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Decisione

36.2006.120

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2006Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni

provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano

considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze

economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i

Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in

modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di

pagare i premi (art. 65 cpv. 3 LAMal).

I Cantoni

informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi

(art. 65 cpv. 4 LAMal).

Infine,

per l’art. 65 cpv. 6 LAMal, in vigore dal 1. gennaio 2006, i Cantoni forniscono

alla Confederazione dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così

da permetterle di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale e

familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

2.2. Il Canton

Ticino, sulla base della LAMal e delle relative ordinanze, ha adottato la legge

di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) che

contiene le norme del calcolo dei sussidi.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento del premio a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste

per le prestazioni obbligatorie di base previste dalla LAMal e dalle relative

Ordinanze, secondo le disposizioni della LCAMal.

L’art. 29

LCAMal, inserito nel Titolo IV (sussidi agli assicurati), Capitolo II (diritto

al sussidio), Sezione II (norme generali), lettera A (limiti di reddito) della

legge, prevede che hanno diritto al sussidio, riservati gli articoli 20 cpv. 3

(inerente la procedura in caso di crediti irrecuperabili), 32 (inerente il

reddito di riferimento) e da 40 a 43 (inerenti gli assicurati beneficiari di

prestazioni complementari):

"

a) le persone sole, il cui reddito determinante

non supera fr. 20'000

b) le famiglie, il cui reddito determinante non

supera fr. 32'000."

L’art. 49

LCAMal, inserito nel Titolo IV (sussidi agli assicurati), Capitolo V

(adeguamento delle basi di calcolo), stabilisce che:

"

Ritenuti i limiti fissati dalla presente legge,

il Consiglio di Stato determina ogni anno le basi di calcolo del sussidio, e in

particolare:

a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e

della sostanza imponibili;

b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di

ogni singolo assicuratore;

c) la quota media cantonale ponderata;

d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

-

persone sole,

-

famiglie,

-

reddito di riferimento;

e) la quota minima a carico degli assicurati;

f)

gli importi di sostanza imponibile non

considerati nel calcolo del reddito determinante;

g) l’importo minimo annuo di sussidio;

h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie

altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)

l’aumento dei limiti di reddito previsti

dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata

in vigore della LAMal."

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a)

del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)

di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione

ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la

parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.-

per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per

l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare

autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i

presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Nel

Messaggio n. 4474 del 3 gennaio 1996 concernente la legge cantonale di

applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), a pag.

28, punto 3.4.7.1 l’Esecutivo ha precisato che i limiti di reddito che

conferiscono il diritto al sussidio “restano invariati rispetto a quanto

definito da questo Consiglio di Stato con il DE 14.12.1994” e prevedono un

limite di fr. 20'000 per le persone sole e fr. 32'000 per le famiglie.

Per il 1997,

il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle

classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1993/1994 (DE

del 5 novembre 1996).

Con decreto esecutivo del

18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,

ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono

diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1998.

Questi

limiti sono stati aumentati a Fr. 22'000.- per le persone sole ed a Fr.

34'000.- per le famiglie. Il reddito determinante è, invece, rilevato dalle

classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1995/1996.

Per

quanto attiene le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per

l'anno 1999 l’Esecutivo cantonale ha deciso di utilizzare il periodo

fiscale 1997/1998 (art. 1a del DE del 20 ottobre 1998, BU 55 del 23 ottobre

1998). Il DE ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia fr.

22'000.- per le persone sole e fr. 34'000.- per famiglie (cfr. art. 1c del DE

del 20 ottobre 1998).

Con DE

del 27 ottobre 1999 (BU 38 del 29 ottobre 1999), il Consiglio di Stato ha

stabilito che per il 2000 il reddito determinante é rilevato dalle

classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98. I

limiti di reddito non sono stati modificati (art. 1c del citato DE).

Per il 2001

e per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito

determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del

periodo di tassazione 1999/2000 ed ha mantenuto i limiti di reddito di fr.

22'000 per le persone sole e fr. 34'000 per le famiglie (cfr. art. 1a e 1c dei

DE del 14 novembre 2000, BU 44 del 17 novembre 2000 e DE del 6 novembre 2001,

BU 51 del 9 novembre 2001).

Per

quanto attiene le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazio-ne malattie

per gli anni dal 2003 al 2005 il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 (BU 50 del 29

novembre 2002) concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi

per il 2003, il DE 12 novembre 2003 (BU 43 del 14 novembre 2003) inerente i

sussidi 2004 e il DE del 26 ottobre 2004 (BU 43 del 29 ottobre 2004) per il

2005, ribadiscono i limiti di reddito più sopra evocati, ossia fr. 22'000.- per

le persone sole, fr. 34'000.- per famiglie.

Con

decreto esecutivo (DE) del 10 giugno 2005 il Consiglio di Stato, in

applicazione degli art. da 29 a 35, 38, 40 a 46, 48 e 49 LCAMal, ha modificato

le basi di calcolo preliminari per l’applicazione delle riduzioni individuali

di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2006, riducendo

in particolare i limiti di reddito per le persone sole a fr. 20'000 e per

membri maggiorenni delle famiglie e 1. figlio a fr. 30'000.

Con

decreto esecutivo del 25 ottobre 2005, di simile tenore, il Consiglio di Stato,

in applicazione dei sopra citati articoli e del DE del 10 giugno 2005, ha

fissato i seguenti parametri:

"

art. 1. Le basi di calcolo per le riduzioni individuali

di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2006 sono definite come segue:

a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito determinante: classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2003;

b) quota media cantonale ponderata:

- adulti: fr.

3’930.--;

- giovani adulti di età tra 18 e 25

anni:

fr. 3’110.--;

- minorenni: fr.

984.--;

c) limiti di reddito che conferiscono diritto

alla riduzione di premio:

- persone

sole: fr. 20’000.--;

- membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio: fr. 30'000.--;

- reddito di

riferimento:

fr. 50'000.--;

d) quota minima a carico degli assicurati con

riduzione di premio:

- persone

sole (> 25 anni): fr. 690.-- fino a un reddito determinante di fr.

13’000.--;

- persone

sole (18-25 anni): fr. 570.-- fino a un reddito determinante di fr. 13’000.--;

- membri

della famiglia di età > 25 anni: fr. 690.-- fino a un reddito determinante

di fr. 15’000.--;

- membri

della famiglia di età tra 18 e 25 anni: fr. 570.-- fino a un reddito

determinante di fr. 15’000.--;

- 1°

figlio: fr. 230.-- fino a un reddito determinante della famiglia di fr.

15’000.--;

- reddito

di riferimento: fr. 690.-- - rispettivamente fr. 570.-- per le persone 18-25

anni - fino a un reddito determinante della persona di riferimento di fr.

30’000.--;

e) importi di

sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante: cfr.

art. 30 lett. b) LCAMal;

f) importo minimo annuo della riduzione di premio:

- adulti:

fr. 240.--;

- 1°

figlio:

fr. 120.--;

g) limite di

reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di

famiglie altrimenti non oggetto di riduzioni di premio:

- fino

a fr. 35’000.--: riduzione di premio a partire dal 2° figlio e per quelli

successivi;

- da

fr. 35’001.-- a fr. 54’000.--: riduzione di premio a partire dal 3° figlio e

per quelli successivi.

Per cui,

il periodo fiscale determinante per il sussidio del 2006 è quello derivante

dalla tassazione 2003, mentre i limiti di reddito che danno diritto al sussidio

sono stati diminuiti a fr. 30'000 per le famiglie e a fr. 20'000 per le persone

sole.

Il

ricorso di diritto pubblico presentato al Tribunale federale, da due granconsiglieri

ticinesi, contro il decreto esecutivo del 10 giugno 2005, è stato dichiarato

inammissibile dall’Alta Corte in data 10 novembre 2005, in mancanza di

legittimazione, non essendo gli stessi direttamente toccati dal provvedimento

governativo (1P.441/2005).

2.3. Questo

Tribunale ha già avuto modo di ricordare (cfr. sentenze del 7 settembre 1998

nella causa H., 36.1998.56 e del 3 dicembre 2001 nella causa S., 36.2001.53)

che il sussidio è pari alla differenza tra la quota media cantonale ponderata,

o il premio riconosciuto dell’assicuratore se è inferiore, e la quota minima a

carico dell’assicurato.

Al fine

del calcolo del sussidio, il Consiglio di Stato determina per ogni assicuratore

il premio riconosciuto per gli assicurati adulti, per gli assicurati in

formazione di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati fino all’età

di 18 anni. Il premio riconosciuto è definito a partire dai premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella situazione di

franchigia ordinaria, approvati dal Consiglio federale per ogni singolo

assicuratore e per il relativo anno di competenza giusta l’art. 61 cpv. 4

LAMal. Il premio riconosciuto considera un’equa proporzione tra il premio

assicurativo obbligatorio delle cure medico-sanitarie comprendente la copertura

del rischio di infortunio e quello senza la copertura dell’infortunio. Da

rilevare ancora che se un assicuratore pratica più premi sul territorio

cantonale, per la determinazione del premio riconosciuto per i sussidi fa stato

il premio assicurativo di minore entità.

In virtù

dell’art. 36 della legge cantonale di applicazione alla LAMal il calcolo del

contributo oltre la quota minima a carico dell’assicurato avviene secondo la

regola seguente:

se p è

maggiore o uguale a qmcp

Qmcp - (imp.min.+suss.min)

x

(RD – LR2) + imp.min.

LR1 - LR2

se p è

minore a qmcp

P- (imp.min. + suss.min.)

x

(RD – LR2) + imp.min.

LR1 - LR2

Dove le

definizioni dei parametri sono le seguenti:

- quota media cantonale ponderata [qmcp] o premio riconosciuto

dell’assicuratore [p];

- limite di

reddito per il diritto al sussidio [LR1];

- limite di

reddito per la partecipazione minima [LR2];

- reddito

determinante dell’assicurato [RD];

- importo

minimo di quota a carico dell’assicurato [imp.min.];

- importo

minimo del sussidio [suss.min.].

Il limite

di reddito è dunque uno dei parametri da prendere in considerazione per il

calcolo dell’ammontare del sussidio. Se il limite viene modificato, anche

l’importo del sussidio varia.

In

concreto dai DE del 10 giugno 2005 e 25 ottobre 2005 emerge che il limite di

sussidio per le famiglie è stato ridotto da fr. 34'000 a fr. 30'000.

Questa

modifica ha avuto delle ripercussioni non solo sulla cerchia degli assicurati

che beneficiano del sussidio ma, alla luce del calcolo appena esposto, anche

sull’ammontare del sussidio stesso.

2.4. Gli

assicurati fanno valere la violazione del principio della separazione dei

poteri e della legalità poiché il Consiglio di Stato, in virtù dell’art. 49 LCAMal,

non avrebbe ottenuto una delega per diminuire i parametri del calcolo dei

sussidi. A sostegno della loro tesi gli insorgenti rinviano al Messaggio del

Consiglio di Stato e ai dibattiti parlamentari.

L’art. 51

della Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino (Cost./Ti) stabilisce

che “l’autorità in quanto non riservata al popolo è esercitata dai tre poteri

tra loro distinti e separati, il Legislativo, l’Esecutivo e il Giudiziario”.

Il

principio della separazione dei poteri costituisce un diritto costituzionale

dei cittadini (cfr. STF del 10 novembre 2005 nella causa X.,1P.441/2005; DTF

131 I 291 consid. 2.1; DTF 128 I 327 consid. 2.1 e riferimenti, consid. 1.3

inedito).

L'art. 59

cpv. 1 lett. c della Cost./Ti prevede che il Gran Consiglio "adotta,

modifica o respinge progetti di legge o di decreto legislativo".

Secondo

l’art. 70 lett. b della Cost./Ti il Consiglio di Stato, "riservati i

diritti del popolo e del Gran Consiglio, cura l’esecuzione delle leggi federali

e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme

mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre

disposizioni".

Allorché

devono pronunciarsi sulla legalità di un'ordinanza (o, come in concreto, di un

decreto esecutivo cantonale) emanata in forza di una delega del Parlamento, i

Tribunali, che esaminano di principio liberamente la questione, devono

stabilire in che modo le relative disposizioni vanno inter­pretate e se sono

conformi alla legge (STFA del 6 marzo 2006, K 121/01, consid. 4.2 pubblicata in

SVR 2006 KV Nr. 28).

Nella

misura in cui la delega legislativa è relativamente imprecisa e, di

conseguenza, attribuisce all’esecutivo un ampio potere di apprezzamento, il

Tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva sconfini

manifestamente dal quadro di competenze delegatele o se, per altri motivi, è

contraria alla legge o alla Costituzione. A questo proposito una disposizione

regolamentare viola gli art. 9 o 8 cpv. 1 Cost. federale quando non si basa su

motivi validi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche

che non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare o, per

contro, tralascia di operarne di necessarie, dando luogo ad una parificazione

inammissibile (cfr. SVR 2006 KV Nr. 28, consid. 4.2; DTF 128 V 98 consid. 5a,

105 consid. 6a e riferimenti, STFA del 13 giugno 2003 nella causa N., E 1/00;

DTF 117 V 180 consid. 3 a).

Nell’ambito

di questo esame, il giudice non deve tuttavia sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’autorità da cui emana la regolamentazione in causa.

Al contrario, egli deve limitarsi a verificare che la disposizione litigiosa

sia atta a realizzare oggettivamente lo scopo che si prefigge la legge senza

preoccuparsi, in particolare, di sapere se essa costituisca il mezzo

maggiormente appropriato per il raggiungimento di tale scopo (SVR 2006 KV Nr.

28, DTF 131 II 166 consid. 2.3, DTF 131 V 14 consid.

3.4.1, DTF 130 V 473 consid. 6.1, DTF 130 I 32 consid. 2.2.1, DTF 129 II 164

consid. 2.3; DTF 129 V 271 consid. 4.1.1).

Le

ordinanze d'esecuzione non possono invece porre nuove regole atte a restringere

i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche se queste

regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag. 254, DTF 115

V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).

2.5. Nel caso di

specie l’art. 29 LCAMal fissa i limiti di reddito che danno il diritto al

sussidio alle persone sole e alle famiglie in fr. 20'000, rispettivamente fr.

32'000, riservando gli art. 20 cpv. 3 (“prima di procedere al pagamento dei

crediti irrecuperabili, l’istanza competente applica il sussidio per la

riduzione dei premi”), art. 32 (che contiene indicazioni circa il reddito

di riferimento) e gli art. da 40 a 43 (che concernono gli assicurati

beneficiari di prestazioni complementari).

L’art.

49 LCAMal prevede invece che, "ritenuti i limiti fissati dalla presente

legge", il Consiglio di Stato determina ogni anno le basi di calcolo del

sussidio ed in particolare i parametri elencati alle lettere da a) a i).

Il TCA è

dunque chiamato a stabilire se il Consiglio di Stato poteva, sulla base

dell’art. 49 LCAMal, ridurre i limiti di reddito nel 2006 che danno diritto al

sussidio, in particolare se poteva stabilirli al di sotto dei limiti fissati

nella legge.

Per

costante giurisprudenza federale il significato di una norma deve essere inteso

innanzitutto in senso letterale. Se il testo di un disposto legale è chiaro e

non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini

di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale solo ove

esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del

disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal

fondamento e dallo scopo della norma in questione, così come dalla relazione

con altre disposizioni (cfr. STFA del 2 febbraio 2006 nella causa S., B 124/04;

DTF 131 V 93; DTF 131 V 128; DTF 135 V 232; RAMI 2001, pag. 134, in particolare

pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c,

pag. 104).

Secondo

la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un

testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,

contrarie alla volontà del legislatore (SVR 2006 ALV Nr. 11). Devono cioè

esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,

DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121

III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121

V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338

consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429

consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique

VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V

5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg.,

Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati

manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen),

che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228

consid. 2b).

Invece,

quando il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo

sono possibili, dev’essere ricercato quale sia la vera portata della norma,

prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in

particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui

essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo

contesto (SVR 2006 ALV Nr. 11; DTF 130 II 71 consid. 4.2,

DTF 130 V 232 consid. 2.2, DTF 130 V 295 consid. 5.3.1, DTF 130 V 428 consid. 3.2,

DTF 130 V 475 consid. 6.5.1, DTF 130 V 484 consid. 5.2,

DTF 130 V 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti).

I lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non

forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.

5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

Ad

esempio, in una sentenza pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 11 il TFA ha stabilito

che il testo dell’art. 36 cpv. 3 LADI è “chiaro e univoco” e che dal “messaggio

del Consiglio federale 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale

sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per

insolvenza (FF 1980 III 532 seg.) non si evince nulla a sostegno della tesi

opposta”, sostenuta dall’amministrazione.

In

un’altra sentenza pubblicata in DTF 131 V 90, nella quale ha ritenuto chiaro il

senso dell’art. 86 cpv. 1 lett. b OPI, l’Alta Corte ha così riassunto gli

abituali metodi d’interpretazione della legge:

"

4.1 Dans la mesure où l’application des

dispositions régissant l’indemnité pour changement d’occupation est en cause,

le sens et la porte de ces dispositions doivent être déterminés selon les

règles usuelles d’interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se

fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si

le texte de cette dernière n’est pas absolument clair, si plusieurs

interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable

portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions,

de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement

de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de

son auteur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires

(interprétation historique).

Le sens que prend la disposition dans son

contexte est également important (ATF 129 V 263 s. consid. 5.1 et les arrêts

cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129 II 356

consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références).”

2.6. Il testo dell’art. 49 LCAMal prevede che, ritenuti i limiti

fissati dalla presente legge, il Consiglio di Stato determina ogni anno le basi

di calcolo del sussidio ed in particolare i parametri elencati alle lettere da

a) a i).

Dal

tenore letterale del disposto emerge che il legislatore ha delegato al

Consiglio di Stato la possibilità di fissare, ogni anno, le basi di calcolo per

il sussidio enumerate alle lettere da a) a i), in particolare il limite di

reddito per l’ottenimento del sussidio da parte delle famiglie (art. 49 lett. d

LCAMal).

La norma

precisa tuttavia che l’Esecutivo determina i parametri, “ritenuti i limiti

fissati dalla presente legge”.

L’interpretazione

letterale del testo della norma va nel senso che il Consiglio di Stato ha

ricevuto la competenza di adattare, tra l’altro, i limiti di reddito, riservati

comunque i limiti contenuti nella legge stessa.

Questa

conclusione è confermata da un’interpretazione storica. Infatti il testo della

legge che conferisce la delega al Consiglio di Stato è stato adottato nel

tenore oggi in vigore su proposta della Commissione della gestione e delle

finanze. Il progetto di legge che figura nel Messaggio 4474 del 3 gennaio 1996

non prevedeva infatti la frase iniziale “ritenuti i limiti fissati dalla presente

legge” (cfr. pag. 75 del Messaggio).

Durante

la seduta del 5 giugno 1997 della Commissione della gestione e delle finanze,

il Commissario, on. __________, ha illustrato il contenuto del progetto di

rapporto distribuito ai presenti, “soffermandosi in particolare sulle ultime

modifiche apportate agli art. 49 lett. d) e 63 dopo l’incontro avvenuto la

scorsa settimana tra la Sottocommissione ad hoc (ndr: di cui non esistono i

verbali) e l’on. __________.” (cfr. pag. 3 del verbale della commissione

della gestione e delle finanze, seduta del 5 giugno 1997, ore 09.00).

Nella

discussione è poi intervenuta l’on. __________, rilevando:

"

Per quanto riguarda la competenza circa la

definizione dei limiti di reddito che danno diritto al sussidio, rileva una

contraddizione tra l’art. 49 lett. d), che la affida al CdS, e l’art. 29, dove

gli stessi risultano fissati per legge.” (cfr. pag. 3 del rapporto della

commissione della gestione e delle finanze, seduta del 5 giugno 1997, ore

09.00)

Il

relatore, on. __________ ha poi precisato:

"

Richiama le spiegazioni al riguardo fornite

Considerandi

dall’on. __________ e riprese nel rapporto attraverso il commento all’art. 49

lett. d).” (cfr. pag. 3 del rapporto della commissione della gestione e delle

finanze, seduta del 5 giugno 1997, ore 09.00)

Da

parte sua l’on. __________ ha sottolineato quanto segue:

"

Ritiene che, siccome la decisione circa

l’ammontare dei limiti di reddito non è solo di carattere tecnico ma assume una

valenza prevalentemente politica, la competenza in materia deve essere affidata

al Gran Consiglio e non al CdS. Si riserva pertanto di presentare un

emendamento in tal senso nell’ambito del dibattito parlamentare.” (cfr. pag. 3

del rapporto della commissione della gestione e delle finanze, seduta del 5

giugno 1997, ore 09.00)

In

calce al verbale figura:

"

Dopo ulteriore discussione:

a) (….)

b) si procede a una modifica formale della parte iniziale del commento

all’art. 49.”

A

proposito dell’art. 49 LCAMal il rapporto n. 4474 R/ 4504R e 4474A R del 5

giugno 1997 della Commissione della gestione e delle finanze, a pag. 15,

precisa:

"

Con questo articolo viene ancorata nella legge

la competenza del Consiglio di Stato di adeguare annualmente le basi di calcolo

dei sussidi; tenuto conto tuttavia dei limiti fissati nella legge stessa (ad

es. i limiti di reddito dell’art. 29 o il reddito di riferimento dell’art. 32).

Il Consiglio di Stato può adeguare dunque in modo dinamico, come previsto ad

esempio dalla legge federale sulle prestazioni complementari e come contemplato

dalla vecchia LCAM, la qmcp, i limiti di reddito che danno diritto al sussidio,

la quota minima a carico degli assicurati, l’importo minimo di sussidio ecc..

Occorre chiedersi se questa esclusiva competenza conferita all’Esecutivo

cantonale sia opportuna o se non si debba valutare la possibilità di attribuire

al Gran Consiglio la competenza di legiferare in una materia, quella delle basi

di calcolo dei sussidi, che ha ripercussioni dirette ed immediate sul

portamonete del cittadino.

La Commissione della gestione è giunta alla

conclusione che una delega di competenza in materia di basi di calcolo dei

sussidi del Consiglio di Stato è senz’altro proponibile. Al legislativo infatti

compete pur sempre la facoltà di intervenire allorquando viene presentato il

messaggio sui preventivi, che in caso di cambiamenti di parametri in materia di

sussidi per le assicurazioni sociali, con conseguenti ripercussioni sulle

finanze cantonali, potrà essere oggetto di osservazioni e proposte concrete di

emendamenti in sede parlamentare. Dunque al Legislativo è comunque garantita la

possibilità di esprimere un parere in merito a decisioni del Consiglio di Stato

in materia di sussidi per le assicurazioni sociali.

Nell’ambito della Commissione si è voluto

comunque esaminare quali conseguenze comporterebbe un conferimento di

competenza al Gran Consiglio in materia di limiti di reddito (art. 49d). A tale

riguardo va innanzitutto sottolineato che il concetto che sta alla base della LCAMal

è quello del sussidio mirato; quest’ultimo deve dunque andare a beneficio di

chi ha un reddito inferiore al minimo vitale. Attualmente è allo studio

dell’amministrazione cantonale una possibilità di armonizzazione delle leggi

sociali, in modo tale che gli interventi puntuali a favore del singolo

cittadino possano essere coordinati sulla base delle varie leggi sociali in

vigore e possano permettere soprattutto di evitare che il soggetto cada in

regime di assistenza pubblica. In questo contesto rimandiamo anche alla

proposta in esame di far riferimento nelle leggi sociali al principio di

reddito disponibile piuttosto che a quello di reddito imponibile (vedi par. 3.7

di questo rapporto).

Il Consiglio di Stato sta in altre parole

elaborando un nuovo concetto, che intende presentare al Gran Consiglio

possibilmente ancora nel 1997, di non facile attuazione e che ha quale

obiettivo fondamentale il coordinamento fra le varie leggi sociali in vigore

come pure la ricerca di importanti equilibri e meccanismi, tali appunto da

evitare il ricorso all’assistenza pubblica. Orbene, il conferimento di una

competenza al Gran Consiglio in materia di limiti di reddito potrebbe

comportare la possibilità per il Legislativo di toccare una variabile

importante, con conseguente rottura degli equilibri perseguiti dal Consiglio di

Stato con l’armonizzazione delle leggi sociali. Di riflesso, la Commissione è

del parere di confermare la proposta formulata nel disegno di legge che

conferisce al Consiglio di Stato in materia di limiti di reddito, quali basi

per il calcolo dei sussidio."

Durante i

dibattiti parlamentari gli on. Giuseppe Sergi e Marina Carobbio Guscetti hanno

presentato un emendamento all’art. 49, proponendo di attribuire al Gran

Consiglio una parte delle competenze delegate al Consiglio di Stato, e meglio

la determinazione dei limiti di reddito che danno diritto al sussidio nei casi

di persone sole, famiglie e reddito di riferimento, la quota minima a carico

degli assicurati e il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di

famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Il testo

completo dell’emendamento è il seguente:

"«cpv. 1 Ritenuti i limiti fissati dalla presente legge, il Consiglio

di Stato determina ogni anno le basi di calcolo del sussidio, e in particolare:

a) il

periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e della sostanza

imponibili;

b) i

premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo

assicuratore;

c) la

quota media ponderata;

d) gli

importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito

determinante;

e) l’importo

minimo annuo di sussidio;

f) l’aumento

dei limiti di reddito previsti dall’ordinanza speciale sulle prestazioni

complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal.

cpv. 2 Ritenuti i limiti fissati dalla presente legge, il Gran

Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, determina ogni anno le basi di

calcolo del sussidio, e in particolare:

a) i limiti di reddito che danno

diritto al sussidio nei casi di:

- persone sole

- famiglie

- reddito di riferimento;

b) la quota minima a carico degli

assicurati;

c) il

limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non

sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie».” (cfr. RtiD

I-2006 pag. 405).

Nel corso

del dibattito in Gran Consiglio è emerso che (cfr. RVGC, sessione ordinaria

primaverile 1997, pag. 2338):

"

SERGI G. - A

titolo informativo, annuncia di aver sollevato la problematica in Gestio­ne.

Con la presentazione dell'emendamento intende sdoppiare l'art. 49. L'articolo

verrebbe pertanto suddiviso in due capoversi: una serie di decisioni restano di

stretta competenza del Consiglio di Stato (vedi cpv. 1), mentre altre questioni

(limiti di red­dito, quota minima a carico degli assicurati e limiti di reddito

massimo per l'esonero dei figli - vedi cpv. 2) vengono demandate, su proposta

del Consiglio di Stato, al Gran Consiglio il quale discuterà in merito.

Crede che sia l'emendamento appena presentato

dall'on. Adobati (concernente l'art. 32) sia la discussione parlamentare

avvenuta in occasione del messaggio sulla presentazione degli sgravi fiscali,

dimostrino come il Gran Consiglio sia perfettamente in grado di dibattere su

temi quali i limiti di reddito. In effetti, quando si è discusso degli sgravi

fiscali ci si è posti il problema se aumentare i limiti di reddito o se

procedere differentemente.

Qual è lo scopo del suo emendamento? In fondo

avrebbe potuto agire come l'on. Adobati e presentare un'iniziativa per il

cambiamento dei limiti di reddito o di altri pa­rametri previsti nella legge.

Tuttavia, è dell'avviso che la presentazione di un atto parlamentare non sia

sufficientemente efficace. Tutti i deputati conoscono i meccani­smi di

un'iniziativa parlamentare e sanno perfettamente che non avrebbe senso ri­toccare

certi parametri singolarmente in quanto si tratta di elementi che hanno poi

ripercussioni sul costo complessivo e sulla totalità dei mezzi che il Cantone

mette a disposizione. La discussione non può avvenire a spicchi.

Desidera attirare l'attenzione su detta

problematica poiché non si tratta di questioni tecniche ma soprattutto di

decisioni fondamentali di politica sociale. Occorre decidere la distribuzione

precisa di una determinata cifra destinata per i sussidi (a quale fascia della

popolazione vanno distribuiti?). La scelta è importante e la cifra da

distribuire è ragguardevole (diversi milioni di franchi). Decidere in merito ai

limiti di reddito rappresenta una scelta di politica sociale che comporta anche

delle conseguenze.

Per quanto riguarda il cpv. 2 lett. b) ricorda

che il fatto che il Gran Consiglio debba pronunciarsi sulla quota minima a carico

degli assicurati potrebbe evitare il ripetersi di certe scene in Parlamento (ad

esempio: quando i deputati hanno espresso il loro disappunto sul decreto con

cui il Consiglio di Stato aveva triplicato la quota a carico degli assicurati).

Certe sorprese - spiacevoli - potrebbero essere evitate!

Ogni anno, il Consiglio di Stato presenta al Gran

Consiglio le sue intenzioni sui limiti di reddito che danno diritto al sussidio

(cpv. 2 lett. a) e sul reddito di riferimento (cpv. 2 lett. b). Si tratta di

due elementi importanti che possono essere modificati, uno o l'altro, a seconda

della necessità. Il Consiglio di Stato fissa l'importo da destinare

all'assicurazione malattia e, a dipendenza della situazione, si può agire sui

limiti di reddito o sulla quota minima o su entrambi i parametri. Proprio per

questo chi parla ritiene si tratti di una discussione di politica sociale che

compete al Gran Consiglio.

Il Parlamento può senz'altro prendere conoscenza,

anno per anno, delle intenzioni del Consiglio di Stato sui temi predetti e

pronunciarsi in merito. Ciò non sta a signifi­care che il Gran Consiglio debba

ritoccare ogni anno i parametri citati. A tal proposito fa notare di essersi

appena pronunciato contro la proposta di aumentare il reddito di riferimento da

fr. 50'000.-- a fr. 60'000.-- presentata dall'on. Adobati (vedi art. 32). A

scanso di equivoci precisa che non esiste nessun nesso fra il suo voto

contrario alla proposta citata e la presentazione del suo emendamento. In

effetti, ricorda di aver sostenuto e redatto, in tempi non sospetti, il

rapporto della Gestione contrario all'ini­ziativa dell'on. Adobati. Crede che

si possa benissimo essere favorevoli all'introdu­zione di un simile modo di

procedere poiché, come detto più volte, si tratta di discussioni e decisioni

politiche importanti, anche nel caso in cui il Parlamento do­vesse optare per

la conferma delle indicazioni politiche del Consiglio di Stato.

PEZZATI F. - La

proposta di emendamento dell'on. Sergi è accattivante e sollecita il Parlamento

che - giustamente - è geloso delle sue competenze. Ciò nonostante, crede che la

stessa non possa essere accolta poiché il sistema misto previsto dalla legge -

che è perfettamente chiaro e conosciuto al collega Sergi - funziona sostan­zialmente

nel modo seguente: nella legge vengono fissati dei limiti e successivamente

viene data la competenza al Consiglio di Stato di aggiornarli di anno in anno.

Orbene, nella misura in cui si tratta di

aggiornamenti di dettaglio o semplicemente del rincaro, non crede che sia giustificato

che ogni anno il Gran Consiglio sia chiamato a chinarsi sulla problematica che

si presta facilmente ad argomentazioni non sempre razionali. Il sistema attuale

permette sempre al Gran Consiglio di intervenire, soprat­tutto in presenza di

importanti modifiche che mettono in discussione o cambiano eccessivamente il

sistema sociale (ad esempio: modifica del sistema di ripartizione previsto

dalla legge). Sia il Consiglio di Stato sia il Parlamento avranno sempre la

possibilità di proporre modifiche ritenute opportune. La procedura prevista

dalla legge in discussione permette al Gran Consiglio dì non doversi esprimere

ogni anno sulla questione. Crede che anche in caso di un semplice adeguamento

del rincaro, qualcuno sarebbe tentato di proporre modifiche più importanti. Pur

ammettendo la particolarità del sistema misto (che si trova in alcune altre

leggi: vedi legge AVS dove peraltro funziona molto bene), ritiene che lo stesso

debba essere mantenuto e, di conseguenza, invita il Gran Consiglio a respingere

l'emendamento dell'on. Sergi.

MARTINELLI P., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DELLE OPERE SOCIALI - Fa

rilevare che l'importo da destinare quale sussidio nei prossimi anni (fino al

1999) è già conosciuto (vedi rapporto commissionale, tabella 1 "Evoluzione

dei sussidi fede­rali e cantonali a partire dal 1987"). Questo è possibile

solo dal 1996, ovvero grazie all'introduzione della LAMaI.

Attualmente la Confederazione stanzia un determinato sussidio federale e il Canto­ne,

per poter beneficiare di detta somma, deve stanziare un proprio contributo che

corrisponde ad una percentuale del contributo federale. II Cantone Ticino ha

chiesto il sussidio federale massimo, sulla base del quale verrà poi calcolato

il sussidio can­tonale. Per quanto riguarda la distribuzione dei sussidi agli

assicurati rimanda al ca­pitolo 3.5 (impostazione pratica relativa ai criteri

cantonali di sussidiamento agli assicurati) del rapporto commissionale e al

messaggio. Precisa comunque che si tratta di calcoli matematici e non certo di

scelte politiche. Semmai la scelta politica concerne l'importo complessivo dei

sussidi, a meno che il Cantone decida di attribui­re sussidi maggiori rispetto

a quelli che conferisce la Confederazione, ciò è escluso per i prossimi anni.

Di conseguenza la discussione, soprattutto quella che determina la quota minima

a carico dell'assicurato, è puramente matematica e deriva da dati e parametri

fissi.

Crede che un dibattito parlamentare in merito sia

una perdita di tempo e non fa altro che creare confusione. Ogni anno, una volta

definiti i sussidi, viene fatto un comuni­cato stampa dettagliato. A titolo

informativo precisa che anche per quanto riguarda i beneficiari di prestazioni

complementari AVS/AI sono state introdotte disposizioni specifiche.

LOTTI D., RELATORE

- Oltre agli argomenti apportati dall'on. Pezzati e dal Consi­gliere di Stato,

sottolinea che con l'articolo in esame viene introdotto il principio della

possibilità di adeguamento dinamico delle basi di calcolo (come contemplato, ad

esempio, nella LF sulle prestazioni complementari). La proposta del messaggio

è, a mente della maggioranza della Gestione, sostenibile se si pensa agli

sforzi che ha intrapreso l'Amministrazione cantonale per armonizzare le leggi

sociali in modo tale che gli interventi puntuali a favore del singolo cittadino

possano essere coordinati sulla base delle varie leggi sociali in vigore e

possano permettere soprattutto di evita­re che il soggetto cada in regime di

assistenza pubblica. Il nuovo concetto, che do­vrebbe essere presentato nel corso

di quest'anno, ha dunque quale obiettivo un coordinamento delle leggi sociali

in vigore e la ricerca di meccanismi di funziona­mento di queste normative allo

scopo di evitare appunto il ricorso all'assistenza pubblica. Orbene, il

conferimento della competenza al Gran Consiglio in materia di limiti di reddito

e di quota minima a carico degli assicurati - come proposto dall'on. Sergi -

potrebbe comportare la possibilità per il Legislativo di toccare delle varianti

molto im­portanti del sistema, con conseguente rottura di quegli equilibri

perseguiti con un la­voro da certosino da parte del Consiglio di Stato.

Per ragioni di praticità e per gli argomenti

sollevati dagli on. Pezzati e Martinelli, pro­pone di respingere l'emendamento

dell'on. Sergi e di confermare il testo che è stato elaborato dalla

Sottocommissione LAMal, riportato nel rapporto commissionale.

SERGI G. - Il

Consigliere di Stato ha affermato che i sussidi per i prossimi anni sono già

stati fissati (vedi tabella 1 "Evoluzione dei sussidi federali e cantonali

a partire dal 1987" del

rapporto commissionale). Fa però presente che se il Cantone dovesse optare per

un sussidio inferiore a quello determinato dalla percentuale che gli com­pete

per il sussidio federale massimo, anche il sussidio federale diminuirà in

propor­zione. Considerate le discussioni avvenute in Parlamento in occasione

dell'esame del II pacchetto di misure di risparmio, gli si permetta di pensare

che nelle future mi­sure di risparmio ce ne possa essere una di questo tipo che

comporterebbe la ridu­zione complessiva dei sussidi e quindi la necessità di

discutere nuovamente la quota minima e il limite di reddito.

A questo punto la discussione sui limiti di

reddito diventerebbe politica!

L'on. Martinelli potrebbe obiettare che la

tematica verrà affrontata nell'ambìto della discussione concernente i

preventivi. Chi parla rileva però che - come successo l'an­no scorso - di

fronte ad una decisione matematica (che, a suo avviso, è dovuta ad una

decisione politica del Consiglio di Stato) il Gran Consiglio non ha potuto far

altro che prendere atto del

decreto proposto.

Se, come sottolineato dall'on. Lotti, nei

prossimi anni dovranno essere affrontate questioni di fondo con le quali si

metterà in discussione l'intero sistema delle leggi sociali, è assolutamente

necessario concedere al Parlamento la possibilità di espri­mersi in merito. Si

può aver fiducia ma si possono anche nutrire dei dubbi sulle deci­sioni che il

Consiglio di Stato adotterà nei prossimi anni. Con l'introduzione degli strumenti

proposti da chi parla, verrebbero fornite maggiori garanzie a chi teme, ad

esempio, una riduzione dei sussidi da parte del Cantone.

MARTINELLI P., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DELLE OPERE SOCIALI - Per tranquillizzare l'on. Sergi,

asserisce che se il Consiglio di Stato dovesse decidere - per motivi finanziari

- di non utilizzare il sussidio massimo, troverebbe il modo di sot­toporre la

questione al Gran Consiglio. Assicura che non si tratterebbe di una deci­sione

amministrativa del Consiglio di Stato."

L’emendamento

proposto dagli on. Sergi e Carobbio Guscetti è poi stato respinto con 34 voti

contrari, 21 favorevoli e 3 astensioni.

2.7

Dai lavori

parlamentari qui sopra esaminati, emerge con evidenza che il Gran Consiglio, al

momento di adottare la LCAMal ha deciso di conferire al Consiglio di Stato la

facoltà di adeguare le basi di calcolo per l’ottenimento del sussidio elencate

all’art. 49 LCAMal.

Dopo

ampio dibattito, il Parlamento ha infatti rifiutato di attribuire

sistematicamente (e cioè ogni anno) al Gran Consiglio, il compito di stabilire

i limiti di reddito per accedere al sussidio.

La delega

in tal senso al Consiglio di Stato è chiara e ampia (cfr. in questo senso le

considerazioni di G. Corti, “Riduzioni individuali di premio dell’assicurazione

malattia e competenze del Consiglio di Stato”, in RtiD I-2006 pag. 401 e seg.,

in particolare pag. 403 nota 3 e pag. 412). L’Esecutivo cantonale è competente

per fissare le basi di calcolo del sussidio elencate all’art. 49 LCAMal tramite

decreto esecutivo.

Tale

delega non è tuttavia illimitata.

Dai

lavori preparatori emerge infatti che, dopo aver evidenziato l’incongruenza tra

i limiti fissati, ad esempio nell’art. 29 LCAMal, e la delega all’Esecutivo

cantonale (cfr. on. __________), i commissari, senza particolare discussione,

hanno preso atto della modifica del rapporto che commenta in maniera

particolarmente approfondita l’art. 49, il quale, rispetto al progetto del

Governo, contiene una frase introduttiva del seguente tenore: “ritenuti i

limiti fissati dalla presente legge”.

I

commissari, a questo proposito, hanno precisato che si è voluta ancorare nella

legge la competenza del Consiglio di Stato di adeguare annualmente le basi di

calcolo del sussidio, “tenuto conto tuttavia dei limiti fissati nella legge

stessa (ad. es. i limiti di reddito dell’art. 29 o il reddito di riferimento

dell’art. 32).” (cfr. pag. 15 del Rapporto; da notare, evidentemente non a

caso, l'utilizzo del grassetto).

A questo

riguardo l’on. Pezzati, preso atto delle perplessità di alcuni parlamentari

circa una delega troppo ampia data al Governo, ha tenuto a precisare che la

volontà del legislatore era di conferire al Consiglio di Stato la facoltà di

intervenire per “semplici aggiornamenti di dettaglio o in caso di rincaro”,

ma non per interventi sostanziali. Ciò è pure confermato dall’intervento del

relatore, on. Lotti, il quale ha evidenziato che con la norma è stato

introdotto il principio “della possibilità di adeguamento dinamico delle

basi di calcolo (come contemplato, ad esempio, nella LF sulle prestazioni

complementari)”.

Il Gran

Consiglio ha bocciato l’emendamento presentato (cfr. consid. 2.6), anche sulla

base di queste considerazioni.

Questo

Tribunale ritiene pertanto che il legislativo, confermando l’aggiunta della

frase “ritenuti i limiti fissati dalla presente legge”, abbia voluto, da

una parte, evitare di conferire una delega in bianco all’Esecutivo cantonale,

e, d’altra parte, abbia comunque inteso permettergli la modifica dei parametri per

l’ottenimento del sussidio con una certa elasticità.

In altri

termini, secondo il TCA, il Consiglio di Stato può non solo aumentare ma anche

diminuire i limiti di reddito. Infatti a differenza dell’art. 4 LPC, in vigore

dal 1° gennaio 1998, secondo cui il Consiglio federale “può aumentare in

modo adeguato gli importi …”, l’art. 49 LCAMal non contiene questa

limitazione (adeguamento possibile solo verso l’alto). Comunque, il Consiglio

di Stato non può, tramite decreto esecutivo, scendere sotto i limiti fissati

nella legge.

Questa

conclusione, confortata dall’interpretazione letterale e da quella storica è

peraltro confermata anche dalla sistematica della legge, la quale, dopo

l’enumerazione di importi sulla base dei quali vengono fissati i sussidi (art.

da 29 a 39 LCAMal e da 44 a 47 LCAMal), prevede, all’art. 49 LCAMal, la

competenza dell’Esecutivo per la determinazione annua delle basi di calcolo del

sussidio, “ritenuti i limiti fissati dalla presente legge”, in

precedenza.

Essa si

rivela pure conforme allo scopo della norma che è quella di permettere al

Consiglio di Stato di procedere con adattamenti di dettaglio, lasciando quelli

sostanziali al Parlamento.

A questo

proposito va rilevato che l’obiettivo, pure comprensibile, di “conferire al Consiglio

di Stato la facoltà di intervenire sugli oggetti ivi elencati – come logico e financo

necessario – nei tempi più brevi possibili” (cfr. G. Corti, art. cit., in RtiD

I-2006 pag. 408-409) non è sufficiente per rendere inapplicabile l’art. 49 LCAMal,

così come risulta dall’interpretazione letterale, storica, sistematica e

teleologica.

Sta

semmai all’Esecutivo proporre e al Parlamento adottare le misure adeguate per

risolvere questo problema (ad esempio modificando i limiti stessi o il tenore

della delega al Consiglio di Stato).

Il TCA

ritiene quindi che se il Consiglio di Stato può modificare le basi di calcolo

elencate all’art. 49 LCAMal e pertanto poteva, come ha fatto con i due DE del

2005, modificare e ridurre il limite di fr. 34'000 precedentemente adottato

quale reddito determi-nante massimo per l’ottenimento del sussidio a favore

delle famiglie, non poteva invece abbassarlo a fr. 30’000.

L’art. 29

LCAMal fissa infatti un limite di fr. 32'000.

Del resto

il Consiglio di Stato, in precedenza, non era mai sceso sotto l’importo che la

legge stabilisce per le famiglie. Dal Messaggio 4474 del 3 gennaio 1996, a pag.

28, si evince, del resto, che questi limiti erano già in vigore nel 1995 (cfr.

pag. 28 del Messaggio: “I limiti di reddito che conferiscono il diritto al

sussidio soggettivo nell’assicurazione sociale contro le malattie restano

invariati rispetto a quanto definito da questo Consiglio di Stato con il DE

14.12.1994

e si configurano come segue: a) PS: fr. 20'000.--; b) FA: fr.

32'000.--; c) reddito di riferimento: fr. 50'000.—“).

Nel già

citato parere del 1° luglio 2005 e quindi successivo al decreto esecutivo del

21.

giugno 2005, pubblicato sulla RtiD I-2006 pag. 401 seg., il consulente

giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti conclude che l’Esecutivo “ha

esercitato questa competenza nell’ambito e nei limiti tracciati dall’art. 49 LCAMal

(cfr. RtiD I-2006 pag. 412-413).

In realtà

questo Tribunale ritiene che tale parere sottovaluti la vera portata della

“frase d’ingresso, introdotta dalla Commissione della gestione” (cfr. RtiD

I-2006 pag. 402).

Questa

frase (“ritenuti i limiti fissati nella presente legge”), per il TCA, come

visto, assume invece un’importanza decisiva (cfr. consid. 2.6).

Altrettanto

decisivo è il fatto che il Gran Consiglio ha sì respinto l’emendamento Sergi – Carobbio

Guscetti, però ha adottato la norma di legge nella formulazione proposta dalla

Commissione della gestione e delle finanze (al riguardo cfr. RtiD I-2006 pag.

405-406). Da questa circostanza (il rifiuto dell'emendamento) non si può dunque

concludere che il Gran Consiglio abbia delegato la competenza al Consiglio di

Stato senza alcun limite (cfr. sul tema G. Corti, art. cit., in RtiD I-2006

pag. 408).

E’ vero

che altri limiti contenuti nella legge sono stati oggetto di modifica e non vi

sono state contestazioni. Ad esempio, per il 2004, l’Esecutivo ha ridotto i

limiti del reddito determinante per il pagamento della quota minima che è posta

a carico degli assicurati sussidiati (cfr. DE del 12 novembre 2003, BU 43/2003

pag. 306 e seg.).

Nel caso

presente la contestazione vi è invece stata ed il Tribunale è tenuto ad

esaminare la questione visto che i ricorrenti sono direttamente toccati dalla

decisione impugnata.

Il TCA

constata peraltro che la modifica dei parametri per l’ottenimento dei sussidi

per il secondo figlio, rispettivamente per il terzo figlio e quelli successivi

è stata adottata dal Gran Consiglio tramite una modifica legislativa degli art.

45.

e 46 LCAMal. Essa è stata poi respinta nella votazione popolare del 16

maggio 2004 (FU del 4 giugno 2004, pag. 4177). È vero che, come rileva

giustamente il consulente giuridico del Consiglio di Stato, le modifiche dei

due disposti comportavano “un cambiamento sostanziale del sistema di sussidiamento”,

poiché si sarebbe abrogato l’art. 46 LCAMal, attribuendo il sussidio solo dal

terzo figlio in avanti alle famiglie con reddito compreso fra 34'000 e 55'000

franchi, mentre il DE del 2005 adegua alcuni parametri della LCAMal.

Anche quest’ultima

modifica è tuttavia sostanziale nella misura in cui abbassa il limite di

reddito fissato nella legge.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto il TCA ritiene che il Parlamento ha concesso al

Consiglio di Stato una delega per fissare i parametri delle basi di calcolo

elencati all’art. 49 LCAMal. La delega permette al Consiglio di Stato di

modificare annualmente i limiti, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 29

segg. LCAMal.

In

particolare, sulla base di tale delega, per le famiglie l’Esecutivo cantonale

può, nel rispetto della legge, scendere sotto l’importo di fr. 34'000 fissato

precedentemente.

Tuttavia,

proprio perché il Consiglio di Stato è tenuto a prendere in considerazione i

limiti di legge, la delega non può essere intesa nel senso che l'Esecutivo può

scendere al di sotto degli importi fissati nella LCAMal, tra cui fr. 32'000 per

le famiglie.

Questo

Tribunale non ignora evidentemente che la giustificazione data per

l’abbassamento del limite di reddito determinante a fr. 30'000 è da ricollegare

alle modifiche della legge tributaria che hanno portato il Gran Consiglio ad

introdurre maggiori deduzioni, in particolare per le famiglie (cfr. al riguardo

G. Corti, art. cit., in RtiD I-2006 pag. 410-411) e segnatamente “per

neutralizzare almeno in parte gli effetti dei pacchetti fiscali sui sussidi di

cassa malati” (cfr. gli estratti del Messaggio 5659 del Consiglio di Stato

del 10 giugno 2005 concernente il pacchetto di misure per il riequilibrio delle

finanze cantonali punto 5, pag. 14 e seg. parzialmente riprodotti in RtiD

I-2006 pag. 411-412).

Resta il

fatto che il Consiglio di Stato, alla luce dell’art. 49 LCAMal, attualmente in

vigore, non poteva autonomamente correggere questa distorsione fissando i

limiti per i sussidi al di sotto di fr. 32'000 (per le famiglie). Questo

compito spettava invece al Gran Consiglio, il quale può agire ad esempio

attraverso una modifica dei limiti stessi o ampliando la delega al Consiglio di

Stato.

In queste

circostanze, i limiti fissati dai DE del 10 giugno 2005 e del 25 ottobre 2005,

nella misura in cui sono inferiori agli importi fissati nella LCAMal, non

possono essere applicati.

2.8

Come emerge

dalla discussione di causa tenuta nell’ambito di un altro caso parallelo (cfr.

doc. XI e doc. XIV inc. 36.2006.71), se il Consiglio di Stato avesse deciso di

mantenere i limiti di legge, ossia fr. 20'000 per le persone sole e fr. 32'000

per le famiglie, nonché il limite di reddito per la partecipazione minima, ciò

avrebbe un’influenza diretta sull’ammontare del sussidio versato ai ricorrenti,

poiché tali limiti rientrano nel calcolo dell’importo versato agli assicurati

in virtù dell’art. 36 LCAMal (consid. 2.3).

Inoltre,

in tal caso il maggior onere dello Stato rispetto all’attuale spesa sarebbe di

circa 8-10 milioni di franchi (cfr. doc. XI e doc. XIV inc. 36.2006.71).

Con

sentenza del 15 febbraio 2000 (inc. 39.1999.18), in ambito di assegni di

famiglia, questo Tribunale aveva stabilito che la soluzione adottata dal

legislatore cantonale con l’art. 33 cpv. 2 lett. b LAF portava sostanzialmente

a trattare in modo diverso le famiglie nelle quali uno dei coniugi lavora al

massimo al 50% per dedicarsi direttamente alla cura del figlio, a seconda delle

modalità di ripartizione del tempo di lavoro e violava l'art. 8 cpv. 1 e cpv. 2

della Costituzione federale.

Tuttavia,

visto il riserbo che il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre

(cfr. DTF 117 V 318 seg., in particolare 318-328 e consid. 1.6 per le

conseguenze finanziarie), questo Tribunale aveva respinto il ricorso ricordando

che “sta comunque al legislatore cantonale trovare una soluzione che

rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (DTF 117 V 328)”.

Il TF,

chiamato a pronunciarsi sul ricorso di diritto pubblico presentato dagli

assicurati, ha accolto le argomentazioni degli insorgenti, affermando (STFA del

19.

settembre 2000,2P.67/2000):

"

b) Conformemente alla giurisprudenza, il

giudice può rinunciare ad annullare una decisione fondata su una norma

dichiarata incostituzionale quando la non applicazione della stessa non

implicherebbe solo una semplice lacuna, bensì un vero vuoto giuridico (cfr. DTF

123.

I 56 consid. 3c e rinvii). Può quindi eccezionalmente giustificarsi se non

addirittura essere necessario rinunciare ad annullare una norma contestata,

rispettivamente continuare ad applicarla provvisoriamente malgrado il fatto che

sia stata dichiarata incostituzionale, qualora altrimenti la comunità o il di-

retto interessato verrebbero esposti ad un

pregiudizio sproporzionato come, ad esempio, nel caso in cui tutto un

ordinamento giuridico sarebbe svuotato del suo senso, oppure nell'ipotesi che

un importante compito pubblico non potrebbe più temporaneamente essere svolto o

perlomeno non più in modo soddisfacente. Inoltre anche nell'evenienza in cui

l'annullamento avrebbe come effetto di rimettere in vigore una precedente

regolamentazione, ugualmente incostituzionale. Tale modo di procedere si

giustifica anche quando

il giudice non può o non è autorizzato ad emanare

una propria valida regolamentazione fino a quando il legislatore non elabori

personalmente una norma rispettosa della Costituzione. In questi casi, la Corte

adita può limitarsi ad emanare un cosiddetto "Appellentscheid" (in

francese: "décision incitative") (cfr. Walter Kälin, Das Verfahren

der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 403 e riferimenti).

c) Come già detto in precedenza, i ricorrenti

contestano che, una volta accertata l'incostituzionalità dell'art. 33 cpv. 2

lett. b LAF, la Corte cantonale poteva – per le ragioni già citate (riserbo del

giudice; conseguenze finanziarie) - rinunciare ciononostante ad annullare la

decisione della Cassa cantonale per gli assegni familiari. A ragione. In primo

luogo, va ricordata l'incostituzionalità della norma in esame, la quale è stata

accertata dalla Corte cantonale alle cui pertinenti conclusioni si rinvia. Va

poi osservato che, come rettamente constatato dai ricorrenti, l'annullamento

del citato disposto a causa della propria incostituzionalità non porta alla

riforma incisiva di

tutto un settore normativo, in quanto non crea un

vuoto giuridico che va imperativamente colmato, pena la messa in pericolo

dell'insieme del sistema degli assegni familiari, segnatamente quelli

concernenti la prima infanzia. In effetti, tale annullamento ha come unica

conseguenza che l'assegno di prima infanzia va versato al genitore che ha

ridotto la propria attività lucrativa al 50% per occuparsi del proprio figlio,

e ciò indipendentemente della ripartizione dell'orario di lavoro scelta. In

altre parole, la soluzione idonea a ristabilire una situazione conforme alla

Costituzione non è difficilmente attuabile da parte della Corte cantonale:

infatti, non vi è una scelta da effettuare

tra svariate soluzioni, compito che incomberebbe

allora unicamente al legislatore cantonale. Va poi precisato che la vertenza in

esame non assume un significato eminentemente politico, essendo limitata alla

questione del grado d'impiego del genitore che si occupa del figlio. Infine, va

rilevato che, in concreto, l'unica conseguenza derivante

dall'annullamento del disposto litigioso è

finanziaria. Orbene, su questo punto, come d'altronde sottolineato dai

ricorrenti, non è stato minimamente dimostrato che le conseguenze finanziarie

ivi connesse sarebbero rilevanti o addirittura disastrose per lo Stato. Come

poi osservato dai ricorrenti, non si tratta d'instaurare nuove prestazioni

sociali, ma unicamente di sopprimere un requisito incostituzionale connesso ad

una prestazione sociale già prevista dalla legge.

Visto quanto precede, i giudici cantonali non

potevano - senza cadere nell'arbitrio - rinunciare ad annullare la decisione

impugnata. Su questo punto il ricorso, fondato, va accolto e la sentenza

querelata annullata. In queste condizioni, può rimanere indeciso il quesito di

sapere se è stato ugualmente disatteso l'art. 7 Cost./TI (la cui portata,

comunque sia, non è più ampia di quella dell'art. 8 Cost.).”

In un

altro caso in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il TCA ha

ritenuto un articolo dell’ordinanza contrario alla legge e non l’ha dunque

applicato al caso concreto, riconoscendo così ad un assicurato un’indennità di

disoccupazione superiore rispetto a quella stabilita dall’amministrazione. La

decisione è stata confermata dal TFA (DTF 124 V 64 e seg. e D. Cattaneo “La contribution

du Tribunal des assurances du Canton du Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse

en matière de sécurité sociale” in Cahiers genevois et romands de sécurité

sociale (CGRSS) No 33-2004, pag. 19 seg. (pag. 38-39 n° 18).

Nel caso

di specie il TCA, alla luce delle considerazioni precedenti (cfr. consid. 2.7)

e della sentenza federale appena riprodotta, non può limitarsi a constatare che

il decreto esecutivo non rispetta pienamente la delega di competenza ma deve

accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l’incarto

all’UAM affinché ricalcoli l’ammontare del sussidio dovuto ai ricorrenti sulla

base di un reddito determinante per le famiglie di fr. 32'000 (limite entro il

quale poteva “scendere” l’esecutivo in virtù della delega), invece di fr.

30'000, e degli altri parametri che vanno anch’essi conformati ai limiti di

legge.

2.9

La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF

124.

V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAM per un nuovo

calcolo del sussidio ai sensi dei considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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