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Decisione

36.2006.12

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

24 aprile 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel

corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo

è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata

dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in

via ordinaria (ciò che è il caso della ricorrente), l’istanza va presentata

entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett.

a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31

dicembre 2004 quando l’interessata doveva disporre di tutti gli elementi

necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non

avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe

potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a

comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo.

Il

TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006,

nella causa P., 36.2005.190; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R.,

36.2005.136).

La

circostanza che l’interessata ha avuto una diminuzione del reddito nell’ottobre

del 2004 quando si è separata dal marito, non può essere considerata una

motivazione sufficiente, perché l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal prevede la

possibilità di chiedere la riduzione del premio dopo lo scadere del termine

previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal solo in caso di mutate

condizioni di reddito nel corso dell’anno in cui il sussidio viene chiesto

(cfr. anche art. 67 lett. m Reg. LCAMal).

In

concreto l’insorgente fa valere una diminuzione del suo reddito per il 2004,

ossia l’anno precedente la richiesta del sussidio.

Va

poi rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio

di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal,

entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 non si applica al caso di specie

(cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005

nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha

rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano

essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto. La richiesta andava pertanto

presentata entro il 31 dicembre 2004.

7. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8. Nel

caso di specie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente una

dipendente dell’UAM, di cui non ricorda il nome, che l’avrebbe invitata ad

aspettare la nuova notifica di tassazione 2004, da considerarsi come tassazione

intermedia (doc. I). L’UAM afferma che spetta all’insorgente comprovare tale

fatto (doc. III). L’assicurata non è stata in grado di fornire alcun indizio in

merito, neppure con le osservazioni del 16 febbraio 2006 (doc. V).

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,

con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione

di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in

discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause

amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede –

analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio

inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso

Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello

di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

L'obbligo

di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione

delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui

l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e

del conseguente fardello in caso di mancata prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In

senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

In

concreto l’insorgente non è stata in grado di fornire la prova né della

telefonata che afferma aver avuto, né del contenuto della medesima.

L’insorgente

non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe

parlato. Inoltre, come rileva l’amministrazione, dal reclamo del 24 novembre

2005 emerge che la telefonata sarebbe stata effettuata dopo la notifica della

sentenza di divorzio, avvenuta nel marzo 2005, ossia quando comunque l’inoltro

della richiesta di sussidio sarebbe stata in ogni caso tardiva ai sensi

dell’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal.

L’assicurata,

tuttavia, invita “il Giudice a provare personalmente a telefonare allo IAS

ponendo le domande come nel mio caso. Lo stesso potrà constatare di persona le

risposte.” (doc. V)

L’insorgente

chiede pertanto l’assunzione di una prova “telefonica”. A prescindere

dalla particolarità della richiesta, va comunque evidenziato come la verifica chiesta

dalla ricorrente non può sostituire la mancata notifica del nome della

funzionaria che le avrebbe fornito le indicazioni errate. Infatti anche se

l’UAM, ad una telefonata di un assicurato fornisse le risposte indicate

dall’insorgente, ciò non proverebbe che nel mese di aprile 2005 le stesse

risposte siano state date alla ricorrente.

In

un altro caso giudicato da questo TCA in data 17 gennaio 2006 nella causa R.

(inc. 36.2005.102), questo Tribunale aveva interpellato l’UAM per sapere come

reagisce l’amministrazione quando un assicurato necessita di informazioni. In

quell’occasione l’amministrazione ha affermato che:

"

(…) “nel corso

del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione

malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle

richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche

agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a domande circa

la tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto organizzativo

del Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste telefoniche non

prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in base alla

tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne

effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare

che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media

tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un

registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare

nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si

è occupato del caso della ricorrente.” L’amministrazione ha inoltre aggiunto

che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente, i collaboratori

chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad

inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo ufficiale

d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati assicurativi,

copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde

conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi

ad interessi passivi o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto

in cui il richiedente espliciti succintamente la propria situazione. In

seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito

della decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci copia della prima

tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di

revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine l’IAS ha affermato che “non esistono

direttive scritte in merito.” (doc. XVIII)”

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione della prova come chiesta dalla

ricorrente.

Va

qui evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Il

ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio 2005 non è giustificato.

9. Neppure la notifica della decisione di tassazione 2004

può essere d’aiuto alla ricorrente. Infatti l’autorità

amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro

periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato

annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo

Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Nel

caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta

dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e

revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La

maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far

capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con

il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio

di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche

della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi

non sono stati aumentati.

10. L’assicurata

fa valere di aver ottenuto il sussidio dall’ottobre 2005, avendo chiesto

l’erogazione dell’aiuto statale tramite lo sportello Laps.

Come

rileva l’amministrazione, la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), prevede, all’art. 23 cpv. 1, che il diritto al

pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è

depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali a cui esso è

subordinato (cfr. anche art. 6 Reg. Laps). Per l’art. 2 lett. a Laps sono

prestazioni sociali ai sensi della legge la partecipazione al premio

dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale

sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge

cantonale di applicazione.

Considerato

che per prassi amministrativa le richieste effettuate tramite lo sportello Laps

vengono trattate in applicazione dell’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal e che l’art.

23 cpv. 1 Laps prevede il pagamento delle prestazioni sociali dal primo giorno

del mese della richiesta e dell’adempimento delle condizioni legali, l’UAM non

può concedere il sussidio per il periodo precedente il 1° ottobre 2005.

11. Stante quanto precede la ricorrente non apporta adeguate

motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo

valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del

premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3

LCAMal).

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2005, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto

senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili. Il giudice,

pur cosciente delle gravi ristrettezze in cui si trova la ricorrente, deve

applicare le norme vigenti secondo prassi e non può scartarne l'applicazione.

Ciò anche quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle sue

conseguenze.

Alla

luce della LPAmm si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente

questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.

anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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