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Decisione

36.2006.112

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 luglio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Studentessa,

RI 1 ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell’assicurazione di

base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006, corredando l'istanza con la notifica di tassazione 2003. L'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha

respinto la domanda per superamento dei limiti di

reddito (doc. 2).

B. Con

reclamo del 9 marzo 2006 (doc. 2) l'assicurata fa valere di essere al 2° anno della scuola infermieri e

che la sua situazione finanziaria è peggiorata dal 2003. Le sue entrate

consistono nella borsa di studio per riqualificazione professionale che le ha concesso

il Cantone, ma sostiene di non farcela ugualmente a fare fronte a tutte le

spese derivanti dal vivere da sola.

Sulla scorta dei

certificati prodotti dall'assicurata

concernenti i redditi che avrebbe conseguito durante l'anno scolastico 2005/2006 (docc. 5 e 6), con decisione su reclamo

del 28 aprile 2006 (doc. A1) l'UAM

ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del sussidio di cassa

malati, poiché calcolando autonomamente il reddito lordo dell'assicurata e trasformandolo a mano delle

apposite tabelle in ipotetico reddito imponibile, il limite di reddito di Fr.

20'000.- risulta ancora

superato.

C. Con

ricorso del 22 maggio 2006 (doc. I) l'assicurata chiede di rivedere la decisione negativa, siccome altre

sue compagne di scuola, anch'esse

beneficiarie di una borsa di studio e quindi nella sua medesima situazione, riceverebbero

per contro il sussidio per i premi di cassa malati. Aggiunge inoltre che il

calcolo eseguito per la fissazione dell'importo dell'assegno

per la riqualificazione è stato fatto come se percepisse il sussidio qui

richiesto, perciò ora le mancherebbero proprio i soldi necessari per fare

fronte ai costi dell'assicurazione

malattia.

Malgrado l'accertata diminuzione del reddito lordo

annuo nell'anno scolastico 2005/2006

(Fr. 33'055.- rispetto a Fr. 40'503.- nel 2003, importo quest'ultimo tuttavia netto e che, lordo, supera ulteriormente

l'importo accertato

autonomamente dall'UAM per il

2006), la commutazione del reddito lordo mensile (Fr. 2'754,60) secondo le tabelle ufficiali di conversione supera (Fr. 24'000.-) comunque il limite di reddito per

persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2006 (Fr. 20'000.-).

L'UAM ha quindi proposto la

reiezione del ricorso, osservando che anche la notifica di tassazione 2004,

seppure non applicabile in concreto, non verrebbe comunque in aiuto alla

ricorrente, riportando un reddito imponibile esuberante il parametro stabilito

dal Consiglio di Stato (doc. III).

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

2.

Il

ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della

decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti

minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente

abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 8

delle considerazioni di diritto.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal. Per i sussidi per l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha

definito le basi di calcolo con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale

determinante per l'accertamento

del reddito è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al

sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri

maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di

riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il

riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non

oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.- massimi a partire

dal 2° figlio e da CHF 35'000.- a CHF 54'000.- a partire dal terzo figlio e per

quelli successivi.

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili.".

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

5.

A

proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento

autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,

36.2003

; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T.,

entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132;

STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 27 marzo 2006 in

re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:

"

2.2

(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72.

del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel

corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il

quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3

gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione

della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali

dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina

al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.

LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di

riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari". (…)." (sottolineature della

redattrice).

6.

In presenza di elementi che indicano che il reddito lordo dell'assicurata è diminuito rispetto al reddito

lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile, l'Amministrazione

deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo

reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal,

l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione

delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo

accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali

deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)

imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al

caso concreto in cui vengono applicate.

Anche in questa sede, come in numerose

altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e

R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi

concetti vanno ribaditi.

L'UAM acquisisce dunque tutte le

informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge

impone.

Come già nella

decisione su reclamo, anche in sede di risposta l'UAM ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito

lordo della ricorrente conseguito nell'anno scolastico 2005/2006, portante sui mesi da ottobre 2005 a settembre

2006.

– più recenti elementi a disposizione e dunque più prossimi all'anno del sussidio - per verificare se

fossero dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per

concederle ugualmente il sussidio per il 2006. Sulla scorta dei certificati

prodotti dall'assicurata, la

convenuta ha inizialmente determinato i redditi lordi in Fr. 33'847,35, mentre in sede di risposta, sulla

scorta di ulteriori certificati di salario, è emerso che il guadagno lordo

della ricorrente assommava a Fr. 33'055.- (Fr. 1'472.- + Fr. 1'472.-

+ Fr. 1'092.- + Fr. 1'268.- + Fr. 1'240.- + Fr. 937.- + Fr. 1'479.- + Fr. 47.- + Fr. 1'479.- + Fr. 1'479.- salario

(doc. A15) + Fr. 6'850.- assegno

di riqualificazione per la copertura dei costi generali + Fr. 14'240.- assegno di riqualificazione per la

copertura dei costi di formazione). I dati utilizzati dall'UAM hanno trovato

conferma nella comunicazione 5 luglio 2006 dell'Ospedale __________ di __________

(doc. VIbis).

Può essere lasciata

aperta la questione a sapere se - stante il fatto che il salario futuro di RI 1

è noto (doc. A15) - l'UAM non avrebbe invece dovuto considerare gli introiti

conseguiti nel 2006 a partire dal 1. gennaio e ritenere i salari previsti per

gli allievi del 3° anno per ottobre/novembre e dicembre 2006, in effetti il

sussidio non potrebbe essere accolto neppure in quel caso come si vedrà in

corso di motivazione. Ebbene, come indicato correttamente dall'amministrazione,

RI 1 può contare su un introito lordo di CHF 33'055.-- dall'ottobre 2005 al

settembre 2006.

Per contro, i dati

fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2003 evidenziano un reddito netto

(e non più lordo, come accadeva fino al biennio 2001/2002, ovvero con le

notifiche di tassazione praenumerando: STCA del 6 aprile 2006 nella causa C.C., Inc. n. 36.2006.37) accertato

di Fr. 40'503.- (Fr. 39'322.- reddito

da attività dipendente + Fr. 1'181.-

reddito da attività accessoria: doc. 4), ciò che comporta, manifestamente, che

il reddito lordo sia ancora superiore.

Esistendo, quindi, un'evidente ed importante diminuzione di

reddito lordo rispetto all'importo

(lordo) stabilito con la tassazione fiscale applicabile (2003) (art. 67 lett. m

RLCAMal), il passo successivo è di convertire il reddito lordo

più recente accertato con le apposite tabelle.

Mensilmente, il reddito lordo

medio guadagnato dalla ricorrente nel periodo preso in esame assomma pertanto a

Fr. 2'754,60 (Fr. 33'055.- : 12 mesi) che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.-

e di Fr. 2'800.- previsti dalla tabella di conversione per le persone sole,

corrisponde ad un reddito imponibile di Fr. 24'000.-. Pertanto, neppure questo

importo permette di concedere alla richiedente il sussidio per il 2006,

superando, come anche già con la notifica di tassazione 2003 che il Consiglio

di Stato ha dichiarato applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2006, il

limite di reddito che il medesimo ha fissato in Fr. 20'000.-.

In queste circostanze, è corretto

affermare che il limite di reddito di Fr. 20'000.- viene superato dalla

ricorrente e, purtroppo, la sua richiesta di beneficiare della riduzione del

premio di cassa malati va di conseguenza respinta.

7.

Va

da ultimo rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessata, fare uso della decisione di

tassazione 2004 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato

dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.

(36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002. (…).".

Poiché per la

determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti

si deducono dalla notifica di tassazione 2003, la decisione di tassazione per l'anno 2004 allegata dalla ricorrente non ha

alcuna influenza sull'esame del

diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale

(da ultimo: STCA del 20 gennaio

2006.

in re D., 36.2005.170),

" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non

può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed

imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito),

non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi

da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del

Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della

Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non

sono stati aumentati.".

Infine, viene a cadere

la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati, non

potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia

un'applicazione illegale di norme giuridiche (DTF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5).

8.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF

124.

V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A

seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il

10.

maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato. Per

esplicita volontà del legislatore, in questo senso il Messaggio 7 marzo 2006

no. 5759 al commento all’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge citato:

" “Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si

riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le

contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

La

commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato

il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato

la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759

del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale

applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si

percepiscono tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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