36.2006.13
Ricorso al TCA in assenza di una decisione impugnabile neppure richiesta all'assicuratore. Assenza dei presupposti per una denegata giustizia.
2 febbraio 2006Italiano8 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.13
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA in assenza di una decisione impugnabile neppure richiesta all'assicuratore. Assenza dei presupposti per una denegata giustizia.
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.13
ir/td
Lugano
2 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed
- che
con scritto 20/23 dicembre 2005 RI 1, rappresentata dal marito RA 1, si è
rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto rivolto
apparentemente sia nei confronti dell'assicuratore malattie che copre le
prestazioni complementari - __________ - che nei confronti dell'assicuratore di
base CO 1;
- che,
per quanto riguarda le coperture complementari, l'incarto - registrato con il
numero 36.2005.229 - sarà evaso con decisione separata;
- che,
in sostanza, per quanto desumibile dagli atti RI 1 era assicurata nel 2005
presso CO 1 per la copertura obbligatoria contro le malattie;
- che
dal 30 settembre al 1° ottobre RI 1 è stata ricoverata alla Clinica __________
di __________, dove si è sottoposta ad un intervento chirurgico alle vene delle
gambe;
- che
le prestazioni sono state fatturate dalla Clinica il 30 settembre 2005 ed alla
signora RI 1 è stato chiesto il versamento di CHF 9'210.-- composto dalle spese
per la camera (2 giorni) a CHF 580.-- al giorno, dalle spese di anestesia per
CHF 1'850.-- (con dettaglio della fatturazione trasmesso all'assicurata), dalla
"Operations-Grundpauschale" di CHF 1'300.- e dai supplementi a questa
posta per CHF 4'550.-- nonché dal forfait per materiale e medicamenti cifrato
in CHF 350.--;
- che
parallelamente il dott. __________ di __________ ha fatturato CHF 5'160.- per
l'intervento (CHF 3'600.--), per l'assistenza (CHF 1'200.--) e per le visite e
rapporti (complessivamente CHF 360.--);
- che
il marito di RI 1, RA 1, ha trasmesso all'assicuratore di base CO 1 ed a __________
le fatture, con scritto 20/23 dicembre 2005 l’assicurata, sempre rappresentata
dal marito, si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, segnalando
un rimborso di __________ di CHF 2'597.60 complessivi insufficiente e
lamentando l'agire di CO 1 che non ha assunto le spese;
- che,
più dettagliatamente, RI 1 ha specificato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni di avere avvisato la settimana prima dell’intervento CO 1 che lo
avrebbe informato che solo una piccola parte delle spese sarebbe stata
rimborsata, al ” … massimo
quello che sarebbe costato in un ospedale più vicino al mio domicilio”;
- che,
ricevute le fatture CO 1 le ha rinviate all’assicurata senza versare niente e
senza ammettere un suo obbligo di rimborso;
- che,
alla luce dell’esposto 20/23 dicembre 2005, il Giudice delegato ha chiesto, con
scritto 18 gennaio 2006, chiarimenti al rappresentante della signora RI 1. In
particolare è stato domandato di specificare se “ad CO 1 è stata richiesta l'emanazione di una
decisione formale rispettivamente l'emanazione di una decisione su opposizione
(se una decisione su opposizione fosse stata emessa La invito a trasmetterla al
TCA a stretto giro di posta)”,
- che
una copia della lettera è stata trasmessa all’assicuratore di base;
- che
con lettera 20/23 gennaio 2006 il signor RA 1 ha ribadito, con dovizia di
particolari, il suo contatto il 13 giugno 2005 con una funzionaria di CO 1,
l’informazione alla stessa dell’intervento prospettato, il tenore della
risposta ottenuta dall'assicurazione di base ed ha rammentato la successiva
informazione da lui fornita il 28 settembre 2005 relativa all’imminenza dell’intervento;
- che
implicitamente il signor RA 1 non ha indicato richiesta di emanazione di una
decisione formale o di una decisione su opposizione, e che tali decisioni non
sono state emanate sino ad oggi;
- che
non sono state acquisite ulteriori prove e all’assicuratore – oltre la
trasmissione dello scritto 18 gennaio 2006 accompagnante copia del
ricorso/petizione 20/23 dicembre 2005 - non è stato chiesto di fornire un
allegato di risposta di causa alla luce dell’esito del gravame;
- che
lo scritto 20/23 dicembre 2005 di RA 1 per conto della moglie va inteso quale
ricorso per denegata giustizia in assenza di decisione impugnabile;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche
della LAMal, modifiche che – come la LPGA stessa – trovano diretta ed immediata
applicazione al caso di specie poiché i fatti oggetto del contendere sono
successivi all’entrata in vigenza del nuovo corpo normativo;
- che
per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA dall’assicuratore
malattia possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili;
- che
contro le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la
materia del ricorso specificando che le decisioni su opposizione sono soggette
ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che
Fatti
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;
- che
va ricordato come, alla luce della giurisprudenza, l’amministrazione chiamata
ad emanare le sue decisioni deve provvedere in un termine congruo alla luce
della complessità del caso, degli accertamenti necessari e delle difficoltà
giuridiche della fattispecie. Il termine di 30 giorni precedentemente fissato
dall’art. 80 LAMal è stato abrogato dal legislatore. All’amministrazione deve
quindi essere lasciato un termine adeguato per esprimersi in merito alla
richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurato. In una recente
fattispecie giudicata da questo Tribunale un termine di 3 mesi è stato considerato
eccessivo per decidere formalmente sull’opposizione interposta a decisione
avente per oggetto la sospensione delle prestazioni da parte dell’assicuratore
(cfr. decisione 19 gennaio 2006 in re V., 36.2005.202);
- che
nel caso di specie l’atto 20/23 dicembre 2005 di RA 1 per conto della moglie,
per quanto rivolto nei confronti di CO 1, che copre l’assicurazione di base,
potrebbe solo essere inteso quale ricorso per denegata giustizia;
- che,
in assenza della richiesta formale di emanazione di una decisione da parte
dell’assicuratore, e comunque visto il tempo intercorso tra i fatti ed il
momento in cui il gravame è stato incoato, non può essere pacificamente
ritenuto un ingiustificato ritardo nell’evasione delle richieste
dell’assicurata;
- che
RI 1 potrà domandare ad CO 1 l’emanazione di una decisione formale contro cui
inoltrare – semmai – opposizione. Avverso la decisione su opposizione sarà di
seguito possibile adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;
- che,
anche alla luce dell’esito del ricorso, non si percepiscono tasse e spese e non
si concedono ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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