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Decisione

36.2005.86

Sussidio richiesto tardivamente. Ritardo ingiustificato.

17 ottobre 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, RI 1 è tassata in via ordinaria in Ticino. Determinante

per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che tuttavia

l’assicurata non può ottenere, essendo stata tassata la prima volta per il

reddito conseguito nel 2003, anno in cui ha compiuto i 18 anni. Questa

circostanza non le impediva comunque di formulare la sua richiesta

tempestivamente. L’assicurata non ha mutato le condizioni del suo reddito nel

corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal. Infatti

dalle emergenze istruttorie l’insorgente risulta ancora studentessa nel 2005,

essa non può prevalersi di una tassazione intermedia essendo stata abolita (per

il caso di specie) con la modifica della legge tributaria e l’inizio

dell’assoggettamento fiscale, come visto, va fatto risalire al 2003, ossia

l’anno di compimento dei suoi 18 anni. Poiché l’assicurata è tassata, come

detto, in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal essa avrebbe

dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004, indipendentemente dalla

presenza o meno della tassazione 2003 o 2004, non essendo tali tassazioni

determinanti. Siccome studentessa e priva della tassazione 2001 – 2002

l’amministrazione avrebbe accertato d’ufficio il suo reddito e fatto capo a

quello della madre per l’accertamento del diritto se dati i presupposti di

legge (in merito si veda la sentenza 5 settembre 2005 in re F. 36.2005.79 cons.

4).

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti)."

Ora,

anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica

entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza

negata da questo Tribunale cfr. STCA 6 ottobre 2005 in re S. 36.2005.116 tra

altre recenti sull’argomento), come sembra ritenere l’autorità cantonale, va

comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche

prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di

competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati

fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza

subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica. Queste situazioni

non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione determinante per

il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui l’interessata non

era ancora assoggettata fiscalmente in maniera individuale, avendo compiuto i

18 anni nel 2003. Una tassazione diversa e successiva non entra in

considerazione siccome non è la tassazione di riferimento voluta con il DE

citato in precedenza. RI 1 disponeva comunque della decisione di tassazione

della madre cui occorre fare riferimento essendo studentessa, l’accertamento

del reddito proprio della ricorrente sarebbe stato eseguito poi

dall’amministrazione laddove necessario. Come detto non vi è stato un

cambiamento nella situazione economica di RI 1, la domanda di sussidio doveva

quindi essere inoltrata entro la fine del 2004.

Alla

luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda

di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2004, come ritiene la

rappresentante della ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata

e si debba considerare la richiesta di sussidio inoltrata il 27 febbraio 2005 e

dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo

nell’inoltro della domanda sia scusabile.

7. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di

procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

La LPAmm prevede – analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il

principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in

questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova

il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid.

2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113;

MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales

fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise

(RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,

Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate

dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse

rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V

264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra

diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

8. Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per

esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente

che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la

perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,

il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve

essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.

pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza

ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26

settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione

(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in

Considerandi

quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si

vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate

e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle

dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale

non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al

destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è

sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e

ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re

E.).

9.

Nel

caso in discussione il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della

quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande

di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor __________,

intervenuto all’udienza, ha precisato come:

" … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione

dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di

accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a

dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)

… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I

formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede

l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta

autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che

precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto

successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e

non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di

settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo

che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è

quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo

invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata

l'etichetta individuale con il NIP."

Il

signor __________ ha prodotto agli atti, in corso d’udienza, lo scritto datato

13.

settembre 2004 (e quindi pervenuto nei giorni immediatamente seguenti)

destinato alle cancellerie comunali dei Comuni Ticinesi accompagnante la

trasmissione dei formulari da depositare presso i Comuni stessi.

Per

il caso specifico della ricorrente il collaboratore dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia ha evidenziato:

" … l'esistenza dei tre formulari di richieste di

sussidio 2005, tutti con l'etichetta mentre osserva come sia impossibile che RI

1.

abbia ottenuto la spedizione diretta del formulario con le relative etichette

perché per l'anno 2005 la tassazione di riferimento è la 2001/2002. Quindi

l'accesso da parte dell'UAM ai dati fiscali era riferito a quella tassazione e

sulla scorta dei risultati di quell'analisi sono stati spediti i formulari. RI

1.

nata nel 1985 non può avere redatto la dichiarazione fiscale fondata sul

periodo di computo 1999/2000 poiché all'epoca non aveva ancora l'età per farlo."

Sempre

in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente

precisato come:

" … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari

trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne

sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali

e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.

Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta

semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non

vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in

grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM

collaborano una ventina di persona di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta

la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è

un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata

all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore

scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli

addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate

dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di

sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti

ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio

formulario 2004 correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo

stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono

rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene

salvaguardata."

10.

Dagli

accertamenti eseguiti in sede d’udienza appare come non sia stato possibile

all’assicurata disporre del formulario per la richiesta di sussidio da

inoltrare all’Ufficio preposto alla medesima data in cui sono stati inoltrati i

formulari degli altri membri della famiglia. A seguito di richiesta del giudice

delegato l’amministrazione ha infatti prodotto le domande di sussidio

presentate da __________, __________ e __________. Le stesse recano le date del

16.

(1) e del 24 (2) agosto 2004. Tutte le domande recano inoltre l’etichetta

collante ed i numeri di identificazione personale. Solo la signora __________

ed i due figli più grandi, che avevano già oltre 18 anni al momento della

compilazione della tassazione 2001 – 2002, hanno infatti ricevuto il formulario

per la domanda di sussidio 2005 con le relative etichette, ciò a fronte delle verifiche

operate direttamente sui dati fiscali a disposizione dell’amministrazione. Per

la ricorrente RI 1 il formulario non è stato trasmesso dall’amministrazione

all’assicurata la quale deve avere fatto capo ai formulari che – a partire

dalla metà di settembre – l’UAM mette a disposizione delle Cancellerie

Comunali. Per questa ragione deve essere qui esclusa la possibilità che RI 1

abbia potuto trasmettere il suo formulario congiuntamente con quello della

mamma e dei fratelli. Non può, conseguentemente, trovare applicazione in questa

sede la massima giurisprudenziale secondo cui “colui che è in grado di comprovare l'avvenuta

spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della

presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei

diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni”.

La

signora _____, madre della ricorrente, ha indicato di avere comunque rispettato

il termine d’inoltro della fine 2004 per la trasmissione del formulario di

richiesta del sussidio 2005 per la figlia RI 1. Alla luce di quanto appena

evocato e di quanto riportato ai punti che precedono l’onere della prova della

trasmissione del formulario le incombeva e, purtroppo, la stessa rappresentante

di RI 1 ha indicato di non avere trasmesso per lettera raccomandata il

formulario di sussidio e non ha prodotto prova dell’avvenuta spedizione. E’

fuori dubbio l’interesse della ricorrente, e della madre poiché RI 1 è ancora

studentessa, al tempestivo inoltro della richiesta di sussidio. Come indicato

però, l’assenza di prova dell’invio – in mancanza di un invio congiunto

comunque dichiarato ricevuto dall’amministrazione ed in assenza di prova

dell’invio per raccomandata dell’invio disgiunto da quello degli altri

famigliari - impongono di ritenere come non sia dimostrato il rispetto del

termine del 31 dicembre 2004 per la trasmissione dell’istanza di riduzione

individuale dei premi dell’assicurazione malattia 2005. Questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM

unicamente la domanda di sussidio del 27 febbraio 2005 ed esaminare se il

ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato giustificato.

11.

L’art.

45.

cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza

dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato

chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in

precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di

una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato

fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc.

36.2002

), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella

causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale

non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il

ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata

ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza

(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6

ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione

non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4.

agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004.

di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati)

… all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque –

nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione

formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata

notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non

costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la

buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

12.

Nel caso concreto la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal

convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere

tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione

degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non

assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova

dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e

l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una

nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della

documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.

13.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella

presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non

essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004.

La reiezione dell’impugnativa non comporta carico di tassa di giustizia e spese

all’assicurata e neppure riconoscimento di ripetibili all’amministrazione

vincente in causa. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun

rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione

del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3

maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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