36.2005.79
Sussidio 2005. respinto. Assistente presso alta scuola al di fuori del Ticino con stipendio proprio supeirore ai limiti dell'Ordinanza sull'adeguamento delle PC del 24 settembre 2004. Calcolo autonomo
5 settembre 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2005.79
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, TCA
Titolo:
Sussidio 2005. respinto. Assistente presso alta scuola al di fuori del Ticino con stipendio proprio supeirore ai limiti dell'Ordinanza sull'adeguamento delle PC del 24 settembre 2004. Calcolo autonomo del reddito e sua conversione che non permettono la concessione della riduzione del premio LAMal.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 252 CC
art. 276 CC
art. 277 cpv. 2 CC
art. 26 LCAMAL
art. 27 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 52 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.79
Lugano
5 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 giugno
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
23 agosto 2004 RI 1, 1976, nubile, assistente presso l'Università di __________
(Facoltà di lettere), e per ciò salariata, ha chiesto il sussidio per
fronteggiare i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per
l'anno 2005. L'istanza è stata respinta da ultimo con decisione su reclamo del
13 giugno 2005.
B. Con
scritto datato 11 luglio 2005 RI 1 ricorre a questo Tribunale segnalando il suo
reddito netto mensile del 2004 pari a CHF 2'816.-- sino a settembre e di poco
superiore ai CHF 3'216.-- negli ultimi mesi dell'anno. La ricorrente evidenzia
poi le spese necessarie al proprio sostentamento, pari a CHF 21'500.--e
conclude per un imponibile 2004 inferiore ai limiti per la concessione del
sussidio.
Dal
canto suo l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti
che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
C. Alla
dott. RI 1 è stata concessa la possibilità di replicare alla riposta
dell'amministrazione e di chiedere l'assunzione di ulteriori prove. Il giudice
delegato ha chiesto alla ricorrente di specificare l'evoluzione delle sue
entrate nel corso del 2005, ciò che RI 1 ha fatto con lettera 19 agosto 2005.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
Considerandi
2.
Come
più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da
ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in
re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr.
art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal (cfr. consid. 2.2.).
Per
il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri
validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche apportate
alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli sgravi
possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale
periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale
del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di
riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali
determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo
indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante
apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
La
legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività
lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e
TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004
in re M. 36.2004.129) ha considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari."
Questa
Corte ha soggiunto che:
"
Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal
reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
Va
ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo
Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la
successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla
legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da
parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo
le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed
interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio
2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre
2004.
in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto
infatti che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti
di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima
accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in
reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono
giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente
deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del
ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima
di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità
impedisce, come detto, tale agire."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di
cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4.
Come
evocato anche nella sentenza 19 maggio 2005 (36.2004.164 in re S. pag. 8) la
definizione di persona sola rispettivamente di famiglia è data dagli art. 26 e
27.
LCAMal.
Nel
Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione
della legge federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al
concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella
LAMal.
In
virtù della legge federale, per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l’assicuratore deve fissare
un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti)
ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e
segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono
provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e
formazione, e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento consiste nella
cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei
genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento
dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).
Come
già rammentato nella sentenza 7 marzo 2005 (in re M., 36.2005.6) se, raggiunta
la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i
genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme
delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al
momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277
cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo
legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al
compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è
trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal
rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a
persona sola e non può essere computato con i genitori od il genitore con cui
vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far riferimento per
l’ottenimento del sussidio.
Da
ultimo va evocato come, per le persone sole con un reddito imponibile nullo o
riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, il reddito determinante
è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il
suo sostentamento. Se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.--
il sussidio è concesso. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal però:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001
pag. 115 seg.)
Secondo
l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo
per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini
se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del
legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata
TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005 e TCA
36.2004.164
del 19 maggio 2005). Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo
di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato
utilizzasse risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per
fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base del figlio. Se il
giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui
l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di
determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza
sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o
meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile
del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).
Quando
invece l'importo del reddito conseguito è superiore a quello stabilito
nell'ordinanza 05 sull'adeguamento delle PC, e quindi è maggiore di CHF
17'640.--, l'amministrazione deve provvedere al suo corretto accertamento, in
maniera autonoma, ed alla sua successiva conversione, a mano delle opposite
tabelle, in reddito determinante.
5.
Nel
caso di specie la dott. RI 1 è assistente al Dipartimento di lingua e
letteratura italiana presso l'Università di __________ (cfr. _________) ed ha
conseguito un reddito nel 2004 di complessivi CHF 40'157.-- lordi (cfr. doc. _).
Alla
luce della giurisprudenza citata il giudice delegato ha accertato presso la
ricorrente l'evoluzione del reddito nel corso del 2005 (doc. _ e risposta doc. _)
potendo verificare che, per la sua attività all'80%, la dott. RI 1 ha percepito
nei primi mesi del 2005 un reddito lordo medio di CHF 3'860.-- (superiore a
quello dell'anno precedente).
Anche
prendendo in considerazione il dato più favorevole all'assicurata (ossia lo
stipendio lordo del 2004 pari a CHF 40'157.--) la conversione dello stesso in
reddito determinante conduce ad un importo di CHF 30'000.-- superiore al limite
fissato dal Consiglio di Stato per il 2005 per l'ottenimento del sussidio.
Pur
nella piena consapevolezza del costo della vita in una città internazionale qual
è __________ e, più generalmente, pur nella consapevolezza dei costi che una
vita da ricercatrice attiva fuori Cantone provoca, il ricorso non può essere
accolto. Il Giudice non può scostarsi dai parametri imposti dall'esecutivo cantonale
anche se gli stessi appaiono stretti e limitativi per gli assicurati con
entrate ridotte. Il ricorso va respinto senza tassa di giustizia e senza la
percezione delle spese. La decisione è definitiva.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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