36.2006.110
Domanda di revisione insufficientemente motivata. Decreto di completazione e decreto concedente un termine di grazia per la completazione senza seguito. Irricevibilità dell'istanza.
24 agosto 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
36.2006.110
Data decisione, Autorità:
24.08.2006, TCA
Titolo:
Domanda di revisione insufficientemente motivata. Decreto di completazione e decreto concedente un termine di grazia per la completazione senza seguito. Irricevibilità dell'istanza.
IRRICEVIBILITÀ
art. 2 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.110
ir/td
Lugano
24 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 aprile
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
sull'istanza di revisione in materia di
sussidi 2006
considerato come:
• con atto 22 maggio 2006 RI 1 si è
rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione 28
aprile 2006 con cui l'amministrazione ha dichiarato irricevibile il reclamo 6
aprile 2006 avverso la decisione 1. novembre 2005 precedente in materia di
sussidio 2005;
• alla luce delle scarne argomentazioni
l'atto è stato rinviato al ricorrente per suo emendamento in particolare per
l'assenza di indicazione sui motivi del ritardo nel presentare il reclamo;
• il decreto di completazione 23 maggio
del giudice delegato non ha avuto il seguito dovuto;
• il 3 luglio 2006 a RI 1 è stato concesso
termine di grazia per emendare il gravame, termine scaduto infruttuoso;
• in virtù dell'art. 2 cpv. 3 LPTCA
l'impugnativa va dichiarata irricevibile senza conseguenze di tasse e spese;
• in ogni modo va qui accertato il palese
ritardo nell'inoltro del reclamo all'Ufficio assicurazione malattia e la
conseguente corretta decisione dell'amministrazione che lo ha ritenuto irricevibile;
• va inoltre osservato come né l'istanza
in discussione e neppure il richiamato scritto 6 aprile 2006 di RI 1 forniscono
elementi utili a giustificare il ritardo se non l'invocazione di una, purtroppo
insufficiente, svista;
• l'istanza in oggetto non poteva neppure
avere prospettive di buon esito neppure se ritenuta quale domanda di
restituzione dei termini alla luce della palese assenza dei presupposti non
essendo invocato alcun oggettivo impedimento al rispetto del termine a causa di
malattia od assenza;
• va ancora evidenziato come, affinché
possa essere accolta, una domanda di revisione, ammissibile al Tribunale
cantonale delle assicurazioni contro sentenze dello stesso Tribunale, deve
assolvere precise condizioni. L'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni
del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
a)
se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A
norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere
presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni
dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle
lett. a) e b) dell'art. 14;
• nel concreto caso il Tribunale cantonale
delle assicurazioni non sarebbe competente e la motivazione non appare comunque
atta a giustificare i necessari presupposti;
• conseguentemente l'istanza di
revisione/ricorso 22 maggio 2006 va dichiarata irricevibile e l'istanza di
revisione trasmessa all'amministrazione per quanto di sua competenza.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. L'istanza
22 maggio 2006 è trasmessa all'amministrazione come esposto nelle
considerazioni.
4. Questa
decisione è definitiva.
Considerandi
3.
Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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