36.2005.99
Sussidio respinto siccome il reddito determinato dall'amministrazione, convertito, non raggiunge i limiti per la concessione del sussidio.
27 settembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2005.99
Data decisione, Autorità:
27.09.2005, TCA
Titolo:
Sussidio respinto siccome il reddito determinato dall'amministrazione, convertito, non raggiunge i limiti per la concessione del sussidio.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.99
Lugano
27 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 luglio
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 (1969) coniugato con __________ (1971), e padre delle piccole __________
(2001) e __________ (2004), dipendente della __________, ha chiesto - con
formulario datato 29 novembre 2004 - l'attribuzione del sussidio per
fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per
il 2005.
La
richiesta è stata respinta ed il successivo reclamo 12 aprile 2005 non ha avuto
esito migliore essendo stato respinto con decisione 7 luglio 2005 in cui
l'amministrazione ha ritenuto un reddito imponibile nella tassazione 2001-2002
di CHF 43'000.-- (arrotondati al mille franchi superiore).
B. Contro
la decisione RI 1, è insorto dinanzi a questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni con ricorso del 2 agosto 2005 indicando come successivamente al
periodo di computo della tassazione 2001-2002 (ossia gli anni 1999-2000) sono
nate le sue due figlie, la moglie ha cessato il lavoro il 31 luglio 2002 ed
egli si è occupato del padre che dal giugno 2004 alla morte il 24 marzo 2005 è
stato accolto alla __________. Queste circostanze imporrebbero la concessione
del sussidio.
L'UAM
propone la reiezione del gravame indicando un reddito imponibile 2001-2002 in
base a tassazione intermedia per cessazione dell'attività lavorativa della
moglie (arrotondato) di CHF 43'000.--, segnala come il reddito accertato per il
2005 sia superiore a quello della tassazione 2001-2002 e quindi non torni
applicabile l'art. 67 litt. m Reg. LCAMal.
Anche
per l'aiuto fornito al padre l'UAM propone la reiezione del ricorso non essendo
l'ipotesi contemplata nell'art. 67 Reg. LCAMal.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di replicare e di chiedere
l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
Considerandi
2.
Come
più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da
ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in
re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i
Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal (cfr. consid. 2.2.).
Per
il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri
validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche
apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a
CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito
di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
3.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali
determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo
indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante
apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
La
legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività
lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e
TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31
LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente
limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004
in re M. 36.2004.129) ha considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari."
Questa
Corte ha soggiunto che:
"
Per l'accertamento
autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal
reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le
malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere
conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le
tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono
applicate."
Va
ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo
Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la
successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla
legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da
parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo
le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed
interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio
2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre
2004.
in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto
infatti che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale -
il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti
di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima
accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in
reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono
giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente
deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del
ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima
di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità
impedisce, come detto, tale agire."
A
tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione
di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di
cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4.
Nel
caso concreto RI 1 è tassato in via ordinaria unitamente alla moglie. La
tassazione 2001-2002 ritenuta dal Consiglio di stato quale base per la
concessione o meno del sussidio prevede un reddito imponibile che, arrotondato
al mille franchi superiore come importo dalla legge, si fissa a CHF 43'000.--.
Rettamente
l'amministrazione ha quindi escluso la possibilità di concedere il sussidio al
ricorrente sulla base del predetto dato. Infatti la tassazione risulta essere
un'intermedia conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa della moglie
del ricorrente.
La
cessata attività ha quindi esplicato i suoi effetti nella tassazione 10
febbraio 2003 (applicata per i mesi da agosto a dicembre 2002) e non può quindi
entrare in linea di considerazione nell'ottica dell'art. 67 litt. l Reg.
LCAMal.
5.
Il
ricorrente rammenta la nascita delle due figlie per giustificare il
riconoscimento del sussidio.
Come
già evocato nella sentenza di principio 36.2001.71 del 6 febbraio 2002 in re S:
" Occorre domandarsi se, alla luce del tenore
dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito
determinante “in altri casi particolari” la delega del legislativo
all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67
RCAMal.
(…)
Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha
previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito
da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge,
matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se
assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per
pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione,
o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al
beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono
direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la
cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le
persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di
prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi
d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il
matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente
in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna
del testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni
giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito
dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di
tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va
considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle
spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata od
incide semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù
della LAF. Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia
regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in
maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art.
67.
Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la
concessione del sussidio, non appare giustificata."
Alla
luce di tali prassi, che non va modificata in assenza di validi motivi (e la
recente modifica della LT che ha sostanzialmente eliminato la tassazione
intermedia non ne è uno), non può quindi essere recepito l'argomento del
ricorrente. Anche su questo punto il ricorso va disatteso.
Non
diversamente, ed alla luce delle medesime motivazioni più sopra riportate, va
considerato l'onere assunto dal ricorrente per aiutare il padre, gravemente
malato, negli ultimi mesi di vita. Lo sforzo, certamente lodevole, non può però
- purtroppo - essere considerato nell'ambito dell'art. 67 Reg. LCAMal citato.
6.
Alla
luce delle invocate ragioni del ricorrente l'UAM ha verificato il sussistere di
una diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 67 lett. m. Reg. LCAMal al fine
di - eventualmente - accertare in maniera autonoma il reddito per una
successiva conversione in reddito imponibile ipotetico.
Ebbene,
in maniera incontestata da parte di RI 1, il reddito lordo conseguito nel corso
del 2005 non è stato inferiore a quello del periodo di computo della tassazione
2001-2002.
Ne
discende l'inapplicabilità dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal.
7.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tassa di
giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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