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Decisione

36.2005.98

indennità perdita di guadagno in ambito LCA. Calcolo della capacità lavorativa residua.

12 dicembre 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. AT

1, cittadino svizzero nato il __________, attivo quale autista/addetto al

servizio esterno presso la __________, è assicurato contro la perdita di

guadagno presso CV 1 tramite un contratto assicurativo collettivo retto dalla

LCA.

B. In

seguito ad una dorso-lombosciatalgia con irradiazioni agli arti inferiori AT 1

è totalmente inabile al lavoro dal 5 ottobre 2004.

L’assicuratore

ha erogato le prestazioni pattuite.

C. In

seguito alla visita medica fiduciaria presso il Dr. med. __________,

l’interessato è stato ritenuto completamente abile al lavoro in altre attività

confacenti al suo stato di salute ed in data 14 giugno 2005 l’assicuratore ha

assegnato all’interessato un termine di 4 mesi per adattarsi alla nuova

situazione valetudinaria e trovare un’occupazione adatta al suo stato di

salute, continuando in seguito a versare il 39% delle indennità per perdita di

guadagno, corrispondente al danno residuo.

Con

scritto 28 giugno 2005 la __________ ha disdetto il rapporto lavorativo con

effetto dal 30 settembre 2005.

D. Con

petizione del 22 luglio 2005 AT 1 chiede l’allestimento di una perizia medica

atta a stabilire il suo stato di salute. Egli domanda che la Cassa sia

condannata al versamento delle indennità complete fino al suo pensionamento.

E. Con

risposta del 29 agosto 2005 la cassa propone la reiezione della petizione (doc.

III).

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Considerandi

2.

Secondo

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le

malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e

l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La

LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in

particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta

l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di

assicurazione privata (LSA), per le contestazioni relative all'assicurazione

complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono

una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i

fatti e valuta liberamente le prove.

La

nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17

dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile all’art. 47 LSA attuale, entrerà

in vigore il 1° gennaio 2006 (FF 2005, N. 48, pag. 5269).

In

ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative

alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate

da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal

TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al

TCA.

In

concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità

giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA (cfr. condizioni generali del

contratto).

Il

TCA è pertanto competente a decidere in merito.

nel

merito

3.

Oggetto del contendere è la questione a sapere se a

ragione la Cassa ha deciso di continuare a versare all’attore solo il 39% delle

indennità giornaliere pattuite contrattualmente.

4.

L’attore beneficia dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera.

Per

l’art. 2 delle condizioni generali d’assicurazione (di seguito: CGA):

" Sono considerate base del contratto:

2.1

le

dichiarazioni fatte sulla proposta d’assicurazione dallo stipulante,

rispettivamente dalla persona assicurata;

2.2

le presenti

condizioni generali d’assicurazione (CGA);

2.3

le eventuali

condizioni supplementari d’assicurazione (CSA);

2.4

la legge

federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1980;

2.5

gli accordi,

rispettivamente le convenzioni speciali (condizioni particolari

d’assicurazione, CPA).”

A

norma dell’art. 3.1 CGA “è considerato malattia qualsiasi danno alla salute

fisica o psichica, indipendente dalla volontà della persona assicurata, che non

sia la conseguenza di un infortunio o che richieda un esame o una cura medica,

oppure provochi un’incapacità lavorativa.”

Per

l’art. 3.5 CGA “c’è incapacità lavorativa quando una malattia oppure un

infortunio impediscono alla persona assicurata di esercitare la sua professione

oppure un’altra attività lavorativa adeguata, in maniera temporanea o

permanente, completamente o in parte. Un’altra attività lavorativa è

considerata adeguata quando essa corrisponde alle conoscenze, alle capacità ed

al precedente tenore di vita della persona assicurata.”

5.

Con

attestazione del 5 ottobre 2004 il Dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia, ha certificato che “il paziente summenzionato è inabile al lavoro

al 100% dal 05.10.2004 per 2-3 settimane, causa dorso-lombosciatalgia acuta.”

(doc. 8)

Il

14.

ottobre 2004 lo specialista, interpellato dall’assicuratore ha diagnosticato

una “dorso-lombosciatalgia con irradiazione dei dolori agli arti inferiori.”,

aggiungendo che “già il 04.06.04 il paziente era rimasto inabile al lavoro

al 100% causa dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale. L’01.10.04 ha

ripreso il lavoro per poi interromperlo nuovamente il 05.10.04, dichiarava di

essere rimasto bloccato.” (doc. 9)

Il

30.

novembre 2004 il medico fiduciario della Cassa, Dott. med. __________, FMH

medicina interna e medicina manuale, ha affermato che l’attore è “per il

momento inabile al lavoro al 100% come autista, non è valutabile per una

ripresa in un altro ambito perché la situazione non è stabile.” (doc. 10).

Nel

corso del 2005 il Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha

confermato l’inabilità completa al 100% nell’attuale professione di autista, ma

ha aggiunto che in altre attività “penso che la capacità lavorativa nei

lavori medio leggeri potrebbe essere al 100%.” (doc. 17)

In

data 11 aprile 2005 l’assicurato è stato visitato dal Dr. med. __________, FMH

malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il quale ha affermato che

l’interessato soffre di una sindrome lombovertebrale (e – spondilogena) cronica

con anamnesticamente possibile irritazione radicolare intermittente L3 a

sinistra con/da turbe statiche modiche del rachide (ipercifosi toracolombare) e

alterazioni degenerative plurisegmentali, specialmente L3/4 (osteocondrosi con

ernia discale che impegna il foramen a sinistra con contatto della radice L3) e

lieve periartropatia omero-scapolare tendinotica a sinistra (doc. 19).

Lo

specialista ha inoltre rilevato che “all’origine della sofferenza lombare

che coinvolge a tratti anche gli arti inferiori (con predominanza a sinistra) e

che risulta anamnesticamente associata a dei cedimenti della gamba sinistra vi

sono alterazioni degenerative lombari in particolare nel segmento L3/4 dove è

presente un’osteocondrosi con una corrispondente discopatia ed un’ernia discale

in parte intraforaminale a sinistra. Questo referto può spiegare la leggera

asimmetria del riflesso patellare a sinistra ed è probabilmente la causa dei

cedimenti avvertiti in precedenza. Questi eventi sembrano aver tolto al

paziente la fiducia nelle sue proprie capacità fisiche in particolare per

quanto riguarda l’uso di un automezzo pesante.”

Lo

specialista ha concluso affermando che “non vedo di per sé mansioni

nell’attuale attività lucrativa incompatibili con le limitazioni sopra. Se per

le ragioni esposte il paziente non se la sente di riprendere la professione

svolta egli è da considerare comunque abile in forma completa per delle

attività alternative consone alla sua capacità funzionale residuale. Si tratta

ovviamente di una valutazione medica che non prende in considerazione altri

aspetti che potrebbero impedire un cambiamento professionale.”

Sulla

base di questo rapporto medico l’assicuratore ha assegnato all’attore un

periodo di 4 mesi a partire dal 14 giugno 2005 per cercare una professione adatta

alla sua nuova situazione valetudinaria ed ha calcolato il danno residuo,

decidendo di versare, una volta spirato il termine di 4 mesi, una indennità al

39%.

6.

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV

Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1994, p. 332 ).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), in ambito di assicurazioni

sociali, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

p. 95).

Per quel che riguarda il medico curante, infine,

secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del

fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353

consid. 3a)cc), cfr. U.

Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

7.

In concreto dagli atti emerge chiaramente che l’attore è

totalmente abile al lavoro in un’attività lucrativa confacente al suo stato di

salute.

Il referto del Dr. med. __________, specialista FMH in malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione, chiaro, illuminante e non contestato

nel suo contenuto, non lascia spazio ad alcun dubbio. L’attore infatti può

svolgere attività leggere senza particolari problemi. Lo specialista, nel suo

completo rapporto medico di cinque pagine, dopo aver posto l’anamnesi

familiare, personale remota, sociale e attuale ed aver esaminato lo stato

reumatologico e neurologico periferico ha chiaramente affermato che l’attore è

“abile in forma completa per delle attività alternative consone alla sua

capacità funzionale residuale.” Anzi, lo specialista a dire il vero

sembrerebbe anche propendere per un’abilità nella precedente attività di

autista (“non vedo di per sé mansioni nell’attuale attività lucrativa

incompatibili con le limitazioni sopra. Se per le ragioni esposte il paziente

non se la sente di riprendere la professione svolta egli è da considerare

comunque abile in forma completa per delle attività alternative consone alla

sua capacità funzionale”).

Anche

il medico curante dell’attore, Dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia, nel corso del 2005, pur ritenendo che nell’attuale attività è

inabile al 100%, ha affermato che “in un’altra attività dove non deve

condurre un camion e spingere il freno o la frizione con i piedi, penso che la

capacità lavorativa nei lavori medio leggeri potrebbe essere al 100%.”

(doc. 17)

Solo

il Dr. med. __________, spec. reumatologia FMH, fisiatria e riabilitazione, in

data 25 febbraio 2005 non si esprime sull’incapacità lavorativa in attività

leggere, indicando comunque che va valutata e proponendo una visita da parte

del Dr. med. __________, poi avvenuta l’11 aprile 2005 (doc. 16)

Non

vi sono atti medici che smentiscono le conclusioni cui giungono gli specialisti.

Per cui, la conclusione della Cassa che pretende dall’attore la ripresa

dell’attività in una professione confacente al suo stato di salute va

confermata. Inoltre, essendo gli atti medici, su questo punto, chiari, una

perizia medica, come richiesta dall’attore, risulta superflua.

La

circostanza che alla sua età (a 6 mesi dal pensionamento) l’assicurato,

oggettivamente, avrà difficoltà a trovare un posto di lavoro, non può modificare

né la valutazione medica, né la presa di posizione della Cassa. Infatti scopo

dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattie è quello di fornire

all’interessato un “salario” sostitutivo nel caso in cui non sia in grado di

svolgere alcuna attività a causa di un danno alla salute. La circostanza che, a

causa dell’età, del mercato del lavoro o di altri fattori, l’attore ha

difficoltà a trovare occupazione in un’attività confacente al suo stato di

salute, non concerne il diritto alle indennità erogato dall’assicuratore contro

le malattie, ma, come si vedrà in seguito, può semmai essere preso in

considerazione per il calcolo delle medesime.

8.

Accertato

che l’interessato è abile in altre attività confacenti al suo stato di salute,

va ora esaminato se l’assicuratore poteva sopprimere le

indennità giornaliere dopo comunicazione scritta e un periodo di attesa di 4

mesi, a partire dal 14 ottobre 2005.

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 61 LCA (il cui titolo marginale é “obbligo

di salvataggio”) che dispone quanto segue:

" In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare

quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli

dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e

conformarsi alle medesime.

Se l'avente

diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può

limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo

fosse stato adempiuto."

Il

Tribunale federale, in una sentenza del 23 ottobre 1998 nella causa E., al

consid. 2c, ha al proposito osservato quanto segue:

" (…)

L'art 61 LCA esprime infatti il medesimo principio generale

concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il Tribunale

federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine essere

costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid.

3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della libertà

personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer

(Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con riferimento

all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un intervento

chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta

l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,

per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività

professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali

hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e

in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e

se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle

circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa

rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per

nuova decisione. (...)."

Va,

qui, rilevato che le CGA all’art. 14.4 precisano quanto segue:

" La persona assicurata che nella sua professione

abituale resta inabile permanente, è tenuta ad impiegare la sua capacità

lavorativa residua in un altro ramo professionale.” L’assicuratore “esorta la

persona assicurata al cambio di professione.”

Dunque,

anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla

LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto

da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla

salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività

diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.

Ritenuto,

come visto in precedenza, che l’interessato è totalmente abile in attività

confacenti al suo stato di salute, la presa di posizione della cassa, di

accordare un periodo di 4 mesi per trovare una nuova occupazione va confermata.

Infatti, scopo dell’indennità perdita di guadagno in caso di malattia è quello

di sopperire alla perdita di salario nel caso in cui l’assicurato non può

lavorare a causa di un danno alla salute. Nella misura in cui, dagli atti

medici, emerge che l’interessato può svolgere un’attività professionale,

un’eventuale perdita di guadagno deve semmai essere fatta valere nell’ambito

dell’assicurazione disoccupazione che, se sono dati i presupposti, assegnerà

all’assicurato le indennità previste.

9.

Nel

caso di specie, poiché l’attore deve mettere a frutto la sua capacità

lavorativa residua, va esaminato se la cassa, dopo il periodo di 4 mesi, deve

ancora versare un’indennità giornaliera.

Le

CGA relative all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera prevedono che

l'obbligo contributivo della cassa presuppone un'incapacità lavorativa dovuta a

malattia attestata dal medico di almeno il 25% (art. 13.1 CGA: “l’indennità

giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità lavorativa di almeno il

25%, in proporzione al grado dell’incapacità lavorativa stessa.”).

10.

Senza

il danno alla salute l’interessato, nel 2005, avrebbe percepito un salario

lordo annuo di fr. 63'375 (doc. IX).

Per

quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base

del calcolo va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata

in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita.

Tale

principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF

129.

V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R.,

consid. 3.1, I 600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

Il

TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro

le malattie (cfr. STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA

del 1 settembre 2004 nella causa D., 36.2003.75).

Riguardo

al salario da invalido, la

determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Nella presente fattispecie,

vista anche la giurisprudenza del TFA in materia (cfr. STFA del 13 giugno 2003

nella causa G., I 475/01) possono essere ritenuti i salari statistici relativi

al Canton Ticino.

Va

qui rilevato che in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n.

35.2003

), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il

principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli

regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido

fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile

l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"

(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.

consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, l'Alta Corte ha ricordato

segnatamente che "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia

la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio

applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se

così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da

invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V

174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la

tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni

(sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo

2000.

in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I

446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito questi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella

causa K., I 871/02, consid. 6.3.

Su

questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, "La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali", in RDAT

II-2003, p. 618-621.

11.

In

concreto, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque,

in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,

concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004

(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale),

tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.

Secondo i dati del 2004 il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo

aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il

livello 4 di qualificazione) nel settore privato nel Cantone Ticino

corrisponde a Fr. 53'167 (Fr. 4’250.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini (cfr.

Tabella TA 13 settore privato).

Dovendo

porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per

perdita di guadagno (ottobre 2005), il reddito da invalido deve essere

aggiornato al 2005. Tuttavia, il dato relativo all'indice dei salari nominali e

reali per il 2005 non è ancora disponibile, per cui occorre riferirsi al dato,

certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo trimestre del 2004 in rapporto al primo

trimestre del 2005, secondo un tasso evolutivo del 1,4% (cfr. La stima

trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali [variazione in percento

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente] dell’Ufficio federale di

statistica, in base ai dati del Servizio centrale delle statistiche

dell’assicurazione contro gli infortuni [SSAINF]). Ne discende che, tenuto

conto del rincaro applicabile all’anno 2005, il salario da invalido ascrivibile

all’insorgente va fissato in fr. 53'911 ([Fr. 53'167 x 1,4 : 100] + 53'167).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Va

ancora rammentato, che la questione a sapere se e in quale misura i salari

fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Il TFA, in una

sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione

globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a

causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in

grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti

di una vista stereoscopica.

La stessa Corte

federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha

operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere

che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche

nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti

pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA,

in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., Inc. n. 35.2003.21,

cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da

invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera

e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno

su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa

limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute.

Questo TCA ha

giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della

capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una

Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del

1° settembre 2004 nella causa L., Inc. n. 36.2003.75).

In concreto la Cassa,

nella sua presa di posizione del 14 giugno 2005 (doc. 15) ha accordato una

riduzione del 25%. Il TCA non ha motivo di sostituire l’apprezzamento della

Cassa al suo, non essendoci, in concreto, alcun arbitrio da parte

dell’amministrazione. Il TCA conferma pertanto la riduzione del 25%.

Partendo

quindi da un salario da invalido rivalutato di 53’911 e ritenuta un’esigibilità del 100%, ammettendo la

riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell'attore

risulta quindi essere pari a Fr. 40’433 (Fr. 53’911

– [Fr. 53’911 x 25 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di Fr. 63'375 corrispondente al reddito che

l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005, emerge

un’incapacità al guadagno pari al 36,20 % ([Fr. 63’375 – Fr. 40’433.-] x 100 : Fr. 63’375.-), ossia una percentuale

leggermente inferiore rispetto a quella calcolata dalla Cassa (39%).

Poiché

l’incapacità al guadagno determinata confrontando il

reddito conseguito con il reddito che l'assicurato avrebbe potuto percepire se

non fosse intervenuta la malattia è superiore al grado del 25% richiesto dalle

CGA, la Cassa malati deve continuare a versare le indennità come deciso nella

presa di posizione del 14 giugno 2005.

Ci si potrebbe

chiedere se nel caso di specie si è in presenza di una possibile reformatio in

peius.

La

questione non merita tuttavia approfondimenti.

Infatti

va rammentato che per l’art. 11 b della LPTCA le conclusioni delle parti non

vincolano il Tribunale che può riformare la decisione a detrimento del

ricorrente o concedergli più di quanto egli abbia domandato. In quel caso il

Tribunale deve offrire dapprima alle parti la possibilità di pronunciarsi in

merito (cfr., in ambito di

assicurazioni sociali, art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166; U. Kieser, ATSG Kommentar, Basilea-Zurigo-Ginevra, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questa

Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del

caso (l’attore si trova a 6 mesi dal pensionamento), rinuncia a effettuare una

reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà

(cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003

nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella

causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).

Inoltre, in concreto, la

vertenza è di diritto privato e non di diritto pubblico.

12.

L’assicurato

chiede l’assunzione di ulteriori prove ed in particolare l’allestimento di una

perizia.

Come

già visto in precedenza, l’assunzione di ulteriori prove, ed in particolare

l’allestimento di una perizia, nel caso di specie, si rivela superflua. Infatti

gli atti medici, non contestati nel loro contenuto, illuminanti ed

approfonditi, giungono chiaramente alla conclusione che l’interessato è

totalmente abile al lavoro in attività leggere confacenti al suo stato di

salute.

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

13.

Secondo

l'art. 47 cpv. 4 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

Alla luce della LSA s'impone la notifica anche della presente

sentenza all'autorità di sorveglianza.

14.

L'art. 43 della Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG) prevede il ricorso per riforma al Tribunale federale per

violazione del diritto federale. L'OG contempla in particolare la possibilità

di adire il Tribunale Federale contro giudizi cantonali (art. 48 OG) in

procedure di carattere non pecuniario in ambiti specifici (art. 44 OG).

Rispettivamente è ammissibile il ricorso per riforma in procedure pecuniarie in

specifici ambiti del diritto senza riguardo al valore pecuniario (art. 45 OG).

L'art. 46 OG precisa

che

" Nelle cause civili per altri diritti di carattere

pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le

conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione

cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi almeno."

In concreto, l’indennità giornaliera al

100% ammonta a fr. 173.63 al giorno per ogni inabilità lavorativa del 100%. Ciò

corrisponde ad un salario giornaliero assicurato all’80% di fr. 138.90.

In concreto l’importo litigioso supera

nettamente il limite di fr. 8'000 richiesto dalla legge per inoltrare un

ricorso per riforma al TF. Infatti litigiosi sono ancora, perlomeno, fr.

15'251.40 (138.90 – 54.17 [indennità del 39% riconosciuta] X 30 [giorni al

mese] X 6 [mesi; ossia fino al pensionamento: cfr. petizione]).

Per cui il presente giudizio è

impugnabile mediante ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- La

petizione é respinta.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti e all'UFAP.

Contro

il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di

Losanna ai sensi degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione

giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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