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Decisione

36.2006.122

Compensazione delle prestazioni dovute all'assicurato con premi rimasti impagati dopo l'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

1 settembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

S. du 3 février 1999).",

in

concreto l’assicurata, rappresentata da RA 1 e vincente in causa, ha diritto

alle ripetibili. Tenuto conto dell’attitudine di controparte ed in particolare

dello scritto del 30 agosto 2006, possono essere concesse ripetibili ridotte,

si prescinde

eccezionalmente alla luce della natura del litigio non riferito a sospensione

delle prestazioni, dal prelevare tassa di giustizia pur considerando l'agire

della Cassa superficiale alla luce della giurisprudenza federale citata in

precedenza,

copia

della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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