36.2006.125
Petizine al TCA contro assicuratore malattia non autorizzato ai sensi della LAMal. Ritiro della petizione.
14 settembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
36.2006.125
Data decisione, Autorità:
14.09.2006, TCA
Titolo:
Petizine al TCA contro assicuratore malattia non autorizzato ai sensi della LAMal. Ritiro della petizione.
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 1segg. LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.125
ir/td
Lugano
14 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 16 giugno
2006 interposta da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
1. Con
petizione 16 giugno 2006 AT 1, con il patrocinio del proprio legale, ha
convenuto in causa dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il
proprio assicuratore il CV 1, __________, chiedendo l'accertametno della
liberazione dall'obbligo di versare i premi dal 1. marzo 2006. Dal canto suo CV
1 ha sollevato perplessità sulla competenza del TCA.
2. Il
giuidice delegato ha svolto accertamenti al fine di verificare la natura del
contratto in essere tra le parti e la sua competenza.
Con
atto 11/12 settembre 2006 AT 1 ha ritirato la petizione.
3. Il
ritiro della petizione rende priva d'oggetto la causa che va quindi stralciata
dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese. Va rammentato come secondo quanto
disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente
al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica
soltatno all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Giusta
il previgente art. 47 cpv. 2-4 della vecchia legge federale sulla sorveglianza
degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificato in occasione
dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative
all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i
Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice
accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente
l'Assemblea fedeale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza
delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è
simile al previgente art. 47 LSA.
In
ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai senis della LAMal sono decise
dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA.
Fatti
4. In
concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di
assicurazione vita retto dalla LCA. Alla luce della particolarità di detto
contratto e del fatto che contraente e qui convenuta è la CV 1 di __________ il
giudice delegato ha verificato la competenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in merito al giudizio del caso ciò conformemente a consolidata
prassi di questo Tribunale (cfr. da ultimo 36.2004.85 e 36.2003.40 e sentenze
ivi citate). La CV 1 di __________ (CV 1 in seguito) non è un assicuratore
malattia autorizzato come d'altra parte la stessa società convenuta ricorda
nella risposta di causa. In particolare la CV 1 rammenta di essere indipendente
giuridicamente dalle "altre società del groupe mutuel". Si rammenta
come la lista deli assicuratori malattia autorizzati sia consultabile sul sito:
www.bag.admin.ch, come la qui convenuta
non risulti nella lista - da un lato - e neppure il CV 1 quale assicuratore
malattia mentre compare - quale assicuratore malattie autorizzato la __________
di __________.
Alla
luce, poi, delle risposte fornite da CV 1 appare che il capitale che risponde
per gli eventi assicurati sia quello proprio della società senza coinvolgimento
di un assicuratore malattia.
5. Alla
luce di quanto precede la procedura sarebbe stata da dichiarare irricevibile.
Nelle more del giudizio, come indicato, il patrocinatore dell'attore ha
comunque dichiarato di ritirare la petizione quindi la procedura può essere
stralciata dai ruoli senza carico di tasse o spese e senza attribuzione di
ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è stralciata.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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