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Decisione

36.2006.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00),

giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA (Legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1°

gennaio 2003, che regola a livello nazionale la procedura adottabile nell'ambito di tutte le assicurazioni sociali –

eccetto le problematiche della previdenza professionale), nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore

deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni. Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle

richieste delle parti,

per l'art. 52 cpv. 1

LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore malattia

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione presso il

servizio che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Secondo

l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non

sono accordate ripetibili,

contro le decisioni su

opposizione pronunciate dall'amministrazione

l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi mediante ricorso (art. 56 cpv.

1 LPGA) al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente (art. 57 LPGA);

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione (art. 56

cpv. 2 LPGA),

l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede che il ricorso

deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o

della decisione contro cui l'opposizione

è esclusa,

in merito alla

procedura appena esposta va precisato che l’amministrazione, se v'è disaccordo con l'assicurato su prestazioni, crediti e ingiunzioni, deve emanare, a

fronte della richiesta dell’assicurato medesimo (Kieser,

ATSG-Kommentar, pag. 486 e seg., note 9-13 ad art. 49), una formale decisione

passibile d’opposizione. Successivamente, la decisione emessa sull’opposizione

può essere impugnata al Tribunale delle Assicurazioni mediante ricorso,

a questo proposito va

rilevato che per l'obbligo d'informazione e di

consulenza fatto espressamente all'amministrazione in virtù dell'art. 27 cpv. 2

LPGA, spetta comunque a quest'ultima

Considerandi

avvisare i propri assicurati di richiedere una decisione scritta in caso di

disaccordo su una questione (Kieser, op. cit., pag. 486, nota 10 ad art.

49), circostanza verosimilmente non realizzatasi,

nella fattispecie non

è stata emessa dalla Cassa malati alcuna decisione impugnabile e neppure è

stata formalmente richiesta dalla ricorrente all’assicuratore l'emanazione di una decisione in questo senso,

di conseguenza, nella

misura in cui il ricorso va interpretato quale contestazione delle risposte

fornite dalla Cassa malati riguardo ad una presunta errata determinazione del

costo della nota degenza di due giorni presso la Clinica __________, esso va

dichiarato irricevibile in assenza di una decisione formale impugnabile dell'assicuratore portante su questo oggetto,

gli atti vanno quindi trasmessi

alla Cassa malati per l'emanazione

di una decisione formale sulle questioni sollevate dalla ricorrente nello

scritto del 5 giugno 2006,

contro questa decisione

l'assicurata potrà, se lo

riterrà opportuno, interporre entro trenta giorni opposizione alla Cassa stessa

e contro l'eventuale decisione

su opposizione che CO 1 emetterà potrà semmai, nel medesimo lasso di tempo,

formulare ricorso presso questo Tribunale,

nella misura in cui il

ricorso tende alla cancellazione dell'esecuzione in corso (PE n. __________), neanche in questo caso è

data una competenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,

la ricorrente avrebbe

infatti dovuto contestare i crediti vantati da CO 1 nei suoi confronti (Fr.

580,10 diventati Fr. 660,10) mediante l'inoltro di un'opposizione

presso la stessa Cassa malati entro trenta giorni dall'emanazione della decisione

di rigetto dell'opposizione del

22.

giugno 2006 (doc. B5), come espressamente menzionato in quell'atto amministrativo,

l'assicurata non può contestare in questa

sede di non essere debitrice di tale somma, facendo difetto in questa evenienza

una decisione su opposizione della Cassa malati,

anche questa censura

va dunque dichiarata irricevibile,

gli atti vanno quindi trasmessi

d'ufficio per competenza ad CO

1.

per i suoi incombenti, ovvero per l'emanazione di una decisione su opposizione, siccome la censura della

ricorrente sollevata davanti al TCA, istanza incompetente, va comunque considerata come una valida (art.

39.

cpv. 2 LPGA) e tempestiva (art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA) opposizione alla

decisione del 22 giugno 2006 di rigetto dell'opposizione al noto PE,

infine, l'atto di RI 1

non può neppure essere accolto quale reclamo per denegata giustizia, non avendo

palesato CO 1 un ingiustificato ritardo nel proprio agire,

stando così le cose,

lo scritto del 5 giugno 2006 di RI 1 deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile, senza attribuzione a suo carico né di tasse né di spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso del 5 giugno 2006 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla Cassa malati CO 1 affinché proceda, nell'ambito delle sue attribuzioni, con l'emanazione delle decisioni di sua

competenza.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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