36.2006.123
Esonero dall'obbligo di affiliazione alla LAMal CH per frontalieri.Applicazione Accordi Bilaterali.Principio: affiliazione al luogo di lavoro. Eccezione: Diritto d'opzione entro 3 mesi su specifico mo
27 novembre 2006Italiano21 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2006.123
Data decisione, Autorità:
27.11.2006, TCA
Titolo:
Esonero dall'obbligo di affiliazione alla LAMal CH per frontalieri.Applicazione Accordi Bilaterali.Principio: affiliazione al luogo di lavoro. Eccezione: Diritto d'opzione entro 3 mesi su specifico modulo TI 1 da inviare all'UAM. Qui non c'è stata un'informazione errata da parte di Cassa malati.
AFFILIAZIONE
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
FRONTALIERI
LEX LOCI LABORIS
ALC
art. 6 agg. 1 CEDU
art. 4 CEE1408/71
art. 13segg CEE1408/71
art. 9 COST
art. 29 cpv. 2 COST
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.123
TB
Lugano
27 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 maggio
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, cittadino italiano domiciliato a __________, al beneficio di un permesso G
di frontaliere, dal 14 gennaio 2003 al 30 maggio 2006 ha esercitato un'attività
lucrativa in Svizzera (doc. A3), assicurandosi contro le malattie presso la
Cassa malati __________.
Il 18 marzo 2003 (doc.
A4) l'assicurato ha chiesto alla
Cassa malati di annullare questa copertura assicurativa, siccome era già
assicurato presso il servizio sanitario nazionale italiano. Nel corso del 2003 egli
ha scritto diverse volte alla Cassa malati svizzera chiedendo una conferma alla
sua lettera di disdetta (docc. A4-A9) e conseguentemente rinviando al mittente
le richieste di pagamento dei premi LAMal del 2003.
Il 5 luglio 2004 (doc.
1) __________ si è nuovamente rivolta all'Ufficio dell'assicurazione
malattia (UAM) per ottenere il pagamento di Fr. 2'047,10 mai soluti dall'assicurato, irreperibile, relativi ai premi per la copertura
assicurativa garantita da febbraio a dicembre 2003 (doc. 3).
Con scritto del 12
ottobre 2005 (doc. A11) l'UAM
ha richiamato il datore di lavoro del frontaliere al suo obbligo di pagamento di
questi crediti scoperti (art. 16 LCAMal), il quale ha ritenuto tale richiesta
pretestuosa (doc. A12).
B. Con
decisione del 6 aprile 2006 (doc. A14) l'UAM ha dichiarato la continuità temporale del rapporto assicurativo
LAMal di RI 1 presso __________, poiché l'assicurato non ha mai recapitato all'autorità competente il modulo ufficiale TI 1 con il quale poteva
optare per mantenere l'assicurazione
in Italia o affiliarsi in Svizzera. Non essendoci quindi una richiesta
ufficiale d'esenzione, l'Amministrazione ha quindi ritenuto come non
autorizzata la disdetta data nel 2003 dall'assicurato.
Il reclamo (doc. A13)
è stato evaso negativamente con decisione del 17 maggio 2006 (doc. A1), con cui
l'UAM ha specificato che l'esercizio del diritto di opzione per un
frontaliere deve essere fatto valere entro tre mesi; trascorso questo termine,
automaticamente si applica il principio dell'assicurazione malattie nel luogo in cui l'assicurato lavora, quindi in Svizzera, e fino alla scadenza del
permesso di lavoro G.
C. Il
14 giugno 2006 (doc. I) l'assicurato,
patrocinato dall'avv. RA 1, ha
interposto ricorso contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo di
accertare l'esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera delle
cure medico-sanitarie con effetto dal 31 gennaio 2006 (recte: 2003). In
sostanza, il ricorrente ricorda di avere immediatamente - a suo tempo - chiesto
alla Cassa malati __________ l'annullamento
della polizza assicurativa stipulata alcuni mesi prima e di aver dovuto
attendere addirittura fino al 31 gennaio 2006 (doc. A10) per ottenere la
conferma della fine della copertura assicurativa al 31 gennaio 2003. Egli
lamenta inoltre una violazione della sua buona fede da parte dell'assicuratore, che prima ha accettato la sua
disdetta (nel 2003) ed in seguito (6 aprile 2004) ha notificato all'UAM il mancato pagamento dei premi del
2003.
Sostiene infine che il
ritardo dell'invio del modulo
TI 1 nei termini legali sarebbe dovuto unicamente alla tardiva evasione della
sua richiesta di disdetta da parte della Cassa malati, per colpa della quale l'UAM non può muovere nei confronti dell'assicurato alcun addebito. Sarebbe pertanto
abusivo pretendere ora da quest'ultimo un'affiliazione
retroattiva dal 2003 in poi.
Con risposta dell'11 luglio 2006 (doc. III) l'Amministrazione ha respinto le lamentele
dell'insorgente, precisando di
non aver mai ricevuto il modulo relativo al diritto di opzione e che il ritardo
della presa di posizione della Cassa malati non abbia nulla a che vedere con il
mancato esercizio del suo diritto d'opzione.
Il ricorrente ha ribadito
d'un canto la sua buona fede, d'altro canto l'abuso di diritto commesso dall'UAM che lo obbliga ad affiliarsi alla LAMal, per di più
retroattivamente al 2003.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se il ricorrente, cittadino dell'Unione Europea
residente in Italia, al beneficio di un permesso G per frontalieri, può far
valere dal 2003 in poi l'eccezione
del diritto d'opzione previsto dalle norme internazionali ed essere quindi
validamente esonerato dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie in
Svizzera.
3. Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS
0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza
sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal Regolamento (CE)
N. 118/97, Regolamento (CE) N. 1290/97, Regolamento (CE) N. 1223/98,
Regolamento (CE) N. 1606/98 e Regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato
dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea ed
Fatti
i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Il campo di
applicazione materiale del Regolamento n. 1408/71 è definito all'articolo 4,
che "elenca i settori della sicurezza sociale disciplinati dal
regolamento. Comprende tutte le prestazioni legali (incluse le disposizioni
regionali e indipendentemente dalla legge cui sono soggette) che concernono le
prestazioni di malattia e di maternità, d'invalidità, di vecchiaia, le
prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali, le prestazioni di disoccupazione, gli assegni in caso di morte e
le prestazioni familiari, indipendentemente dalle modalità di finanziamento."
(cfr. FF 1999 4590: Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente
l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE, pag. 184: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf).
Il Titolo II del Regolamento
n. 1408/71 (artt. 13-17a) si occupa dell'assoggettamento di una persona al
diritto di uno o l'altro Paese ed a tal fine allestisce un catalogo dettagliato
delle regole relative ai conflitti di legge. Sono simili alle prescrizioni in
materia di assoggettamento contenute nelle convenzioni bilaterali in vigore, ma
hanno un'applicazione multilaterale.
Queste norme
determinano essenzialmente quanto segue:
" Le persone coperte dal regolamento sono soggette
esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola
quella dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo).
Per determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in
parte analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza
sociale). Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi
distaccati, le persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in
un'azienda transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano
contemporaneamente in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei
consolati.
Una clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a
favore degli assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire
l'assoggettamento di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento
impone a titolo sussidiario il principio del Paese di residenza." (citato Messaggio, pag. 185, sottolineatura della redattrice)
4. Va
innanzitutto esaminato se nel caso di specie trova applicazione l'ALC.
La decisione dell'UAM impugnata dal ricorrente concerne un
periodo successivo all'entrata
in vigore dell'Accordo
bilaterale ed è stata emanata nel corso del 2006. Per quanto attiene all'aspetto temporale, l'ALC ed i Regolamenti a
cui esso fa riferimento sono dunque applicabili (DTF 128 V 315).
Dal profilo personale,
il TFA con sentenza del 20 febbraio 2004 nella causa P., Inc. H 197/03,
concernente una cittadina germanica che beneficiava in Svizzera di una rendita
straordinaria ed è ritornata nel proprio Paese, ha affermato:
" (…) Die Verfügung der SAK vom 12. Dezember 2002
wurde nach Inkrafttreten des FZA am 1. Juni 2002 erlassen und beschlägt
Rentenleistungen für die Zeit ab 1. Januar 2003. Das Abkommen und die
Koordinierungsverordnungen sind somit in zeitlicher Hinsicht anwendbar. Sie
gelten für die Beschwerdeführerin ferner auch persönlicher Hinsicht, weil sie
Arbeitnehmerin war, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
ist (Art. 2 Abs. 1 Verordnung Nr. 1408/71). (…)."
In concreto,
trattandosi di un cittadino italiano beneficiario di un permesso per
frontalieri di tipo G che svolgeva, nel periodo in esame – ossia dal gennaio
2003 fino almeno al maggio 2006 - la propria attività lavorativa in Svizzera,
l'ALC trova applicazione anche dal punto di vista personale.
5. L'ALC,
per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato Regolamento
(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi artt. 13-17bis che contengono le norme
relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Di principio, gli
assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola
quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento
contributivo).
Tuttavia, in ambito di
assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il diritto di
opzione, nel senso che i cittadini dell'Unione europea residenti in questi
Paesi possono scegliere tra l'assicurazione del loro luogo di residenza o
l'assicurazione in Svizzera (dove lavorano).
L'art. 89 del Regolamento
(CEE) n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione
delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
Conformemente
all'Allegato II dell'ALC, Sezione A, nell'allegato VI è aggiunto un testo
relativo all'Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia
svizzera e possibilità di esenzione. Il punto 1, lett. o, cifra 3, lett. a
prevede (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf a pag. 46) al riguardo quanto segue:
"a) Le
disposizioni giuridiche svizzere sull'assicurazione malattia obbligatoria si
applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone soggette alle
disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del
regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è
lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del
regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di
disoccupazione dall'assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai
punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in
Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi
familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna,
Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al
punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed
è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi
familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia
e Regno Unito.
Per 'familiari' si intendono quelle persone
ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su
richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria per tutto il
tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di
beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria,
Francia, Italia e - nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia.
La
domanda
aa) dev'essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,
la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace
dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria;
bb) si
applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."
I lavoratori
frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque scegliere
liberamente se assicurarsi nel loro Paese di residenza o in Svizzera. In virtù
dell'ALC, infatti, i cittadini italiani possono essere esentati
dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema
sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza. Questa facoltà
è accordata in particolare pure ai residenti in Francia, Germania e Austria. La
citata regola è comunque applicabile soltanto se questi frontalieri lavorano
esclusivamente in Svizzera.
Se, per esempio, essi
lavorano sia in Svizzera che in uno degli Stati UE che prevedono questa opzione,
questi cittadini sono invece tenuti ad assicurarsi nel loro Paese di residenza
(cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale
con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT
I-2002, in particolare pag. 29 e seg.).
La decisione di non adesione
all'assicurazione svizzera (cioè il mantenimento della copertura assicurativa al
servizio sanitario nazionale) deve essere formulata entro tre mesi a contare
dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell'"opting
out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e
sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed
Italia", in RDAT I-2002, pag. 30).
Anche ai familiari
residenti in Italia, di lavoratori residenti in Svizzera, è garantito questo diritto
di opzione.
6. Nel
caso di specie l'assicurato, quale cittadino dell'Unione Europea domiciliato in
Italia ed esercitante attività lucrativa in Svizzera, in virtù dell'ALC e del Regolamento
(CEE) n. 1408/71 doveva dunque, di principio, assicurarsi in Svizzera contro le
malattie (luogo di lavoro).
Tuttavia, come visto,
Considerandi
l'Allegato II all'ALC, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b prevede la
possibilità per i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia ed
esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera di optare per il sistema
sanitario italiano.
La domanda di
esenzione, conformemente al predetto Allegato II all'ALC, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3 lett. b/aa deve essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera. Unica eccezione prevista
dall'Allegato è la presenza di un "caso giustificato".
7.
L'assicurato non è mai stato domiciliato in
Svizzera, ma ha sempre beneficiato di un permesso per frontaliere (dal 14
gennaio 2003 al 13 gennaio 2008, doc. 2). Pertanto, il termine di tre mesi per
far valere il diritto d'opzione parte dalla sua entrata in Svizzera come
lavoratore.
Ora, dalla
documentazione agli atti non emerge alcuna specifica richiesta di
opzione all'autorità competente da parte di RI 1 per il sistema sanitario del suo Paese di residenza.
L'UAM ha confermato che l'istanza di esonero dall'obbligo di affiliazione al luogo di lavoro non
è mai giunta alla sua attenzione, né in forma di semplice lettera né a mezzo
del modulo ufficiale. Ciò è del resto ammesso dall'insorgente, il quale non ha mai
compilato l'apposito modulo TI
1.
Stanti così le cose, avendo
violato il termine fissato dagli Accordi internazionali, il ricorrente è quindi
malvenuto a richiedere di essere esonerato retroattivamente dall'inizio del 2003.
Tuttavia, quale
giustificazione della sua inadempienza l'assicurato fa valere la negligenza
perpetrata dalla Cassa malati __________ nell'aver tardato così tanto tempo (tre anni) prima di confermargli la
validità della disdetta assicurativa data già nel marzo 2003. Questo ritardo l'avrebbe impedito, a suo dire, di inoltrare
tempestivamente all'autorità
competente il citato modulo relativo all'esercizio del suo diritto d'opzione concernente la copertura assicurativa.
A tutto ciò avrebbe inoltre
contribuito il comportamento contraddittorio della Cassa malati, che avrebbe
conseguentemente violato la sua buona fede.
8.
In
merito va osservato come il diritto d'opzione offerto ai frontalieri, si concretizza subito con la
trasmissione del modulo TI 1, trasmesso al lavoratore non appena questi riceve
dall'Ufficio degli stranieri il
permesso richiesto.
Questo rapporto tra
amministrato ed ente pubblico è diverso dall'eventuale rapporto assicurativo che
un frontaliere può aver già stabilito con un assicuratore svizzero affiliandosi
ad esso appena giunto in Svizzera.
Come detto il modulo
TI 1 viene automaticamente trasmesso dall'Ufficio degli stranieri al frontaliere unitamente al permesso G e ad
una lettera di spiegazione delle regole di diritto comunitario relative alla
possibilità di esercitare il predetto diritto d'opzione. Come ha ben spiegato l'UAM nella risposta di causa, questa documentazione accompagnatoria
indica inoltre chiaramente che "Informazioni di dettaglio possono
essere assunte presso l'Ufficio
dell'assicurazione
malattia del Cantone Ticino", con l'espressa menzione del recapito telefonico.
Alla luce di ciò, la
circostanza che l'assicurato si
sia prontamente affiliato alla Cassa malati __________ appena arrivato in
Svizzera a lavorare, non ha avuto e non poteva assolutamente avere alcuna
influenza sul suo diritto d'opzione esercitabile mediante invio all'UAM del citato modulo, debitamente
compilato con la crocetta sul sistema sanitario a cui intendeva restare
affiliato (italiano) o affiliarsi per la prima volta (svizzero).
Se l'assicurato si è comunque spontaneamente affiliato
alla LAMal e si è poi subito accorto che ciò comportava una doppia copertura
assicurativa (in Italia ed in Svizzera), disdicendola, questo suo comportamento
non può essere letto quale motivo giustificativo della sua assenza di opzione
per uno o l'altro sistema
sanitario.
Non presentando l'apposito formulario all'UAM – peraltro, né tardivamente né mai -,
il ricorrente deve ora sopportare le conseguenze della sua inadempienza.
La lettera di disdetta
dell'insorgente pervenuta
all'assicuratore malattia dopo solo due mesi di affiliazione non può essere
considerata quale valido esercizio del diritto d'opzione inoltrato all'autorità
incompetente poiché l'atto è palesemente di natura diversa.
È quindi a giusta
ragione che la Cassa malati scelta dal ricorrente si sia comportata cautamente
nel decidere sulla domanda di disdetta dell'interessato. In questo ambito, è altrettanto corretto che, a suo
tempo, __________ abbia richiesto tanto all'assicurato medesimo quanto all'UAM il pagamento dei premi LAMal del ricorrente, essendo egli sempre
e giuridicamente affiliato alla stessa.
9.
Il
principio generale del diritto alla protezione della buona fede, invocato dal
ricorrente e sancito dall’art. 9 Cost. fed., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie
promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Secondo
la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;
RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche
alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Un’informazione
sbagliata fornita da un’autorità permette dunque, a determinate condizioni, la
tutela della buona fede di un assicurato.
Nel caso concreto, non
v'è tuttavia stata alcuna
violazione della buona fede dell'insorgente nel comportamento assunto da __________. Contrariamente a
quanto da esso affermato, infatti, ancora nel luglio 2004 (doc. 1) la Cassa
malati ha chiesto all'UAM –
siccome non trovava l'assicurato,
in precedenza più volte chiamato senza successo ad ottemperare il suo contratto
assicurativo - il pagamento dei suoi premi scaduti, mentre essa ha
ufficialmente confermato all'interessato
la validità della disdetta della copertura assicurativa soltanto il 31 gennaio
2006.
Le reiterate richieste di pagamento dei premi da parte della Cassa malati
nei confronti del debitore fanno dunque concludere che ancora fino al luglio
2004.
l'assicuratore riteneva
che RI 1 era un suo affiliato.
Ad ogni buon conto, come visto, la
procedura corretta da seguire era quella di compilare l'apposito modulo d'opzione
e di inoltrarlo all'UAM entro tre mesi. Una negligenza va quindi interamente
addossata unicamente al ricorrente stesso. Il comportamento della Cassa malati
non ha per contro influito in alcun modo sugli obblighi dell'assicurato; si
tratta, va ribadito, di due rapporti e di due procedure ben distinte.
Di conseguenza, dagli
atti di causa non emerge che la Cassa abbia fornito informazioni errate
all'insorgente, né tanto meno nessuna prova in senso contrario è stata
apportata dall’interessato, né nei 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di
prova, né nei 10 giorni assegnati per prendere posizione in merito alle
affermazioni dell’UAM (docc. IV e VIII).
In queste condizioni, non vi è spazio
per applicare al caso di specie il principio della buona fede.
10.
In
conclusione, le evenienze appena analizzate non possono essere intese quali
"caso giustificato" (cfr. consid. 5). Esse non sono motivi che
possono sanare un ritardo nella richiesta dell'esonero dall'assicurazione
obbligatoria svizzera, quale invece poteva essere una grave malattia improvvisa
che avrebbe impedito l'assicurato di agire tempestivamente o l'impossibilità,
per altri motivi (per esempio un incidente), di compiere gli atti necessari
entro il termine previsto per far valere l'opzione.
Da quanto precede discende
che, in virtù dell'ALC ed in particolare del Regolamento (CEE) n. 1408/71 che
prevede l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività
lucrativa (fatte salve determinate situazioni cfr. consid. 5). Non essendo
esercitato il diritto d'opzione nei tre mesi dall'inizio dell'obbligo
assicurativo, a giusta ragione l'Amministrazione ha negato all'insorgente la
possibilità di affiliarsi nel suo Paese di residenza sin dall'inizio della sua attività lucrativa in
Svizzera.
Stando così le cose, nemmeno
trova poi fondamento la censura del ricorrente secondo cui l'UAM avrebbe
agito abusivamente pretendendo di continuare ad affiliarlo ad una Cassa malati
svizzera addirittura retroattivamente dal gennaio 2003.
Alla luce di tutto
quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
11.
Il
ricorrente chiede di essere sentito insieme al datore di lavoro __________ ed
al suo precedente rappresentante __________.
Il TCA rileva innanzitutto che le
audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto
d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza
federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art.
6.
n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte;
semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione
personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre
1999.
nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF
124.
V 90, consid. 6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n.
111.
e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c e riferimenti).
In concreto, questo
Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli
atti dell’incarto, perciò rinuncia all'assunzione di ulteriori prove ed alle
audizioni delle summenzionate persone, compreso l'assicurato medesimo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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