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Decisione

36.2005.94

Sussidio respinto. Diminuzione del reddito nell'anno del sussidio, ma le nuove entrate convertitte non consentono la concessione del sussidio.

21 settembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

l'inoltro dell'apposito formulario (datato 3 gennaio 2005 e pervenuto il giorno

successivo) RI 1 e RI 2 hanno chiesto il sussidio per fronteggiare i premi

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2005.

RI

2, 1944, e la moglie RI 1 1952 sono salariati, domiciliati a __________ ed

entrambi assicurati presso __________. Il guadagno lordo mensile del marito

ammonta a CHF 3'890.-- quello della moglie a CHF 18.50 per ora di lavoro

svolta.

B. L'Ufficio

Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta di sussidio ed il successivo reclamo

non ha avuto migliore fortuna siccome respinto con decisione 20 luglio 2005 qui

impugnata.

Con

ricorso 26 luglio 2005 RI 2 e RI 1 invocano la decisione di tassazione 2003 ed

il reddito imponibile in essa contenuto (CHF 25'700.--) inferiore ai CHF

34'000.-- fissati dal Consiglio di Stato. Nelle more della procedura i

ricorrenti hanno informato il TCA di avere chiesto anche il sussidio per gli

anni 2003 e 2004.

In

sede di risposta l'amministrazione ha proposto la reiezione dell'impugnativa

con argomenti che saranno ripresi laddove necessario. L'UAM ha chiarito che per

il sussidio 2003 è stata emanata decisione non più contestata e per il 2004 la

procedura è pendente presso l'amministrazione che attende documentazione dai

ricorrenti.

Ai

ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi ed è

stata acquisita copia della tassazione, emessa su reclamo, 2001-2002 che ha

ritenuto un redito imponibile di CHF 40'786.--.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Come

più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da

ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in

re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i

Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le

famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal (cfr. consid. 2.2.).

Per

il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri

validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche

apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli

sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto

quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta

cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a

CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito

di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali

di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

3.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali

determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo

indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui

sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante

apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei

limiti per la concessione del sussidio.

La

legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone

soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo

il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa

con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa

a seguito di maternità;

m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e

TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31

LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente

limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004

in re M. 36.2004.129) ha considerato:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari."

Questa

Corte ha soggiunto che:

"

Per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal

reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le

malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere

conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo

reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

Va

ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo

Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la

successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla

legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da

parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo

le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed

interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio

2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre

2004.

in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto

infatti che:

" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale -

il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti

di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima

accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in

reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono

giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente

deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del

ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima

di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità

impedisce, come detto, tale agire."

A

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di

cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

4.

Nel

caso concreto per l'anno 2005 l'amministrazione deve, di principio fare capo ai

dati della tassazione 2001-2002 che, incontestatamente, non permettono la

concessione del sussidio. In effetti il reddito imponibile ritenuto nella

decisione 18 febbraio 2002 è stato fissato a CHF 40'786.--.

5.

Va aggiunto che l’autorità amministrativa non può, come sembra

richiedere il ricorrente nel suo esposto, fare uso della decisione di

tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato

dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre

2004.

in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Non è quindi possibile ritenere la decisione di tassazione relativa

all’anno 2003 anche se più attuale. La scelta dell’esecutivo cantonale, per

delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal

giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore

attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare capo – il

principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE

citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di

Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche della

Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni con l’adozione

in particolare del cd 4 pacchetto fiscale) e dal fatto che i limiti per la

concessione dei sussidi non sono stati aumentati. La lamentela di RI 1 e RI 2,

pur comprensibile, non può essere recepita in questa sede. La mancanza di

attualità dei dati contenuti nella decisione fiscale indicata dal DE (in casu

quella del 2001 – 2002) appare correggibile grazie alla possibilità per

l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito, specialmente grazie

all’applicazione dell’art. 67 litt. m Reg LCAMal e dalle relative tabelle di

conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da

parte dell'amministrazione cantonale.

6.

Nel

caso concreto l'amministrazione ha calcolato il reddito lordo conseguito dai

coniugi RI 2 cifrandolo in CHF 67'188.55 pari a 5'599.-- mensili lordi, ciò

sulla scorta dei documenti forniti dagli stessi ricorrenti. Gli introiti sono

inferiori rispetto a quelli ritenuti nella decisione di tassazione 2001-2002.

Come

detto questo importo va convertito secondo apposite tabelle allestite dall'amministrazione

d'intesa con le autorità fiscali. Nel caso concreto la conversione non permette

la concessione del sussidio. Infatti l'importo va ritenuto come tale senza

deduzione. Le deduzioni ammesse per giurisprudenza essendo limitate e non

ricorrendone gli estremi nel caso concreto.

Le

entrate lorde, convertite, permettono di ritenere un reddito determinante

superiore ai CHF 40'000.--

Alla

luce di ciò, purtroppo, il ricorso va respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati. La presente decisione, che si fonda sull’applicazione del

diritto cantonale, è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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