36.2005.9
Reticenza di un assicurato nella stipulazione di una polizza assicurativa. L'assicuratore ha 4 settimane di tempo dalla conoscenza positiva della reticenza per annullare il contratto. In concreto, l'a
10 novembre 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2005.9
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, TCA
Titolo:
Reticenza di un assicurato nella stipulazione di una polizza assicurativa. L'assicuratore ha 4 settimane di tempo dalla conoscenza positiva della reticenza per annullare il contratto. In concreto, l'assicuratore ha tardato a recedere dal contratto, perciò l'annullamento per reticenza non è valido
RECESSO DAL CONTRATTO ASSICURATIVO
RETICENZA
TERMINE
art. 4 LCA
art. 6 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.9
TB
Lugano
10 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 gennaio
2005 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
che AT 1, 1948, il 26
settembre 2003 (doc. A) ha sottoscritto una proposta d'assicurazione e dichiarazione d'adesione per l'assicurazione
obbligatoria di base per le cure medico-sanitarie (LAMal) e per alcune
coperture complementari (LCA) presso CV 1, polizza n. __________;
che le assicurazioni
complementari scelte dall'assicurato,
oggetto della vertenza in esame, sono regolarmente entrate in vigore il 1°
gennaio 2004 ed hanno esplicato effetto (doc. 1);
che il 3 settembre
2004 AT 1 è stato ricoverato d'urgenza
presso la Clinica __________ di __________ per diverticolite acuta del sigma
(doc. 6);
che il 20 settembre
2004 (doc. 3) l'assicuratore
malattia ha inviato al dr. med. __________ un questionario medico concernente
la predetta ospedalizzazione, compilato il 23 settembre 2004 (doc. 5);
che il 4 ottobre 2004
(doc. 4) anche il medico curante dell'assicurato, dr. med. __________, ha ricevuto un identico formulario
relativo, però, ad una cura di convalescenza per dolori cervico-dorsali;
che il 5 novembre 2004
(doc. 7) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha diagnosticato
all'assicurato una sindrome
toraco-cervico-vertebrale recidivante, precisando che da diversi anni
il paziente avvertiva dolenzia alla regione cervicale e che è nel 1991
che egli è venuto a conoscenza della diagnosi precisa della sua affezione, a
cui ha fatto seguito il primo trattamento avvenuto il 22.11.91, ciò che
ha comportato nel tempo due consulti reumatologici dal Dr. __________ nel
1999 e nel 2001 dal Dr. __________; tuttavia, l'assicurato non ha mai avuto perdite di giornate lavorative per questo
problema specifico e per ora non si prevede un deterioramento importante;
che con scritto
raccomandato del 22 novembre 2004 (doc. B), l'assicuratore ha informato AT 1 che dalle informazioni acquisite per
il tramite del suo medico curante era possibile dedurre che egli soffriva di affezione
della colonna vertebrale da alcuni anni;
che siccome tale
affezione non sarebbe stata indicata dall'assicurato nell'apposita
proposta d'assicurazione (con
particolare riferimento alle domande n. 6b, 8 e 13 del predetto questionario), la
dichiarazione d'adesione all'assicurazione complementare sarebbe
inesatta e come tale configurerebbe una reticenza (doc. B);
che in virtù dell'art. 6 LCA concernente la realizzazione di
una situazione di reticenza, l'assicuratore
è abilitato ad annullare retroattivamente il contratto d'assicurazione complementare;
che nel caso di
specie, l'assicuratore ha
preferito concedere allo stipulante la possibilità di mantenere le sue
coperture, ma a nuove condizioni (doc. B);
che queste nuove
condizioni prevedevano la sottoscrizione di una dichiarazione di consenso entro
dieci giorni, trascorsi i quali l'assicuratore avrebbe ritenuto che l'interessato
aveva rinunciato alle assicurazioni complementari stipulate (doc. B);
che la dichiarazione
di consenso, già compilata da CV 1, prevedeva che per le due coperture
complementari scelte dall'assicurato, è esclusa dalla copertura
complementare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, l'affezione seguente: Affezione
della colonna vertebrale; la riserva è emessa per tutta la durata del
contratto (doc. C);
che il 1° dicembre
2004 (doc. D) il medico curante dell'interessato ha scritto all'assicuratore contestando l'operato di quest'ultimo,
affermando in particolare che era stata una vostra collaboratrice a riempire
in modo del tutto superficiale, mettendo una riga verticale nel casellario
delle varie malattie e che il suo paziente aveva avuto soltanto problemi
di lieve entità al Rachide e solo per scrupolo erano stati fatti controlli
reumatologici. Infatti non ha mai perso un giorno d'attività lavorativa. Inoltre vi faccio
notare che nonostante la proposta assicurativa del signor AT 1 fosse datata
26-09-2003, solo in ottobre 2004 avete chiesto il parere del medico curante,
prassi che trovo estremamente scorretta;
che il 14 dicembre
Fatti
2004 (doc. E) CV 1 ha comunicato all'assicurato di aver riesaminato il caso sulla scorta del nuovo
referto del medico curante, ma che non v'erano i presupposti per modificare la propria posizione, per cui gli
assegnava un ulteriore termine di cinque giorni per produrre la dichiarazione
di consenso all'applicazione
della citata riserva;
che il 17 dicembre
2004 (doc. F) l'assicurato ha
nuovamente contestato la presa di posizione dell'assicuratore ed ha chiesto di annullare la riserva retroattiva e, in
caso negativo, di indicare almeno i rimedi di diritto per opporsi;
che dopo aver
sottoposto un'altra volta al
proprio medico di fiducia la documentazione concernente l'assicurato, CV 1 ha confermato all'interessato di mantenere la riserva;
che siccome entro il
termine concesso l'assicurato
non ha trasmesso per accettazione la dichiarazione d'adesione all'applicazione
retroattiva della riserva sull'affezione
della colonna vertebrale, il 24 dicembre 2004 (doc. G) l'assicuratore ha confermato l'annullamento del contratto d'assicurazione complementare con effetto
retroattivo al 1° gennaio 2004;
che con scritto del 24
gennaio 2005 (doc. I) AT 1 si è rivolto a questo TCA chiedendo l'annullamento
della predetta riserva retroattiva, sostenendo di non aver mai sofferto di
affezioni alla colonna vertebrale, ma solo di lievi disturbi, assolutamente
di carattere ordinario nel vivere quotidiano e che soltanto per mero
scrupolo il suo medico curante dr. med. __________ ha eseguito alcuni
controlli reumatologici;
che questi lievi
disturbi sono spariti, in quanto fattore di ordinaria amministrazione nel corso
dell'esistenza, e gli
esami reumatologici non sono stati (…) ritenuti di importanza fondamentale dal
medico curante;
che questa riserva non
sarebbe inoltre sufficientemente precisa e mirata, né circoscritta nei
dettagli, non individuando la tipologia di affezione da ascrivere alla colonna
vertebrale;
che decidendo di annullare
il contratto assicurativo per le coperture complementari, l'assicuratore avrebbe illecitamente
peggiorato la sua situazione;
considerato in
diritto
che la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove), per cui il TCA
può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c
Considerandi
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
che secondo quanto
disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003,
l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità
giornaliera facoltativa;
che la LAMal si
applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA);
che alla netta
divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal, corrisponde un'altrettanto
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire,
Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N.
7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie,
Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à
la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit
administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251);
che l'art. 75 della LCAMal prevede che le
contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause
davanti al TCA;
che il TCA deve decidere se il 24 dicembre 2004 l'assicuratore ha correttamente annullato a
causa di reticenza e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004, le assicurazioni complementari sottoscritte
il 26 settembre 2003 dal proponente AT 1;
che l'assicuratore fa valere che nella
compilazione del formulario concernente lo stato di salute dell'attore, quest'ultimo avrebbe intenzionalmente omesso di dichiarare che già
soffriva di un'affezione alla
colonna vertebrale. La conoscenza di questo disturbo da parte del proponente precedentemente
alla firma della proposta d'assicurazione
costituirebbe una reticenza, che renderebbe nullo il contratto assicurativo in
virtù dell'art. 6 LCA;
che secondo l'art. 4
LCA, il proponente l'assicurazione deve dichiarare per iscritto
all'assicuratore, sulla scorta di un questionario ed in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in
quanto e come gli sia noto o debbano essergli noti alla conclusione del
contratto;
che il mancato
rispetto di questa norma comporta, o può comportare a determinate condizioni,
una reticenza;
che secondo l'art. 6
LCA, infatti, se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la
dichiarazione ha dichiarato inesattamente o sottaciuto un fatto rilevante, che
conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al contratto
purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe cognizione;
che l'art. 4 LCA è una norma di diritto
Dispositivo
dispositivo (artt. 97 e 98 LCA), per cui le CGA possono contenere delle regole
meno severe per lo stipulante, come, per esempio, l'assicuratore può rinunciare ad esigere che le risposte del proponente
siano date per iscritto;
che, dal canto suo,
l’art. 6 LCA è una norma semi imperativa alla quale non è possibile derogare in
sfavore dell’assicurato (art. 98 LCA);
che il termine di
quattro settimane per notificare la recessione dal contratto è un termine di
perenzione (DTF 119 V 287), che decorre dalla conoscenza completa di tutti i
punti relativi alla reticenza;
che è compito dell'assicuratore apportare la prova della
reticenza (DTF 72 II 124). Non bastano semplici sospetti, anche se gravi, di
reticenza per stabilire la decorrenza del termine (DTF 118 II 333; SJ 1984 162;
OLIVIER CARRÉ: Loi fédérale sur le contrat d’assurance, 2000, pag. 148).
L’assicuratore agisce in tempo utile anche quando cerchi delle informazioni
precise e receda dal contratto solo nelle quattro settimane che seguono la loro
ricezione. Il termine decorre unicamente dalla conoscenza positiva della
reticenza e non dal momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto sapere o
conoscere dell’esistenza della reticenza (in questo senso: DTF 119 V 283; DTF
118 II 333 consid. 3; DTF 116 V 218); il legislatore non ha voluto creare un
dovere di diligenza particolare per l’assicuratore;
che la reticenza può
essere invocata anche dopo che sia subentrato l’evento assicurato (DTF 118 II
333; DTF 109 II 159; SJ 1984 164);
che nel caso in cui si
realizzino più reticenze, per ognuna di esse decorre un nuovo termine di
quattro settimane dalla conoscenza effettiva della stessa da parte dell’assicuratore
(DTF 109 II 159);
che come rammenta
Olivier Carré (op. cit., pag. 148-149), il termine di 4 settimane decorre se
l’assicuratore apprende di un soggiorno in ospedale di un assicurato ed era a
conoscenza dell’esistenza della malattia che l’assicurato aveva omesso di
indicare nella sua proposta d’assicurazione, non costituendo il ricovero –
quanto piuttosto la malattia – il fatto importante per l’apprezzamento del
rischio (TF in RUA XVII n. 8);
che agisce con ritardo
l’assicuratore che, orientato verso la conferma della reticenza, va alla
ricerca di nuove informazioni che nulla apportano di nuovo alle sue conoscenze
e non rispetta così il termine di 4 settimane (CARRÉ, op. cit., pag. 149; RUA
XVII n. 8);
che la reticenza deve
essere riferita a fatti rilevanti. La legge presume importanti i fatti per i
quali l’assicuratore abbia formulato domande scritte. Occorre comunque che le
domande scritte poste siano precise e non equivoche;
che l'assicuratore è autorizzato a porre domande
su tutte le circostanze che sono di natura ad influenzare seriamente la sua
determinazione d'accettare o
rifiutare la proposta d'assicurazione
(DTF 68 II 328, JdT 1943 I 241);
che spetta all'assicuratore formulare con precisione e
senza equivoci le domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei
confronti di chi deve dichiararli (OG ZH in RUA XIII n. 16);
che il proponente deve
indicare i fatti che conosce o che dovrebbe conoscere (TF in RUA VI n. 51).
Egli deve menzionare i fatti importanti per l'apprezzamento del rischio, ma non tutti quelli che sono
oggettivamente conosciuti al momento della conclusione del contratto. Non è
infatti tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non è stata posta
nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e nemmeno a fare delle dichiarazioni
spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha l'obbligo di rispondere soltanto alle domande che l'assicuratore ha formulato correttamente.
Inoltre, egli non solo deve dichiarare i fatti che gli vengono in mente senza
riflettere, ma anche quelli che non possono sfuggirgli se riflettesse
seriamente alle domande dell'assicuratore
(DTF 116 V 218; DTF 109 II 60);
che il proponente può
far capo alla sua ignoranza su un fatto non dichiarato solo se questa ignoranza
non è dovuta ad una grave negligenza da parte sua (TF in RUA VI n. 51). La non
attenzione o la negligenza del proponente danno luogo all'invocazione della reticenza da parte dell'assicuratore (sentenza ticinese pubblicata
in RUA VII n. 50);
che il proponente deve
agire conformemente alle regole della buona fede, rispondendo alle domande
poste (RUA VIII n. 41). Occorre quindi determinare in che misura il proponente
poteva, in buona fede, dare una risposta negativa ad una domanda sottopostagli
dall'assicuratore, secondo la
conoscenza che egli aveva della situazione (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34);
che, tuttavia, il
proponente perde i suoi diritti anche quando ignora la falsità delle sue
dichiarazioni, a condizione che questa ignoranza implichi un errore da parte
sua. Per contro, non c'è un
errore del proponente quando egli omette di dichiarare dei fatti conosciuti da
parte di soli professionisti, oppure quando egli attribuisce in buona fede ad
un termine il senso che assume correntemente, senza preoccuparsi del suo
significato tecnico (DTF 116 II 338, DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34);
che, nel caso
concreto, CV 1 ha espressamente chiesto al medico curante dell'attore di fornire informazioni sulla cura
di convalescenza per dolori cervico-dorsali (doc. 7);
che non v'è modo di sapere quando questo
questionario, compilato il 5 novembre 2004 dal dr. med. __________, sia
pervenuto all'assicuratore e
quindi quando quest'ultimo abbia
preso conoscenza della sindrome di cui è affetto l'attore;
che tuttavia la
questione non impone verifica dettagliata siccome, al più tardi, la risposta
del dott. __________ è giunta all'assicuratore il 22 novembre 2004;
che il 22 novembre
2004 (doc. B) l'assicuratore ha
comunicato all'attore di aver
saputo, per il tramite del citato dr. __________, che egli soffrirebbe di problemi
alla colonna vertebrale;
che questa
informazione può essere ritenuta topica, poiché definisce con certezza il momento
dal quale decorrono le quattro settimane previste dall'art. 6 LCA, entro le quali l'assicuratore deve recedere dal contratto assicurativo nell'ipotesi in cui venga a conoscenza della
reticenza dell'assicurato;
che è vero che con il
successivo scritto del 14 dicembre 2004 (doc. E) l'assicuratore ha nuovamente avvisato l'attore delle conseguenze a cui andava incontro, nell'eventualità in cui non avesse accettato l'introduzione nel contratto assicurativo di
una reticenza riguardante le affezioni della colonna vertebrale;
che, ciò nonostante, è
soltanto con l'ultimo scritto
del 24 dicembre 2004 (doc. G) che CV 1 ha effettivamente rescisso il
citato contratto d'assicurazione
complementare, annullandolo con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004;
che anche ipotizzando
che è solo dal 22 novembre 2004 che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza imputata all'attore, il tempo intercorso da questo
istante fino al momento della decisione di recedere effettivamente dal
contratto è superiore alle quattro settimane previste dalla legge e perfino dall'art. 10 CGA, che riprende testualmente la
lettera dell'art. 6 LCA;
che, pertanto, non
tutti gli elementi costitutivi del summenzionato disposto art. 6 LCA sono
adempiuti;
che, di conseguenza,
parte convenuta non è legittimata a recedere dal contratto assicurativo
stipulato con AT 1 per reticenza per quanto concerne le due coperture
complementari;
che, quindi, il
contratto d'assicurazione
complementare derivante dalla polizza n. __________ è validamente in vigore dal
1° gennaio 2004;
che, stante le
considerazioni che precedono, la petizione dell'attore va integralmente accolta;
che non si fa luogo
all'attribuzione di ripetibili
all'attore, non essendo
patrocinato;
che l'art. 43 della
Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per
riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG
contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro
giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in
ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per
riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo
al valore pecuniario (art. 45 OG);
che l'art. 46 OG precisa che
" Nelle
cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma
è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore
litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000
franchi almeno.";
che nella fattispecie,
il valore litigioso è rappresentato dall'importo massimo complessivo che l'attore è chiamato a versare alla convenuta fino al 31 dicembre 2008
- ossia per la durata minima di cinque anni del contratto prevista dall'art. 13 cpv. 1 CGA;
che sono fatti salvi,
prima di allora, un eventuale sinistro o un eventuale aumento dei premi LCA che
permetterebbero allo stipulante di rescindere anticipatamente il contratto
assicurativo in essere (art. 13 cpv. 2 CGA rispettivamente art. 29 CGA);
che per il 2004 l'attore ha pagato un premio mensile di Fr.
239,10 (Fr. 204.- + Fr. 35,10), per cui il limite massimo dei premi LCA che egli
dovrà versare a CV 1 per gli anni 2004-2008 è superiore ai succitati Fr. 8'000.-;
che sono quindi dati
gli estremi per interporre un eventuale ricorso per riforma al Tribunale
Federale di Losanna;
che, infine, secondo
l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
che con lettera del 14
agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto
privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni private
non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;
che alla luce della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone
quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§ Di conseguenza il contratto assicurativo
concluso fra AT 1 e CV 1, polizza n. __________ esplica i suoi effetti senza
riserva alcuna.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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