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Decisione

36.2005.80

Richiesta di un'indennità giornaliera in caso di malattia. Calcolo del danno residuo. Assistenza giudiziaria e ripetibili anche in sede di opposizione.

22 febbraio 2006Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, viste le limitazioni cui è soggetto l’interessato, relativamente

giovane (nato nel __________) e detentore di un permesso __________,

considerato che ha esperienza sul mercato del lavoro, questo TCA ritiene

opportuno accordare una riduzione del 10%.

Partendo

quindi da un salario da invalido rivalutato di fr. 53’167 e ritenuta un’esigibilità del 70% (cfr. tuttavia

consid. 2.5), ammettendo la riduzione del 10%, il reddito

ipotetico dell'insorgente risulta essere pari a Fr. 33’495 (Fr. 37’217.- - [Fr. 37’217.- x 10 : 100]).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 40’300 corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2004, emerge un’incapacità al guadagno pari al 17 % ([Fr. 40’300 – Fr. 33’495.-] x 100 : Fr. 40’300.-).

Poiché l’incapacità al

guadagno determinata confrontando il reddito conseguito

con il reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire se non fosse

intervenuta la malattia, risulta essere del 17% e quindi nettamente inferiore

al grado del 50% richiesto dalle CGA (art. 18 cpv. 3), la Cassa malati, scaduto

il termine di 4 mesi (cfr. consid. 2.8) non deve più versare le indennità.

Come detto, anche se si prendessero i valori (ipotetici)

del 2005, l’indennità non andrebbe ugualmente accordata.

Dalla stima trimestrale dell’evoluzione dei

salari nominali (variazione in percento rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente, emanata dall’UST in base ai dati del Servizio centrale delle

statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni [SSAINF]), dato certo

parziale, ma comunque indicativo, emerge che la variazione percentuale dei

salari in termini nominali fra il primo trimestre del 2004 in rapporto al primo

trimestre del 2005 raggiunge l’1,4%. Il salario da invalido ascrivibile

all’insorgente va pertanto fissato in fr. 33’964 ([Fr. 33’495 x 1,4 : 100] + 33’495).

Per quanto concerne il salario da valido, se

l’insorgente non avesse avuto aumenti nel 2005, l’incapacità al guadagno sarebbe

stata del 16% ([Fr. 40'300 – 33’964] x 100 : 40'300).

Nemmeno se il salario da valido fosse aumentato,

nel 2005, del 10% fino a raggiungere fr. 44’330 (ossia un aumento mensile di

fr. 310, ciò che, notoriamente, non avviene nelle professioni quali quelle

svolte dall’insorgente), la percentuale dell’incapacità al guadagno avrebbe

raggiunto il 50%, ([Fr. 44’300 – 33’964] x 100 : 44'300), ma sarebbe rimasto

circa al 23%.

Un accertamento circa il reddito che l’insorgente

avrebbe guadagnato nel 2005 se avesse continuato a lavorare quale aiuto cuoco

si rivela pertanto inutile.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra

esposto, il ricorso va comunque parzialmente accolto nel senso che la Cassa è

condannata a versare le indennità fino al 18 giugno 2005 (compreso).

2.11. L’insorgente

accenna genericamente all’assunzione di ulteriori prove (documenti, testi,

richiamo dalla cassa malati dell’incarto completo, ogni altra ammessa, cfr.

doc. I) e chiede che il Dr. med. __________ venga interpellato per iscritto

(doc. VI).

Come visto, il TCA ha posto diverse domande sia allo

specialista in neurochirurgia che al medico fiduciario della Cassa, i quali

hanno esposto in maniera chiara e convincente il loro parere circa lo stato di

salute dell’insorgente.

L’assunzione di ulteriori prove, viste le chiare

risultanze degli atti medici, non sarebbe atta a modificare il giudizio di

questo Tribunale, che ritiene completa la documentazione a disposizione per

decidere nel merito.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

2.12. Con il

ricorso l’assicurato chiede infine la concessione dell’assistenza giudiziaria

anche in sede di opposizione (doc. I), “ritenuto come la cassa malati CO 1

abbia rifiutato il versamento di un’indennità in tal senso malgrado la

specifica richiesta formulata in quella sede (…)”.

Nell’opposizione del

16 marzo 2005 l’insorgente aveva chiesto “l’assegnazione di ripetibili,

sebbene queste non siano di regola riconosciute (art. 52 cpv. 3 LPGA) giacché

Considerandi

l’assicurato, vista la sua scarsa formazione professionale, si è visto

costretto a rivolgersi alla scrivente per redigere la presente opposizione.”

(doc. 3, cfr. anche petitum).

Con decisione su

opposizione del 14 giugno 2005 la convenuta ha negato l’assegnazione di

ripetibili, affermando che “Lei chiede un rimborso di spese senza indicare

l’importo. CO 1 rifiuta qualsiasi versamento a questo titolo.” (doc. 4).

In concreto

l’assicurato in sede di opposizione ha chiesto le ripetibili. “Solo” in sede di

ricorso ha chiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio anche in sede di opposizione.

Al

riguardo va rilevato che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un

determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dalla Cassa (cfr.

SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U

105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid.

3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110

V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23

marzo 1992 in re G. C., STCA 4 maggio 1992 in re G. V.; Gygi,

Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

In una

sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V

388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della

LPGA, applicabile ai settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal

diritto federale, che ha avuto luogo il 1° gennaio 2003, il rilascio di una

decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio

di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

Secondo

la giurisprudenza, a condizione che all'amministrazione sia stata data

l'opportunità di pronunciarsi in merito, la procedura giudiziaria

amministrativa può essere estesa, per ragioni di economia processuale, a una

questione non propriamente oggetto della lite purché essa sia suscettibile di

essere giudicata e così strettamente connessa all'oggetto iniziale della

controversia che si possa ravvisare un'unità fattuale

(cfr. STFA 6 febbraio 2003 nella causa C.,I 712/02, consid. 1.1.; DTF 122 V 36

consid. 2a con riferimenti).

In casu

la questione dell’assistenza giudiziaria in sede di opposizione è strettamente

legata alla problematica di merito e la Cassa ha potuto prendere posizione al

riguardo nella risposta di causa, avendone l’insorgente fatto richiesta con il

ricorso al TCA.

Questo

Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà se

l’assicurato, oltre alle ripetibili su cui la Cassa si è pronunciata

(negativamente) in sede di decisione su opposizione, ha diritto o meno

all’assistenza giudiziaria in ambito di opposizione.

2.13

L'art. 37

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, prevede:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora

dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Da una

Circolare del SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in

una procedura inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non

è in linea di massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al

principio inquisitorio. Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso

in questione è particolarmente complesso.

In

particolare il patrocinio può essere considerato necessario, e perciò

giustificare l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un

intervento incisivo nella situazione giuridica di un assicurato (cfr. U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 21).

Il

gratuito patrocinio può essere autorizzato anche con effetto retroattivo (cfr.

U Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 24).

In una

sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha confermato

il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che

aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione

nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta

di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati

costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica

dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la lite

non era semplice dal profilo fattuale.

In

concreto la richiesta deve essere accolta, dato che sono adempiute le relative

condizioni (cfr. anche decreto del 5 settembre 2005 in ambito di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio innanzi al TCA). L'opposizione dell'assicurato,

indigente, non era sprovvista di possibilità di successo.

Va, poi,

osservato che la LPGA ha introdotto il principio secondo cui l'opposizione deve

contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA). Pertanto

all'assicurato occorreva un aiuto anche al fine di motivare l'atto di

opposizione.

Di

conseguenza il patrocinio da parte di un avvocato era necessario.

In simili

condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso al ricorrente pure per

la procedura di opposizione dinanzi alla Cassa.

Relativamente

alla parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere accolta va osservato che l'art.

52.

cpv. 3 LPGA enuncia che di regola nella procedura di opposizione non sono

accordate ripetibili. Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso

all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento

dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art.

52.

n. 28; ad art. 37 n. 23).

Nella

fattispecie, quindi, essendo adempiuti i presupposti per beneficiare del

gratuito patrocinio nella procedura di opposizione, all'assicurato vanno

accordate anche le ripetibili per la parte dell'opposizione che avrebbe dovuto

essere accolta.

L'incarto

va rinviato all'amministrazione affinché statuisca sulla questione delle

ripetibili in sede di opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

La Cassa

malati CO 1 verserà le indennità giornaliere a RI 1 fino al 18 giugno 2005.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

malati CO 1 verserà al ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di

ripetibili parziali (IVA inclusa).

3.- La domanda

di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è accolta.

L'amministrazione

statuirà sulla questione delle ripetibili parziali relative alla procedura di

opposizione tenuto conto dell'esito del presente procedimento.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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