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Decisione

36.2005.96

Richiesta di indennità per perdita di guadagno in caso di malattia.

10 aprile 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nato nel __________, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di

malattia presso la cassa malati CO 1.

L’assicuratore

in seguito all’insorgere di un’inabilità lavorativa (a causa di un infarto

miocardico, conseguenze coronopatia cronica e ischemica inducibile da sforzo) dal

marzo 2004 ha versato le prestazioni pattuite.

Sulla

base del rapporto del proprio medico di fiducia, dr. med. __________, la Cassa

malati, con decisione del 13 maggio 2005, ha concesso all’interessato un

termine fino al 31 maggio 2005 per trovare un’attività confacente al suo stato

di salute.

B. Con

decisione su opposizione del 19 luglio 2005 l’assicuratore ha confermato la

cessazione del versamento di ulteriori indennità giornaliere.

C. Contro

la predetta decisione RI 1 è tempestivamente insorto, chiedendo il versamento

di indennità giornaliere al 100% fino al 23 agosto 2005 e al 50% dal 24 agosto

2005, avendo da tale data ritrovato un’occupazione al 50%.

D. Nella

sua risposta del 5 settembre 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso con

motivazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc.

III).

E. Il

7 settembre 2005 l’interessato ha fatto pervenire uno scritto tramite il quale

ha indicato di essere stato sottoposto ad una perizia medica nell’ambito della

richiesta di prestazioni dell’AI (doc. V).

F. Pendente

causa il TCA ha effettuato numerosi accertamenti sui quali le parti hanno

potuto esprimersi in merito (cfr. doc. da VII a XXVI).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se la cassa ha agito correttamente

concedendo all’interessato un termine di 3 settimane per trovare un’occupazione

adeguata e negando ogni ulteriore prestazione.

3.

Giusta

l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la

capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. Nel caso concreto

le condizioni generali d'assicurazione (art. 18.3) prevedono il diritto

all'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa di almeno il 50 %.

Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche

all'art. 72 LAMal (cfr. RAMI

1998.

KV45, p. 430) - viene considerato incapace al

lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria

attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando

l'eser­ci­zio di una tale attività rischia di aggravarne le condi­zioni di

salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; U. Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, pag. 82 n. 2 ad art. 6).

L'art.

6.

LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività.

A

proposito dell'art. 6 LPGA, la dottrina, ed in particolare Kieser (Kommentar

ATSG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 6 pag. 81 segg.), ritiene

applicabile la giurisprudenza sviluppata precedentemente dal TFA (cfr. in

particolare pag. 82, N. 1).

La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a ri­spet­tare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss.) - bensì la diminuzione della

capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V

283, consid. 1c).

Il

grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento

all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto

può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata

dall'assicurato.

Anche

nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio -

comune a tutti i campi delle assi­cu­razioni sociali - secondo cui l'assicurato

é tenuto all'ob­bligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno

alla salute. Si tratta di un principio genera­le del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente

dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285,

cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2).

Quindi,

se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione

esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare

quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possi­bile le

ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto,

in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é

obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavora­tivi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Va, qui,

rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un

determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti

degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess

1997.

pag. 71 e dottrina ivi citata).

4.

Va

innanzitutto esaminato se a giusta ragione la cassa ha negato all’insorgente il

versamento di indennità giornaliere con effetto dal 1° giugno 2005.

L’interessato

è stato sottoposto a diversi esami medici.

In

particolare il dr. med. __________, medico fiduciario, così si è espresso in

data 27 aprile 2005:

" Letzte Unterbreitung an Vertrauensärztlichen Dienst

vom 29.12.2004. Neu haben wir ein Echokardiogramm vom 07.12.2004. Die

Ergometrie zeigt eine gute Belastung mit einer Wattzahl max. von 175, bei einer

maximalen Frequenz von 155 ohne Zeichen einer koronaren Minderdurchblutung.

Aufgrund der Echoradiographie haben wir segmentale Veränderungen der

Ventrikulbeweglichkeit links, vereinbar mit ischämischen Kardiopathie.

Der Patient ist aufgrund dieses Befundes in einer leichten

körperlichen Tätigkeit zu 100% arbeitsfähig. Eine 175 Watt Leistung auf dem

Fahrrad Ergometer kann problemlos mit leichterer körperlicher Tätigkeit und

Heben von Lasten bis 10kg vereinbart werden.

Vorschlag des Vertrauensarztes:

Falls keine weiteren Diagnosen oder Angaben über die Krankheit

vorliegen, ist der Patient in einer leichten körperlichen Tätigkeit

arbeitsfähig. Ich kann mich nicht über die Tätigkeit äussern die er bisher

verübt hat, da mir die Unterlagen fehlen."

Da

parte suo il Dott. __________, medico chirurgo, curante del ricorrente, con

certificato del 26 luglio 2005 ha affermato che l’insorgente “necessita di riposo al 100% fino al 23/8/05”

e che “dal 24/8/05 è riammesso al lavoro

nella misura del 50% in ore lavorative.” (doc. A4). Il 31 agosto

2005.

lo stesso medico ha indicato che l’insorgente “è da considerarsi invalido al 50% in ore lavorative fino al

30/09/05” (doc. 12).

Il

26.

agosto 2005 l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia medica ad opera

del Dr. med. __________, FMH Medicina interna e cardiologia, il quale, dopo

aver descritto l’anamnesi, aver evidenziato i dati soggettivi dell’assicurato e

le constatazioni obbiettive, ha posto le diagnosi di stato dopo infarto

miocardio anteriore 06.02.2004 e sindrome ansioso-depressiva reattiva (doc.

VI). Circa i dati soggettivi dell’assicurato, lo specialista ha affermato che “dopo l’infarto miocardico insorto all’inizio

del 2004, il paziente ha attraversato una fase molto travagliata caratterizzata

da dolori ricorrenti al torace sotto forma di fitte puntiformi della durata di

qualche secondo, da dolori retrostenali persistenti anche per ore, non

evocabili all’inspiro, con minima tendenza al peggioramento sotto sforzo, da un

sentimento di marcata insicurezza, aggravato da ansia e timore legati

all’evento coronarico acuto insorto in giovane età. Il paziente ha quindi

sviluppato una importante sindrome ansioso-depressiva reattiva da cui ha

iniziato a riprendersi solo negli ultimi mesi. Ciò anche grazie alla ripresa

dell’attività fisica soprattutto degli allenamenti in bicicletta. Attualmente

il paziente lamenta una dispnea da sforzo NYHA-I-II con rari dolori

retrosternali. Le misurazioni della PA al domicilio danno valori altalenanti ma

prevalentemente nella norma.”

A

proposito delle conseguenze sulla capacità di lavoro, lo specialista ha

evidenziato come “a livello psicologico

e mentale il paziente sembra ora aver superato il momento di depressione

reattiva sviluppata dopo l’evento acuto. A livello fisico malgrado un infarto

di dimensioni lievi-moderate, la funzione del ventricolo sinistro è pressoché

normale, la capacità di sforzo, dopo gli allenamenti effettuati negli ultimi

mesi, appare nettamente superiore alla norma.” (sottolineatura

del redattore)

A

proposito delle conseguenze dei disturbi sull’attività attuale, lo specialista

ha affermato che “il paziente ha

ricominciato a lavorare da qualche giorno al 50% ed è realistico pensare che

potrà riprendere l’attività al 100% a partire dal 01.01.2006.” Egli

ha inoltre affermato che vi è un “abilità

lavorativa al 100% per attività lievi e moderate, possibile inabilità al 100%

per attività pesanti.”

Il

26.

settembre 2005 il medico dell’SMR, __________, ha interpellato il perito,

dr. med. __________, affermando che “in

presenza di un paziente asintomatico, con una funzione cardiaca conservata, non

mi è chiaro il motivo per il quale non debba essere riconosciuta dal punto di

vista cardiologico una capacità lavorativa completa. Il fatto che il paziente,

su indicazione del medico curante, abbia ripreso un’attività al 50% o il fatto

che non vi sia attualmente disponibile sul mercato un’attività a tempo pieno,

non deve influire sulla determinazione della capacità lavorativa dal punto di

vista cardiologico in base ai risultati degli esami fatti.” (doc.

XXIV/3)

Con

risposta dell’11 novembre 2005 lo specialista ha rilevato che “durante l’esame peritale cardiologico

effettuato il 26.08.2005 è stata rilevata una funzione sistolica ventricolare a

sinistra praticamente normale e una capacità di sforzo ben al di spora della

norma. In queste condizioni, concordo nel ritenere che non vi siano, dal punto

di vista cardiaco, grosse limitazioni alla ripresa della piena attività

lavorativa nell’ambito alberghiero. Ammetto che la mia valutazione peritale è

stata in parte influenzata dalla problematica psichica con probabile

depressione reattiva, fatto non inusuale dopo interventi coronarici. Dal punto

di vista puramente cardiaco si può considerare il paziente inabile al 100% dal

06.02.2004

fino a circa la fine di maggio del 2004, mese in cui è stata

eseguita una scintigrafia miocardia con esito normale. L’ulteriore decorso è

stato dominato da un problema di natura psichica e meno di natura cardiaca, ad

eccezione di un possibile decondizionamento muscolare.” (doc.

XXIV/2)

Il

16.

novembre 2005 il dr. med. __________, nelle raccomandazioni dell’SMR, ha

affermato che l’interessato “ha avuto un

infarto miocardico il 2 febbraio 2004, in seguito è stato sottoposto a

dilatazione coronaria (PTCA) con posa di stent; il risultato è stato definito

buono al controllo coronografico. Gli esami eseguiti in seguito (ecografia,

scintigrafia, cicloergometria a 215 Watt) dimostrano che la funzione cardiaca è

buona.

Quindi

non vi sono limitazioni nell’abituale attività di maître (che al 70% secondo la

definizione DL si svolge alla scrivania) ma neanche in quella di cameriere.

Il

perito cardiologo ritiene dapprima che ci sia una IL 50%, ritenendo però che in

gennaio possa riprendere al 100%, richiesto di precisazioni ammette che dal

punto di vista cardiologico non vi è nessuna IL, visto l’esito degli esami

specialistici.

Aggiunge

però che è presente una sindrome ansioso-depressiva, mai però citata in

precedenza (vedi rapporto del curante e anche valutazione __________) né mai

stata in trattamento, per cui non si prende in considerazione. D’altra parte,

sempre nel rapporto del perito è scritto (pag. 2, punto 2) che negli ultimi

mesi ha iniziato a riprendersi grazie all’attività fisica e agli allenamenti in

bicicletta).

IL

100% da febbraio 2004, 50% da giugno 2005, 0% dall’agosto 2005, data della

perizia. Probabilmente già prima era presente una CL maggiore, ma con la

perizia è stato dimostrato che non esiste IL da agosto 2005. In dicembre 2004

il medico fiduciario constatava ancora IL totale, esortava però a chiarire la

situazione.” (doc. XXIV/4)

Con

decisione del 12 gennaio 2006 l’AI ha assegnato al ricorrente una rendita

invalidità del 100% dal 1.2.2005 al 31.8.2005 (dopo tre mesi del perdurare del miglioramento

dello stato di salute, art. 88a OAI, doc. XXIV/8), indicando, a motivazione

della decisione, che “dal 20.02.2004

(inizio dell’anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo

rilevante. Nel caso specifico, dagli atti medici-specialistici acquisiti

all’incarto e dalla perizia esperita dal Dr. __________, si evince che lei è

stato inabile nella sua abituale attività quale Maître d’Hotel nella misura del

100% dal 20.02.2004, del 50% dal 01.06.2005 e dal 24.08.2005 è nuovamente abile

al lavoro nella misura completa.”

Va

ancora rilevato che in data 21 luglio 2005 l’__________ di __________ ha

notificato all’interessato la decisione di ritenerlo invalido al 50% a causa di

una disabilità cardiocircolatoria (doc. A8) e che dagli atti emerge che dal 24

agosto 2005 l’interessato lavora al 50% quale cameriere, responsabile di sala.

Con

scritto del 31 gennaio 2006 il TCA ha chiesto all’insorgente di voler precisare

se è stato sottoposto ad altri esami medici in altri ambiti e, in tal caso, di

trasmettere copia dei referti (doc. XXI). In data 17 febbraio 2006 l’assicurato

ha precisato: “prendo atto solo ora che

l’intimata parla se ho avuto problemi psichici, stiamo scherzando? Ricordo che

il sottoscritto ha subito un INFARTO e, tenuto in convalescenza dai Dottori,

(…)” e che “resto con la mia

richiesta di avere l’indennità giornaliera dei mesi di Giugno, luglio, agosto e

fino dicembre al 50%.” (doc. XXII).

In

data 9 marzo 2006 la Cassa malati ha ribadito di non dover più versare alcuna

indennità dal 1° giugno 2005 (doc. XXIX).

5.

Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid.

5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.

31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo

(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF

104.

V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

6.

Va

innanzitutto rilevato, a proposito della decisione dell’__________ di assegnare

una rendita d’invalidità al 50% a causa di una disabilità derivante da una

problematica cardiocircolatoria, che, come stabilito dal TFA, anche in seguito

all’entrata in vigore dell’ALC, il grado d’invalidità si determina unicamente

in base al diritto svizzero. Infatti, in DTF 130 V 253, al consid. 2.4 (cfr. anche Silvia Bucher, Die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen (FZA), in

SZS 2004, pag. 405 e segg., in particolare pag. 422), l’Alta Corte ha precisato

che:

" 2.4 Während somit das FZA gegenüber der bisherigen

Rechtslage für unter den persönlichen Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71

fallende Versicherte insofern eine Verbesserung bringt, als Viertelsrenten neu

exportierbar sind, ändert sich hinsichtlich der Invaliditätsbemessung nichts an

der bisherigen Rechtslage. Wie in nach dem Sozialversicherungsabkommen mit

Österreich zu beurteilenden Fällen die Gewährung von Leistungen durch ein

österreichisches Versicherungsorgan die invalidenversicherungsrechtliche

Beurteilung nach schweizerischem Recht nicht präjudiziert (Urteil K. vom 4.

Februar 2003, I 435/02, Erw. 2), bestimmt sich der Invaliditätsgrad auch nach

Inkrafttreten des FZA (abgesehen von der Berücksichtigung der von den Trägern

der anderen Staaten erhaltenen ärztlichen Unterlagen und Berichte gemäss Art.

40.

der Verordnung Nr. 574/72; vgl. auch Art. 51 der Verordnung Nr. 574/72)

allein nach schweizerischem Recht. Nach Art. 40 Abs. 4 der Verordnung Nr.

1408/71 ist nämlich die vom Träger eines Staates getroffene Entscheidung über

die Invalidität eines Antragstellers für den Träger eines anderen betroffenen

Staates nur dann verbindlich, wenn die in den Rechtsvorschriften dieser Staaten

festgelegten Tatbestandsmerkmale der Invalidität in Anhang V dieser Verordnung

als übereinstimmend anerkannt sind, was für das Verhältnis zwischen Österreich und

der Schweiz (ebenso wie für das Verhältnis zwischen den übrigen EU-Mitgliedstaaten

und der Schweiz) nicht der Fall ist."

(sottolineatura del redattore)

Va

poi ancora evidenziato come la circostanza che in precedenza l’insorgente aveva

già cercato lavoro, anche nel 2004, contrariamente a quanto ritiene

l’assicuratore, non pregiudica il giudizio circa l’inabilità lavorativa.

Infatti la valutazione della capacità lavorativa va fatta, di regola, sulla

base degli atti medici.

La

circostanza che l’insorgente sarebbe incapace al lavoro a causa della patologia

cardiocircolatoria anche dopo il 24 agosto 2005, è attestato unicamente da un

certificato medico del curante, dott. __________ (medico chirurgo, spec. in

Terapia Fisica e Riabilitazione), di poche righe, non motivato, nel quale si

indica semplicemente che l’interessato “necessita

di riposo al 100% fino al 23/8/05 s.e. dal 24/8/05 è riammesso al lavoro nella

misura del 50% in ore lavorative.” (doc. A4).

Come

visto, tuttavia, va tenuto conto che le valutazioni del medico curante, secondo

la generale esperienza della vita, in caso di dubbio, tendono ad essere

favorevoli al paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc).

Va

del resto rilevato come già in data 27 luglio 2005 il curante ha indicato che

il suo paziente sarebbe stato abile al lavoro al 50% da mercoledì 24 agosto

2005.

(doc. A4), ossia proprio dal giorno d’inizio del suo nuovo lavoro (al 50%)

secondo il contratto sottoscritto il 1° agosto 2005 (doc. A7).

Per

quanto concerne il rapporto del Dr. med. __________, cardiologo, che

inizialmente aveva indicato un’inabilità al 50% fino al 31 dicembre 2005 ed

un’abilità totale dal 1° gennaio 2006 (cfr. doc. VI), in seguito alla richiesta

di delucidazione da parte dell’AI, é risultato che l’interessato in realtà, dal

punto di vista cardiaco, è abile al 100% (cfr. doc. XXIV/2: “Dal punto di vista puramente cardiaco si può

considerare il paziente inabile al 100% dal 06.02.2004 fino a circa la fine di

maggio del 2004, mese in cui è stata eseguita una scintigrafia miocardia con

esito normale. L’ulteriore decorso è stato dominato da un problema di natura

psichica e meno di natura cardiaca, ad eccezione di un possibile

decondizionamento muscolare.”).

Per

cui, circa l’aspetto cardiaco, come rileva correttamente il medico dell’SMR, __________,

viste le risultanze degli esami specialistici, non vi è alcuna inabilità

lavorativa già dal maggio 2004.

Per

quanto concerne la problematica psichiatrica, evidenziata unicamente dal perito

cardiologo, va rilevato come lo stesso insorgente apparentemente nega di aver

avuto problemi psichici (cfr. doc. XXII). Infatti, interpellato in merito circa

la presenza di altre patologie oltre a quella cardiaca, l’insorgente ha affermato:

“Prendo atto solo ora che l’intimata parla

se ho avuto problemi psichici, stiamo scherzando? Ricordo che il sottoscritto

ha subito un infarto e, tenuto in convalescenza dai Dottori.” (doc.

XXII + Bis) e non ha trasmesso altri atti medici inerenti patologie in ambiti

non cardiaci (doc. XXI).

Non

vi è alcun dubbio che se l’insorgente avesse avuto ancora problematiche di

carattere psichico si sarebbe perlomeno rivolto anche ad uno psichiatra, ciò

che non è avvenuto.

Del

resto, né dai certificati del medico curante, né dalla decisione dell’__________,

che ha accordato una rendita d’invalidità a causa della patologia cardiaca, né

da altri referti medici emergono patologie di natura psichica.

Anche

il perito dell’AI, nella sua perizia, a proposito delle conseguenze sulla

capacità al lavoro dell’insorgente, ha evidenziato come “a livello psicologico e mentale il paziente sembra ora aver

superato il momento di depressione reattiva sviluppata dopo l’evento acuto. A

livello fisico malgrado un infarto di dimensioni lievi-moderate, la funzione

del ventricolo sinistro è pressoché normale, la capacità di sforzo, dopo gli

allenamenti effettuati negli ultimi mesi, appare nettamente superiore alla

norma.” (doc. VI, sottolineatura del redattore).

Per

cui, dal punto di vista psichiatrico, dal 26 agosto 2005, data della visita

presso il Dr. med. __________, l’interessato è sicuramente abile al 100%. Per

quanto concerne il periodo precedente, ed in particolare quello dal 1° giugno

2005.

al 25 agosto 2005, va evidenziato, come visto in precedenza, che la

sindrome ansioso-depressiva, non è mai stata citata in precedenza, da nessun

medico (né dal curante né dai medici dell’__________, cfr. incarto cassa e AI) e

non trova alcun fondamento negli atti, per cui non va presa in considerazione.

Alla

luce delle considerazioni sopra esposte, questo TCA si scosta pertanto dalla

decisione presa dall’AI per il periodo dal 1° giugno 2005 al 26 agosto 2005,

non essendoci alcun motivo di tipo medico per ritenere che vi sia un’inabilità

lavorativa oltre il 31 maggio 2005.

Infatti

tutti gli esami eseguiti (ecografia, scintigrafia, cicloergometria a 215 Watt),

dimostrano che la funzione cardiaca è buona e non vi sono indizi per

un’inabilità al 50%. Non vi sono pertanto limitazioni per svolgere l’attività

di maître d’hotel/cameriere.

Non

va invece preso in considerazione il referto del 27 aprile 2005 del medico

fiduciario della Cassa, Dr. med. __________, specialista in

medicina interna, e quindi non

esperto in materia, poiché comunque, in mancanza di documentazione non è stato

in grado di determinarsi circa l’incapacità lavorativa nell’attività abituale

del paziente (doc. 6: “Ich

kann mich nicht über die Tätigkeit äussern die er bisher verübt hat, da mir die

Unterlagen fehlen”).

In

queste condizioni, d'avviso di questo TCA, alla luce della documentazione

medica raccolta agli atti, non è dimostrato secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c; STFA del 22

agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999

nella causa F., C 341/98, consid. 3; SZS 1993 pag. 106

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983.

pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF

112.

V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), che l’insorgente è stato

inabile al lavoro oltre il 31 maggio 2005.

In

queste condizioni, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va

respinto.

Non

si impone invece l’obbligo di ridurre il danno nella misura in cui l’insorgente

dal 1° giugno 2005 è totalmente abile al lavoro e non deve di conseguenza

trovare un’occupazione adeguata, avendo ripreso del resto a lavorare al 50%

nella medesima attività precedentemente esercitata nel corso del mese di agosto.

Infine,

poiché il ricorrente è abile al lavoro al 100%, la Cassa non è più tenuta a

versare le indennità giornaliere malgrado il contratto preveda la possibilità

di pagamento per 720 giorni.

La richiesta di togliere

l’effetto sospensivo diventa priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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