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Decisione

36.2006.1

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

1 marzo 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio per il 2003 e per il 2004 è stata

inoltrata nel corso del 2005.

Come

visto, per l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal, per gli assicurati tassati in

via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio. Tuttavia l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal

prevede che gli assicurati che nel corso dell’anno, per

mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di

assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.

Considerato che la ricorrente è tassata in via ordinaria (cfr. doc.

1) e che non fa valere una diminuzione sostanziale del reddito nel corso degli

anni di competenza del sussidio, la richiesta inoltrata nel 2005 è tardiva.

Con il 1° gennaio 2005

è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la

legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati

tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che

precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il

regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto

della stessa.

Nel Messaggio n. 5589

del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva

rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura del redattore)

Ora, anche se questa

modifica non si applica alla richiesta di sussidio per il 2003 e 2004, va

comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche

prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di

competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati

fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza

subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Queste

situazioni, in concreto, non si sono verificate. Inoltre la richiesta è stata

effettuata nei due anni successivi, rispettivamente nell’anno successivo

all’anno di competenza.

Per

cui la ricorrente doveva chiedere la concessione del sussidio 2003 entro il 31

dicembre 2002 e del 2004 entro il 31 dicembre 2003.

6. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

Considerandi

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Il

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

7.

In

concreto l’insorgente fa valere che con decisione del 30 aprile 2004 l’UAM ha

concesso l’interruzione assicurativa alla ricorrente con effetto dal 29

febbraio 2004 in quanto irreperibile e solo con decisione del 20 settembre 2005

l’IAS ha ripristinato l’obbligo assicurativo con effetto retroattivo (cfr. doc.

A2).

Va

innanzitutto rilevato che questa decisione non ha nessuna influenza sulla

reiezione della richiesta di sussidio per il 2003, poiché concerne un periodo

successivo.

La

decisione non può tuttavia neppure essere presa come giustificazione del

ritardato inoltro della richiesta di sussidio per il 2004. Infatti, considerato

che il termine per richiedere il sussidio era il 31 dicembre 2003, un eventuale

esonero dall’obbligo assicurativo dal marzo 2004, oltretutto per irreperibilità

dell’interessata e non per sua richiesta (cfr. doc. I:”l’Istituto delle

assicurazioni sociali in data 30.04.04 aveva disposto l’interruzione delle

coperture assicurative per irreperibilità a partire dal 29.02.04, ma in

concreto l’istituto sapeva che la corrispondenza era da inviare presso i miei

genitori, ed eventualmente prima di interrompere le prestazioni avrebbe dovuto

comunicare qualcosa”), non può giustificare il ritardo di oltre un anno e

mezzo (agosto 2005) nell’inoltro della domanda di sussidio. Del resto è stata

la richiesta per l’ottenimento dei sussidi che ha spronato l’IAS a ripristinare

l’obbligo assicurativo (e non il contrario). Per cui nulla impediva

all’assicurata di inoltrare la domanda entro i termini.

Pur

comprendendo la difficile situazione nella quale si trovava e si trova tutt’ora

l’insorgente, la richiesta è da considerare tardiva.

Neppure

la circostanza che se l’insorgente non otterrà i sussidi, sarà comunque il

Cantone a dover pagare i premi assicurativi, stante la situazione finanziaria

dell’assicurata e il fatto che se avesse inoltrato tempestivamente le richieste

avrebbe avuto diritto ai sussidi, può essere d’aiuto all’insorgente, avendo

comunque inoltrato tardivamente i formulari necessari alla concessione del

sussidio. Anche il fatto che l’interessata, per due mesi, sia nel 2003 che nel

2004, ha soggiornato all’estero non può giustificare il ritardo.

8.

L’insorgente

accenna anche alla tassazione 2003, che riteneva essere determinante perlomeno

per il sussidio 2004.

Va qui rammentato che l’autorità amministrativa non può fare

uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello

determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza

11.

ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo

(art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno

modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando

la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della

decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE

citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Nel

caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2003. La scelta

dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e

revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La

maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far

capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con

il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio

di Stato appare inoltre giustificata dalle modifiche della Legge Tributaria e

dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati.

L’assicurata rimprovera inoltre all’amministrazione la mancata

informazione, nel senso che “la legge non è alla portata di tutti quindi i

diversi particolari che regolano i sussidi non sono cosi divulgati come

riferito dalla convenuta.” (doc. V)

In

realtà, come ammesso dalla stessa insorgente, il sussidio del 2002 era stato a

suo tempo accordato perché la domanda era stata inoltrata negli anni scorsi nei

termini previsti (cfr. doc. I). Come visto nelle considerazioni che precedono

(punto 5.), nessun nuovo termine è stato introdotto, nemmeno con la recente

novella legislativa. In buona sostanza il termine del 31 dicembre vigeva prima

e vige ancora oggi. Nel caso concreto l’assicurata ha agito con ritardo

rispetto al termine vigente.

Infine,

la circostanza che il sussidio del 2005, richiesto assieme a quelli del 2003 e

2004, è stato accordato, non influisce sull’esito della vertenza, poiché, in

concreto, oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se le

richieste per il 2003 e il 2004 sono state inoltrate tempestivamente. Ciò, come

visto, non è il caso.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2003 e 2004, la decisione impugnata merita conferma mentre

l’impugnativa va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di

ripetibili.

Alla

luce della procedura applicabile, la LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA -

non impone gratuità della procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese,

cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente

decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario

contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di

applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B, K

165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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