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Decisione

36.2005.97

Decisione dell'assicuratore che accerta il proprio credito e rigetta l'opposizione interposta dall'assicurata a PE. Solidarietà tra coniugi.

21 settembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.

e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;

STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

2. Va

rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) a seguito della quale

il legislatore ha apportato delle modifiche alla LAMal. Il giudice delle

assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto

verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento

amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3,

pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e

STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127

V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

Dal

profilo procedurale la LPGA è invece immediatamente applicabile. Nel merito si

applicano le disposizioni in vigore in precedenza, poiché da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui

si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1)

ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una

vertenza, si fonda, di regola, sui fatti che si sono realizzati fino al momento

dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366

consid. 1b; STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02).

Ogni

riferimento alle norme di merito della LAMal applicabili in concreto va inteso

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002 mentre proceduralmente è

applicabile la LPGA.

3. Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempre che la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i

premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni.

Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo

tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2). Per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso

rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato

a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni

e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3). L'ammontare dei premi

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere

approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono

prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro

popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).

L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

4. Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia)

e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale)

(cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza

ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo

l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a

della legge ammonta a 300.-- franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr.

RU 2003 3249, in precedenza fr. 230). L'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700

franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non

hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e

dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

A

norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure

medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la

quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella

prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie

opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 2005 a fr. 500, 1000, 1500 e 2500

(cfr. RU 2004 3437; in precedenza a 400, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli

assicurati adulti e a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati

che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma

d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

In

virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.

5. Nel

caso concreto il credito della Cassa precedente non è stato minimamente

contestato dalla ricorrente. Lo stesso è già stato oggetto di procedura

esecutiva da parte dell'assicuratore.

A

prescindere da ciò la documentazione agli atti dimostra, a non averne dubbio,

la fondatezza della pretesa di CO 1 nei confronti dell'escussa, sia quale

debitrice personale degli importi, sia quale debitrice solidale con il marito.

La

questione non merita approfondimento ulteriore. Resta da osservare che la

ricorrente postula l'annullamento della decisione indicando difficoltà

finanziarie. Effettivamente, dalla descrizione della ricorrente l'azienda

famigliare si è trovata in grande difficoltà, fallendo, e causando problemi

notevoli alla signora RI 1.

La

signora vive di AVS, non è noto se siano state chieste prestazioni

complementari all'Istituto delle Assicurazioni Sociali. Si può senz'altro

ritenere che la ricorrente risenta di un grave disagio ciò che però non

permette al giudice di non ritenere fondato il diritto dell'assicuratore.

6. Per

quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione, il TFA

ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI

1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p. 197), la giurisprudenza secondo cui

una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E.

con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in

corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del

credito senza prima avere formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La

Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai

sensi dell'art. 80 LEF.

Alla

luce di quanto precede la decisione impugnata merita tutela. L’opposizione

interposta al PE __________ datato 26 febbraio 2004 emesso dall’UE __________ è

respinta in via definitiva. Non si giustifica il carico di tasse di giustizia e

spese e non vengono attribuite ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- È

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE 25 aprile 2005 n° __________

per un importo di CHF 5'873,50 oltre CHF 60.-- di spese.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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