36.2005.96
Richiesta di indennità per perdita di guadagno in caso di malattia.
10 aprile 2006Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.96
Data decisione, Autorità:
10.04.2006, TCA
Titolo:
Richiesta di indennità per perdita di guadagno in caso di malattia.
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 72 LAMAL
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.96
cs
Lugano
10 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 luglio
2005 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel __________, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di
malattia presso la cassa malati CO 1.
L’assicuratore
in seguito all’insorgere di un’inabilità lavorativa (a causa di un infarto
miocardico, conseguenze coronopatia cronica e ischemica inducibile da sforzo) dal
marzo 2004 ha versato le prestazioni pattuite.
Sulla
base del rapporto del proprio medico di fiducia, dr. med. __________, la Cassa
malati, con decisione del 13 maggio 2005, ha concesso all’interessato un
termine fino al 31 maggio 2005 per trovare un’attività confacente al suo stato
di salute.
B. Con
decisione su opposizione del 19 luglio 2005 l’assicuratore ha confermato la
cessazione del versamento di ulteriori indennità giornaliere.
C. Contro
la predetta decisione RI 1 è tempestivamente insorto, chiedendo il versamento
di indennità giornaliere al 100% fino al 23 agosto 2005 e al 50% dal 24 agosto
2005, avendo da tale data ritrovato un’occupazione al 50%.
D. Nella
sua risposta del 5 settembre 2005 la Cassa propone di respingere il ricorso con
motivazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc.
III).
E. Il
7 settembre 2005 l’interessato ha fatto pervenire uno scritto tramite il quale
ha indicato di essere stato sottoposto ad una perizia medica nell’ambito della
richiesta di prestazioni dell’AI (doc. V).
F. Pendente
causa il TCA ha effettuato numerosi accertamenti sui quali le parti hanno
potuto esprimersi in merito (cfr. doc. da VII a XXVI).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione a sapere se la cassa ha agito correttamente
concedendo all’interessato un termine di 3 settimane per trovare un’occupazione
adeguata e negando ogni ulteriore prestazione.
3.
Giusta
l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. Nel caso concreto
le condizioni generali d'assicurazione (art. 18.3) prevedono il diritto
all'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa di almeno il 50 %.
Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'art. 72 LAMal (cfr. RAMI
1998.
KV45, p. 430) - viene considerato incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di
salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; U. Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, pag. 82 n. 2 ad art. 6).
L'art.
6.
LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività.
A
proposito dell'art. 6 LPGA, la dottrina, ed in particolare Kieser (Kommentar
ATSG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 6 pag. 81 segg.), ritiene
applicabile la giurisprudenza sviluppata precedentemente dal TFA (cfr. in
particolare pag. 82, N. 1).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss.) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, consid. 1c).
Il
grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio -
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato
é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno
alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente
dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285,
cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2).
Quindi,
se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui,
rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un
determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti
degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess
1997.
pag. 71 e dottrina ivi citata).
4.
Va
innanzitutto esaminato se a giusta ragione la cassa ha negato all’insorgente il
versamento di indennità giornaliere con effetto dal 1° giugno 2005.
L’interessato
è stato sottoposto a diversi esami medici.
In
particolare il dr. med. __________, medico fiduciario, così si è espresso in
data 27 aprile 2005:
" Letzte Unterbreitung an Vertrauensärztlichen Dienst
vom 29.12.2004. Neu haben wir ein Echokardiogramm vom 07.12.2004. Die
Ergometrie zeigt eine gute Belastung mit einer Wattzahl max. von 175, bei einer
maximalen Frequenz von 155 ohne Zeichen einer koronaren Minderdurchblutung.
Aufgrund der Echoradiographie haben wir segmentale Veränderungen der
Ventrikulbeweglichkeit links, vereinbar mit ischämischen Kardiopathie.
Der Patient ist aufgrund dieses Befundes in einer leichten
körperlichen Tätigkeit zu 100% arbeitsfähig. Eine 175 Watt Leistung auf dem
Fahrrad Ergometer kann problemlos mit leichterer körperlicher Tätigkeit und
Heben von Lasten bis 10kg vereinbart werden.
Vorschlag des Vertrauensarztes:
Falls keine weiteren Diagnosen oder Angaben über die Krankheit
vorliegen, ist der Patient in einer leichten körperlichen Tätigkeit
arbeitsfähig. Ich kann mich nicht über die Tätigkeit äussern die er bisher
verübt hat, da mir die Unterlagen fehlen."
Da
parte suo il Dott. __________, medico chirurgo, curante del ricorrente, con
certificato del 26 luglio 2005 ha affermato che l’insorgente “necessita di riposo al 100% fino al 23/8/05”
e che “dal 24/8/05 è riammesso al lavoro
nella misura del 50% in ore lavorative.” (doc. A4). Il 31 agosto
2005.
lo stesso medico ha indicato che l’insorgente “è da considerarsi invalido al 50% in ore lavorative fino al
30/09/05” (doc. 12).
Il
26.
agosto 2005 l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia medica ad opera
del Dr. med. __________, FMH Medicina interna e cardiologia, il quale, dopo
aver descritto l’anamnesi, aver evidenziato i dati soggettivi dell’assicurato e
le constatazioni obbiettive, ha posto le diagnosi di stato dopo infarto
miocardio anteriore 06.02.2004 e sindrome ansioso-depressiva reattiva (doc.
VI). Circa i dati soggettivi dell’assicurato, lo specialista ha affermato che “dopo l’infarto miocardico insorto all’inizio
del 2004, il paziente ha attraversato una fase molto travagliata caratterizzata
da dolori ricorrenti al torace sotto forma di fitte puntiformi della durata di
qualche secondo, da dolori retrostenali persistenti anche per ore, non
evocabili all’inspiro, con minima tendenza al peggioramento sotto sforzo, da un
sentimento di marcata insicurezza, aggravato da ansia e timore legati
all’evento coronarico acuto insorto in giovane età. Il paziente ha quindi
sviluppato una importante sindrome ansioso-depressiva reattiva da cui ha
iniziato a riprendersi solo negli ultimi mesi. Ciò anche grazie alla ripresa
dell’attività fisica soprattutto degli allenamenti in bicicletta. Attualmente
il paziente lamenta una dispnea da sforzo NYHA-I-II con rari dolori
retrosternali. Le misurazioni della PA al domicilio danno valori altalenanti ma
prevalentemente nella norma.”
A
proposito delle conseguenze sulla capacità di lavoro, lo specialista ha
evidenziato come “a livello psicologico
e mentale il paziente sembra ora aver superato il momento di depressione
reattiva sviluppata dopo l’evento acuto. A livello fisico malgrado un infarto
di dimensioni lievi-moderate, la funzione del ventricolo sinistro è pressoché
normale, la capacità di sforzo, dopo gli allenamenti effettuati negli ultimi
mesi, appare nettamente superiore alla norma.” (sottolineatura
del redattore)
A
proposito delle conseguenze dei disturbi sull’attività attuale, lo specialista
ha affermato che “il paziente ha
ricominciato a lavorare da qualche giorno al 50% ed è realistico pensare che
potrà riprendere l’attività al 100% a partire dal 01.01.2006.” Egli
ha inoltre affermato che vi è un “abilità
lavorativa al 100% per attività lievi e moderate, possibile inabilità al 100%
per attività pesanti.”
Il
26.
settembre 2005 il medico dell’SMR, __________, ha interpellato il perito,
dr. med. __________, affermando che “in
presenza di un paziente asintomatico, con una funzione cardiaca conservata, non
mi è chiaro il motivo per il quale non debba essere riconosciuta dal punto di
vista cardiologico una capacità lavorativa completa. Il fatto che il paziente,
su indicazione del medico curante, abbia ripreso un’attività al 50% o il fatto
che non vi sia attualmente disponibile sul mercato un’attività a tempo pieno,
non deve influire sulla determinazione della capacità lavorativa dal punto di
vista cardiologico in base ai risultati degli esami fatti.” (doc.
XXIV/3)
Con
risposta dell’11 novembre 2005 lo specialista ha rilevato che “durante l’esame peritale cardiologico
effettuato il 26.08.2005 è stata rilevata una funzione sistolica ventricolare a
sinistra praticamente normale e una capacità di sforzo ben al di spora della
norma. In queste condizioni, concordo nel ritenere che non vi siano, dal punto
di vista cardiaco, grosse limitazioni alla ripresa della piena attività
lavorativa nell’ambito alberghiero. Ammetto che la mia valutazione peritale è
stata in parte influenzata dalla problematica psichica con probabile
depressione reattiva, fatto non inusuale dopo interventi coronarici. Dal punto
di vista puramente cardiaco si può considerare il paziente inabile al 100% dal
06.02.2004
fino a circa la fine di maggio del 2004, mese in cui è stata
eseguita una scintigrafia miocardia con esito normale. L’ulteriore decorso è
stato dominato da un problema di natura psichica e meno di natura cardiaca, ad
eccezione di un possibile decondizionamento muscolare.” (doc.
XXIV/2)
Il
16.
novembre 2005 il dr. med. __________, nelle raccomandazioni dell’SMR, ha
affermato che l’interessato “ha avuto un
infarto miocardico il 2 febbraio 2004, in seguito è stato sottoposto a
dilatazione coronaria (PTCA) con posa di stent; il risultato è stato definito
buono al controllo coronografico. Gli esami eseguiti in seguito (ecografia,
scintigrafia, cicloergometria a 215 Watt) dimostrano che la funzione cardiaca è
buona.
Quindi
non vi sono limitazioni nell’abituale attività di maître (che al 70% secondo la
definizione DL si svolge alla scrivania) ma neanche in quella di cameriere.
Il
perito cardiologo ritiene dapprima che ci sia una IL 50%, ritenendo però che in
gennaio possa riprendere al 100%, richiesto di precisazioni ammette che dal
punto di vista cardiologico non vi è nessuna IL, visto l’esito degli esami
specialistici.
Aggiunge
però che è presente una sindrome ansioso-depressiva, mai però citata in
precedenza (vedi rapporto del curante e anche valutazione __________) né mai
stata in trattamento, per cui non si prende in considerazione. D’altra parte,
sempre nel rapporto del perito è scritto (pag. 2, punto 2) che negli ultimi
mesi ha iniziato a riprendersi grazie all’attività fisica e agli allenamenti in
bicicletta).
IL
100% da febbraio 2004, 50% da giugno 2005, 0% dall’agosto 2005, data della
perizia. Probabilmente già prima era presente una CL maggiore, ma con la
perizia è stato dimostrato che non esiste IL da agosto 2005. In dicembre 2004
il medico fiduciario constatava ancora IL totale, esortava però a chiarire la
situazione.” (doc. XXIV/4)
Con
decisione del 12 gennaio 2006 l’AI ha assegnato al ricorrente una rendita
invalidità del 100% dal 1.2.2005 al 31.8.2005 (dopo tre mesi del perdurare del miglioramento
dello stato di salute, art. 88a OAI, doc. XXIV/8), indicando, a motivazione
della decisione, che “dal 20.02.2004
(inizio dell’anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo
rilevante. Nel caso specifico, dagli atti medici-specialistici acquisiti
all’incarto e dalla perizia esperita dal Dr. __________, si evince che lei è
stato inabile nella sua abituale attività quale Maître d’Hotel nella misura del
100% dal 20.02.2004, del 50% dal 01.06.2005 e dal 24.08.2005 è nuovamente abile
al lavoro nella misura completa.”
Va
ancora rilevato che in data 21 luglio 2005 l’__________ di __________ ha
notificato all’interessato la decisione di ritenerlo invalido al 50% a causa di
una disabilità cardiocircolatoria (doc. A8) e che dagli atti emerge che dal 24
agosto 2005 l’interessato lavora al 50% quale cameriere, responsabile di sala.
Con
scritto del 31 gennaio 2006 il TCA ha chiesto all’insorgente di voler precisare
se è stato sottoposto ad altri esami medici in altri ambiti e, in tal caso, di
trasmettere copia dei referti (doc. XXI). In data 17 febbraio 2006 l’assicurato
ha precisato: “prendo atto solo ora che
l’intimata parla se ho avuto problemi psichici, stiamo scherzando? Ricordo che
il sottoscritto ha subito un INFARTO e, tenuto in convalescenza dai Dottori,
(…)” e che “resto con la mia
richiesta di avere l’indennità giornaliera dei mesi di Giugno, luglio, agosto e
fino dicembre al 50%.” (doc. XXII).
In
data 9 marzo 2006 la Cassa malati ha ribadito di non dover più versare alcuna
indennità dal 1° giugno 2005 (doc. XXIX).
5.
Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid.
5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.
31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo
(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF
104.
V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
6.
Va
innanzitutto rilevato, a proposito della decisione dell’__________ di assegnare
una rendita d’invalidità al 50% a causa di una disabilità derivante da una
problematica cardiocircolatoria, che, come stabilito dal TFA, anche in seguito
all’entrata in vigore dell’ALC, il grado d’invalidità si determina unicamente
in base al diritto svizzero. Infatti, in DTF 130 V 253, al consid. 2.4 (cfr. anche Silvia Bucher, Die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen (FZA), in
SZS 2004, pag. 405 e segg., in particolare pag. 422), l’Alta Corte ha precisato
che:
" 2.4 Während somit das FZA gegenüber der bisherigen
Rechtslage für unter den persönlichen Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71
fallende Versicherte insofern eine Verbesserung bringt, als Viertelsrenten neu
exportierbar sind, ändert sich hinsichtlich der Invaliditätsbemessung nichts an
der bisherigen Rechtslage. Wie in nach dem Sozialversicherungsabkommen mit
Österreich zu beurteilenden Fällen die Gewährung von Leistungen durch ein
österreichisches Versicherungsorgan die invalidenversicherungsrechtliche
Beurteilung nach schweizerischem Recht nicht präjudiziert (Urteil K. vom 4.
Februar 2003, I 435/02, Erw. 2), bestimmt sich der Invaliditätsgrad auch nach
Inkrafttreten des FZA (abgesehen von der Berücksichtigung der von den Trägern
der anderen Staaten erhaltenen ärztlichen Unterlagen und Berichte gemäss Art.
40.
der Verordnung Nr. 574/72; vgl. auch Art. 51 der Verordnung Nr. 574/72)
allein nach schweizerischem Recht. Nach Art. 40 Abs. 4 der Verordnung Nr.
1408/71 ist nämlich die vom Träger eines Staates getroffene Entscheidung über
die Invalidität eines Antragstellers für den Träger eines anderen betroffenen
Staates nur dann verbindlich, wenn die in den Rechtsvorschriften dieser Staaten
festgelegten Tatbestandsmerkmale der Invalidität in Anhang V dieser Verordnung
als übereinstimmend anerkannt sind, was für das Verhältnis zwischen Österreich und
der Schweiz (ebenso wie für das Verhältnis zwischen den übrigen EU-Mitgliedstaaten
und der Schweiz) nicht der Fall ist."
(sottolineatura del redattore)
Va
poi ancora evidenziato come la circostanza che in precedenza l’insorgente aveva
già cercato lavoro, anche nel 2004, contrariamente a quanto ritiene
l’assicuratore, non pregiudica il giudizio circa l’inabilità lavorativa.
Infatti la valutazione della capacità lavorativa va fatta, di regola, sulla
base degli atti medici.
La
circostanza che l’insorgente sarebbe incapace al lavoro a causa della patologia
cardiocircolatoria anche dopo il 24 agosto 2005, è attestato unicamente da un
certificato medico del curante, dott. __________ (medico chirurgo, spec. in
Terapia Fisica e Riabilitazione), di poche righe, non motivato, nel quale si
indica semplicemente che l’interessato “necessita
di riposo al 100% fino al 23/8/05 s.e. dal 24/8/05 è riammesso al lavoro nella
misura del 50% in ore lavorative.” (doc. A4).
Come
visto, tuttavia, va tenuto conto che le valutazioni del medico curante, secondo
la generale esperienza della vita, in caso di dubbio, tendono ad essere
favorevoli al paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc).
Va
del resto rilevato come già in data 27 luglio 2005 il curante ha indicato che
il suo paziente sarebbe stato abile al lavoro al 50% da mercoledì 24 agosto
2005.
(doc. A4), ossia proprio dal giorno d’inizio del suo nuovo lavoro (al 50%)
secondo il contratto sottoscritto il 1° agosto 2005 (doc. A7).
Per
quanto concerne il rapporto del Dr. med. __________, cardiologo, che
inizialmente aveva indicato un’inabilità al 50% fino al 31 dicembre 2005 ed
un’abilità totale dal 1° gennaio 2006 (cfr. doc. VI), in seguito alla richiesta
di delucidazione da parte dell’AI, é risultato che l’interessato in realtà, dal
punto di vista cardiaco, è abile al 100% (cfr. doc. XXIV/2: “Dal punto di vista puramente cardiaco si può
considerare il paziente inabile al 100% dal 06.02.2004 fino a circa la fine di
maggio del 2004, mese in cui è stata eseguita una scintigrafia miocardia con
esito normale. L’ulteriore decorso è stato dominato da un problema di natura
psichica e meno di natura cardiaca, ad eccezione di un possibile
decondizionamento muscolare.”).
Per
cui, circa l’aspetto cardiaco, come rileva correttamente il medico dell’SMR, __________,
viste le risultanze degli esami specialistici, non vi è alcuna inabilità
lavorativa già dal maggio 2004.
Per
quanto concerne la problematica psichiatrica, evidenziata unicamente dal perito
cardiologo, va rilevato come lo stesso insorgente apparentemente nega di aver
avuto problemi psichici (cfr. doc. XXII). Infatti, interpellato in merito circa
la presenza di altre patologie oltre a quella cardiaca, l’insorgente ha affermato:
“Prendo atto solo ora che l’intimata parla
se ho avuto problemi psichici, stiamo scherzando? Ricordo che il sottoscritto
ha subito un infarto e, tenuto in convalescenza dai Dottori.” (doc.
XXII + Bis) e non ha trasmesso altri atti medici inerenti patologie in ambiti
non cardiaci (doc. XXI).
Non
vi è alcun dubbio che se l’insorgente avesse avuto ancora problematiche di
carattere psichico si sarebbe perlomeno rivolto anche ad uno psichiatra, ciò
che non è avvenuto.
Del
resto, né dai certificati del medico curante, né dalla decisione dell’__________,
che ha accordato una rendita d’invalidità a causa della patologia cardiaca, né
da altri referti medici emergono patologie di natura psichica.
Anche
il perito dell’AI, nella sua perizia, a proposito delle conseguenze sulla
capacità al lavoro dell’insorgente, ha evidenziato come “a livello psicologico e mentale il paziente sembra ora aver
superato il momento di depressione reattiva sviluppata dopo l’evento acuto. A
livello fisico malgrado un infarto di dimensioni lievi-moderate, la funzione
del ventricolo sinistro è pressoché normale, la capacità di sforzo, dopo gli
allenamenti effettuati negli ultimi mesi, appare nettamente superiore alla
norma.” (doc. VI, sottolineatura del redattore).
Per
cui, dal punto di vista psichiatrico, dal 26 agosto 2005, data della visita
presso il Dr. med. __________, l’interessato è sicuramente abile al 100%. Per
quanto concerne il periodo precedente, ed in particolare quello dal 1° giugno
2005.
al 25 agosto 2005, va evidenziato, come visto in precedenza, che la
sindrome ansioso-depressiva, non è mai stata citata in precedenza, da nessun
medico (né dal curante né dai medici dell’__________, cfr. incarto cassa e AI) e
non trova alcun fondamento negli atti, per cui non va presa in considerazione.
Alla
luce delle considerazioni sopra esposte, questo TCA si scosta pertanto dalla
decisione presa dall’AI per il periodo dal 1° giugno 2005 al 26 agosto 2005,
non essendoci alcun motivo di tipo medico per ritenere che vi sia un’inabilità
lavorativa oltre il 31 maggio 2005.
Infatti
tutti gli esami eseguiti (ecografia, scintigrafia, cicloergometria a 215 Watt),
dimostrano che la funzione cardiaca è buona e non vi sono indizi per
un’inabilità al 50%. Non vi sono pertanto limitazioni per svolgere l’attività
di maître d’hotel/cameriere.
Non
va invece preso in considerazione il referto del 27 aprile 2005 del medico
fiduciario della Cassa, Dr. med. __________, specialista in
medicina interna, e quindi non
esperto in materia, poiché comunque, in mancanza di documentazione non è stato
in grado di determinarsi circa l’incapacità lavorativa nell’attività abituale
del paziente (doc. 6: “Ich
kann mich nicht über die Tätigkeit äussern die er bisher verübt hat, da mir die
Unterlagen fehlen”).
In
queste condizioni, d'avviso di questo TCA, alla luce della documentazione
medica raccolta agli atti, non è dimostrato secondo il principio della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c; STFA del 22
agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999
nella causa F., C 341/98, consid. 3; SZS 1993 pag. 106
consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983.
pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF
112.
V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), che l’insorgente è stato
inabile al lavoro oltre il 31 maggio 2005.
In
queste condizioni, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va
respinto.
Non
si impone invece l’obbligo di ridurre il danno nella misura in cui l’insorgente
dal 1° giugno 2005 è totalmente abile al lavoro e non deve di conseguenza
trovare un’occupazione adeguata, avendo ripreso del resto a lavorare al 50%
nella medesima attività precedentemente esercitata nel corso del mese di agosto.
Infine,
poiché il ricorrente è abile al lavoro al 100%, la Cassa non è più tenuta a
versare le indennità giornaliere malgrado il contratto preveda la possibilità
di pagamento per 720 giorni.
La richiesta di togliere
l’effetto sospensivo diventa priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster