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Decisione

36.2006.132

Sussidio 2006 chiesto da un pensionato il cui reddito fiscalmente accertato nel 2003 - arrotondato al mille franchi superiore - supera i limiti del DE 25 ottobre 2005.

16 agosto 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, pensionato nato nel 1914 coniugato con __________, 1919, domiciliato a __________

(__________) ed assicurato presso la __________, ha postulato l'8 ottobre 2005

la concessione del sussidio per la riduzione del premio dell'assicurazione

obbligatoria contro le malattie 2006. A sostegno della sua richiesta il signor RI

1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004 indicante un reddito imponibile

di CHF 30'000.-- ed una sostanza di CHF 100'000.-- oltre alla polizza assicurativa.

B. La

domanda è stata respinta ed il successivo reclamo 2 marzo 2006 non ha avuto

miglior sorte siccome rigettato con la decisione su reclamo 6 giugno 2006 con

cui l'Ufficio Assicurazione Malattia ha ritenuto come il reddito imponibile

superasse i limiti fissati dal Consiglio di Stato nel DE 25 ottobre 2005

applicabile in concreto.

C. Con

ricorso 22 giugno 2006 RI 1 evidenzia il reddito imponibile di CHF 30'000.-- e

rammenta le deduzioni dalle stesse per le imposte, per le franchigie e per le

spese di nafta ed altre.

L'amministrazione

si oppone all'accoglimento del gravame con argomenti che, se del caso, saranno

ripresi in corso di motivazione.

Al

ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di

chiedere l'acquisizione di nuove prove. Copia della decisione di tassazione

2003 è stata acquisita agli atti.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Il

ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della

decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti

minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni, applicabile in concreto per la recente

abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal come meglio sarà descritto al punto 7

delle considerazioni di diritto.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.

49.

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per

le famiglie.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per

l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del

reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per

l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato

fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento

della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di

riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e

dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli

successivi.

4.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e

dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e

meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio

fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio

di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5.

Il

ricorrente fa ampio riferimento alla tassazione 2004 che gli permetterebbe il

beneficio del sussidio. A torto. In effetti il documento prodotto da RI 1 ossia

la decisione di tassazione 2004 non può essere ritenuto. Secondo costante

prassi di questo Tribunale infatti:

" … unicamente una tassazione ordinaria o intermedia

riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo

possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come

chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso

gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3

settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale … (ossia la tassazione …) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione

ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va

infatti rammentato come le recenti novelle legislative hanno modificato la

determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità

di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisone del

Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato ma di

rinviare comunque alla tassazione … .

In caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nel

periodo di calcolo del biennio fiscale fissato dall'esecutivo non si può far

capo ad altra tassazione, relativa ad altro periodo, ma occorre procedere come

imposto dagli art. 31 LCAMal 67 litt. m Reg. LCAMal."

come

evocato nella decisione 36.2004.91 e ripreso poi nella decisione 36.2004.112.

Nella

decisione 36.2004.81 in re S. questo Tribunale aveva in particolare evidenziato

sul tema:

" Va infine evocato come unicamente una tassazione

intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto

esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di revisione (come evocato

nella sentenza 6 maggio 2004 conseguente al ricorso del signor X.) o per la

determinazione del sussidio ciò che è desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg.

LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 della medesima normativa e quanto

evocato nella sentenza STCA 3 settembre 2004 36.2004.93)."

6.

In

concreto il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha acquisito dall'Ufficio

tassazioni di __________ la decisione di tassazione di RI 1 per l'anno 2003

applicabile in concreto. Come rettamente rilevato dall'amministrazione la

stessa, poiché supera seppur di poco i limiti del DE 25 ottobre 2005, non

permette la concessione del sussidio.

In

effetti la somma determinata della tassazione di riferimento va arrotondata,

per legge, al mille franchi superiore.

L'importo

del reddito cantonale determinato dalla tassazione 2003 supera i CHF 30'000.--

fissati dall'esecutivo cantonale. Come evidenziato non si può far capo a

decisioni di tassazioni per periodi diversi da quelli determinati dal DE 25

ottobre 2006.

7.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va respinto. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF

124.

V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A

seguito della recente modifica legislativa adottata dal Parlamento cantonale il

10.

maggio 2006 e pubblicata il 4 luglio 2006 (FU 30/2006) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge di procedura

per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato dall’assicurato, e

ciò per esplicita volontà del legislatore. In questo senso il Messaggio 7 marzo

2006.

no. 5759 al commento sull’abrogazione del comma 4 dell’articolo di legge

citato:

" Si tratta di un intervento formale volto a meglio precisare che la Legge di procedura per le cause amministrative si

riferisce alle decisioni di prima istanza dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le

contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

La

commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio che ha esaminato

il Messaggio, nel suo rapporto del 2 maggio 2006, ha sostanzialmente ratificato

la proposta governativa senza esame di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759

del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3.). Da quanto precede il complesso procedurale

applicabile è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi non si

percepiscono tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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