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Decisione

36.2005.93

Sussidio respinto. Ricorso pure respinto siccome, anche a fronte di diminuzione del reddito, la commutazione delle nuove entrate lorde non consente la concessione del sussidio.

28 settembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art

49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le

famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal.

Per

quanto si riferisce all’anno 2005 le basi di calcolo sono state

mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò

verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle nome della Legge

Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005

l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del

reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di

reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF

34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF

55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per

l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale

malattie per l’anno 2005).

3. Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù

della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati)

l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da

solo il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il

sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il

calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a) persone

soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e

TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31

LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente

limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA ha considerato:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari."

Questa

corte ha soggiunto che:

"

Per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal

reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale,

il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui

l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione

del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato

va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito

imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo

regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal

reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non

potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui

vengono applicate."

(TCA 36.2003.99/112 in re S. pag. 9/10

cfr. anche 36.2003.116 in re T. di ugual data ed ancora ST 19 ottobre 2004 in

re M. 36.2004.129)

Va

ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo

Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la

successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla

legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da

parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo

le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed

interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio

2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre

2004 in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto

infatti che:

" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale -

il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti

di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima

accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in

reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono

giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente

deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del

ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima

di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità

impedisce, come detto, tale agire."

A

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di

tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di

sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

4. Nel

proprio gravame il ricorrente indica la sua mutata situazione economica da

quella determinata con la tassazione 2001 – 2002. Egli invoca la cessazione

dell’attività professionale della moglie ed inizio di attività solo parziale e

la nascita di un figlio.

In merito alla nascita di figli, anche se in concreto l’accertamento

autonomo del reddito da parte dell’amministrazione interviene (per ammissione

stessa dell’UAM) a fronte di altri motivi e quindi il tema non è rilevante

giuridicamente, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è espresso in

una sentenza di principio (Inc. 36.2001.71) del 6 febbraio 2002 in re S.

in cui ha espresso le seguenti considerazioni:

" Occorre domandarsi se, alla luce del tenore

dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito

determinante “in altri casi particolari” la delega del legislativo all’esecutivo

non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal.

(…)

Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha

previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito

da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge,

matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se

assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per

pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per

riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia

stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di

inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono

direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la

cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le

persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di

prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi

d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il

matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente

in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del

testo legale del regolamento in discussione.

Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni

giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito

dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di

tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va

considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle

spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata od

incide semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù

della LAF. Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia

regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in

maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia

dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che

postula la concessione del sussidio, non appare giustificata."

5. A

prescindere da ciò in questa sede occorre rilevare come la tassazione ordinaria

dei coniugi RI 1 per il biennio 2001 – 2002 non permetta loro di ottenere il

sussidio richiesto. In effetti la tassazione ritiene un reddito imponibile di

CHF 48'058.- eccedente quello fissato dal decreto esecutivo del Consiglio di

Stato che fissa i parametri per l’ottenimento del sussidio.

6. A fronte della cessazione

dell’attività lavorativa della moglie dell’assicurato, già al beneficio di

prestazioni LADI, in maniera durevole per il 50% del tempo l’amministrazione

ha operato il calcolo delle entrate della famiglia RI 1 al fine di verificare

se dati gli estremi per il sussidio dopo conversione del reddito lordo

conseguito a mano delle apposite tabelle come indicato nelle considerazioni che

precedono. Ebbene il reddito da ultimo conseguito dai signori RI 1 ed accertato

in maniera incontestata dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia sulla scorta anche

della documentazione fornita dallo stesso ricorrente, permette di ritenere

entrate per complessivi 93'856,10 lordi composti dalle 13 mensilità conseguite

dal marito nell’ambito della sua attività salariata (complessivi CHF 52'078.--)

cui si aggiungono gli assegni famigliari cantonali, gli AF __________,

l’indennità di famiglia per una entrata lorda del marito di CHF 61'582.-

cui si deve sommare il reddito conseguito dalla moglie del ricorrente

costituito dalle entrate della Cassa disoccupazione sin quando versate e, dal 1

giugno 2005, dal salario conseguito (CHF 2'195,30 mensili). Per un totale di

CHF 32'274,10. Il reddito lordo totale conseguito dalla famiglia è quindi stato

calcolato in CHF 93'856,10. Importo che commutato a mano delle apposite tabelle

non permette la concessione del sussidio infatti l'importo, riportato

mensilmente a CHF 7'798.40 convertito, dà un reddito determinante ben superiore

ai CHF 40'000.-.

D'altro

canto non può essere ritenuta una tassazione per un periodo diverso da quello

imposto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente.

Ciò sulla

scorta di costante prassi di questo TCA (v. da ultimo ST 22 settembre 2005 in

re B. 36.2005.78).

7. Alla

luce di queste considerazioni la decisione dell’amministrazione va confermata

in questa sede ed il ricorso respinto senza carico di tassa di giustizia e

spese e senza attribuzione di ripetibili .

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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