36.2006.132
Sussidio 2006 chiesto da un pensionato il cui reddito fiscalmente accertato nel 2003 - arrotondato al mille franchi superiore - supera i limiti del DE 25 ottobre 2005.
16 agosto 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2006.132
Data decisione, Autorità:
16.08.2006, TCA
Titolo:
Sussidio 2006 chiesto da un pensionato il cui reddito fiscalmente accertato nel 2003 - arrotondato al mille franchi superiore - supera i limiti del DE 25 ottobre 2005.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 76 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.132
ir/td
Lugano
16 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 giugno 2006
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, pensionato nato nel 1914 coniugato con __________, 1919, domiciliato a __________
(__________) ed assicurato presso la __________, ha postulato l'8 ottobre 2005
la concessione del sussidio per la riduzione del premio dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie 2006. A sostegno della sua richiesta il signor RI
1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004 indicante un reddito imponibile
di CHF 30'000.-- ed una sostanza di CHF 100'000.-- oltre alla polizza assicurativa.
B. La
domanda è stata respinta ed il successivo reclamo 2 marzo 2006 non ha avuto
miglior sorte siccome rigettato con la decisione su reclamo 6 giugno 2006 con
cui l'Ufficio Assicurazione Malattia ha ritenuto come il reddito imponibile
superasse i limiti fissati dal Consiglio di Stato nel DE 25 ottobre 2005
applicabile in concreto.
C. Con
ricorso 22 giugno 2006 RI 1 evidenzia il reddito imponibile di CHF 30'000.-- e
rammenta le deduzioni dalle stesse per le imposte, per le franchigie e per le
spese di nafta ed altre.
L'amministrazione
si oppone all'accoglimento del gravame con argomenti che, se del caso, saranno
ripresi in corso di motivazione.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di
chiedere l'acquisizione di nuove prove. Copia della decisione di tassazione
2003 è stata acquisita agli atti.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente
abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 7
delle considerazioni di diritto.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49.
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di
riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e
dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli
successivi.
4.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio
fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio
di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.
Il
ricorrente fa ampio riferimento alla tassazione 2004 che gli permetterebbe il
beneficio del sussidio. A torto. In effetti il documento prodotto da RI 1 ossia
la decisione di tassazione 2004 non può essere ritenuto. Secondo costante
prassi di questo Tribunale infatti:
" … unicamente una tassazione ordinaria o intermedia
riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo
possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come
chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso
gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3
settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale … (ossia la tassazione …) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va
infatti rammentato come le recenti novelle legislative hanno modificato la
determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità
di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisone del
Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato ma di
rinviare comunque alla tassazione … .
In caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nel
periodo di calcolo del biennio fiscale fissato dall'esecutivo non si può far
capo ad altra tassazione, relativa ad altro periodo, ma occorre procedere come
imposto dagli art. 31 LCAMal 67 litt. m Reg. LCAMal."
come
evocato nella decisione 36.2004.91 e ripreso poi nella decisione 36.2004.112.
Nella
decisione 36.2004.81 in re S. questo Tribunale aveva in particolare evidenziato
sul tema:
" Va infine evocato come unicamente una tassazione
intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto
esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di revisione (come evocato
nella sentenza 6 maggio 2004 conseguente al ricorso del signor X.) o per la
determinazione del sussidio ciò che è desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg.
LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 della medesima normativa e quanto
evocato nella sentenza STCA 3 settembre 2004 36.2004.93)."
6.
In
concreto il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha acquisito dall'Ufficio
tassazioni di __________ la decisione di tassazione di RI 1 per l'anno 2003
applicabile in concreto. Come rettamente rilevato dall'amministrazione la
stessa, poiché supera seppur di poco i limiti del DE 25 ottobre 2005, non
permette la concessione del sussidio.
In
effetti la somma determinata della tassazione di riferimento va arrotondata,
per legge, al mille franchi superiore.
L'importo
del reddito cantonale determinato dalla tassazione 2003 supera i CHF 30'000.--
fissati dall'esecutivo cantonale. Come evidenziato non si può far capo a
decisioni di tassazioni per periodi diversi da quelli determinati dal DE 25
ottobre 2006.
7.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF
124.
V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A
seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il
10.
maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura
per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato, e
ciò per esplicita volontà del legislatore. In questo senso il Messaggio 7 marzo
2006.
no. 5759 al commento sull’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge
citato:
" Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si
riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le
contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione
del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”
La
commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato
il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato
la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759
del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale
applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di
temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si
percepiscono tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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