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Decisione

36.2006.104

Condizioni per l'assunzione dei costi da parte della cassa malati in caso di dislocazione dentaria in una dentatura in fase di sviluppo (la dislocazione deve avere carattere patologico e determinare u

6 dicembre 2006Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

corrispondenti costi - quantificati in fr. 365.80 (118 X 3.10) devono perciò

essere posti a carico dell’assicuratore malattie (cfr. anche in tal senso la

STCA del 23 marzo 2005, inc. 35.2004.59).

Per

quanto concerne invece il certificato del 15 dicembre 2005 di fr. 68.20 (22

punti X 3.10), va applicato l’art. 45 LPGA, non trattandosi di uno scritto

rilasciato dopo l’emanazione della decisione su opposizione.

L’art. 45

cpv. 1 LPGA prevede che l’assicuratore assume le spese per l’accertamento,

sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun

provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente.

Il cpv. 2

prevede che l’assicuratore indennizza la parte nonché le persone chiamate a

fornire informazioni per le eventuali perdite di guadagno e spese.

Le spese

possono essere addossate alla parte che, nonostante un’ingiunzione, ha impedito

in modo ingiustificato l’inchiesta oppure l’ha ostacolata (art. 45 cpv. 3

LPGA).

Nel caso

di specie con lo scritto del 15 dicembre 2005 (doc. B), il dr. __________ ha

brevemente descritto la patologia di cui soffriva il ricorrente ed ha chiesto

all’assicuratore l’assunzione dei costi dell’intervento necessario a

ristabilire la normale situazione.

Trattandosi

di un certificato medico necessario per la valutazione della fattispecie, la

Cassa è tenuta a rimborsare all’interessato anche l’importo di fr. 68.20, in

virtù dell’art. 45 cpv. 2 LPGA.

Infine,

per quanto concerne l’importo di fr. 30 chiesto quale rimborso spese delle

Considerandi

fotocopie e delle lettere raccomandate, va rilevato che l’art. 61 lett. g LPGA prevede che il ricorrente che vince la causa

ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore

litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del

procedimento.

L’art. 20

della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura é per principio gratuita.

Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire

addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.

In virtù

dell’art. 22 LPTCA il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura

stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle

spese di patrocinio.

Se e a

quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta

secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).

Per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA;

vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,

DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale

o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono

ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b,

DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

D’avviso

di questo Tribunale nel caso concreto non si giustifica un riconoscimento di

ripetibili in favore dell’assicurato che ha esercitato da solo i suoi diritti

in un ambito dove al giudice è fatto obbligo di accertare d’ufficio i fatti e

di applicare d’ufficio il diritto.

All’interessato

va pertanto riconosciuto solo l’importo di fr. 434.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto è rinviato alla Cassa affinché

proceda come ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 rimborserà all’assicurato l’importo di fr. 434.--, corrispondente ai costi

dei certificati e della consulenza del dr. __________.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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