36.2005.86
Sussidio richiesto tardivamente. Ritardo ingiustificato.
17 ottobre 2005Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2005.86
Data decisione, Autorità:
17.10.2005, TCA
Titolo:
Sussidio richiesto tardivamente. Ritardo ingiustificato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.86
Lugano
17 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2005 formulato
da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 20 luglio
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1985, nubile studentessa, ha inoltrato una domanda di ammissione al sussidio
per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2005. La richiesta,
prodotta agli atti, data del 27 febbraio 2005 ed è pervenuta
all’amministrazione il 1 marzo successivo. Oltre alla firma della richiedente
sul formulario è contenuta una annotazione della madre __________ con cui “La documentazione relativa a mia figlia __________
vi è stata fatta pervenire unitamente alla mia e a quella degli altri due
figli, ma a quanto pare è andata smarrita”. Con la domanda di
sussidio è stata prodotta copia della polizza d’assicurazione della famiglia ed
è stata prodotta la decisione di tassazione 2001-2002 con cui si desume un reddito
lordo medio di CHF 33'365.-- ed un reddito imponibile di CHF 1'830.--.
B. La
richiesta è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con
decisione del 20 luglio 2005 poiché l’istanza è stata considerata intempestiva.
Con ricorso datato 25 luglio 2005 per conto della figlia RI 1 rammenta che dal
1999 percepisce il sussidio per sè e per i tre figli, indica di avere inoltrato
la richiesta di sussidio nel 2004 e "malgrado … abbia inoltrato i formulari per me
e per i miei tre ragazzi entro il termine previsto l’Istituto mi ha confermato
di aver accolto la richiesta … per me, __________ e __________" rilevando come la richiesta di sussidio di RI
1 sarebbe andata persa e la successiva istanza ritenuta intempestiva. RI 1
contesta quanto ritenuto dall'amministrazione perché la sua domanda di sussidio
sarebbe stata trasmessa in uno con quella dei fratelli e comunque sarebbe stata
tempestivamente inoltrata. Con dettagliata risposta di causa l’amministrazione
sostiene che l’argomentazione relativa allo smarrimento del formulario presso
l’UAM non sarebbe tale da giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di
riduzione dei premi. Nessuna prova a suffragio della tesi ricorsuale sarebbe
stata apportata. Le ricerche operate in seno all’amministrazione non hanno dato
frutti. Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione
di specifiche prove e di ulteriormente esprimersi.
C. Nel
corso dell’istruttoria il giudice delegato ha acquisito i formulari relativi
alle domande di sussidio di __________, __________ e __________ per il 2005. È
stata inoltre indetta un’udienza di discussione nel corso della quale il
rappresentante dell’amministrazione ha fornito dettagliate spiegazioni sulle
modalità di invio dei formulari per la domanda di sussidio, sulle modalità di
gestione delle procedure ed evasione delle stesse. La ricorrente, per il
tramite della madre sua rappresentante, ha potuto esprimersi sia in merito alle
predette procedure che relativamente al suo caso (doc. X).
in
diritto
in
ordine
1.Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di
cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.
Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, RI 1 è tassata in via ordinaria in Ticino. Determinante
per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che tuttavia
l’assicurata non può ottenere, essendo stata tassata la prima volta per il
reddito conseguito nel 2003, anno in cui ha compiuto i 18 anni. Questa
circostanza non le impediva comunque di formulare la sua richiesta
tempestivamente. L’assicurata non ha mutato le condizioni del suo reddito nel
corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal. Infatti
dalle emergenze istruttorie l’insorgente risulta ancora studentessa nel 2005,
essa non può prevalersi di una tassazione intermedia essendo stata abolita (per
il caso di specie) con la modifica della legge tributaria e l’inizio
dell’assoggettamento fiscale, come visto, va fatto risalire al 2003, ossia
l’anno di compimento dei suoi 18 anni. Poiché l’assicurata è tassata, come
detto, in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal essa avrebbe
dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004, indipendentemente dalla
presenza o meno della tassazione 2003 o 2004, non essendo tali tassazioni
determinanti. Siccome studentessa e priva della tassazione 2001 – 2002
l’amministrazione avrebbe accertato d’ufficio il suo reddito e fatto capo a
quello della madre per l’accertamento del diritto se dati i presupposti di
legge (in merito si veda la sentenza 5 settembre 2005 in re F. 36.2005.79 cons.
4).
Ciò
trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il
Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti)."
Ora,
anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica
entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza
negata da questo Tribunale cfr. STCA 6 ottobre 2005 in re S. 36.2005.116 tra
altre recenti sull’argomento), come sembra ritenere l’autorità cantonale, va
comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche
prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di
competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati
fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza
subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica. Queste situazioni
non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione determinante per
il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui l’interessata non
era ancora assoggettata fiscalmente in maniera individuale, avendo compiuto i
18 anni nel 2003. Una tassazione diversa e successiva non entra in
considerazione siccome non è la tassazione di riferimento voluta con il DE
citato in precedenza. RI 1 disponeva comunque della decisione di tassazione
della madre cui occorre fare riferimento essendo studentessa, l’accertamento
del reddito proprio della ricorrente sarebbe stato eseguito poi
dall’amministrazione laddove necessario. Come detto non vi è stato un
cambiamento nella situazione economica di RI 1, la domanda di sussidio doveva
quindi essere inoltrata entro la fine del 2004.
Alla
luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda
di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2004, come ritiene la
rappresentante della ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata
e si debba considerare la richiesta di sussidio inoltrata il 27 febbraio 2005 e
dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo
nell’inoltro della domanda sia scusabile.
7. Giova preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di
procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
La LPAmm prevede – analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il
principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in
questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova
il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid.
2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113;
MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales
fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise
(RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht,
Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate
dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse
rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V
264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra
diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
8. Per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione
giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con
riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso
di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.
2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per
esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123
consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente
che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la
perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7,
il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve
essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.
pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza
ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26
settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione
(ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in
Considerandi
quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si
vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate
e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle
dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale
non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al
destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è
sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e
ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re
E.).
9.
Nel
caso in discussione il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della
quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande
di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor __________,
intervenuto all’udienza, ha precisato come:
" … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione
dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di
accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a
dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)
… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I
formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede
l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta
autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che
precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto
successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e
non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di
settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo
che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è
quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo
invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata
l'etichetta individuale con il NIP."
Il
signor __________ ha prodotto agli atti, in corso d’udienza, lo scritto datato
13.
settembre 2004 (e quindi pervenuto nei giorni immediatamente seguenti)
destinato alle cancellerie comunali dei Comuni Ticinesi accompagnante la
trasmissione dei formulari da depositare presso i Comuni stessi.
Per
il caso specifico della ricorrente il collaboratore dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha evidenziato:
" … l'esistenza dei tre formulari di richieste di
sussidio 2005, tutti con l'etichetta mentre osserva come sia impossibile che RI
1.
abbia ottenuto la spedizione diretta del formulario con le relative etichette
perché per l'anno 2005 la tassazione di riferimento è la 2001/2002. Quindi
l'accesso da parte dell'UAM ai dati fiscali era riferito a quella tassazione e
sulla scorta dei risultati di quell'analisi sono stati spediti i formulari. RI
1.
nata nel 1985 non può avere redatto la dichiarazione fiscale fondata sul
periodo di computo 1999/2000 poiché all'epoca non aveva ancora l'età per farlo."
Sempre
in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente
precisato come:
" … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari
trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne
sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali
e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.
Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta
semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non
vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in
grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM
collaborano una ventina di persona di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta
la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è
un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata
all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore
scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli
addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate
dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di
sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti
ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio
formulario 2004 correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo
stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono
rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene
salvaguardata."
10.
Dagli
accertamenti eseguiti in sede d’udienza appare come non sia stato possibile
all’assicurata disporre del formulario per la richiesta di sussidio da
inoltrare all’Ufficio preposto alla medesima data in cui sono stati inoltrati i
formulari degli altri membri della famiglia. A seguito di richiesta del giudice
delegato l’amministrazione ha infatti prodotto le domande di sussidio
presentate da __________, __________ e __________. Le stesse recano le date del
16.
(1) e del 24 (2) agosto 2004. Tutte le domande recano inoltre l’etichetta
collante ed i numeri di identificazione personale. Solo la signora __________
ed i due figli più grandi, che avevano già oltre 18 anni al momento della
compilazione della tassazione 2001 – 2002, hanno infatti ricevuto il formulario
per la domanda di sussidio 2005 con le relative etichette, ciò a fronte delle verifiche
operate direttamente sui dati fiscali a disposizione dell’amministrazione. Per
la ricorrente RI 1 il formulario non è stato trasmesso dall’amministrazione
all’assicurata la quale deve avere fatto capo ai formulari che – a partire
dalla metà di settembre – l’UAM mette a disposizione delle Cancellerie
Comunali. Per questa ragione deve essere qui esclusa la possibilità che RI 1
abbia potuto trasmettere il suo formulario congiuntamente con quello della
mamma e dei fratelli. Non può, conseguentemente, trovare applicazione in questa
sede la massima giurisprudenziale secondo cui “colui che è in grado di comprovare l'avvenuta
spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della
presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei
diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione
ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la
prova delle proprie affermazioni”.
La
signora _____, madre della ricorrente, ha indicato di avere comunque rispettato
il termine d’inoltro della fine 2004 per la trasmissione del formulario di
richiesta del sussidio 2005 per la figlia RI 1. Alla luce di quanto appena
evocato e di quanto riportato ai punti che precedono l’onere della prova della
trasmissione del formulario le incombeva e, purtroppo, la stessa rappresentante
di RI 1 ha indicato di non avere trasmesso per lettera raccomandata il
formulario di sussidio e non ha prodotto prova dell’avvenuta spedizione. E’
fuori dubbio l’interesse della ricorrente, e della madre poiché RI 1 è ancora
studentessa, al tempestivo inoltro della richiesta di sussidio. Come indicato
però, l’assenza di prova dell’invio – in mancanza di un invio congiunto
comunque dichiarato ricevuto dall’amministrazione ed in assenza di prova
dell’invio per raccomandata dell’invio disgiunto da quello degli altri
famigliari - impongono di ritenere come non sia dimostrato il rispetto del
termine del 31 dicembre 2004 per la trasmissione dell’istanza di riduzione
individuale dei premi dell’assicurazione malattia 2005. Questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all’UAM
unicamente la domanda di sussidio del 27 febbraio 2005 ed esaminare se il
ritardo nella trasmissione di tale istanza possa essere considerato giustificato.
11.
L’art.
45.
cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza
dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato
chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in
precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di
una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato
fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc.
36.2002
), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente
l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di
due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella
causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare
il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato
concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale
non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il
ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata
ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza
(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6
ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione
non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a
tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005
in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4.
agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004.
di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati)
… all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque –
nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione
formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata
notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della
decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non
costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la
buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
12.
Nel caso concreto la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal
convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere
tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione
degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non
assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova
dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e
l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una
nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della
documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non permette di
giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.
13.
Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella
presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non
essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004.
La reiezione dell’impugnativa non comporta carico di tassa di giustizia e spese
all’assicurata e neppure riconoscimento di ripetibili all’amministrazione
vincente in causa. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun
rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione
del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3
maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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