Lexipedia

Decisione

36.2006.13

Ricorso al TCA in assenza di una decisione impugnabile neppure richiesta all'assicuratore. Assenza dei presupposti per una denegata giustizia.

2 febbraio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

- che

va ricordato come, alla luce della giurisprudenza, l’amministrazione chiamata

ad emanare le sue decisioni deve provvedere in un termine congruo alla luce

della complessità del caso, degli accertamenti necessari e delle difficoltà

giuridiche della fattispecie. Il termine di 30 giorni precedentemente fissato

dall’art. 80 LAMal è stato abrogato dal legislatore. All’amministrazione deve

quindi essere lasciato un termine adeguato per esprimersi in merito alla

richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurato. In una recente

fattispecie giudicata da questo Tribunale un termine di 3 mesi è stato considerato

eccessivo per decidere formalmente sull’opposizione interposta a decisione

avente per oggetto la sospensione delle prestazioni da parte dell’assicuratore

(cfr. decisione 19 gennaio 2006 in re V., 36.2005.202);

- che

nel caso di specie l’atto 20/23 dicembre 2005 di RA 1 per conto della moglie,

per quanto rivolto nei confronti di CO 1, che copre l’assicurazione di base,

potrebbe solo essere inteso quale ricorso per denegata giustizia;

- che,

in assenza della richiesta formale di emanazione di una decisione da parte

dell’assicuratore, e comunque visto il tempo intercorso tra i fatti ed il

momento in cui il gravame è stato incoato, non può essere pacificamente

ritenuto un ingiustificato ritardo nell’evasione delle richieste

dell’assicurata;

- che

RI 1 potrà domandare ad CO 1 l’emanazione di una decisione formale contro cui

inoltrare – semmai – opposizione. Avverso la decisione su opposizione sarà di

seguito possibile adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

- che,

anche alla luce dell’esito del ricorso, non si percepiscono tasse e spese e non

si concedono ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster