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Decisione

36.2006.11

Rifiuto dell'assunzione dei costi di una cura dentaria. Mancanza di nesso causale tra l'assunzione di medicamenti e il danno ai denti.

10 luglio 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

problemi gengivali sono sorti chiaramente dopo l’inizio di questa

corticoterapia sistemica e non possono a mio modo di vedere essere attribuite

ad un decorso “naturale”.

La

mia osservazione clinica ha tramite le sue ricerche trovato una conferma.

Questa

conferma si è trovata nonostante il fatto che evidentemente su questo campo non

sono da aspettarsi ricerche enormi per mancanza di interesse economico della

problematica (malattia relativamente rara, medicamenti vecchi e poco costosi e

poco redditizie)." (doc. P)

Con

scritto del 29 luglio 2005 lo specialista ha, tra l’altro, affermato:

" Frau RI 1 wird wegen einer Polymyalgie seit 1998

mit Prednison behandelt. Unter dieser Therapie entwickelte sie eine

Gingivitis/Paridontitis, welche eine zahnärztliche Behandlung notwendig machte.

In unserem Bericht vom 13.10.03 haben wir zur Möglichkeit Stellung

genommen, dass die Zahnfleischprobleme durch Prednison hervorgerufen sein

könnten. Es gibt auch in der neueren Literatur keine direkten Anhaltspunkte,

dass Patienten unter Prednison vermehrt zu solchen Problemen neigen.

Allerdings ist gut bekannt, dass Patienten unter Immunsuppression,

isb. Patienten mit einer HIV-Infektion, vermehrt Zahnfleischprobleme aufweisen

(1-3). Interessanterweise wurden im Speichel von Patienten mit HIV-Infektion

vermehrt Glukokortikoide nachgewiesen (4), was darauf hindeuten könnte, dass

Glukokortikoide tatsächlich mit Zahnfleischproblemen assoziiert sind. Eine von

uns schon im Brief vom 13.10.03 zitierte Arbeit würde diese Annahme stützen

(5).

Zusammenfassend kann man sagen, dass direkte Hinweise fehlen, dass bei

Patienten unter Glukokortikoidtherapie vermehrt Zahnfleischprobleme auftreten.

Indirekt gibt es aber genügend Hinweise darauf, dass Patienten unter einer

Dauertherapie mit Prednison vermehrt zu Zahnfleischproblemen neigen."

(doc. Q)

Interpellato

in merito pendente causa dal TCA, il Dr. __________, fiduciario della Cassa, ha

rilevato:

"

Non esiste un’evidenza scientifica

robusta di effetti collaterali dei glucocorticosteroidi sul parodonto. Una

ricerca nella letteratura specialistica mondiale, commissionata dal medico

curante al __________ e trasmessagli in data 13 ottobre 2003, ha potuto trovare

un solo articolo che indicasse una possibile associazione.

Nel

suo scritto del 29 luglio 2005, da lei gentilmente messomi a disposizione, il

Prof. __________ afferma che mancano indizi diretti di effetti dei

glucocorticosteroidi sul parodonto. Gli indizi sono solo indiretti, quattro

degli articoli scientifici da lui citati (1-4) si riferiscono all’effetto

dell’infezione HIV sul parodonto. Questi effetti potrebbero essere legati ad

altri meccanismi e non ai glucocorticosteroidi.

Solo

un articolo (5), già citato nella lettera del 13 ottobre 2003 dello stesso prof

__________, sembra apportare indizi che i glucocorticosteroidi potrebbero

essere associati a problemi parodontali.

Alcuni

indizi non fanno una prova e, in ogni caso, va tenuto presente che un’associazione

statistica non dimostra necessariamente una relazione causale.

A

mio parere nemmeno lo scritto del 29 luglio apporta una prova sufficiente che

una terapia con Prednison possa avere effetti collaterali negativi sul

parodonto." (doc. XI).

Mentre

la Cassa non ha preso posizione sullo scritto del suo medico fiduciario, la

ricorrente ha affermato di non avere osservazioni da presentare (doc. XII e

XIII).

9. Secondo

la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante

è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA

del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160

in fine con rinvii).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale, come detto, per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF

104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA dell’8 novembre 2005 nella

causa A., U 29/04; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U

330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

10. Va preliminarmente rilevato che, a mente del TCA, nel caso di specie

va esclusa in ogni caso l'applicazione degli art. 18 e 19 OPre ritenuto come

dagli atti dell'incarto non emerge che l’assicurato sia affetto da una delle

malattie esaustivamente elencate nei citati disposti. Del resto né il

ricorrente né la convenuta accennano alla presenza di tali patologie.

Va

quindi esaminato se, conformemente all'art. 17 lett. b cifra 3 OPre, invocato

dall’insorgente, l'assicurato soffre di una malattia del parodonto causata da

effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti.

Se

i medici curanti (dr.ssa __________ e Dr. med. __________) tendono ad

attribuire il pessimo stato parodontale del paziente all’assunzione di

corticosteroidi, il medico fiduciario della Cassa (Dr. __________) esclude il

nesso di causalità, affermando inoltre che le cure prestate sono conservative

(otturazioni), estrazioni e interventi di protesi dentaria ma non cure

paradontali.

Da

un attento esame dei due pareri del Prof. __________ dell’Ospedale __________

di __________ (del 13 ottobre 2003: doc. F e del 20 luglio 2005: doc. Q) emerge

innanzitutto che non è stato riscontrato, in ambito scientifico, alcun nesso

tra le patologie dentali di cui è affetto il paziente e la polimialgia o le

malattie che ne derivano (“Mittels einer Recherche auf Medline wurden keine

Hinweise auf das Auftreten von Zahnfleischproblemen als Folge weder der

Polymialgie selbst noch mit der assoziierten Krankheit Riesenzellearteritis

gefunden.”, Doc. F).

Per

quanto concerne il nesso tra i danni ai denti e l’assunzione di

corticosteroidi, l’esperto ha affermato che esiste un indizio che l’assunzione

di dosi importanti di corticosteroidi, associata allo stress, può provocare

delle gengiviti (“Es wurde ein Hinweis gefunden, dass erhöhte

Kortisolspiegel, zusammen mit Stress, akute, nekrotische, ulzerative

Gingivitiden auslösen kann.”, doc. Q). Il Professore ha in particolare

rilevato che un elevato tasso di cortisone circolante può avere effetti sul

parodonto (“Eine Studie zeigte, dass auch erhöhte Level an zirkulierendem

Kortisol, zusammen mit Stress, akute, nekrotische, ulzerative Gingivitiden

bewirken können”). Non sono invece stati trovati altri indizi di problemi

gengivali sotto terapia di glucocorticosteroidi (“Weder in der

Standardliteratur [9-11] noch mittels Recherche auf Medline wurden weitere

Hinweise auf Zahnfleischprobleme unter Glukokortikoiden gefunden”).

Nel

secondo parere del 29 luglio 2005 l’esperto ha ribadito che “es gibt auch in

der neueren Literatur keine direkten Anhaltspunkte, dass Patienten unter

Prednison vermehrt zu solchen Problemen neigen.“, concludendo che mancano

indizi diretti, secondo i quali nei pazienti che assumono glucocorticosteroidi

i danni al parodonto si verificano in maniera accresciuta, anche se

indirettamente ci sono indizi sufficienti per ritenere che pazienti che

assumono durevolmente il Prednison tendono maggiormente a soffrire di danni ai

denti (“Zusammenfassend kann man sagen, dass direkte Hinweise fehlen, dass

bei Patienten unter Glukokortikoidtherapie vermehrt Zahnfleischprobleme

auftreten. Indirekt gibt es aber genügend

Hinweise darauf, dass Patienten unter einer Dauertherapie mit Prednison

vermehrt zu Zahnfleischproblemen neigen.”).

Come

evidenzia il medico fiduciario della Cassa non è stata riscontrata un’evidenza

scientifica robusta di effetti collaterali dei glucocorticosteroidi sul

parodonto. Nel rapporto del 13 ottobre 2003 è stato segnalato solo un articolo

che indicava una possibile associazione tra l’assunzione di

glucocorticosteroidi e i danni al parodonto (cfr. doc. XI). Il referto del 29

luglio 2005 riferisce di indizi indiretti. Quattro degli articoli scientifici

citati concernono l’effetto dell’infezione HIV sul parodonto e solo un

articolo, già citato nel 2003, sembra apportare indizi circa il nesso causale

tra l’assunzione di glucocorticosteroidi e i danni al parodonto (doc. XI).

Come

rileva il medico fiduciario della convenuta, un’associazione statistica non

dimostra necessariamente una relazione causale.

Va

a questo proposito rammentato che per quanto concerne il

medico fiduciario della Cassa, la LAMal all’art. 57, prevede che:

" 4 Il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su

questioni d’ordine medico come pure su problemi relativi alla rimunerazione e

all’applicazione delle tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le

condizioni d’assunzione d’una prestazione da parte dell’assicuratore.

5 Il medico di fiducia decide autonomamente. Né

l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni

possono impartirgli istruzioni."

La

LAMal attribuisce quindi un ruolo importante al medico fiduciario - rafforzato

rispetto alla vecchia LAMI - che è divenuto un organo di applicazione

dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo

scopo e l'economicità di un trattamento (cfr. Eugster, in SBVR, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea, 1998 p. 32-34). Il suo ruolo consiste in particolare

nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a carico di misure inutili e

nell'offrire all'assicurato una certa protezione contro un eventuale rifiuto

ingiustificato dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA

del 21 marzo 2001 nella causa V., K87/00, p. 4 consid. 2d e dottrina citata).

Alla

luce delle emergenze istruttorie e delle convincenti valutazioni del medico

fiduciario della Cassa, il TCA ritiene che non è provato secondo il principio

della verosimiglianza preponderante che nella fattispecie vi sia un nesso

causale tra l’assunzione dei corticosteroidi e il danno ai denti. Va del

resto rammentato che nel diritto della assicurazioni sociali non esiste il

principio secondo il quale in caso di dubbio occorre giudicare in favore

dell’assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a, RAMI 1999 no U 349 p. 478 consid.

2b).

I

referti dei medici curanti non sono invece atti a comprovare la presenza di un

nesso causale tra la cura cui si è sottoposto l’insorgente e i danni

parodontali. In particolare la curante, le cui valutazioni, secondo la generale esperienza della vita, in

caso dubbio, tendono ad essere favorevoli al paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc),

STFA del 27 dicembre 2001 nella causa P., I 603/01; cfr. U. Meyer‑Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.

230), anche in seguito alle puntuali richieste

dell’assicuratore di data 25 giugno 2004 (doc. 10), che domandava la diagnosi

esatta, lo stato ed il reperto del parodonto, la cronologia temporale dei

controlli dentali prima della cura con corticosteroidi, la cronologia temporale

delle misure di igiene dentale prima della cura con corticosteroidi e la

documentazione radiografica 2001/2002, ha risposto in data 13 settembre 2004 in

maniera assai succinta, limitandosi ad affermare che vi è una parodontite con

tasche ossee, che lo stato del parodonto è pessimo, che ci sono stati controlli

annuali eseguiti dal 1992 al 1994 prima della cura con corticosteroidi e una

detartrasi annuale prima della cura con corticosteroidi (doc. 12).

Da

parte sua il dr. med. __________, pur avendo attestato, a suo parere, la

presenza di un nesso causale, è un esperto di medicina interna e pertanto non è

uno specialista in ambito dentistico come invece il fiduciario della Cassa,

medico dentista SSO.

Per

cui, la presenza di un nesso causale tra i danni ai denti e l’assunzione di

corticosteroidi non è stata resa verosimile.

Inoltre,

non va dimenticato che dagli atti emerge che l’interessato ha iniziato la cura

con il Prednison nel 1998, mentre i controlli annuali presso la dentista

curante sono stati effettuati unicamente dal 1992 al 1994. Manca pertanto una

corretta profilassi dei denti tale da impedire l’insorgere del danno, poiché

l’assicurato non si è recato, regolarmente, presso il proprio dentista per una

sistematica visita dello stato dell’igiene dentale (cfr. anche la STFA del 29

gennaio 2002, K 106/99, pubblicata in SVR KV Nr. 43 pag. 17 e seg. = DTF 128 V

59, in cui l’Alta Corte al consid. 6e ha rammentato

che: „Die Mundhygiene muss aber in jedem Fall sowohl in der täglichen

Durchführung wie auch hinsichtlich des periodischen Ganges zum Zahnarzt und der

Dentalhygiene in vernünftigem und zumutbarem Rahmen bleiben.“). Prima

dell’inizio della cura con il medicamento è stata effettuata solo una

detartrasi annuale.

Per

cui anche dal punto di vista dell’igiene dentale non vi sono elementi atti a

comprovare che se l’insorgente avesse adottato una corretta profilassi dentaria

il danno non si sarebbe verificato.

Infine,

come rammenta il dentista fiduciario, la nota d’onorario concerne

prevalentemente cure conservative, estrazioni e interventi di protesi e non

cure parodontali.

In

queste condizioni, alla luce di quanto sopra esposto il ricorrente non è

riuscito a rendere verosimile che l’assunzione di corticosteroidi ha avuto

un’influenza diretta sul peggioramento dello stato del parodonto.

Il

ricorso va pertanto respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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