36.2006.129
Assicurata conviene in giudizio dinanzi al TCA un assicuratore per l'ipotesi di malattia. Petizione irricevibile. Assicuratore non autorizzato ai sensi della Lamal.
17 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
36.2006.129
Data decisione, Autorità:
17.07.2006, TCA
Titolo:
Assicurata conviene in giudizio dinanzi al TCA un assicuratore per l'ipotesi di malattia. Petizione irricevibile. Assicuratore non autorizzato ai sensi della Lamal.
IRRICEVIBILITÀ
art. 126 CPC-TI
art. 1 let. a LAMAL
art. 12 LAMAL
art. 13 LAMAL
art. 23 LPTCA
art. 14 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.129
ir/td
Lugano
17 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 20 giugno
2006 presentata da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. __________,
titolare di un'azienda di meccanica di precisione di stampi ed attrezzature
speciali sita in Via __________ a __________ ha contratto una copertura di
indennità giornaliera in caso di malattia (contratto collettivo
d'assicurazione) con la società CV 1, e per essa l'__________ sita in Via __________
(v. doc. 2).
La
qui attrice AT 1, 1971, è stata collaboratrice di __________. Inabile al lavoro
la stessa ha beneficiato di prestazioni da parte della convenuta.
Venuta
a conoscenza che AT 1 "era
già invalida al momento dell'assunzione, fatto taciuto sulla
dichiarazione" di sinistro 23.04.2004,
richiamando l'art. G2 delle condizioni d'assicurazione applicabili, CV 1 ha
comunicato al datore di lavoro che AT 1 "… non era coperta da questo contratto e che
le indennità…. non erano dovute".
CV
1 ha quindi chiesto la retrocessione di CHF 4'810.--.
B. Con
petizione 20/22 giugno 2006 AT 1, rappresentata dal papà e curatore RA 1, __________,
ha evidenziato come:
"
La signorina AT 1 è stata assunta dalla ditta in
data 03.01.2002 per un salario di Fr 1350.- mensili pari ad un salario annuo
di Fr 17550. In base alla lettera dei 14.12.2001 dell'Ufficio Al dei cantone
Ticino allegata , il reddito massimo ancora conseguibile quale beneficiaria di
una rendita parziale Al era di Fr 23000.-.
La
signorina AT 1 ha sempre svolto la sua attività lavorativa sino al termine del
rapporto di lavoro che in base alle disposizioni legali dovrebbe essere
terminato in data 30.09.2004. Si osserva che il datore di lavoro non ha mai
notificato per raccomandata la rescissione del rapporto di lavoro in seguito al
caso di malattia del 21.04.2004. Preso atto che in base alla durata del
rapporto di lavoro , essendoci la protezione dei licenziamento di 90 giorni ,
il rapporto di lavoro poteva essere disdetto solo dopo il 21.07.2004 con un
preavviso legale di due mesi.
(…)
Preso atto di quanto esposto, in conclusione si osserva, nel merito quanto segue: CV 1 non ha mai
fatto compilare una dichiarazione di salute al momento dell'assunzione presso
la ditta di cui esiste il contratto collettivo per perdita di
salario
e quindi è da ritenersi che la signorina AT 1 era regolarmente assicurata
tramite il contratto con
la ditta dei signor __________
di __________.
La
signorina AT 1 ha sempre versato regolarmente il premio per l'assicurazione
perdita di salario trattenuto dalla ditta , vedi certificato di salario
allegato. Non sembra pertanto corretto che dopo oltre tre anni dall'ammissione CV
1 rifiuti il caso di IG per il periodo 21.04.2004 - 31.01.2005 , motivo per
cui si ritiene di chiedere a codesto Lodevole Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni di accettare la petizione inoltrata e di voler far obbligo alla CV
1 di riconoscere il caso di malattia in oggetto per il periodo indicato per i
motivi esposti." (Doc. I)
C. La
petizione è stata inoltrata alla CV 1 con richiesta di specifica presa di
posizione circa la competenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
La
risposta 4 luglio 2006 è stata trasmessa al curatore e padre dell'attrice con
facoltà di esprimersi in merito.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La
LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr.
R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995,
p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit
fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta
Fatti
i disposti della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di
assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal
il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove.
3. In
concreto occorre esaminare se la petizione contro CV 1 sia ricevibile.
Come
visto al considerando precedente questo Tribunale deve giudicare delle vertenze
relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie se praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della
LAMal.
Per
l'art. 13 cpv. 1 LAMal il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione che
adempiono i requisiti della LAMal (assicuratori) a esercitare l'assicurazione
sociale malattie. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio
federale) pubblica l'elenco degli assicuratori.
Nell'elenco
degli assicuratori-malattie autorizzati CV 1 non figura (l'elenco degli
assicuratori malattia autorizzati è pubblicato nel sito: www.bag.admin.ch).
Dagli
atti prodotti emerge infatti chiaramente che assicuratore delle prestazioni è CV
1 direttamente non essendovi traccia di ipotesi quali la riassicurazione del
rischio (sul tema cfr. sentenza TCA 22 luglio 2003 36.2003.40 consid. 2.5.).
Debitrice delle prestazioni richieste - se fondate - appare essere la qui
convenuta. Ne discende l’incompetenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni in merito alle richieste della signora AT 1.
4. Alla
luce di quanto sopra esposto, considerato che l'art. 126 cpv. 1 CPC,
applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA, prevede che quando un atto
è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo
trasmette subito all'autorità competente e ne dà comunicazione alla parte che
l'ha inoltrato, la petizione va trasmessa all'Autorità giudiziaria competente.
La competenza va riconosciuta alla Pretura di __________ e quindi all’autorità
giudiziaria del Cantone Ticino stanti le Condizioni d’assicurazione che
prevedono alternativamente oltre al foro della sede della società
d’assicurazione anche quello del domicilio svizzero dell’assicurato, va poi evocato
il tenore dell’art. 5 LForo (in questo senso STCA 13 febbraio 2006 in re V.;
36.2005.55). Considerato il domicilio dell’attrice a __________, nel Circolo di
__________, appare data una competenza della lodevole Pretura di __________
sezione 2 alla luce del Regolamento delle Preture dell’11 novembre 2003
all’art. 9. Gli atti vengono trasmessi immediatamente con il presente giudizio.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
L'incarto
è trasmesso per competenza alla Pretura di __________ __________ con gli
annessi prodotti dalle parti in originale.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Intimazione
alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al
Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale
sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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