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Decisione

36.2005.79

Sussidio 2005. respinto. Assistente presso alta scuola al di fuori del Ticino con stipendio proprio supeirore ai limiti dell'Ordinanza sull'adeguamento delle PC del 24 settembre 2004. Calcolo autonomo

5 settembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

23 agosto 2004 RI 1, 1976, nubile, assistente presso l'Università di __________

(Facoltà di lettere), e per ciò salariata, ha chiesto il sussidio per

fronteggiare i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per

l'anno 2005. L'istanza è stata respinta da ultimo con decisione su reclamo del

13 giugno 2005.

B. Con

scritto datato 11 luglio 2005 RI 1 ricorre a questo Tribunale segnalando il suo

reddito netto mensile del 2004 pari a CHF 2'816.-- sino a settembre e di poco

superiore ai CHF 3'216.-- negli ultimi mesi dell'anno. La ricorrente evidenzia

poi le spese necessarie al proprio sostentamento, pari a CHF 21'500.--e

conclude per un imponibile 2004 inferiore ai limiti per la concessione del

sussidio.

Dal

canto suo l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti

che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.

C. Alla

dott. RI 1 è stata concessa la possibilità di replicare alla riposta

dell'amministrazione e di chiedere l'assunzione di ulteriori prove. Il giudice

delegato ha chiesto alla ricorrente di specificare l'evoluzione delle sue

entrate nel corso del 2005, ciò che RI 1 ha fatto con lettera 19 agosto 2005.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Come

più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da

ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in

re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i

Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono

diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono

ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr.

art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal (cfr. consid. 2.2.).

Per

il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri

validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche apportate

alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli sgravi

possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale

periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale

del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF

22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di

riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali

di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

3.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali

determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo

indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui

sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante

apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei

limiti per la concessione del sussidio.

La

legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone

soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo

il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;

d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività

lucrativa a seguito di maternità;

m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e

TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31

LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente

limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004

in re M. 36.2004.129) ha considerato:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari."

Questa

Corte ha soggiunto che:

"

Per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal

reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le

malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere

conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

Va

ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo

Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la

successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla

legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da

parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo

le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed

interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio

2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre

2004.

in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto

infatti che:

" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale -

il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti

di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima

accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in

reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono

giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente

deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del

ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima

di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità

impedisce, come detto, tale agire."

A

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di

cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

4.

Come

evocato anche nella sentenza 19 maggio 2005 (36.2004.164 in re S. pag. 8) la

definizione di persona sola rispettivamente di famiglia è data dagli art. 26 e

27.

LCAMal.

Nel

Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione

della legge federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al

concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella

LAMal.

In

virtù della legge federale, per gli

assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l’assicuratore deve fissare

un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti)

ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora

compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e

segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono

provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e

formazione, e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento consiste nella

cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei

genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento

dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).

Come

già rammentato nella sentenza 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) se, raggiunta

la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i

genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme

delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al

momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277

cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo

legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al

compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è

trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal

rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a

persona sola e non può essere computato con i genitori od il genitore con cui

vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far riferimento per

l’ottenimento del sussidio.

Da

ultimo va evocato come, per le persone sole con un reddito imponibile nullo o

riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, il reddito determinante

è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il

suo sostentamento. Se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.--

il sussidio è concesso. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal però:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata

TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005 e TCA

36.2004.164

del 19 maggio 2005). Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo

di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato

utilizzasse risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per

fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base del figlio. Se il

giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui

l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di

determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza

sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o

meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile

del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).

Quando

invece l'importo del reddito conseguito è superiore a quello stabilito

nell'ordinanza 05 sull'adeguamento delle PC, e quindi è maggiore di CHF

17'640.--, l'amministrazione deve provvedere al suo corretto accertamento, in

maniera autonoma, ed alla sua successiva conversione, a mano delle opposite

tabelle, in reddito determinante.

5.

Nel

caso di specie la dott. RI 1 è assistente al Dipartimento di lingua e

letteratura italiana presso l'Università di __________ (cfr. _________) ed ha

conseguito un reddito nel 2004 di complessivi CHF 40'157.-- lordi (cfr. doc. _).

Alla

luce della giurisprudenza citata il giudice delegato ha accertato presso la

ricorrente l'evoluzione del reddito nel corso del 2005 (doc. _ e risposta doc. _)

potendo verificare che, per la sua attività all'80%, la dott. RI 1 ha percepito

nei primi mesi del 2005 un reddito lordo medio di CHF 3'860.-- (superiore a

quello dell'anno precedente).

Anche

prendendo in considerazione il dato più favorevole all'assicurata (ossia lo

stipendio lordo del 2004 pari a CHF 40'157.--) la conversione dello stesso in

reddito determinante conduce ad un importo di CHF 30'000.-- superiore al limite

fissato dal Consiglio di Stato per il 2005 per l'ottenimento del sussidio.

Pur

nella piena consapevolezza del costo della vita in una città internazionale qual

è __________ e, più generalmente, pur nella consapevolezza dei costi che una

vita da ricercatrice attiva fuori Cantone provoca, il ricorso non può essere

accolto. Il Giudice non può scostarsi dai parametri imposti dall'esecutivo cantonale

anche se gli stessi appaiono stretti e limitativi per gli assicurati con

entrate ridotte. Il ricorso va respinto senza tassa di giustizia e senza la

percezione delle spese. La decisione è definitiva.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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