Lexipedia

Decisione

36.2005.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.77

Data decisione, Autorità:

28.03.2006, TCA

Titolo:

Il (tentato) suicidio costituisce infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in stato di totale incapacità di discernimento. Se l'assicurato ha cagionato il sinistro intenzionalmente, l'assicuratore non è responsabile. Tentato suicidio commesso scientemente,perciò non ha diritto ad indennità

CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO

INDENNITÀ GIORNALIERA

INFORTUNIO NON PROFESSIONALE

INTENZIONE

SUICIDIO

art. 37 LAINF

art. 14 LCA

art. 48 OAINF

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.77

TB

Lugano

28 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 9 luglio 2005

di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

Cassa Malati CV 1

in materia di assicurazione contro le

malattie

in fatto ed in diritto

ritenuto che

il 7 marzo 2004 AT 1 è

caduto da una rampa d'accesso

di un posteggio seminterrato, procurandosi gravi ferite al torace e alla

scatola cranica,

l'assicuratore infortuni ha subito assunto il

caso,

emersi nuovi elementi,

l'assicuratore infortuni ha

negato il proprio obbligo a prestazioni, poiché, a suo dire, si sarebbe

trattato di un tentativo di suicidio e non di una caduta accidentale,

questa tesi è stata

impugnata dall'assicuratore

malattia,

la determinazione

della natura dell'accaduto del

7 marzo 2004 è sfociata in una controversia tra i predetti assicuratori davanti

al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (Inc. n. 35.2005.72),

sulla scorta dei

diversi atti medici, della documentazione fornita dalla polizia, delle

dichiarazioni dell'assicurato e

della moglie, con sentenza del 16 marzo 2006 il TCA ha concluso che la caduta oltre il parapetto della rampa d'accesso del garage costituiva un tentato

suicidio (consid. 2.8),

per l'art. 37 LAINF, l'assicurato che ha provocato intenzionalmente

il danno alla salute o la morte non ha diritto alle prestazioni assicurative,

ad eccezione delle spese funerarie,

l'art. 48 cpv. 1 OAINF

precisa che il precitato disposto non è applicato se l'assicurato, al momento

dell'azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire

ragionevolmente o se il suicidio, il tentativo di suicidio o l'automutilazione

vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato,

la giurisprudenza ha

precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio assicurato

soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità di

discernimento ai sensi dell'art. 16 CC,

affinché la

Considerandi

responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è

necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze

oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato

fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,

segnatamente, di infermità o debolezza mentale (DTF 129 V 95),

il TCA ha conseguentemente accertato se, al

momento dell'atto, l'assicurato

fosse o meno totalmente incapace di discernimento,

sulla scorta della

documentazione medica di cui disponeva, il TCA, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato

abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni

sociali, ha ritenuto che il 7 marzo 2004, al momento in cui ha compiuto il

tentativo di suicidio, l'assicurato non si trovava in uno stato di totale

incapacità di discernimento (citata STCA del 16 marzo 2006, consid. 2.12),

pertanto, i

presupposti dell’art. 48 OAINF non sono stati adempiuti, cosicché è stato

accertato il buon fondamento del rifiuto da parte dell’assicuratore infortuni di

erogare delle prestazioni a AT 1,

non trattandosi dunque

di un infortunio, il ricorso dell'assicuratore malattia LAMal è stato respinto,

con la presente

petizione del 9 luglio 2005 (doc. I), AT 1 chiede che l'assicuratore malattia privato sia condannato a versare le indennità

giornaliere per malattia di sua spettanza a dipendenza del contratto collettivo

per perdita di guadagno secondo la LCA stipulato dal suo ex datore di lavoro,

valido dal 1° gennaio 2003,

a dire del

patrocinatore dell'attore, il

gesto inconsulto del 7 marzo 2004 avrebbe infatti preso forza da un

irrefrenabile impulso dovuto ad una malattia psichica, circostanza, questa,

corroborata dal successivo ricovero dell'assicurato all'Ospedale

__________ (doc. I),

dal canto suo,

basandosi sulla documentazione medica presente nell'incarto parallelo n. 35.2005.72, la convenuta è giunta alla

conclusione che le ferite riportate dall'assicurato non siano la conseguenza di un infortunio, bensì di un

tentativo di suicidio commesso scientemente, ovvero con la capacità di

intendere e di volere,

l'assicuratore CV 1 (doc. III) nega pertanto di

dover corrispondere all'attore

delle indennità giornaliere a causa del tentato suicidio, poiché l'art. 14 LCA escluderebbe un proprio

intervento,

considerato che

la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge

organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella

causa N., I 707/00),

giusta l'art. 14 cpv. 1 LCA, l'assicuratore non è responsabile quando il

sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto,

tuttavia, questo

disposto non si applica quando le CGA regolano chiaramente le problematiche

poste da un caso di suicidio (RUA XII n. 17),

nel caso di specie, le

Condizioni Generali del contratto d'Assicurazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia secondo LCA, edizione 1999,

applicabile al contratto stipulato tra CV 1 e l'ex datore di lavoro dell'attore (doc. IX), non contemplano il tentato suicidio come motivo d'esclusione della copertura assicurativa

(art. A15 CGA),

di conseguenza, torna

applicabile in via suppletiva l'art. 14 LCA,

in concreto quanto

occorso all'attore non è stato qualificato

come un infortunio siccome in quel momento egli era capace di discernimento,

in virtù dell'art. 14

LCA l'assicuratore privato LCA non

deve assumersi le conseguenze del tentato suicidio, avendo l'attore agito chiaramente con intenzione,

sulla scorta del

contratto collettivo d'indennità

giornaliera stipulato con l'ex

datore di lavoro di AT 1, la convenuta non è dunque tenuta a corrispondere al

beneficiario delle prestazioni per perdita di guadagno per malattia a

dipendenza del tentativo di suicidio del 7 marzo 2004,

in queste circostanze, la petizione dell'attore va respinta,

l'art. 43 della Legge

federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al

Tribunale federale per violazione del diritto federale,

per l'art. 46 OG, nelle

cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma

è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore

litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora Fr. 8'000.-,

in concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore dovrebbe versare all'attore a dipendenza della sua incapacità di

lavoro per malattia,

ritenuto come

un'indennità giornaliera corrisponda a Fr. 97,40 (doc. D) e che l'attore abbia contrattualmente diritto a 730

giorni d'indennità, l'importo che gli spetterebbe supera

facilmente i citati Fr. 8'000.-, per cui sono dati gli estremi per un eventuale

ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna,

secondo l'art. 49 cpv.

2.

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione, perciò s'impone di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti e all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale

federale di Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale

sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster