36.2005.94
Sussidio respinto. Diminuzione del reddito nell'anno del sussidio, ma le nuove entrate convertitte non consentono la concessione del sussidio.
21 settembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2005.94
Data decisione, Autorità:
21.09.2005, TCA
Titolo:
Sussidio respinto. Diminuzione del reddito nell'anno del sussidio, ma le nuove entrate convertitte non consentono la concessione del sussidio.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.94-95
Lugano
21 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2005 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
Fatti
A. Con
l'inoltro dell'apposito formulario (datato 3 gennaio 2005 e pervenuto il giorno
successivo) RI 1 e RI 2 hanno chiesto il sussidio per fronteggiare i premi
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2005.
RI
2, 1944, e la moglie RI 1 1952 sono salariati, domiciliati a __________ ed
entrambi assicurati presso __________. Il guadagno lordo mensile del marito
ammonta a CHF 3'890.-- quello della moglie a CHF 18.50 per ora di lavoro
svolta.
B. L'Ufficio
Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta di sussidio ed il successivo reclamo
non ha avuto migliore fortuna siccome respinto con decisione 20 luglio 2005 qui
impugnata.
Con
ricorso 26 luglio 2005 RI 2 e RI 1 invocano la decisione di tassazione 2003 ed
il reddito imponibile in essa contenuto (CHF 25'700.--) inferiore ai CHF
34'000.-- fissati dal Consiglio di Stato. Nelle more della procedura i
ricorrenti hanno informato il TCA di avere chiesto anche il sussidio per gli
anni 2003 e 2004.
In
sede di risposta l'amministrazione ha proposto la reiezione dell'impugnativa
con argomenti che saranno ripresi laddove necessario. L'UAM ha chiarito che per
il sussidio 2003 è stata emanata decisione non più contestata e per il 2004 la
procedura è pendente presso l'amministrazione che attende documentazione dai
ricorrenti.
Ai
ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi ed è
stata acquisita copia della tassazione, emessa su reclamo, 2001-2002 che ha
ritenuto un redito imponibile di CHF 40'786.--.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
Considerandi
2.
Come
più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da
ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in
re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal (cfr. consid. 2.2.).
Per
il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri
validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche
apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a
CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito
di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali
determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo
indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante
apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
La
legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa
a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e
TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004
in re M. 36.2004.129) ha considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari."
Questa
Corte ha soggiunto che:
"
Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal
reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo
reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
Va
ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo
Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la
successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla
legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da
parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo
le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed
interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio
2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre
2004.
in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto
infatti che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti
di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima
accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in
reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono
giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente
deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del
ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima
di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità
impedisce, come detto, tale agire."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di
cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4.
Nel
caso concreto per l'anno 2005 l'amministrazione deve, di principio fare capo ai
dati della tassazione 2001-2002 che, incontestatamente, non permettono la
concessione del sussidio. In effetti il reddito imponibile ritenuto nella
decisione 18 febbraio 2002 è stato fissato a CHF 40'786.--.
5.
Va aggiunto che l’autorità amministrativa non può, come sembra
richiedere il ricorrente nel suo esposto, fare uso della decisione di
tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato
dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre
2004.
in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Non è quindi possibile ritenere la decisione di tassazione relativa
all’anno 2003 anche se più attuale. La scelta dell’esecutivo cantonale, per
delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal
giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore
attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare capo – il
principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE
citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di
Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche della
Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni con l’adozione
in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dal fatto che i limiti per la
concessione dei sussidi non sono stati aumentati. La lamentela di RI 1 e RI 2,
pur comprensibile, non può essere recepita in questa sede. La mancanza di
attualità dei dati contenuti nella decisione fiscale indicata dal DE (in casu
quella del 2001 – 2002) appare correggibile grazie alla possibilità per
l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito, specialmente grazie
all’applicazione dell’art. 67 litt. m Reg LCAMal e dalle relative tabelle di
conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da
parte dell'amministrazione cantonale.
6.
Nel
caso concreto l'amministrazione ha calcolato il reddito lordo conseguito dai
coniugi RI 2 cifrandolo in CHF 67'188.55 pari a 5'599.-- mensili lordi, ciò
sulla scorta dei documenti forniti dagli stessi ricorrenti. Gli introiti sono
inferiori rispetto a quelli ritenuti nella decisione di tassazione 2001-2002.
Come
detto questo importo va convertito secondo apposite tabelle allestite dall'amministrazione
d'intesa con le autorità fiscali. Nel caso concreto la conversione non permette
la concessione del sussidio. Infatti l'importo va ritenuto come tale senza
deduzione. Le deduzioni ammesse per giurisprudenza essendo limitate e non
ricorrendone gli estremi nel caso concreto.
Le
entrate lorde, convertite, permettono di ritenere un reddito determinante
superiore ai CHF 40'000.--
Alla
luce di ciò, purtroppo, il ricorso va respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati. La presente decisione, che si fonda sull’applicazione del
diritto cantonale, è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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