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Decisione

36.2006.123

Esonero dall'obbligo di affiliazione alla LAMal CH per frontalieri.Applicazione Accordi Bilaterali.Principio: affiliazione al luogo di lavoro. Eccezione: Diritto d'opzione entro 3 mesi su specifico mo

27 novembre 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

Il campo di

applicazione materiale del Regolamento n. 1408/71 è definito all'articolo 4,

che "elenca i settori della sicurezza sociale disciplinati dal

regolamento. Comprende tutte le prestazioni legali (incluse le disposizioni

regionali e indipendentemente dalla legge cui sono soggette) che concernono le

prestazioni di malattia e di maternità, d'invalidità, di vecchiaia, le

prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali, le prestazioni di disoccupazione, gli assegni in caso di morte e

le prestazioni familiari, indipendentemente dalle modalità di finanziamento."

(cfr. FF 1999 4590: Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente

l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE, pag. 184: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf).

Il Titolo II del Regolamento

n. 1408/71 (artt. 13-17a) si occupa dell'assoggettamento di una persona al

diritto di uno o l'altro Paese ed a tal fine allestisce un catalogo dettagliato

delle regole relative ai conflitti di legge. Sono simili alle prescrizioni in

materia di assoggettamento contenute nelle convenzioni bilaterali in vigore, ma

hanno un'applicazione multilaterale.

Queste norme

determinano essenzialmente quanto segue:

" Le persone coperte dal regolamento sono soggette

esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola

quella dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo).

Per determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in

parte analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza

sociale). Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi

distaccati, le persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in

un'azienda transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano

contemporaneamente in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei

consolati.

Una clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a

favore degli assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire

l'assoggettamento di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento

impone a titolo sussidiario il principio del Paese di residenza." (citato Messaggio, pag. 185, sottolineatura della redattrice)

4. Va

innanzitutto esaminato se nel caso di specie trova applicazione l'ALC.

La decisione dell'UAM impugnata dal ricorrente concerne un

periodo successivo all'entrata

in vigore dell'Accordo

bilaterale ed è stata emanata nel corso del 2006. Per quanto attiene all'aspetto temporale, l'ALC ed i Regolamenti a

cui esso fa riferimento sono dunque applicabili (DTF 128 V 315).

Dal profilo personale,

il TFA con sentenza del 20 febbraio 2004 nella causa P., Inc. H 197/03,

concernente una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera di una rendita

straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, ha affermato:

" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002

wurde nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt

Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die

Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie

gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie

Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer

Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates

ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…)."

In concreto,

trattandosi di un cittadino italiano beneficiario di un permesso per

frontalieri di tipo G che svolgeva, nel periodo in esame – ossia dal gennaio

2003 fino almeno al maggio 2006 - la propria attività lavorativa in Svizzera,

l'ALC trova applicazione anche dal punto di vista personale.

5. L'ALC,

per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato Regolamento

(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme

relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Di principio, gli

assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola

quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento

contributivo).

Tuttavia, in ambito di

assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il diritto di

opzione, nel senso che i cittadini dell'Unione europea residenti in questi

Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo di residenza o

l'assicurazione in Svizzera (dove lavorano).

L'art. 89 del Regolamento

(CEE) n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione

delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".

Conformemente

all'Allegato II dell'ALC, Sezione A, nell'allegato VI è aggiunto un testo

relativo all'Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia

svizzera e possibilità di esenzione. Il punto 1, lett. o, cifra 3, lett. a

prevede (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf a pag. 46) al riguardo quanto segue:

"a) Le

disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione malattia obbligatoria si

applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:

i) le persone soggette alle

disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del

regolamento;

ii) le persone per le quali la Svizzera è

lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del

regolamento;

iii) le persone che ricevono indennità di

disoccupazione dall'assicurazione svizzera;

iv) i familiari delle persone citate ai

punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in

Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi

familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna,

Portogallo, Svezia e Regno Unito;

v) i familiari delle persone citate al

punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed

è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi

familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia

e Regno Unito.

Per 'familiari' si intendono quelle persone

ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone citate alla lettera a) possono, su

richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il

tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di

beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria,

Francia, Italia e - nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia.

La

domanda

aa) dev'essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,

la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace

dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;

bb) si

applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque scegliere

liberamente se assicurarsi nel loro Paese di residenza o in Svizzera. In virtù

dell'ALC, infatti, i cittadini italiani possono essere esentati

dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema

sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza. Questa facoltà

è accordata in particolare pure ai residenti in Francia, Germania e Austria. La

citata regola è comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano

esclusivamente in Svizzera.

Se, per esempio, essi

lavorano sia in Svizzera che in uno degli Stati UE che prevedono questa opzione,

questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di residenza

(cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT

I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).

La decisione di non adesione

all'assicurazione svizzera (cioè il mantenimento della copertura assicurativa al

servizio sanitario nazionale) deve essere formulata entro tre mesi a contare

dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting

out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e

sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed

Italia", in RDAT I-2002, pag. 30).

Anche ai familiari

residenti in Italia, di lavoratori residenti in Svizzera, è garantito questo diritto

di opzione.

6. Nel

caso di specie l'assicurato, quale cittadino dell'Unione Europea domiciliato in

Italia ed esercitante attività lucrativa in Svizzera, in virtù dell'ALC e del Regolamento

(CEE) n. 1408/71 doveva dunque, di principio, assicurarsi in Svizzera contro le

malattie (luogo di lavoro).

Tuttavia, come visto,

Considerandi

l'Allegato II all'ALC, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b prevede la

possibilità per i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia ed

esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera di optare per il sistema

sanitario italiano.

La domanda di

esenzione, conformemente al predetto Allegato II all'ALC, Sezione A, punto 1,

lett. o, cifra 3 lett. b/aa deve essere presentata entro i tre mesi

successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera. Unica eccezione prevista

dall'Allegato è la presenza di un "caso giustificato".

7.

L'assicurato non è mai stato domiciliato in

Svizzera, ma ha sempre beneficiato di un permesso per frontaliere (dal 14

gennaio 2003 al 13 gennaio 2008, doc. 2). Pertanto, il termine di tre mesi per

far valere il diritto d'opzione parte dalla sua entrata in Svizzera come

lavoratore.

Ora, dalla

documentazione agli atti non emerge alcuna specifica richiesta di

opzione all'autorità competente da parte di RI 1 per il sistema sanitario del suo Paese di residenza.

L'UAM ha confermato che l'istanza di esonero dall'obbligo di affiliazione al luogo di lavoro non

è mai giunta alla sua attenzione, né in forma di semplice lettera né a mezzo

del modulo ufficiale. Ciò è del resto ammesso dall'insorgente, il quale non ha mai

compilato l'apposito modulo TI

1.

Stanti così le cose, avendo

violato il termine fissato dagli Accordi internazionali, il ricorrente è quindi

malvenuto a richiedere di essere esonerato retroattivamente dall'inizio del 2003.

Tuttavia, quale

giustificazione della sua inadempienza l'assicurato fa valere la negligenza

perpetrata dalla Cassa malati __________ nell'aver tardato così tanto tempo (tre anni) prima di confermargli la

validità della disdetta assicurativa data già nel marzo 2003. Questo ritardo l'avrebbe impedito, a suo dire, di inoltrare

tempestivamente all'autorità

competente il citato modulo relativo all'esercizio del suo diritto d'opzione concernente la copertura assicurativa.

A tutto ciò avrebbe inoltre

contribuito il comportamento contraddittorio della Cassa malati, che avrebbe

conseguentemente violato la sua buona fede.

8.

In

merito va osservato come il diritto d'opzione offerto ai frontalieri, si concretizza subito con la

trasmissione del modulo TI 1, trasmesso al lavoratore non appena questi riceve

dall'Ufficio degli stranieri il

permesso richiesto.

Questo rapporto tra

amministrato ed ente pubblico è diverso dall'eventuale rapporto assicurativo che

un frontaliere può aver già stabilito con un assicuratore svizzero affiliandosi

ad esso appena giunto in Svizzera.

Come detto il modulo

TI 1 viene automaticamente trasmesso dall'Ufficio degli stranieri al frontaliere unitamente al permesso G e ad

una lettera di spiegazione delle regole di diritto comunitario relative alla

possibilità di esercitare il predetto diritto d'opzione. Come ha ben spiegato l'UAM nella risposta di causa, questa documentazione accompagnatoria

indica inoltre chiaramente che "Informazioni di dettaglio possono

essere assunte presso l'Ufficio

dell'assicurazione

malattia del Cantone Ticino", con l'espressa menzione del recapito telefonico.

Alla luce di ciò, la

circostanza che l'assicurato si

sia prontamente affiliato alla Cassa malati __________ appena arrivato in

Svizzera a lavorare, non ha avuto e non poteva assolutamente avere alcuna

influenza sul suo diritto d'opzione esercitabile mediante invio all'UAM del citato modulo, debitamente

compilato con la crocetta sul sistema sanitario a cui intendeva restare

affiliato (italiano) o affiliarsi per la prima volta (svizzero).

Se l'assicurato si è comunque spontaneamente affiliato

alla LAMal e si è poi subito accorto che ciò comportava una doppia copertura

assicurativa (in Italia ed in Svizzera), disdicendola, questo suo comportamento

non può essere letto quale motivo giustificativo della sua assenza di opzione

per uno o l'altro sistema

sanitario.

Non presentando l'apposito formulario all'UAM – peraltro, né tardivamente né mai -,

il ricorrente deve ora sopportare le conseguenze della sua inadempienza.

La lettera di disdetta

dell'insorgente pervenuta

all'assicuratore malattia dopo solo due mesi di affiliazione non può essere

considerata quale valido esercizio del diritto d'opzione inoltrato all'autorità

incompetente poiché l'atto è palesemente di natura diversa.

È quindi a giusta

ragione che la Cassa malati scelta dal ricorrente si sia comportata cautamente

nel decidere sulla domanda di disdetta dell'interessato. In questo ambito, è altrettanto corretto che, a suo

tempo, __________ abbia richiesto tanto all'assicurato medesimo quanto all'UAM il pagamento dei premi LAMal del ricorrente, essendo egli sempre

e giuridicamente affiliato alla stessa.

9.

Il

principio generale del diritto alla protezione della buona fede, invocato dal

ricorrente e sancito dall’art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie

promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una

decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Secondo

la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;

RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Un’informazione

sbagliata fornita da un’autorità permette dunque, a determinate condizioni, la

tutela della buona fede di un assicurato.

Nel caso concreto, non

v'è tuttavia stata alcuna

violazione della buona fede dell'insorgente nel comportamento assunto da __________. Contrariamente a

quanto da esso affermato, infatti, ancora nel luglio 2004 (doc. 1) la Cassa

malati ha chiesto all'UAM –

siccome non trovava l'assicurato,

in precedenza più volte chiamato senza successo ad ottemperare il suo contratto

assicurativo - il pagamento dei suoi premi scaduti, mentre essa ha

ufficialmente confermato all'interessato

la validità della disdetta della copertura assicurativa soltanto il 31 gennaio

2006.

Le reiterate richieste di pagamento dei premi da parte della Cassa malati

nei confronti del debitore fanno dunque concludere che ancora fino al luglio

2004.

l'assicuratore riteneva

che RI 1 era un suo affiliato.

Ad ogni buon conto, come visto, la

procedura corretta da seguire era quella di compilare l'apposito modulo d'opzione

e di inoltrarlo all'UAM entro tre mesi. Una negligenza va quindi interamente

addossata unicamente al ricorrente stesso. Il comportamento della Cassa malati

non ha per contro influito in alcun modo sugli obblighi dell'assicurato; si

tratta, va ribadito, di due rapporti e di due procedure ben distinte.

Di conseguenza, dagli

atti di causa non emerge che la Cassa abbia fornito informazioni errate

all'insorgente, né tanto meno nessuna prova in senso contrario è stata

apportata dall’interessato, né nei 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di

prova, né nei 10 giorni assegnati per prendere posizione in merito alle

affermazioni dell’UAM (docc. IV e VIII).

In queste condizioni, non vi è spazio

per applicare al caso di specie il principio della buona fede.

10.

In

conclusione, le evenienze appena analizzate non possono essere intese quali

"caso giustificato" (cfr. consid. 5). Esse non sono motivi che

possono sanare un ritardo nella richiesta dell'esonero dall'assicurazione

obbligatoria svizzera, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa

che avrebbe impedito l'assicurato di agire tempestivamente o l'impossibilità,

per altri motivi (per esempio un incidente), di compiere gli atti necessari

entro il termine previsto per far valere l'opzione.

Da quanto precede discende

che, in virtù dell'ALC ed in particolare del Regolamento (CEE) n. 1408/71 che

prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività

lucrativa (fatte salve determinate situazioni cfr. consid. 5). Non essendo

esercitato il diritto d'opzione nei tre mesi dall'inizio dell'obbligo

assicurativo, a giusta ragione l'Amministrazione ha negato all'insorgente la

possibilità di affiliarsi nel suo Paese di residenza sin dall'inizio della sua attività lucrativa in

Svizzera.

Stando così le cose, nemmeno

trova poi fondamento la censura del ricorrente secondo cui l'UAM avrebbe

agito abusivamente pretendendo di continuare ad affiliarlo ad una Cassa malati

svizzera addirittura retroattivamente dal gennaio 2003.

Alla luce di tutto

quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

11.

Il

ricorrente chiede di essere sentito insieme al datore di lavoro __________ ed

al suo precedente rappresentante __________.

Il TCA rileva innanzitutto che le

audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza

federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art.

6.

n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte;

semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre

1999.

nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124.

V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).

Inoltre, conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n.

111.

e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c e riferimenti).

In concreto, questo

Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli

atti dell’incarto, perciò rinuncia all'assunzione di ulteriori prove ed alle

audizioni delle summenzionate persone, compreso l'assicurato medesimo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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