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Decisione

36.2005.99

Sussidio respinto siccome il reddito determinato dall'amministrazione, convertito, non raggiunge i limiti per la concessione del sussidio.

27 settembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 (1969) coniugato con __________ (1971), e padre delle piccole __________

(2001) e __________ (2004), dipendente della __________, ha chiesto - con

formulario datato 29 novembre 2004 - l'attribuzione del sussidio per

fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per

il 2005.

La

richiesta è stata respinta ed il successivo reclamo 12 aprile 2005 non ha avuto

esito migliore essendo stato respinto con decisione 7 luglio 2005 in cui

l'amministrazione ha ritenuto un reddito imponibile nella tassazione 2001-2002

di CHF 43'000.-- (arrotondati al mille franchi superiore).

B. Contro

la decisione RI 1, è insorto dinanzi a questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni con ricorso del 2 agosto 2005 indicando come successivamente al

periodo di computo della tassazione 2001-2002 (ossia gli anni 1999-2000) sono

nate le sue due figlie, la moglie ha cessato il lavoro il 31 luglio 2002 ed

egli si è occupato del padre che dal giugno 2004 alla morte il 24 marzo 2005 è

stato accolto alla __________. Queste circostanze imporrebbero la concessione

del sussidio.

L'UAM

propone la reiezione del gravame indicando un reddito imponibile 2001-2002 in

base a tassazione intermedia per cessazione dell'attività lavorativa della

moglie (arrotondato) di CHF 43'000.--, segnala come il reddito accertato per il

2005 sia superiore a quello della tassazione 2001-2002 e quindi non torni

applicabile l'art. 67 litt. m Reg. LCAMal.

Anche

per l'aiuto fornito al padre l'UAM propone la reiezione del ricorso non essendo

l'ipotesi contemplata nell'art. 67 Reg. LCAMal.

Al

ricorrente è stata offerta la possibilità di replicare e di chiedere

l'assunzione di specifiche prove.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Come

più volte evocato in numerose decisioni recenti di questo Tribunale (cfr. da

ultimo 36.2005.6 in re M. del 7 marzo 2005 e 36.2004.164 del 19 maggio 2005 in

re S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i

Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le

famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal (cfr. consid. 2.2.).

Per

il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri

validi per i due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche

apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli

sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto

quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta

cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a

CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito

di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali

di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

3.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali

determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo

indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi

specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui

sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante

apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei

limiti per la concessione del sussidio.

La

legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo

annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che

esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone

soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone

sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo

il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone

al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;

d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività

lucrativa a seguito di maternità;

m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato

desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e

TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31

LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente

limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004

in re M. 36.2004.129) ha considerato:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari."

Questa

Corte ha soggiunto che:

"

Per l'accertamento

autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal

reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le

malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere

conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va

rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo

di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un

reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va

obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile

mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le

tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono

applicate."

Va

ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo

Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la

successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla

legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da

parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo

le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed

interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio

2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre

2004.

in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto

infatti che:

" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale -

il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti

di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima

accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in

reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono

giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente

deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del

ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima

di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità

impedisce, come detto, tale agire."

A

tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione

di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di

cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

4.

Nel

caso concreto RI 1 è tassato in via ordinaria unitamente alla moglie. La

tassazione 2001-2002 ritenuta dal Consiglio di stato quale base per la

concessione o meno del sussidio prevede un reddito imponibile che, arrotondato

al mille franchi superiore come importo dalla legge, si fissa a CHF 43'000.--.

Rettamente

l'amministrazione ha quindi escluso la possibilità di concedere il sussidio al

ricorrente sulla base del predetto dato. Infatti la tassazione risulta essere

un'intermedia conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa della moglie

del ricorrente.

La

cessata attività ha quindi esplicato i suoi effetti nella tassazione 10

febbraio 2003 (applicata per i mesi da agosto a dicembre 2002) e non può quindi

entrare in linea di considerazione nell'ottica dell'art. 67 litt. l Reg.

LCAMal.

5.

Il

ricorrente rammenta la nascita delle due figlie per giustificare il

riconoscimento del sussidio.

Come

già evocato nella sentenza di principio 36.2001.71 del 6 febbraio 2002 in re S:

" Occorre domandarsi se, alla luce del tenore

dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito

determinante “in altri casi particolari” la delega del legislativo

all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67

RCAMal.

(…)

Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha

previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito

da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge,

matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se

assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per

pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione,

o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al

beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività

lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono

direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la

cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le

persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di

prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi

d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il

matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente

in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna

del testo legale del regolamento in discussione.

Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni

giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito

dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di

tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va

considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle

spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata od

incide semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù

della LAF. Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia

regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in

maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art.

67.

Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la

concessione del sussidio, non appare giustificata."

Alla

luce di tali prassi, che non va modificata in assenza di validi motivi (e la

recente modifica della LT che ha sostanzialmente eliminato la tassazione

intermedia non ne è uno), non può quindi essere recepito l'argomento del

ricorrente. Anche su questo punto il ricorso va disatteso.

Non

diversamente, ed alla luce delle medesime motivazioni più sopra riportate, va

considerato l'onere assunto dal ricorrente per aiutare il padre, gravemente

malato, negli ultimi mesi di vita. Lo sforzo, certamente lodevole, non può però

- purtroppo - essere considerato nell'ambito dell'art. 67 Reg. LCAMal citato.

6.

Alla

luce delle invocate ragioni del ricorrente l'UAM ha verificato il sussistere di

una diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 67 lett. m. Reg. LCAMal al fine

di - eventualmente - accertare in maniera autonoma il reddito per una

successiva conversione in reddito imponibile ipotetico.

Ebbene,

in maniera incontestata da parte di RI 1, il reddito lordo conseguito nel corso

del 2005 non è stato inferiore a quello del periodo di computo della tassazione

2001-2002.

Ne

discende l'inapplicabilità dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal.

7.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tassa di

giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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