36.2006.12
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
24 aprile 2006Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.12
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.12
cs
Lugano
24 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2006 (recte:
16 gennaio 2006) di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 dicembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato, nel corso del mese di ottobre 2005, per il tramite dello
sportello Laps di __________, la concessione del sussidio per il pagamento del
premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005. L’istanza
è stata accolta limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre
2005.
L’interessata
ha inoltrato reclamo, chiedendo di poter beneficiare della riduzione del premio
dell’assicurazione sociale anche per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30
settembre 2005.
B. Con
decisione su reclamo del 16 dicembre 2005 l’IAS ha respinto le censure
dell’insorgente, ritenendo tardiva la richiesta di concessione del sussidio per
il 2005.
Tramite
ricorso datato 2 gennaio 2006 e pervenuto al TCA il 17 gennaio 2006, RI 1
interpone tempestivo ricorso (doc. I). L’assicurata fa valere di essere
separata dal marito dall’ottobre 2004, allorquando la famiglia non beneficiava
di alcun sussidio. Da allora il reddito è notevolmente diminuito. Dopo aver
ottenuto la sentenza di divorzio nel corso del mese di aprile 2005, non potendo
utilizzare la tassazione 2001/2002 per la richiesta del sussidio per il 2005 poiché
comprende anche i proventi conseguiti dal coniuge, l’insorgente afferma di aver
interpellato l’UAM, dove una funzionaria, di cui non ricorda il nome, le
avrebbe consigliato di attendere la nuova notifica di tassazione relativa
all’anno 2004. Il 12 ottobre 2005 è stata notificata la tassazione 2004, ciò
che ha permesso di chiedere il sussidio presso lo sportello Laps di __________,
concessole dal 1° ottobre 2005. L’insorgente ritiene che sarebbe stato
impossibile presentare una domanda precedentemente (doc. I).
C. Con
osservazioni del 3 febbraio 2006 l’IAS propone la reiezione del ricorso con
motivazioni che saranno riprese in seguito (doc. III). Il 16 febbraio 2006
l’interessata ha ribadito le sue censure (doc. V).
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato
gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha
ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma. L'art. 44 Reg. LCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere
corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel
corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo
è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata
dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in
via ordinaria (ciò che è il caso della ricorrente), l’istanza va presentata
entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett.
a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31
dicembre 2004 quando l’interessata doveva disporre di tutti gli elementi
necessari atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non
avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe
potuto comunque trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a
comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo.
Il
TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,
l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la
documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà
inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006,
nella causa P., 36.2005.190; STCA del 7 novembre 2005, nella causa R.,
36.2005.136).
La
circostanza che l’interessata ha avuto una diminuzione del reddito nell’ottobre
del 2004 quando si è separata dal marito, non può essere considerata una
motivazione sufficiente, perché l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal prevede la
possibilità di chiedere la riduzione del premio dopo lo scadere del termine
previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal solo in caso di mutate
condizioni di reddito nel corso dell’anno in cui il sussidio viene chiesto
(cfr. anche art. 67 lett. m Reg. LCAMal).
In
concreto l’insorgente fa valere una diminuzione del suo reddito per il 2004,
ossia l’anno precedente la richiesta del sussidio.
Va
poi rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio
di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal,
entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Anche
se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 non si applica al caso di specie
(cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005
nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha
rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano
essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari.
Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto. La richiesta andava pertanto
presentata entro il 31 dicembre 2004.
7. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8. Nel
caso di specie l’insorgente fa valere di aver interpellato telefonicamente una
dipendente dell’UAM, di cui non ricorda il nome, che l’avrebbe invitata ad
aspettare la nuova notifica di tassazione 2004, da considerarsi come tassazione
intermedia (doc. I). L’UAM afferma che spetta all’insorgente comprovare tale
fatto (doc. III). L’assicurata non è stata in grado di fornire alcun indizio in
merito, neppure con le osservazioni del 16 febbraio 2006 (doc. V).
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio,
con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione
di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in
discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause
amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede –
analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio
inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso
Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195
consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello
di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo
di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione
delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui
l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e
del conseguente fardello in caso di mancata prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In
senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
In
concreto l’insorgente non è stata in grado di fornire la prova né della
telefonata che afferma aver avuto, né del contenuto della medesima.
L’insorgente
non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe
parlato. Inoltre, come rileva l’amministrazione, dal reclamo del 24 novembre
2005 emerge che la telefonata sarebbe stata effettuata dopo la notifica della
sentenza di divorzio, avvenuta nel marzo 2005, ossia quando comunque l’inoltro
della richiesta di sussidio sarebbe stata in ogni caso tardiva ai sensi
dell’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal.
L’assicurata,
tuttavia, invita “il Giudice a provare personalmente a telefonare allo IAS
ponendo le domande come nel mio caso. Lo stesso potrà constatare di persona le
risposte.” (doc. V)
L’insorgente
chiede pertanto l’assunzione di una prova “telefonica”. A prescindere
dalla particolarità della richiesta, va comunque evidenziato come la verifica chiesta
dalla ricorrente non può sostituire la mancata notifica del nome della
funzionaria che le avrebbe fornito le indicazioni errate. Infatti anche se
l’UAM, ad una telefonata di un assicurato fornisse le risposte indicate
dall’insorgente, ciò non proverebbe che nel mese di aprile 2005 le stesse
risposte siano state date alla ricorrente.
In
un altro caso giudicato da questo TCA in data 17 gennaio 2006 nella causa R.
(inc. 36.2005.102), questo Tribunale aveva interpellato l’UAM per sapere come
reagisce l’amministrazione quando un assicurato necessita di informazioni. In
quell’occasione l’amministrazione ha affermato che:
"
(…) “nel corso
del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione
malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle
richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche
agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a domande circa
la tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto organizzativo
del Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste telefoniche non
prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in base alla
tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne
effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare
che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media
tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un
registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare
nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si
è occupato del caso della ricorrente.” L’amministrazione ha inoltre aggiunto
che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente, i collaboratori
chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad
inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo ufficiale
d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati assicurativi,
copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde
conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi
ad interessi passivi o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto
in cui il richiedente espliciti succintamente la propria situazione. In
seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito
della decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci copia della prima
tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di
revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine l’IAS ha affermato che “non esistono
direttive scritte in merito.” (doc. XVIII)”
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione della prova come chiesta dalla
ricorrente.
Va
qui evidenziato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Il
ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio 2005 non è giustificato.
9. Neppure la notifica della decisione di tassazione 2004
può essere d’aiuto alla ricorrente. Infatti l’autorità
amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro
periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato
annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo
Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Nel
caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta
dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e
revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La
maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far
capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con
il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio
di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche
della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi
non sono stati aumentati.
10. L’assicurata
fa valere di aver ottenuto il sussidio dall’ottobre 2005, avendo chiesto
l’erogazione dell’aiuto statale tramite lo sportello Laps.
Come
rileva l’amministrazione, la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps), prevede, all’art. 23 cpv. 1, che il diritto al
pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è
depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali a cui esso è
subordinato (cfr. anche art. 6 Reg. Laps). Per l’art. 2 lett. a Laps sono
prestazioni sociali ai sensi della legge la partecipazione al premio
dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge
cantonale di applicazione.
Considerato
che per prassi amministrativa le richieste effettuate tramite lo sportello Laps
vengono trattate in applicazione dell’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal e che l’art.
23 cpv. 1 Laps prevede il pagamento delle prestazioni sociali dal primo giorno
del mese della richiesta e dell’adempimento delle condizioni legali, l’UAM non
può concedere il sussidio per il periodo precedente il 1° ottobre 2005.
11. Stante quanto precede la ricorrente non apporta adeguate
motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo
valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del
premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3
LCAMal).
Non
essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per
il sussidio 2005, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto
senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili. Il giudice,
pur cosciente delle gravi ristrettezze in cui si trova la ricorrente, deve
applicare le norme vigenti secondo prassi e non può scartarne l'applicazione.
Ciò anche quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle sue
conseguenze.
Alla
luce della LPAmm si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente
questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva
non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome
emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in
questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.
anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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