36.2006.126
Sussidio 2006. Reddito imposto nel 2003 superiore ai limiti del DE 25.10.2005 del Consiglio di Stato. Diminuzione del reddito non dimostrato. Inapplicabilità dell'art. 67 litt. m Reg.LCAMal.
14 agosto 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2006.126
Data decisione, Autorità:
14.08.2006, TCA
Titolo:
Sussidio 2006. Reddito imposto nel 2003 superiore ai limiti del DE 25.10.2005 del Consiglio di Stato. Diminuzione del reddito non dimostrato. Inapplicabilità dell'art. 67 litt. m Reg.LCAMal.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 48 RLCAMAL
art. 52 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.126
ir/td
Lugano
14 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno
2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, pensionato nato nel 1937, coniugato con __________ (1938), domiciliato a __________
ed assicurato presso la __________ ha postulato, il 18 ottobre 2005, la riduzione
dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. A sostegno
dell'istanza RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004 da cui si desume
un imponibile cantonale di CHF 41'800.--.
B. Il
1. aprile 2006 l'istanza è stata respinta ed il reclamo 10 aprile 2006
dell'assicurato non ha avuto miglior sorte siccome respinto con la decisione su
reclamo 7 giugno 2005 dell'amministrazione dopo l'acquisizione di elementi
utili.
C. Con
ricorso 19 giugno 2006 RI 1 contesta il provvedimento evidenziando di
beneficiare, quali entrate, delle rendite AVS sua e della moglie e di una
rendita LPP per complessivi CHF 46'908.-- mentre le sue spese assommerebbero (vitto,
alloggio, vestiario, premi Cassa Malati, …) a CHF 40'878.-- con un
"netto" di CHF 6'030.--.
L'UAM
propone, con osservazioni 7 luglio 2006, di respingere l'impugnativa con
argomenti che, se del caso, saranno ripresi in corso di motivazione.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente
abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 7
delle considerazioni di diritto.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di
riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e
dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli
successivi.
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere
la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in
corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5.
A
proposito di quest'ultima norma citata il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento
autonomo del reddito (v.: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84;
36.2003
/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio
2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in
re M., 36.2004.92; ultima: STCA del 15 febbraio 2006 in re M., 36.2006.7) e si
è così espresso:
"
2.2
(…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72.
del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il
quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di
riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede
infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 in re T.), quando sia
accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 Reg LCAMal, in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontarlo con i parametri fissati dal
Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare
è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato
in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite
tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento, allestite
dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia
fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito
lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo
essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono
applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità
di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 in re Sc. e 36.2003.116
in re T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 in re SS il TCA ha
ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli
alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per
uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata
un dottorato di ricerca presso un’Università svizzera, non è stato ritenuto il
rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure
le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato
ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004
in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 in
re M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la
deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di
trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente
ribadita nelle sentenze 36.2005.70 in re D. del 14 settembre 2005,
36.2005
-95 del 21 settembre 2005 in re D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005
in re N., 36.2005.117 in re D.S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a
composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 in re F. del 30 novembre
2005.
6.
Nel
caso concreto, come desumibile dagli atti prodotti dall'amministrazione, il
reddito cantonale imponibile 2003 dei coniugi __________ era di CHF 40'100.-- e
quindi decisamente superiore ai limiti ricordati al precedente punto 3.
L'amministrazione
ha correttamente rilevato come il reddito conseguito nel 2005 dai coniugi
ricorrenti è stato di CHF 46'908.-- come essi stessi ricordano nel ricorso.
Questo importo è superiore ai redditi lordi conseguiti nel 2003 e non permette
di applicare l'accertamento autonomo del reddito da parte dell'amministrazione
(il reddito lordo del 2003 assommava in effetti a CHF 46'265.-- circostanza non
contestata dei signori __________).
Quand'anche
si volesse ritenere un reddito lordo di CHF 46'908.- - pari a CHF 3'909.-- - da
convertire lo stesso sarebbe pari ad un reddito ipotetico imponibile di CHF
34'174.-- secondo le apposite tabelle e quindi superiore al limite di CHF
30'000.-- fissato dal decreto esecutivo del 25 ottobre 2005.
7.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF
124.
V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A
seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il
10.
maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura
per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato. Per
esplicita volontà del legislatore, in questo senso il Messaggio 7 marzo 2006
no. 5759 al commento all’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge citato:
" Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si riferisce
alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le
contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione
del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo."
La
commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato
il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato
la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759
del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale
applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di
temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si
percepiscono tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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