36.2005.97
Decisione dell'assicuratore che accerta il proprio credito e rigetta l'opposizione interposta dall'assicurata a PE. Solidarietà tra coniugi.
21 settembre 2005Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.97
Data decisione, Autorità:
21.09.2005, TCA
Titolo:
Decisione dell'assicuratore che accerta il proprio credito e rigetta l'opposizione interposta dall'assicurata a PE. Solidarietà tra coniugi.
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 93 OAMAL
art. 103 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.97
Lugano
21 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 luglio
2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
A. Con
decisione su opposizione 6 giugno 2005 ha rigettato l'opposizione interposta
dall'assicurata al PE __________ dell'UE di __________.
La
decisione trae la sua origine dal fatto che, nel corso del 2002, RI 1 ed il
marito __________ erano assicurati per la copertura obbligatoria presso CO 1
con premio di CHF 283,50 per assicurato (doc. _ e _). Nel corso del 2002
l'assicuratore ha allestito 4 conteggi destinati agli assicurati con i quali ha
chiesto sia ad __________ che alla moglie RI 1 il versamento di franchigia e
partecipazioni.
Ritenuto
il mancato pagamento dei premi dal gennaio al settembre 2002 per CHF 5'103.--,
di partecipazioni alla luce dei conteggi 200229, 200214, 200215 e 200211 (doc.
_ a _) per complessivi CHF 563,50 e di spese "contenzioso" per CHF
60.--, CO 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di RI 1 (Doc. _)
nei cui confronti ha fatto spiccare il PE __________ datato 14 ottobre 2002
indicante quale debitore solidale __________. Come appare dal doc. _ (PE
citato) non risulta essere stata interposta opposizione all'atto esecutivo ed
il successivo 25 settembre 2003 in favore di CO 1 è stato rilasciato un
attestato di carenza beni (doc. _) per un importo complessivo scoperto di
complessivi CHF 6'083,75 ed indicante debitrice RI 1 debitore solidale __________.
Con
scritto 19 aprile 2005 CO 1 ha inoltrato all'UE di __________ una domanda
d'esecuzione fondata sull'attestato di carenza beni citato. Debitrice RI 1. Al
PE __________ l'escussa ha interposto opposizione che l'assicuratore ha
rigettato il 6 giugno 2005.
Avverso
tale decisione RI 1 ha inoltrato opposizione respinta con la decisione su
opposizione evocata.
B. Avverso
quest'ultimo atto RI 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in cui evoca l'esistenza, dal 1975, di una azienda famigliare di
metalcostruzioni, che la collaborazione dell'ex nuora avrebbe portato fuori dal
controllo della ricorrente. L'azienda è fallita nel 2003. RI 1 indica di vivere
con l'AVS minima. Segnalando tale difficile situazione l'assicurata chiede sostanzialmente
l'intervento del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Dal
canto suo CO 1 propone la reiezione del gravame rammentando i fatti,
confermando il suo credito e ribadendo il suo buon diritto all'incasso.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
2. Va
rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) a seguito della quale
il legislatore ha apportato delle modifiche alla LAMal. Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3,
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127
V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Dal
profilo procedurale la LPGA è invece immediatamente applicabile. Nel merito si
applicano le disposizioni in vigore in precedenza, poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1)
ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una
vertenza, si fonda, di regola, sui fatti che si sono realizzati fino al momento
dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366
consid. 1b; STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02).
Ogni
riferimento alle norme di merito della LAMal applicabili in concreto va inteso
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002 mentre proceduralmente è
applicabile la LPGA.
3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempre che la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i
premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni.
Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo
tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso
rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato
a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni
e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3). L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).
L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.
4. Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia)
e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale)
(cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza
ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 300.-- franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr.
RU 2003 3249, in precedenza fr. 230). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700
franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A
norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 2005 a fr. 500, 1000, 1500 e 2500
(cfr. RU 2004 3437; in precedenza a 400, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati
che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma
d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
In
virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.
5. Nel
caso concreto il credito della Cassa precedente non è stato minimamente
contestato dalla ricorrente. Lo stesso è già stato oggetto di procedura
esecutiva da parte dell'assicuratore.
A
prescindere da ciò la documentazione agli atti dimostra, a non averne dubbio,
la fondatezza della pretesa di CO 1 nei confronti dell'escussa, sia quale
debitrice personale degli importi, sia quale debitrice solidale con il marito.
La
questione non merita approfondimento ulteriore. Resta da osservare che la
ricorrente postula l'annullamento della decisione indicando difficoltà
finanziarie. Effettivamente, dalla descrizione della ricorrente l'azienda
famigliare si è trovata in grande difficoltà, fallendo, e causando problemi
notevoli alla signora RI 1.
La
signora vive di AVS, non è noto se siano state chieste prestazioni
complementari all'Istituto delle Assicurazioni Sociali. Si può senz'altro
ritenere che la ricorrente risenta di un grave disagio ciò che però non
permette al giudice di non ritenere fondato il diritto dell'assicuratore.
6. Per
quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione, il TFA
ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI
1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p. 197), la giurisprudenza secondo cui
una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E.
con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in
corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del
credito senza prima avere formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La
Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai
sensi dell'art. 80 LEF.
Alla
luce di quanto precede la decisione impugnata merita tutela. L’opposizione
interposta al PE __________ datato 26 febbraio 2004 emesso dall’UE __________ è
respinta in via definitiva. Non si giustifica il carico di tasse di giustizia e
spese e non vengono attribuite ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- È
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE 25 aprile 2005 n° __________
per un importo di CHF 5'873,50 oltre CHF 60.-- di spese.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster