36.2006.131
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.
5 settembre 2006Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.131
Data decisione, Autorità:
05.09.2006, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.
BUONA FEDE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.131
cs
Lugano
5 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 giugno 2006
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato, il 21 marzo 2006, la concessione del sussidio per il pagamento
del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno
2004 per tutta la famiglia.
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti con decisione del 18
aprile 2006, rispettivamente decisione su reclamo del 9 giugno 2006, poiché il
formulario per la concessione del sussidio è stato inoltrato tardivamente.
C. Con
ricorso del 27 giugno 2006, RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha contestato
la predetta decisione indicando in particolare di aver avuto un grave
infortunio nel corso del mese di marzo 2004, di poter far fronte alle proprie
spese unicamente grazie all’indennità disoccupazione della moglie e all’assegno
integrativo, nonché di aver ricevuto la tassazione su reclamo del 2004 solo in
data 22 marzo 2006 (doc. I).
D. Con
osservazioni 12 luglio 2006 l’amministrazione propone di respingere il ricorso
(doc. III).
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente
abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 11
delle considerazioni di diritto.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2004 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche all’anno precedente. Quindi anche per il 2004
l’Esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del
reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di
reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—
per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.—
(cfr. DE 12 novembre 2003 concernente le basi di calcolo per l’applicazione
delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per
l’anno 2004).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art.
40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è
corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento
determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della
stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28
LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in
via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento
determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della
stessa. In casu si applica la precedente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del
2006. Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine
previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il
formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2003.
Infatti,
per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente),
l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).
In
concreto l’insorgente fa tuttavia valere di aver subito un infortunio nel corso
del mese di marzo 2004, con conseguente diminuzione del suo reddito.
Come
rammenta la Cassa in sede di osservazioni, in tal caso, la richiesta doveva comunque
essere inoltrata nel corso dell’anno in cui è subentrata la diminuzione del
reddito, ossia nel 2004, come prevede l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal, quando
l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire
il suo reddito nel corso di quell’anno (cfr. da ultimo STCA del 24 febbraio
2006 nella causa S., inc. 36.2005.211). Se non avesse avuto a disposizione
tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il
formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero
stati inviati in un secondo tempo (cfr. da ultimo STCA del 24 febbraio 2006
nella causa S., inc. 36.2005.211).
Il
TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,
l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la
documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà
inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,
nella causa R., 36.2005.136). Allo stesso modo, nella misura in cui la
diminuzione del reddito avviene nel corso dell’anno di competenza, l’assicurato
è tenuto a fare richiesta del sussidio nel corso di quell’anno (cfr. art. 45
cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).
In
concreto l’insorgente doveva pertanto chiedere di poter beneficiare del
sussidio nel 2004.
7. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8.In concreto l’insorgente fa valere che la
tassazione su reclamo del 2004 è stata notificata solo nel corso del 2006.
Il
TCA ha già avuto modo di precisare in più occasioni che l’autorità
amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro
periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato
annualmente (cfr., fra le tante, STCA del 23 gennaio 2006 nella causa P, inc.
36.2005.190). Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112)
questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Nel
caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta
dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e
revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La
maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far
capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con
il DE citato in entrata.
9. L’insorgente
fa poi valere la sua buona fede.
Il
diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento
giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9
della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che
l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono
così essere formulate:
1. l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la promessa
dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione errata
ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è
pregiudizievole;
5.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68
segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a;
DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.
(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.
fed. (RAMI 2000 pag. 223).
In
merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982
pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992
pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de
droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;
HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..
Nel
caso di specie l’insorgente non può beneficiare della protezione della buona
fede, poiché l’autorità amministrativa non ha fornito informazioni errate.
Egli
sostiene tuttavia di essersi comportato in buona fede e di non essere stato negligente.
Come
visto questo Tribunale non può scostarsi da quanto previsto dalla LCAMal e dal
suo regolamento per quanto concerne i termini entro i quali la richiesta andava
inoltrata. Del resto, come già avuto modo di evocare più sopra, l’assicurato poteva
comunque inoltrare la domanda, facendo presente all’amministrazione che i dati
economici definitivi sarebbero stati a disposizione solo in un secondo tempo.
La circostanza che nella prima decisione di tassazione non esistevano i
presupposti per il sussidio e che questi sarebbero stati accertati solo con la
tassazione 2004 su reclamo, non è rilevante, poiché solo la tassazione
2001/2002 può in concreto fungere da base per stabilire il diritto al sussidio.
10.
Il
ricorrente richiama l’incarto dell’assicurato depositato presso l’UAM. Con la risposta
l’autorità amministrativa ha prodotto il suo incarto.
Ulteriori
prove, visti i motivi che hanno portato alla reiezione del ricorso, appaiono
superflue. Per cui il Tribunale rinuncia alla loro assunzione.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
11.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF
124.
V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A
seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il
10.
maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura
per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato, e
ciò per esplicita volontà del legislatore. In questo senso il Messaggio 7 marzo
2006.
no. 5759 al commento sull’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge
citato:
" Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si
riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le
contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione
del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”
La
commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, che ha esaminato
il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato
la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759
del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale
applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di
temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si
percepiscono tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster