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Decisione

36.2006.131

Richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Buona fede.

5 settembre 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del

2006. Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine

previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il

formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2003.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente),

l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

In

concreto l’insorgente fa tuttavia valere di aver subito un infortunio nel corso

del mese di marzo 2004, con conseguente diminuzione del suo reddito.

Come

rammenta la Cassa in sede di osservazioni, in tal caso, la richiesta doveva comunque

essere inoltrata nel corso dell’anno in cui è subentrata la diminuzione del

reddito, ossia nel 2004, come prevede l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal, quando

l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire

il suo reddito nel corso di quell’anno (cfr. da ultimo STCA del 24 febbraio

2006 nella causa S., inc. 36.2005.211). Se non avesse avuto a disposizione

tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il

formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero

stati inviati in un secondo tempo (cfr. da ultimo STCA del 24 febbraio 2006

nella causa S., inc. 36.2005.211).

Il

TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,

nella causa R., 36.2005.136). Allo stesso modo, nella misura in cui la

diminuzione del reddito avviene nel corso dell’anno di competenza, l’assicurato

è tenuto a fare richiesta del sussidio nel corso di quell’anno (cfr. art. 45

cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).

In

concreto l’insorgente doveva pertanto chiedere di poter beneficiare del

sussidio nel 2004.

7. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.In concreto l’insorgente fa valere che la

tassazione su reclamo del 2004 è stata notificata solo nel corso del 2006.

Il

TCA ha già avuto modo di precisare in più occasioni che l’autorità

amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro

periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato

annualmente (cfr., fra le tante, STCA del 23 gennaio 2006 nella causa P, inc.

36.2005.190). Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112)

questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Nel

caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta

dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e

revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La

maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far

capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con

il DE citato in entrata.

9. L’insorgente

fa poi valere la sua buona fede.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9

della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che

l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono

così essere formulate:

1. l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a;

DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

In

merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982

pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992

pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de

droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;

HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..

Nel

caso di specie l’insorgente non può beneficiare della protezione della buona

fede, poiché l’autorità amministrativa non ha fornito informazioni errate.

Egli

sostiene tuttavia di essersi comportato in buona fede e di non essere stato negligente.

Come

visto questo Tribunale non può scostarsi da quanto previsto dalla LCAMal e dal

suo regolamento per quanto concerne i termini entro i quali la richiesta andava

inoltrata. Del resto, come già avuto modo di evocare più sopra, l’assicurato poteva

comunque inoltrare la domanda, facendo presente all’amministrazione che i dati

economici definitivi sarebbero stati a disposizione solo in un secondo tempo.

La circostanza che nella prima decisione di tassazione non esistevano i

presupposti per il sussidio e che questi sarebbero stati accertati solo con la

tassazione 2004 su reclamo, non è rilevante, poiché solo la tassazione

2001/2002 può in concreto fungere da base per stabilire il diritto al sussidio.

10.

Il

ricorrente richiama l’incarto dell’assicurato depositato presso l’UAM. Con la risposta

l’autorità amministrativa ha prodotto il suo incarto.

Ulteriori

prove, visti i motivi che hanno portato alla reiezione del ricorso, appaiono

superflue. Per cui il Tribunale rinuncia alla loro assunzione.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

11.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF

124.

V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A

seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il

10.

maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato, e

ciò per esplicita volontà del legislatore. In questo senso il Messaggio 7 marzo

2006.

no. 5759 al commento sull’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge

citato:

" Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si

riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le

contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

La

commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, che ha esaminato

il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato

la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759

del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale

applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si

percepiscono tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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