, l'assicuratore non è responsabile. Tentato suicidio commesso scientemente,perciò non ha diritto ad indennità
CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO
INDENNITÀ GIORNALIERA
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
INTENZIONE
SUICIDIO
art. 37 LAINF
art. 14 LCA
art. 48 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.77
TB
Lugano
28 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 luglio 2005
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa Malati CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
in fatto ed in diritto
ritenuto che
il 7 marzo 2004 AT 1 è
caduto da una rampa d'accesso
di un posteggio seminterrato, procurandosi gravi ferite al torace e alla
scatola cranica,
l'assicuratore infortuni ha subito assunto il
caso,
emersi nuovi elementi,
l'assicuratore infortuni ha
negato il proprio obbligo a prestazioni, poiché, a suo dire, si sarebbe
trattato di un tentativo di suicidio e non di una caduta accidentale,
questa tesi è stata
impugnata dall'assicuratore
malattia,
la determinazione
della natura dell'accaduto del
7 marzo 2004 è sfociata in una controversia tra i predetti assicuratori davanti
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (Inc. n. 35.2005.72),
sulla scorta dei
diversi atti medici, della documentazione fornita dalla polizia, delle
dichiarazioni dell'assicurato e
della moglie, con sentenza del 16 marzo 2006 il TCA ha concluso che la caduta oltre il parapetto della rampa d'accesso del garage costituiva un tentato
suicidio (consid. 2.8),
per l'art. 37 LAINF, l'assicurato che ha provocato intenzionalmente
il danno alla salute o la morte non ha diritto alle prestazioni assicurative,
ad eccezione delle spese funerarie,
l'art. 48 cpv. 1 OAINF
precisa che il precitato disposto non è applicato se l'assicurato, al momento
dell'azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire
ragionevolmente o se il suicidio, il tentativo di suicidio o l'automutilazione
vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato,
la giurisprudenza ha
precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio assicurato
soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità di
discernimento ai sensi dell'art. 16 CC,
affinché la
Considerandi
responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è
necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato
fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (DTF 129 V 95),
il TCA ha conseguentemente accertato se, al
momento dell'atto, l'assicurato
fosse o meno totalmente incapace di discernimento,
sulla scorta della
documentazione medica di cui disponeva, il TCA, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato
abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni
sociali, ha ritenuto che il 7 marzo 2004, al momento in cui ha compiuto il
tentativo di suicidio, l'assicurato non si trovava in uno stato di totale
incapacità di discernimento (citata STCA del 16 marzo 2006, consid. 2.12),
pertanto, i
presupposti dell’art. 48 OAINF non sono stati adempiuti, cosicché è stato
accertato il buon fondamento del rifiuto da parte dell’assicuratore infortuni di
erogare delle prestazioni a AT 1,
non trattandosi dunque
di un infortunio, il ricorso dell'assicuratore malattia LAMal è stato respinto,
con la presente
petizione del 9 luglio 2005 (doc. I), AT 1 chiede che l'assicuratore malattia privato sia condannato a versare le indennità
giornaliere per malattia di sua spettanza a dipendenza del contratto collettivo
per perdita di guadagno secondo la LCA stipulato dal suo ex datore di lavoro,
valido dal 1° gennaio 2003,
a dire del
patrocinatore dell'attore, il
gesto inconsulto del 7 marzo 2004 avrebbe infatti preso forza da un
irrefrenabile impulso dovuto ad una malattia psichica, circostanza, questa,
corroborata dal successivo ricovero dell'assicurato all'Ospedale
__________ (doc. I),
dal canto suo,
basandosi sulla documentazione medica presente nell'incarto parallelo n. 35.2005.72, la convenuta è giunta alla
conclusione che le ferite riportate dall'assicurato non siano la conseguenza di un infortunio, bensì di un
tentativo di suicidio commesso scientemente, ovvero con la capacità di
intendere e di volere,
l'assicuratore CV 1 (doc. III) nega pertanto di
dover corrispondere all'attore
delle indennità giornaliere a causa del tentato suicidio, poiché l'art. 14 LCA escluderebbe un proprio
intervento,
considerato che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge
organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00),
giusta l'art. 14 cpv. 1 LCA, l'assicuratore non è responsabile quando il
sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto,
tuttavia, questo
disposto non si applica quando le CGA regolano chiaramente le problematiche
poste da un caso di suicidio (RUA XII n. 17),
nel caso di specie, le
Condizioni Generali del contratto d'Assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia secondo LCA, edizione 1999,
applicabile al contratto stipulato tra CV 1 e l'ex datore di lavoro dell'attore (doc. IX), non contemplano il tentato suicidio come motivo d'esclusione della copertura assicurativa
(art. A15 CGA),
di conseguenza, torna
applicabile in via suppletiva l'art. 14 LCA,
in concreto quanto
occorso all'attore non è stato qualificato
come un infortunio siccome in quel momento egli era capace di discernimento,
in virtù dell'art. 14
LCA l'assicuratore privato LCA non
deve assumersi le conseguenze del tentato suicidio, avendo l'attore agito chiaramente con intenzione,
sulla scorta del
contratto collettivo d'indennità
giornaliera stipulato con l'ex
datore di lavoro di AT 1, la convenuta non è dunque tenuta a corrispondere al
beneficiario delle prestazioni per perdita di guadagno per malattia a
dipendenza del tentativo di suicidio del 7 marzo 2004,
in queste circostanze, la petizione dell'attore va respinta,
l'art. 43 della Legge
federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al
Tribunale federale per violazione del diritto federale,
per l'art. 46 OG, nelle
cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma
è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore
litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora Fr. 8'000.-,
in concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attore a dipendenza della sua incapacità di
lavoro per malattia,
ritenuto come
un'indennità giornaliera corrisponda a Fr. 97,40 (doc. D) e che l'attore abbia contrattualmente diritto a 730
giorni d'indennità, l'importo che gli spetterebbe supera
facilmente i citati Fr. 8'000.-, per cui sono dati gli estremi per un eventuale
ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna,
secondo l'art. 49 cpv.
2.
LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione, perciò s'impone di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti e all'UFAP, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale
federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale
sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster