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Decisione

36.2005.82

L'assicuratore deve assegnare un termine minimo di tre mesi all'assicurato che, nell'ambito del suo obbligo di ridurre il danno, deve trovare un'attività adatta al suo stato di salute.

22 settembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

Considerandi

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

All’assicurato,

rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che l’assicuratore deve versare

indennità giornaliere fino al 18 maggio 2005.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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