Lexipedia

Decisione

36.2006.129

Assicurata conviene in giudizio dinanzi al TCA un assicuratore per l'ipotesi di malattia. Petizione irricevibile. Assicuratore non autorizzato ai sensi della Lamal.

17 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i disposti della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di

assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal

il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione

complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono

una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i

fatti e valuta liberamente le prove.

3. In

concreto occorre esaminare se la petizione contro CV 1 sia ricevibile.

Come

visto al considerando precedente questo Tribunale deve giudicare delle vertenze

relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le

malattie se praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della

LAMal.

Per

l'art. 13 cpv. 1 LAMal il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione che

adempiono i requisiti della LAMal (assicuratori) a esercitare l'assicurazione

sociale malattie. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio

federale) pubblica l'elenco degli assicuratori.

Nell'elenco

degli assicuratori-malattie autorizzati CV 1 non figura (l'elenco degli

assicuratori malattia autorizzati è pubblicato nel sito: www.bag.admin.ch).

Dagli

atti prodotti emerge infatti chiaramente che assicuratore delle prestazioni è CV

1 direttamente non essendovi traccia di ipotesi quali la riassicurazione del

rischio (sul tema cfr. sentenza TCA 22 luglio 2003 36.2003.40 consid. 2.5.).

Debitrice delle prestazioni richieste - se fondate - appare essere la qui

convenuta. Ne discende l’incompetenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni in merito alle richieste della signora AT 1.

4. Alla

luce di quanto sopra esposto, considerato che l'art. 126 cpv. 1 CPC,

applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA, prevede che quando un atto

è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo

trasmette subito all'autorità competente e ne dà comunicazione alla parte che

l'ha inoltrato, la petizione va trasmessa all'Autorità giudiziaria competente.

La competenza va riconosciuta alla Pretura di __________ e quindi all’autorità

giudiziaria del Cantone Ticino stanti le Condizioni d’assicurazione che

prevedono alternativamente oltre al foro della sede della società

d’assicurazione anche quello del domicilio svizzero dell’assicurato, va poi evocato

il tenore dell’art. 5 LForo (in questo senso STCA 13 febbraio 2006 in re V.;

36.2005.55). Considerato il domicilio dell’attrice a __________, nel Circolo di

__________, appare data una competenza della lodevole Pretura di __________

sezione 2 alla luce del Regolamento delle Preture dell’11 novembre 2003

all’art. 9. Gli atti vengono trasmessi immediatamente con il presente giudizio.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

L'incarto

è trasmesso per competenza alla Pretura di __________ __________ con gli

annessi prodotti dalle parti in originale.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Intimazione

alle parti.

Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al

Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale

sull'organizzazione giudiziaria (OG).

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster