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Decisione

36.2005.9

Reticenza di un assicurato nella stipulazione di una polizza assicurativa. L'assicuratore ha 4 settimane di tempo dalla conoscenza positiva della reticenza per annullare il contratto. In concreto, l'a

10 novembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2004 (doc. E) CV 1 ha comunicato all'assicurato di aver riesaminato il caso sulla scorta del nuovo

referto del medico curante, ma che non v'erano i presupposti per modificare la propria posizione, per cui gli

assegnava un ulteriore termine di cinque giorni per produrre la dichiarazione

di consenso all'applicazione

della citata riserva;

che il 17 dicembre

2004 (doc. F) l'assicurato ha

nuovamente contestato la presa di posizione dell'assicuratore ed ha chiesto di annullare la riserva retroattiva e, in

caso negativo, di indicare almeno i rimedi di diritto per opporsi;

che dopo aver

sottoposto un'altra volta al

proprio medico di fiducia la documentazione concernente l'assicurato, CV 1 ha confermato all'interessato di mantenere la riserva;

che siccome entro il

termine concesso l'assicurato

non ha trasmesso per accettazione la dichiarazione d'adesione all'applicazione

retroattiva della riserva sull'affezione

della colonna vertebrale, il 24 dicembre 2004 (doc. G) l'assicuratore ha confermato l'annullamento del contratto d'assicurazione complementare con effetto

retroattivo al 1° gennaio 2004;

che con scritto del 24

gennaio 2005 (doc. I) AT 1 si è rivolto a questo TCA chiedendo l'annullamento

della predetta riserva retroattiva, sostenendo di non aver mai sofferto di

affezioni alla colonna vertebrale, ma solo di lievi disturbi, assolutamente

di carattere ordinario nel vivere quotidiano e che soltanto per mero

scrupolo il suo medico curante dr. med. __________ ha eseguito alcuni

controlli reumatologici;

che questi lievi

disturbi sono spariti, in quanto fattore di ordinaria amministrazione nel corso

dell'esistenza, e gli

esami reumatologici non sono stati (…) ritenuti di importanza fondamentale dal

medico curante;

che questa riserva non

sarebbe inoltre sufficientemente precisa e mirata, né circoscritta nei

dettagli, non individuando la tipologia di affezione da ascrivere alla colonna

vertebrale;

che decidendo di annullare

il contratto assicurativo per le coperture complementari, l'assicuratore avrebbe illecitamente

peggiorato la sua situazione;

considerato in

diritto

che la presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove), per cui il TCA

può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c

Considerandi

cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA

del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

che secondo quanto

disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003,

l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità

giornaliera facoltativa;

che la LAMal si

applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,

contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e

sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul

contratto d'assicurazione (LCA);

che alla netta

divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e

assicurazioni complementari operata dalla LAMal, corrisponde un'altrettanto

netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono

quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di

diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire,

Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N.

7/8, pagg. 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie,

Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à

la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit

administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251);

che l'art. 75 della LCAMal prevede che le

contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione

sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio

ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause

davanti al TCA;

che il TCA deve decidere se il 24 dicembre 2004 l'assicuratore ha correttamente annullato a

causa di reticenza e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004, le assicurazioni complementari sottoscritte

il 26 settembre 2003 dal proponente AT 1;

che l'assicuratore fa valere che nella

compilazione del formulario concernente lo stato di salute dell'attore, quest'ultimo avrebbe intenzionalmente omesso di dichiarare che già

soffriva di un'affezione alla

colonna vertebrale. La conoscenza di questo disturbo da parte del proponente precedentemente

alla firma della proposta d'assicurazione

costituirebbe una reticenza, che renderebbe nullo il contratto assicurativo in

virtù dell'art. 6 LCA;

che secondo l'art. 4

LCA, il proponente l'assicurazione deve dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario ed in risposta ad altre

domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in

quanto e come gli sia noto o debbano essergli noti alla conclusione del

contratto;

che il mancato

rispetto di questa norma comporta, o può comportare a determinate condizioni,

una reticenza;

che secondo l'art. 6

LCA, infatti, se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la

dichiarazione ha dichiarato inesattamente o sottaciuto un fatto rilevante, che

conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è vincolato al contratto

purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando ebbe cognizione;

che l'art. 4 LCA è una norma di diritto

Dispositivo

dispositivo (artt. 97 e 98 LCA), per cui le CGA possono contenere delle regole

meno severe per lo stipulante, come, per esempio, l'assicuratore può rinunciare ad esigere che le risposte del proponente

siano date per iscritto;

che, dal canto suo,

l’art. 6 LCA è una norma semi imperativa alla quale non è possibile derogare in

sfavore dell’assicurato (art. 98 LCA);

che il termine di

quattro settimane per notificare la recessione dal contratto è un termine di

perenzione (DTF 119 V 287), che decorre dalla conoscenza completa di tutti i

punti relativi alla reticenza;

che è compito dell'assicuratore apportare la prova della

reticenza (DTF 72 II 124). Non bastano semplici sospetti, anche se gravi, di

reticenza per stabilire la decorrenza del termine (DTF 118 II 333; SJ 1984 162;

OLIVIER CARRÉ: Loi fédérale sur le contrat d’assurance, 2000, pag. 148).

L’assicuratore agisce in tempo utile anche quando cerchi delle informazioni

precise e receda dal contratto solo nelle quattro settimane che seguono la loro

ricezione. Il termine decorre unicamente dalla conoscenza positiva della

reticenza e non dal momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto sapere o

conoscere dell’esistenza della reticenza (in questo senso: DTF 119 V 283; DTF

118 II 333 consid. 3; DTF 116 V 218); il legislatore non ha voluto creare un

dovere di diligenza particolare per l’assicuratore;

che la reticenza può

essere invocata anche dopo che sia subentrato l’evento assicurato (DTF 118 II

333; DTF 109 II 159; SJ 1984 164);

che nel caso in cui si

realizzino più reticenze, per ognuna di esse decorre un nuovo termine di

quattro settimane dalla conoscenza effettiva della stessa da parte dell’assicuratore

(DTF 109 II 159);

che come rammenta

Olivier Carré (op. cit., pag. 148-149), il termine di 4 settimane decorre se

l’assicuratore apprende di un soggiorno in ospedale di un assicurato ed era a

conoscenza dell’esistenza della malattia che l’assicurato aveva omesso di

indicare nella sua proposta d’assicurazione, non costituendo il ricovero –

quanto piuttosto la malattia – il fatto importante per l’apprezzamento del

rischio (TF in RUA XVII n. 8);

che agisce con ritardo

l’assicuratore che, orientato verso la conferma della reticenza, va alla

ricerca di nuove informazioni che nulla apportano di nuovo alle sue conoscenze

e non rispetta così il termine di 4 settimane (CARRÉ, op. cit., pag. 149; RUA

XVII n. 8);

che la reticenza deve

essere riferita a fatti rilevanti. La legge presume importanti i fatti per i

quali l’assicuratore abbia formulato domande scritte. Occorre comunque che le

domande scritte poste siano precise e non equivoche;

che l'assicuratore è autorizzato a porre domande

su tutte le circostanze che sono di natura ad influenzare seriamente la sua

determinazione d'accettare o

rifiutare la proposta d'assicurazione

(DTF 68 II 328, JdT 1943 I 241);

che spetta all'assicuratore formulare con precisione e

senza equivoci le domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei

confronti di chi deve dichiararli (OG ZH in RUA XIII n. 16);

che il proponente deve

indicare i fatti che conosce o che dovrebbe conoscere (TF in RUA VI n. 51).

Egli deve menzionare i fatti importanti per l'apprezzamento del rischio, ma non tutti quelli che sono

oggettivamente conosciuti al momento della conclusione del contratto. Non è

infatti tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non è stata posta

nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e nemmeno a fare delle dichiarazioni

spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha l'obbligo di rispondere soltanto alle domande che l'assicuratore ha formulato correttamente.

Inoltre, egli non solo deve dichiarare i fatti che gli vengono in mente senza

riflettere, ma anche quelli che non possono sfuggirgli se riflettesse

seriamente alle domande dell'assicuratore

(DTF 116 V 218; DTF 109 II 60);

che il proponente può

far capo alla sua ignoranza su un fatto non dichiarato solo se questa ignoranza

non è dovuta ad una grave negligenza da parte sua (TF in RUA VI n. 51). La non

attenzione o la negligenza del proponente danno luogo all'invocazione della reticenza da parte dell'assicuratore (sentenza ticinese pubblicata

in RUA VII n. 50);

che il proponente deve

agire conformemente alle regole della buona fede, rispondendo alle domande

poste (RUA VIII n. 41). Occorre quindi determinare in che misura il proponente

poteva, in buona fede, dare una risposta negativa ad una domanda sottopostagli

dall'assicuratore, secondo la

conoscenza che egli aveva della situazione (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34);

che, tuttavia, il

proponente perde i suoi diritti anche quando ignora la falsità delle sue

dichiarazioni, a condizione che questa ignoranza implichi un errore da parte

sua. Per contro, non c'è un

errore del proponente quando egli omette di dichiarare dei fatti conosciuti da

parte di soli professionisti, oppure quando egli attribuisce in buona fede ad

un termine il senso che assume correntemente, senza preoccuparsi del suo

significato tecnico (DTF 116 II 338, DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34);

che, nel caso

concreto, CV 1 ha espressamente chiesto al medico curante dell'attore di fornire informazioni sulla cura

di convalescenza per dolori cervico-dorsali (doc. 7);

che non v'è modo di sapere quando questo

questionario, compilato il 5 novembre 2004 dal dr. med. __________, sia

pervenuto all'assicuratore e

quindi quando quest'ultimo abbia

preso conoscenza della sindrome di cui è affetto l'attore;

che tuttavia la

questione non impone verifica dettagliata siccome, al più tardi, la risposta

del dott. __________ è giunta all'assicuratore il 22 novembre 2004;

che il 22 novembre

2004 (doc. B) l'assicuratore ha

comunicato all'attore di aver

saputo, per il tramite del citato dr. __________, che egli soffrirebbe di problemi

alla colonna vertebrale;

che questa

informazione può essere ritenuta topica, poiché definisce con certezza il momento

dal quale decorrono le quattro settimane previste dall'art. 6 LCA, entro le quali l'assicuratore deve recedere dal contratto assicurativo nell'ipotesi in cui venga a conoscenza della

reticenza dell'assicurato;

che è vero che con il

successivo scritto del 14 dicembre 2004 (doc. E) l'assicuratore ha nuovamente avvisato l'attore delle conseguenze a cui andava incontro, nell'eventualità in cui non avesse accettato l'introduzione nel contratto assicurativo di

una reticenza riguardante le affezioni della colonna vertebrale;

che, ciò nonostante, è

soltanto con l'ultimo scritto

del 24 dicembre 2004 (doc. G) che CV 1 ha effettivamente rescisso il

citato contratto d'assicurazione

complementare, annullandolo con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004;

che anche ipotizzando

che è solo dal 22 novembre 2004 che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza imputata all'attore, il tempo intercorso da questo

istante fino al momento della decisione di recedere effettivamente dal

contratto è superiore alle quattro settimane previste dalla legge e perfino dall'art. 10 CGA, che riprende testualmente la

lettera dell'art. 6 LCA;

che, pertanto, non

tutti gli elementi costitutivi del summenzionato disposto art. 6 LCA sono

adempiuti;

che, di conseguenza,

parte convenuta non è legittimata a recedere dal contratto assicurativo

stipulato con AT 1 per reticenza per quanto concerne le due coperture

complementari;

che, quindi, il

contratto d'assicurazione

complementare derivante dalla polizza n. __________ è validamente in vigore dal

1° gennaio 2004;

che, stante le

considerazioni che precedono, la petizione dell'attore va integralmente accolta;

che non si fa luogo

all'attribuzione di ripetibili

all'attore, non essendo

patrocinato;

che l'art. 43 della

Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso per

riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG

contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro

giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in

ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per

riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo

al valore pecuniario (art. 45 OG);

che l'art. 46 OG precisa che

" Nelle

cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma

è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore

litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000

franchi almeno.";

che nella fattispecie,

il valore litigioso è rappresentato dall'importo massimo complessivo che l'attore è chiamato a versare alla convenuta fino al 31 dicembre 2008

- ossia per la durata minima di cinque anni del contratto prevista dall'art. 13 cpv. 1 CGA;

che sono fatti salvi,

prima di allora, un eventuale sinistro o un eventuale aumento dei premi LCA che

permetterebbero allo stipulante di rescindere anticipatamente il contratto

assicurativo in essere (art. 13 cpv. 2 CGA rispettivamente art. 29 CGA);

che per il 2004 l'attore ha pagato un premio mensile di Fr.

239,10 (Fr. 204.- + Fr. 35,10), per cui il limite massimo dei premi LCA che egli

dovrà versare a CV 1 per gli anni 2004-2008 è superiore ai succitati Fr. 8'000.-;

che sono quindi dati

gli estremi per interporre un eventuale ricorso per riforma al Tribunale

Federale di Losanna;

che, infine, secondo

l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;

che con lettera del 14

agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto

privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni private

non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;

che alla luce della citata Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone

quindi di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

§ Di conseguenza il contratto assicurativo

concluso fra AT 1 e CV 1, polizza n. __________ esplica i suoi effetti senza

riserva alcuna.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi

degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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