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Decisione

36.2006.115

Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo. Nessuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi sul

12 ottobre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 è stato affiliato fino al 31 dicembre 2004 presso la Cassa malati CO 1 per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per l’indennità

giornaliera contro la perdita di guadagno.

In

seguito al mancato pagamento dei premi dell’assicurazione di base per il

periodo da agosto a dicembre 2004, nonché della partecipazione ai costi per prestazioni

effettuate nel corso del 2004, la Cassa ha fatto spiccare un precetto esecutivo

per un ammontare di fr. 1'770.30, tramite il quale ha chiesto anche un importo

di fr. 60 di spese, oltre agli interessi di mora del 5% dal 16 maggio 2005.

Con

decisione formale del 19 settembre 2005, confermata tramite decisione su

opposizione del 3 maggio 2006, la Cassa ha confermato l’ammontare dell’importo

richiesto ed ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo (PE).

B. Con

ricorso del 29 maggio 2006 RI 1 contesta la predetta decisione. L’assicurato

non riconosce il debito vantato dalla Cassa, la quale chiederebbe il pagamento

di rimborsi per partecipazioni alle spese non dovute, in periodi in cui non

sarebbe stato assicurato presso CO 1.

L’insorgente

fa inoltre valere che l’assicuratore non avrebbe rispettato gli accordi

sottoscritti, non avendo versato l’importo derivante dall’assicurazione

d’indennità giornaliera.

Egli,

con il ricorso e negli scritti successivi, chiede di essere convocato con la

controparte per poter dimostrare gli errori commessi dalla Cassa malati (doc.

I).

C. Con

risposta del 6 luglio 2006 la Cassa propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. V).

D. Pendente

causa le parti hanno ribadito le loro argomentazioni (doc. da VII a XIV).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Secondo

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le

malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e

l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

La

LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni

complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in

particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale

sul contratto d'assicurazione (LCA).

Giusta

l'art. 85 cpv. 2 della nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese

d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio

2006, per le controversie relative alle assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice

e spedita, nella quale il giudice accerta d’ufficio i fatti e valuta

liberamente le prove.

In

ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative

alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate

da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal

TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti

al TCA (LPTCA).

In

concreto, con atto del 29 maggio 2006, RI 1 ricorre contro la decisione su

opposizione del 3 maggio 2006 e fa valere prestazioni derivanti dal contratto

di assicurazione in caso di perdita di guadagno retto dalla LCA.

Nella

misura in cui l’assicurato fa valere prestazioni derivanti dal contratto

assicurativo retto dal diritto privato, le sue pretese saranno oggetto di

giudizio separato da parte di questo Tribunale (inc. 36.2006.180).

nel

merito

3.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore

può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e

le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio

federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli

assicuratori (cpv. 2).

Per

gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),

l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli

assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel

caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).

Il

Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3

(cpv. 3bis).

Per

gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei

premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio

federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in

merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura

d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo

l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a

della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003

3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64

cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a

350.

franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2).

Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante

la data della cura (cpv. 3).

A

norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure

medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la

quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella

prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie

opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i

giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che

non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie

diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono

essere valide in tutto il Cantone.

L'art.

90.

cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di

regola mensilmente.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

4.

Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il

pagamento di un importo complessivo di fr. 1'830.30 (cfr. doc. A).

La

Cassa ha chiesto il pagamento dei premi LAMal dovuti dal 1.08.2004 al 30.09.2004

(fr. 252 X 2) e dal 1.10.2004 al 31.12.2004 (fr. 272 X 3).

Di

principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa è corretto.

Infatti,

dal certificato di assicurazione 2004 emerge che il premio mensile, con

franchigia annua di fr. 1’500, ammontava a fr. 252 fino al 30 settembre 2004

(doc. 37) e fr. 272 dal 1.10.2004 (per cambiamento di domicilio, doc. 38), come

chiesto con la decisione su opposizione.

Per

quanto concerne le partecipazioni ai costi l’assicurato sostiene che gli

vengono chiesti importi per periodi in cui “è evidente che non risulto

essere stato tra i loro clienti” (doc. I).

In

realtà dagli atti emerge che l’interessato ha sottoscritto la “proposta per

un’assicurazione malattie” della convenuta in data 13 settembre 2002 (doc.

4). Egli ha disdetto il rapporto assicurativo, compreso quello inerente

l’assicurazione di base, in data 11 novembre 2004 per il 1. gennaio 2005 (doc.

21).

Ne

discende che nel periodo litigioso, visto l’obbligo assicurativo in Svizzera

(cfr. art. 3 LAMal), il ricorrente era affiliato presso la CO 1 e doveva sia i

premi dell’assicurazione di base che le partecipazioni ai costi.

A

questo proposito va rilevato che nel 2004 l’insorgente aveva una franchigia di

fr. 1'500. Agli atti la Cassa ha prodotto copia della fattura della __________ di

__________, per prestazioni di fr. 29.85 del 24 marzo 2004, nonché una fattura della

__________ di __________ per prestazioni del 16 marzo 2004 e del 13 aprile 2004

di fr. 147.20 (doc. 33). Agli atti è pure stato prodotta una fattura del 2

dicembre 2004 del laboratorio di __________ richiesto dal medico curante __________

per fr. 273.25. Tutte le prestazioni concernono il ricorrente (doc. 33).

Poiché

complessivamente gli importi in questione non superano l’ammontare della

franchigia, considerato che per la riscossione della franchigia e dell’aliquota

percentuale è reputata determinante la data della cura (art. 103 cpv. 3 OAMal;

cfr. ad es. RAMI 1998 no. KV 33 pag. 284 consid. 2 nonché

Gebhard Eugster, Krankenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 342) e visto

che l’insorgente non ha prodotto altre fatture per il 2004, a giusta ragione

l’assicuratore ha chiesto il pagamento della partecipazione ai costi per

complessivi fr. 450.30.

Ritenuto

che l’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti, la

decisione della Cassa di condannare il ricorrente a versare complessivamente fr.

1'770.30 ([252 X 2] + [272 X 3] + 147.20 + 273.25 + 29.85) si rivela corretta.

5.

La

richiesta, implicita, di compensare quanto dovuto alla Cassa con quanto

l’assicuratore dovrebbe versare in base all’assicurazione LCA deve essere

respinta. Infatti la presunta pretesa derivante dall’indennità per perdita di

guadagno è di diritto privato, mentre i premi e le partecipazioni ai costi sono

dovuti in virtù di una legge di diritto pubblico (LAMal). Inoltre va rammentato

che in ambito LAMal con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K 114/03), pubblicata

in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:

" Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF

110.

V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione

uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come

già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non

potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti

impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità

fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva

del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite

l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una

decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece

di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche

sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge,

né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della

consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in

materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le

conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La

possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in

pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati,

ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la

fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art.

49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato

delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero

vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare

di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione

obbligatoria, il rapporto assicurativo.

Su questo punto il ricorso deve quindi essere

respinto."

Una

compensazione non è pertanto possibile.

6.

L’assicuratore ha chiesto all’insorgente anche fr. 60 di spese

amministrative.

In

una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato

che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie

può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato

e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati

contemplino una regolamentazione al riguardo.

Con

il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, non applicabile

in concreto, che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si

sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in

adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne

preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi degli assicurati.

Nel

caso di specie l’art. __________ del regolamento delle assicurazioni secondo la

LAMal prevede che le spese dell’assicuratore per richiami ed esecuzioni sono a

carico della persona assicurata.

In

queste condizioni l’assicuratore può esigere il pagamento dell’importo di fr.

60, proporzionato al debito dell’insorgente (fr. 1'770.30), il quale non ha

soluto, malgrado ne fosse debitore, l’importo richiesto.

Questo

importo non va confuso con le spese esecutive vere e proprie che non formano

oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la

quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K

114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV

251.

pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura

di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005

nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del

18.

giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

7.

Infine,

circa gli interessi, va rammentato che l'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i

crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può

prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

Con

sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag.

40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non

sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di

interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte

dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di

pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire:

" 4.2 Mit Art. 26 ATSG ist eine allgemeine, auch für

die soziale Krankenversicherung geltende Verzugs- und Vergütungszinspflicht

aufgenommen worden, welche sich sowohl auf Beiträge wie auch auf Leistungen

bezieht (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, N 1 zu Art. 26). Diese Regelung gilt

gestützt auf Art. 1 Abs. 1 KVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung)

auch in der sozialen Krankenversicherung, wobei die Sonderregelung gemäss Art.

10.

Abs. 2 KVG (vgl. Erw. 4.1 hievor) bewusst beibehalten wurde (vgl. BBl 1999 V

4580).

4.2.1

Die Vorinstanz hat Art. 26 Abs. 1 ATSG angewendet. Diese

Bestimmung sieht indessen Verzugs- und Vergütungszinsen nur für

Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche vor. Beiträge im Sinne

von Art. 26 Abs. 1 ATSG sind diejenigen Zahlungen, welche im Hinblick auf eine Versicherungsdeckung

zu erbringen sind oder zu Unrecht geleistet wurden (Thomas Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, § 43 N 16; vgl. auch Kieser,

ATSG-Kommentar, N 7 zu Art. 26). Dabei wird im KVG (und teilweise in anderen

Sozialversicherungszweigen) weiterhin der Begriff Prämie anstelle von Beitrag

verwendet (Locher, a.a.O., § 43 N 16; Kieser, a.a.O., N 7 und 32 zu Art. 26;

vgl. auch RKUV 2004 Nr. KV 306 S. 465 Erw. 5.3.4 [Urteil M. vom 26. August

2004, K 68/04]; Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversi-cherung: Streifzug durch

Art. 1-55 ATSG, in: SZS 2003 S. 225). Kostenbeteiligungen dienen nun aber

nicht der Begründung und höchstens mittelbar dem Erhalt der

Versicherungsdeckung und fallen somit nicht unter den Beitragsbegriff gemäss

Art. 26 Abs. 1 ATSG. Davon ging auch der Verordnungsgeber aus, indem er in Art.

90.

KVV (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) zwar bei der Regelung der

Vollstreckung nebst den Prämienforderungen auch die Kostenbeteiligungen erwähnt

(Abs. 3 ff.), zugleich aber lediglich für die Prämien einen Verzugszinssatz

festgesetzt hat (Abs. 2). Art. 26 Abs. 1 ATSG kann somit nicht als

Grundlage für die Erhebung von Verzugs- oder Vergütungszinsen auf

Kostenbeteiligungen dienen.

4.2.2

Gleiches gilt für Art. 26 Abs. 2 ATSG. Diese Bestimmung sieht

eine Verzugszinspflicht nur zu Lasten der Sozialversicherungen auf deren Leistungen

vor und ist damit auf den gegebenen Sachverhalt nicht anwendbar."

Questo

concetto è stato ribadito con sentenza del 3 luglio 2006 nella causa K 24/06,

dove il TFA ha affermato:

" 3.2 Der Versicherer war ausserdem befugt, die

geltend gemachten Mahn- und Bearbeitungsgebühren von insgesamt Fr. 50.-

(Fr. 20.- Mahnspesen, Fr. 30.- Bearbeitungsgebühren [vgl.

Zahlungsbefehl vom 21. Februar 2005]) zu erheben, da die erforderliche

Grundlage in den Allgemeinen Versicherungsbestimmungen (in Kraft seit

1.

Januar 2003, Art. 12. Ziff. 2 lit. a), existiert, die Unterlassung

der Kostenbeteiligungszahlungen als schuldhaft zu qualifizieren ist und die

Entschädigung angesichts der konkreten Umstände als betragsmässig angemessen

erscheint (vgl. BGE 125 V 277 Erw. 2c/bb mit Hinweisen; Urteil S. vom

2.

Februar 2006, K 112/05, Erw. 4.3; zur unveränderten

Rechtslage nach In-Kraft-Treten des ATSG: RKUV 2004 Nr. KV 306

S. 465 Erw. 5.3.3 mit Hinweisen [Urteil M. vom 26. August 2004,

K 68/04]). Korrekt sind sodann die vorinstanzlichen Ausführungen zur

Erhebung von Verzugszinsen von 5 % auf den ausstehenden

Kostenbeteiligungen. Gemäss Rechtsprechung besteht auch nach In-Kraft-Treten

des ATSG keine gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Verzugs- oder

Vergütungszinsen auf ausstehenden Kostenbeteiligungen der versicherten Person.

Art. 26 ATSG bietet hiezu keine gesetzliche Grundlage (Urteil T. vom

12.

Januar 2006, K 40/05) und in Art. 90 Abs. 2 KVV hat der Verordnungsgeber

lediglich für die Prämien einen Verzugszinssatz festgesetzt."

In simili condizioni, la decisione tramite la quale la Cassa chiede

interessi dal 16 maggio 2005 al 5%, merita conferma solo nella misura in cui gli

interessi sono calcolati sui premi. Per contro essi non possono essere chiesti

né sulla partecipazione ai costi, né sulle spese amministrative.

In

questo senso la decisione va modificata ed il ricorso parzialmente accolto.

L’opposizione

al PE n. __________ del __________ dell’__________ di __________ va

definitivamente rigettata per un importo di fr. 1'830.30, oltre ad interessi al

5% dal 16 maggio 2005 su un importo di fr. 1'320 (doc. 9, ossia fr. [252 x 2] +

[272 x 3]).

8.

L’insorgente

chiede in più occasioni di essere sentito in un contraddittorio con

l’assicuratore per meglio spiegare la fattispecie, non potendo far capo ad un

legale. Egli sostiene inoltre di avere molte prove che tuttavia non può

produrre in un solo documento (doc. VII).

Il

TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il

diritto, rinuncia a sentire le parti. Infatti l’interessato ha potuto

ampiamente esprimersi sia dinanzi al TCA che in precedenza, facendo valere in

più occasioni le sue argomentazioni. Un’audizione dell’insorgente non

modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti per i motivi esposti nei

considerandi precedenti il calcolo effettuato dalla Cassa, eccetto per quanto

concerne gli interessi, è corretto.

Inoltre

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b,

pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio

alla DTF prima citata).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove e all'audizione del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che gli interessi al 5% sono dovuti

solo sull’importo di fr. 1’320.

Di

conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del

__________ dell’__________ di __________ per un importo di fr. 1'830.30, oltre

ad interessi al 5% dal 16 maggio 2005 su fr. 1’320.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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