36.2006.109
Ricorso non rispettoso dei dettami minimi di procedura anche dopo concessione di un termine per il suo emendamento ed ulteriore termine di grazia. Irricevibile.
3 luglio 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.109
Data decisione, Autorità:
03.07.2006, TCA
Titolo:
Ricorso non rispettoso dei dettami minimi di procedura anche dopo concessione di un termine per il suo emendamento ed ulteriore termine di grazia. Irricevibile.
IRRICEVIBILITÀ
art. 1 let. a LPTCA
art. 2 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.109
ir/td
Lugano
3 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso 19 maggio 2006 formulato
da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile
2006 emanata dalla
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
• che con atto 19 maggio 2006 RI 1 si è
aggravato contro decisione del precedente 19 aprile 2006 emessa dalla CO 1 con
cui è stato condannato al pagamento di CHF 500.-- quale partecipazione alle
spese di intervento dell'autolettiga;
• che il ricorso rammenta unicamente sua
tempestività e fa - nel merito - solo generico riferimento ad atti prodotti dal
ricorrente ed oggetto di evidenziazione colorata;
• che il giudice delegato ha rilevato come
il ricorso non ossequiasse i requisiti procedurali minimi previsti dalla LPGA e
dal diritto cantonale che ne concretizza sostanzialmente i termini, invitando RI
1 a volere completare l'esposto con il rilievo che:
" il ricorrente, che già conosce la procedura per i
suoi precedenti interventi presso questo Tribunale (in un caso con il
patrocinio di un legale), vorrà riassumere la fattispecie, indicare
specificatamente i punti di contestazione ed esporre in dettaglio le sue
conclusioni;
• che, nel termine stabilito, RI 1 ha
prodotto unicamente la fattura indicando di non essere in grado di pagare sino
a giudizio del TFA su altra fattispecie che oppone comunque le medesime parti;
• che, nuovamente, il gravame non è stato
ritenuto - dal giudice delegato - conforme ai dettami minimi di procedura
siccome carente nelle indicazioni dei motivi che permetterebbero al ricorrente
di sottrarsi al pagamento dell'importo richiesto;
• che, per sanare la situazione, con
decreto 13 giugno 2006 il giudice delegato ha concesso termine di grazia per la
completazione ed emendamento dell'impugnativa;
• che nel termine assegnatogli, purtroppo,
il ricorrente ha nuovamente trasmesso documentazione limitandosi a richiamare
la causa pendente al TFA e senza addurre i fatti alla base del suo ricorso e
senza indicare, in maniera argomentata, le sue ragioni;
• che il ricorso va quindi dichiarato
irricevibile. RI 1 - che nel recente passato ha fatto capo all'ausilio di un
legale - non ha espresso in maniera compiuta i fatti alla base della causa, gli
argomenti che si opporrebbero all'incasso di CHF 500.-- (maggiorati a CHF
539.05 per i costi maturati) e non ha indicato nella sua impugnativa
sostanzialmente alcun motivo se non la pendenza al TFA di altra procedura senza
però specificarne l'attinenza con la pretesa in discussione dell'assicuratore;
• che la procedura in materia impone al
giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti come pure l'applicazione del
diritto;
• che il dovere d'accertamento non è
comunque assoluto e non svincola l'assicurato dal suo obbligo di collaborare in
particolare mediante l'indicazione dei fatti che sottostanno alla causa delle
argomentazioni del ricorrente oltre naturalmente alle sue conclusioni;
• che, abbondanzialmente, va rammentato al
ricorrente come la materia delle spese per i costi di trasporto, sia
specificatamente regolamentata dalla LAMal nonché nell'Opre;
• che, in particolare (come ricordato
nella ST 36.2003.39 del 3 giugno 2003), giusta l'art 25 cpv. 1 LAMal, in
caso di malattia, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e
Fatti
i relativi postumi.
Secondo
quanto stabilito dal cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni
comprendono, in particolare, gli esami, le terapie e le cure dispensate
ambulatoriamente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in
ospedale o in una casa di cura dal medico, dal chiropratico e da persone che
effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica (lett. a), le
analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici
prescritti dal medico (lett. b) nonché la degenza nel reparto comune di un
ospedale (lett. e).
Fra
le altre prestazioni, per il cpv. 2 lett. g, le casse sono tenute ad accordare
un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico.
Tale
obbligo è precisato dall'art 26 OPre secondo cui
"
l'assicurazione assume il 50% delle
spese per trasporti indicati dal
profilo
medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di
prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di
scegliere,
se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di
trasporto pubblico o privato. II contributo massimo è di fr. 500.- per anno
civile."
Il
TFA, in una recente sentenza (DTF 26 settembre 2001, K88/01 in re CPT) ha
precisato come:
" ce qui importe c'est que le transport soit requis -
et nécessaire - en
vue de dispenser des soins, et non pas que les soins aient été
effectivement dispensés par la suite. En effet, si une telle exigence était
posée, le risque découlant du décès susceptible de survenir jusqu'au moment du
transport effectif, pendant le transport ou après le transport et jusqu'à à la
dispensation des premiers soins demeurerait, sans justification, à la charge de
l'assuré. Or, de par leur nature, ces frais de transport commencent à courir
dès leur mise en oeuvre et non dès la prise en charge de la personne malade ou
accidentée. C'est pour ce motif que pour juger de la nécessité de ce moyen et
de sa justification, il convient de se placer au moment où il a été fait appeal
à l'entreprise de transport (cf. dans ce sens en matière de sauvetage Gebhard
Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 148 sv., en particulier n. 151 au sujet de l'appréciation ex ante
de la menace grave pour la santé ou pour la vie."
Dal canto suo la dottrina, considerata dal TFA nella sentenza appena
riportata, (Gebhard Eugster, op. cit., n° 149) specifica come:
" Welche Leistungstatbestände unter Art. 25 Abs. 2 lit. g KVG fallen, ist noch wenig geklärt und wird
teilweise kontrovers diskutiert. Art. 26 Abs. 1 KLV ist nach unserem Standpunkt
dahin zu verstehen, dass kein Leistungsanspruch besteht, wenn sich der Patient
trotz Krankheit zumutbarerweise mit einem öffentlichen Verkehrsmittel in einem
Taxi oder von Angehörigen im Privatauto transportieren lassen kann.
Der Verordnungsgeber erachtet die damit verbundenen Kosten als
Aufwendungen des allgemeinen Haushalts, die im Rahmen der
Schadenminderungspflicht als zumutbare Selbstkosten gelten. Ein Leistungsanspruch
entsteht erst mit dem objektiv begründeten Bedarf eines Sanitätsfahrzeuges mit
speziellen Ausstattungen oder Begleitdiensten, die den medizinischen
Anforderungen des Falles entsprechen.
Art. 26 Abs. 1 KLV schliesst wohl dem Wortlaute nach, nicht aber
nach der ratio legis Rücktransporte vom Leistungserbringer
zum Wohn- oder Aufenthaltsort der versicherten Person aus; auch Rücktransporte
können i.S.v. Art. 25 Abs. 2 lit. g KVG
medizinisch notwendig und damit Pflichtleistung sein.
Der Gesetzgeber wollte ferner Beiträge nicht nur bei Notfällen,
sondern bei allen medizinisch notwendigen Transporten vorsehen. Mit dem Begriff
der Transportkosten ist schliesslich die Vorstellung verbunden, dass der
Patient zum Leistungserbringer gebracht oder dorthin begleitet werden muss.
Daher besteht kein Anspruch auf Transportkostenbeiträge, wenn sich eine Person
selbständig, aus eigenen Kräften und ohne die Notwendigkeit der Inanspruchnahme
von Spezialfahrzeugen zu einem Leistungserbringer begeben kann."
• che, alla luce dell'esito del gravame,
non si giustifica carico di tasse e spese e l'attribuzione di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso 19 maggio 2006 formulato da RI 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve
motivazione,
e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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