36.2006.114
Ricorso tardivo.
4 luglio 2006Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2006.114
Data decisione, Autorità:
04.07.2006, TCA
Titolo:
Ricorso tardivo.
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 56 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.114
cs
Lugano
4 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23
novembre 2005 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che, con
scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, affiliato
per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù
dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni
rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti
dall’assicurazione (doc. 18). Copia della lettera è stata trasmessa
all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso
all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc.
18),
il
7 luglio 2005 l’assicurato ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione
formale (doc. 19),
il
5 agosto 2005 la Cassa ha emanato l'atto tramite il quale ha confermato la
sospensione del pagamento delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv.
3 e 4 OAMal, nonché 12 cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 23 attestati di carenza
beni (ACB) emessi dal __________ non ancora interamente pagati (doc. 20),
in
seguito all’opposizione inoltrata da RI 1, la Cassa, il 23 novembre 2005, ha
riesaminato la fattispecie, decidendo di confermare la sospensione del
pagamento delle prestazioni poiché non erano ancora stati pagati 8 ACB (doc.
22),
con
ricorso datato 19 maggio 2006, l’assicurato ha contestato il provvedimento
della Cassa (doc. I), rilevando, con un secondo scritto, che la moglie è
incinta e deve, a breve, partorire (doc. III),
interpellato
dal Giudice delegato in merito all’apparente tardività del ricorso,
l’insorgente ha affermato che il motivo del ritardo nell’inoltro
dell’impugnativa va fatto risalire alla circostanza che “mia moglie a
novembre scorso aveva ritirato questa lettera e la aveva messo in un cassetto e
non sa spiegarsi perché non me la detto”, rilevando inoltre che la moglie
non parla l’italiano e non ha compreso l’importanza dello scritto (doc. VIII),
con
risposta del 12 giugno 2006 l’assicuratore propone in via principale che il
ricorso sia considerato tardivo ed in via subordinata che la decisione della cassa
sia confermata (doc. VI),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto
anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una
decisione o una decisione su opposizione,
l'art.
60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa,
l'art.
38 LPGA cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA prevede che se il termine è computato
in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso
inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in
cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il
primo giorno feriale seguente.
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla
Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso,
l'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di
un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V
402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare
dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA
2000 no. 25 pag. 121),
secondo
giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza,
viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è
validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene
entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene
ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il
destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta
"Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid.
1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se
l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una
certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b;
116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di
cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i
provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito
gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può
essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in
suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto
all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal
caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata
(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento),
detto
altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio
raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del
destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche
effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I
143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere
designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi
invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato
equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio
2001 della 2a Corte di diritto pubblico,2A.271/2001),
sempre
secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione
raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una
semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b;
cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380),
nel
caso di specie l'assicurato aveva interposto opposizione alla decisione della
Cassa che sospendeva il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal,
l’insorgente
doveva pertanto aspettarsi di ricevere una decisione,
l’assicurato
ammette che la decisione su opposizione è stata notificata alla moglie nel
corso del mese di novembre, la quale, invece di inoltrare ricorso l’ha riposta
in un cassetto, non avendone compreso il contenuto, a causa della scarsa
conoscenza dell’italiano,
prima
dell’entrata in vigore, il 1. gennaio 1998, della legge federale sulle poste
del 30 aprile 1997, in DTF 122 I 139 il Tribunale federale aveva rammentato che
con l’intimazione all’indirizzo comune dei coniugi, la decisione di tassazione
è notificata ad entrambi i coniugi,
in
quella sentenza, facendo riferimento all’Ordinanza sulle poste del 1. settembre
1967, ora abrogata, l’Alta Corte aveva rammentato che era autorizzato a
ricevere un invio postale non iscritto qualsiasi membro della famiglia. Per cui la notifica ad un coniuge valeva anche quale notifica
all’altro coniuge (“Ob die Aushändigung der Sendung an einen Ehegatten eine
gültige Zustellung auch gegenüber dem andern Ehegatten bewirkt, bestimmt sich
nach der Verordnung (1) vom 1. September 1967 zum Postverkehrsgesetz (PVV 1; SR
783.01). Danach ist zum Bezug von Postsendungen in der Regel berechtigt, wer in
der Adresse als Empfänger bezeichnet oder von diesem bevollmächtigt ist;
Considerandi
berechtigt zum Bezug uneingeschriebener Postsendungen sind auch Familienangehörige,
wenn der Empfänger der Bestimmungspoststelle keine gegenteilige Weisung erteilt
hat (Art. 146 Abs. 1 und 2
PVV 1, Fassung vom 11. Februar
1987). (….) Der Einwurf der Briefpostsendung in
den Briefkasten, wo sowohl die Beschwerdeführerin wie auch ihr Ehemann sie
entgegennehmen konnten, oder die Aushändigung an einen Ehegatten stellt daher
eine gültige Zustellung gegenüber beiden Ehegatten dar. Dies hat der
Regierungsrat im angefochtenen Entscheid zutreffend erwogen. Der interne
Informationsaustausch ist dagegen Sache der Eheleute. Unerheblich ist somit, ob
der Ehegatte, der den Briefkasten geleert oder die Postsendung in Empfang
genommen hat, seinem Partner vom Inhalt der Sendung Kenntnis gegeben hat. Es
ist Sache der Ehegatten, ihre Beziehungen untereinander in dieser Hinsicht so
zu regeln, dass die an sie gemeinsam adressierte Post auch tatsächlich beiden
Ehegatten zur Kenntnis gelangt.”),
per l’art. 11 cpv. 1 della legge sulle poste, la posta definisce le
condizioni generali per l’utilizzo dei suoi servizi,
l’art.
2.3.5
(diritto di presa in consegna) delle Condizioni generali “servizi
postali” prevede che “Oltre al destinatario hanno diritto di prendere in
consegna gli invii tutte le persone dello stesso domicilio privato o della
stessa sede commerciale. In caso di assenza del destinatario e di altre
persone autorizzate alla presa in consegna, i pacchi, gli invii per corriere e
gli invii espresso possono essere recapitati anche ad un vicino. Restano
riservate eventuali disposizioni contrarie da parte del mittente o del
destinatario conformemente all’offerta della Posta.”
la
notifica della decisione è pertanto avvenuta regolarmente siccome notificata al
coniuge, il quale rappresenta l’unione coniugale per i bisogni della famiglia
(art. 166 CC; cfr. anche art. 2.3.5 delle Condizioni generali della Posta), tra
i quali vi è l’obbligo di versare i contributi all’assicurazione malattie (cfr.
DTF 129 V 90; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa T e S, K 132/01),
la
circostanza che la moglie non parla correntemente la lingua italiana e non
comprendendo il contenuto della decisione l’ha riposta in un cassetto è
ininfluente, poiché spetta ai coniugi regolare i loro rapporti interni in caso
di notifica di una lettera raccomandata (cfr. anche DTF 122 I 139),
in
queste condizioni il termine di 30 giorni per presentare ricorso era ampiamente
scaduto il 19 maggio 2006 quando l’interessato ha inoltrato l’impugnativa (cfr.
anche STFA del 22 febbraio 2005, H 134/04, consid., 4.2 e seguenti),
come
si vedrà in seguito l’assicurato non può nemmeno beneficiare di una
restituzione dei termini (cfr. a questo proposito anche STCA del 9 marzo 2006
nella causa A., inc. 36.2006.14),
per
l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA,
se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per
compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione,
non
costituisce valido impedimento il fatto accampato da una parte di dover
intraprendere frequenti viaggi all'estero per visitare un figlio, siccome ciò
non gli impediva di designare un legale che curasse i suoi interessi anche
durante i periodi di assenza (CPC-TI, Cocchi-Trezzini, pag. 391 n. 18 ad art.
137),
una
parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi
all'estero, designare un patrocinatore e fornirgli tutti i ragguagli necessari
che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima. In caso contrario
non è ammissibile alcuna richiesta di restituzione in intero contro il lasso
dei termini (RDAT 1995 - I, n. 15),
la
restituzione del termine di reclamo, per assenza all'estero, viene concessa
solo se non è riscontrata alcuna colpa del contribuente o del suo
rappresentante. Secondo la dottrina, è colpevole e non scusabile chi si assenta
per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui
propri affari e viene ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I,
n.19t),
la
restituzione dei termini per assenza dal Cantone o dalla Svizzera è limitata ai
casi in cui la partenza è imprevista, non invece quando l'assenza è prolungata
oltre il necessario e prevedibile, come quella per ragioni di studio (RDAT
1995-II, n. 11t, RDAT 1991-II, n. 17t),
nel
caso di specie la moglie dell’insorgente ha ritirato la decisione su
opposizione,
causa
una svista, la notifica della decisione su opposizione non è stata comunicata
immediatamente all’assicurato,
in
concreto non vi sono gli estremi per accordare una restituzione dei termini,
tuttavia
l’insorgente può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione di
revoca della decisione impugnata, che la Cassa dovrà emanare immediatamente,
vista
la necessità di un ricovero l’insorgente può mettersi in contatto con l’UAM,
come ha già fatto, per chiedere un eventuale aiuto,
copia
della presente va notificata all’UAM, quale autorità interessata,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso, in quanto tardivo, é irricevibile.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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