36.2006.112
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20 luglio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2006.112
Data decisione, Autorità:
20.07.2006, TCA
Titolo:
Sussidio per 2006. Calcolo autonomo del reddito lordo conseguito come allieva infermiera nell'anno scolastico 2005/06. Totale è inferiore al reddito lordo realizzato nel 2003. Il primo reddito va commutato con tabelle. Reddito imponibile superiore al limite.
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE
SUSSIDIO / SUSSIDI
UGUAGLIANZA GIURIDICA
art. 23 LCAMAL
art. 74 cpv. 4 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
art. 72 cpv. 1 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.112
TB
Lugano
20 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 aprile
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Studentessa,
RI 1 ha tempestivamente postulato la riduzione del premio dell’assicurazione di
base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006, corredando l'istanza con la notifica di tassazione 2003. L'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha
respinto la domanda per superamento dei limiti di
reddito (doc. 2).
B. Con
reclamo del 9 marzo 2006 (doc. 2) l'assicurata fa valere di essere al 2° anno della scuola infermieri e
che la sua situazione finanziaria è peggiorata dal 2003. Le sue entrate
consistono nella borsa di studio per riqualificazione professionale che le ha concesso
il Cantone, ma sostiene di non farcela ugualmente a fare fronte a tutte le
spese derivanti dal vivere da sola.
Sulla scorta dei
certificati prodotti dall'assicurata
concernenti i redditi che avrebbe conseguito durante l'anno scolastico 2005/2006 (docc. 5 e 6), con decisione su reclamo
del 28 aprile 2006 (doc. A1) l'UAM
ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del sussidio di cassa
malati, poiché calcolando autonomamente il reddito lordo dell'assicurata e trasformandolo a mano delle
apposite tabelle in ipotetico reddito imponibile, il limite di reddito di Fr.
20'000.- risulta ancora
superato.
C. Con
ricorso del 22 maggio 2006 (doc. I) l'assicurata chiede di rivedere la decisione negativa, siccome altre
sue compagne di scuola, anch'esse
beneficiarie di una borsa di studio e quindi nella sua medesima situazione, riceverebbero
per contro il sussidio per i premi di cassa malati. Aggiunge inoltre che il
calcolo eseguito per la fissazione dell'importo dell'assegno
per la riqualificazione è stato fatto come se percepisse il sussidio qui
richiesto, perciò ora le mancherebbero proprio i soldi necessari per fare
fronte ai costi dell'assicurazione
malattia.
Malgrado l'accertata diminuzione del reddito lordo
annuo nell'anno scolastico 2005/2006
(Fr. 33'055.- rispetto a Fr. 40'503.- nel 2003, importo quest'ultimo tuttavia netto e che, lordo, supera ulteriormente
l'importo accertato
autonomamente dall'UAM per il
2006), la commutazione del reddito lordo mensile (Fr. 2'754,60) secondo le tabelle ufficiali di conversione supera (Fr. 24'000.-) comunque il limite di reddito per
persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2006 (Fr. 20'000.-).
L'UAM ha quindi proposto la
reiezione del ricorso, osservando che anche la notifica di tassazione 2004,
seppure non applicabile in concreto, non verrebbe comunque in aiuto alla
ricorrente, riportando un reddito imponibile esuberante il parametro stabilito
dal Consiglio di Stato (doc. III).
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.
Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente
abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 8
delle considerazioni di diritto.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal. Per i sussidi per l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha
definito le basi di calcolo con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale
determinante per l'accertamento
del reddito è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il
riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.- massimi a partire
dal 2° figlio e da CHF 35'000.- a CHF 54'000.- a partire dal terzo figlio e per
quelli successivi.
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5.
A
proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003
; fra le tante: 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T.,
entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132;
STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 27 marzo 2006 in
re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…)." (sottolineature della
redattrice).
6.
In presenza di elementi che indicano che il reddito lordo dell'assicurata è diminuito rispetto al reddito
lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile, l'Amministrazione
deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo
reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal,
l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione
delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo
accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali
deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)
imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al
caso concreto in cui vengono applicate.
Anche in questa sede, come in numerose
altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e
R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi
concetti vanno ribaditi.
L'UAM acquisisce dunque tutte le
informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge
impone.
Come già nella
decisione su reclamo, anche in sede di risposta l'UAM ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito
lordo della ricorrente conseguito nell'anno scolastico 2005/2006, portante sui mesi da ottobre 2005 a settembre
2006.
– più recenti elementi a disposizione e dunque più prossimi all'anno del sussidio - per verificare se
fossero dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per
concederle ugualmente il sussidio per il 2006. Sulla scorta dei certificati
prodotti dall'assicurata, la
convenuta ha inizialmente determinato i redditi lordi in Fr. 33'847,35, mentre in sede di risposta, sulla
scorta di ulteriori certificati di salario, è emerso che il guadagno lordo
della ricorrente assommava a Fr. 33'055.- (Fr. 1'472.- + Fr. 1'472.-
+ Fr. 1'092.- + Fr. 1'268.- + Fr. 1'240.- + Fr. 937.- + Fr. 1'479.- + Fr. 47.- + Fr. 1'479.- + Fr. 1'479.- salario
(doc. A15) + Fr. 6'850.- assegno
di riqualificazione per la copertura dei costi generali + Fr. 14'240.- assegno di riqualificazione per la
copertura dei costi di formazione). I dati utilizzati dall'UAM hanno trovato
conferma nella comunicazione 5 luglio 2006 dell'Ospedale __________ di __________
(doc. VIbis).
Può essere lasciata
aperta la questione a sapere se - stante il fatto che il salario futuro di RI 1
è noto (doc. A15) - l'UAM non avrebbe invece dovuto considerare gli introiti
conseguiti nel 2006 a partire dal 1. gennaio e ritenere i salari previsti per
gli allievi del 3° anno per ottobre/novembre e dicembre 2006, in effetti il
sussidio non potrebbe essere accolto neppure in quel caso come si vedrà in
corso di motivazione. Ebbene, come indicato correttamente dall'amministrazione,
RI 1 può contare su un introito lordo di CHF 33'055.-- dall'ottobre 2005 al
settembre 2006.
Per contro, i dati
fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2003 evidenziano un reddito netto
(e non più lordo, come accadeva fino al biennio 2001/2002, ovvero con le
notifiche di tassazione praenumerando: STCA del 6 aprile 2006 nella causa C.C., Inc. n. 36.2006.37) accertato
di Fr. 40'503.- (Fr. 39'322.- reddito
da attività dipendente + Fr. 1'181.-
reddito da attività accessoria: doc. 4), ciò che comporta, manifestamente, che
il reddito lordo sia ancora superiore.
Esistendo, quindi, un'evidente ed importante diminuzione di
reddito lordo rispetto all'importo
(lordo) stabilito con la tassazione fiscale applicabile (2003) (art. 67 lett. m
RLCAMal), il passo successivo è di convertire il reddito lordo
più recente accertato con le apposite tabelle.
Mensilmente, il reddito lordo
medio guadagnato dalla ricorrente nel periodo preso in esame assomma pertanto a
Fr. 2'754,60 (Fr. 33'055.- : 12 mesi) che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.-
e di Fr. 2'800.- previsti dalla tabella di conversione per le persone sole,
corrisponde ad un reddito imponibile di Fr. 24'000.-. Pertanto, neppure questo
importo permette di concedere alla richiedente il sussidio per il 2006,
superando, come anche già con la notifica di tassazione 2003 che il Consiglio
di Stato ha dichiarato applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2006, il
limite di reddito che il medesimo ha fissato in Fr. 20'000.-.
In queste circostanze, è corretto
affermare che il limite di reddito di Fr. 20'000.- viene superato dalla
ricorrente e, purtroppo, la sua richiesta di beneficiare della riduzione del
premio di cassa malati va di conseguenza respinta.
7.
Va
da ultimo rilevato che l’autorità amministrativa non può, come richiede l'interessata, fare uso della decisione di
tassazione 2004 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato
dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.
(36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002. (…).".
Poiché per la
determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti
si deducono dalla notifica di tassazione 2003, la decisione di tassazione per l'anno 2004 allegata dalla ricorrente non ha
alcuna influenza sull'esame del
diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale
(da ultimo: STCA del 20 gennaio
2006.
in re D., 36.2005.170),
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non
può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed
imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito),
non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi
da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del
Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della
Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non
sono stati aumentati.".
Infine, viene a cadere
la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati, non
potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia
un'applicazione illegale di norme giuridiche (DTF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5).
8.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF
124.
V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A
seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il
10.
maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura
per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato. Per
esplicita volontà del legislatore, in questo senso il Messaggio 7 marzo 2006
no. 5759 al commento all’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge citato:
" “Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si
riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le
contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione
del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”
La
commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato
il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato
la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759
del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale
applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di
temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si
percepiscono tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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