36.2006.133
Compensazione delle prestazioni dovute all'assicurato con premi rimasti impagati dopo l'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
6 novembre 2006Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2006.133
Data decisione, Autorità:
06.11.2006, TCA
Titolo:
Compensazione delle prestazioni dovute all'assicurato con premi rimasti impagati dopo l'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.
COMPENSAZIONE
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 90 OAMAL
art. 85 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.133
cs
Lugano
6 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno
2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Ritenuto che RI
1 è assicurata contro le malattie presso la Cassa malati CO 1,
il
6 marzo 2006 l’assicuratore ha informato l’interessata di aver compensato
l’importo dovuto al Dr. med. __________ di fr. 588.70 con le esecuzioni __________
(doc. A7),
il
31 marzo 2006 l’assicurata, rappresentata dal RA 1 della __________ di __________,
ha chiesto l’emanazione di una decisione formale (doc. A4),
il
6 aprile 2006 CO 1 ha emanato l’atto tramite il quale ha confermato la
compensazione (doc. A3),
in
seguito alle contestazioni dell’assicurata, la Cassa, in data 7 giugno 2006, ha
emanato la decisione su opposizione, confermando la compensazione e togliendo
l’effetto sospensivo all’impugnativa in applicazione dell’art. 11 cpv. 1 lett.
b OPGA (doc. A1),
con
ricorso del 3 luglio 2006 (doc. I) l’assicurata, sempre rappresentata dal RA 1,
ha contestato la predetta decisione,
con
risposta 14 luglio 2006, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso (doc.
III),
il
26 luglio 2006 la ricorrente è stata sentita dal Giudice delegato, mentre il
rappresentante della Cassa, malgrado la regolare convocazione, non è comparso
(doc. VI),
con
scritto 11 agosto 2006 l’UAM ha proposto di accogliere il ricorso, affermando:
" (…)
Richiamata la nutrita giurisprudenza di codesto TCA, ma anche del TFA,
in materia di compensazione dei crediti scoperti con la trattenuta di
prestazioni a favore dell’assicurato, bisogna concludere che la tesi sostenuta
dall’assicuratore malattie è mal fondata.
In casu infatti gli ACB n. __________ sono stati ritornati
all’assicuratore malattie già in data 9 dicembre 2002 (sic.), in quanto non
conformi alle direttive cantonali in materia (con riferimento alla
responsabilità solidale dei coniugi verso i premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure durante il legame matrimoniale, manca la prova
dell’insolvenza del coniuge).
Dalla data di cui sopra l’assicuratore malattia non ha più reiterato
pretese formali.” (doc. XI),
il
18 agosto 2006 l’assicurata ha ribadito le sue ragioni, chiedendo inoltre di
voler condannare la Cassa anche all’aggiornamento della situazione debitoria
(doc. XIII),
in
data 22 settembre 2006 la Cassa ha trasmesso al TCA una lettera tramite la
quale ha affermato che “sulla base della riconsiderazione della nostra
decisione su opposizione del 7 giugno 2006, il contendere della causa
concernente l’incarto sopraccitato è divenuto privo di oggetto” (doc. XVI +
Bis), allegando una decisione di riconsiderazione della decisione su opposizione
del 7 giugno 2006 dove, tra l’altro, viene indicato che “confermiamo il
rimborso di Fr. 588.70, precedentemente compensati come esposto su nostro
conteggio prestazioni No. __________ del 06.03.2006 (vedi allegato).”,
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
a
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o
una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso,
l'amministrazione
può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della
risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene
trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta
(cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht
oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236
consid. 2).
Una
decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di
una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova
valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i
medesimi principi.
Questa
norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA),
quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA),
come
esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione
contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un
provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.
nel
caso di specie, il 14 luglio 2006 la Cassa ha inoltrato al TCA la propria
risposta di causa, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. III),
solo
in seguito, il 22 settembre 2006, l’assicuratore ha emanato una decisione di
riconsiderazione che tuttavia, visto quanto sopra, può essere considerata
unicamente quale proposta al Giudice,
in
queste condizioni il TCA è tenuto ad entrare nel merito del ricorso,
con
pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze
tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06;
K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le
decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire di
numerose Casse malati che hanno sospeso il pagamento delle prestazioni
derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità
cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di assumersi gli
importi rimasti impagati,
nella
prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:
"
nella versione applicabile
nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal
dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.
Per
il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi
o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura
esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore
ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali
che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei
premi.
L'art.
90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di
beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può
sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni
ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati
interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle
prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
(…)
Come
sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni
in DTF 129 V 455 ha
stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il
pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto
dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con
l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Il
giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito
dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i
pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla
compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7
[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).
(…)
La
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di compensazione
dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare premi impagati
con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio assistenziale preposto
nella condizione di poter pagare prima di procedere con la compensazione, deve
trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere il pagamento di ogni
prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato dall'autorità giudiziaria
cantonale, la misura della sospensione è infatti nettamente più incisiva e
maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della
compensazione.
Nell'evenienza
concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di
determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a
trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della
lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più
corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di
procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo
ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica
esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale
l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
A
ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente
sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve
intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo
tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in
conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.
12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione
della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato
assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto
delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati
disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di
applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora,
risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione
prima di ricevere una tale conferma.
(…)
Ad
ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,
come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti
ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio
di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in
manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva
garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di
principio esente da lacune.
Il
modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente
quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio
preposto opposto al rimborso." (sottolineatura del redattore),
con
sentenza del 22 ottobre 2002 (K 102/00), pubblicata in RAMI 2003 no. KV 234
pag. 7 e in RDAT I-2003 n. 20 pag. 68 e segg., il TFA ha avuto modo di
evidenziare come:
" 6.1 Come già accennato nei precedenti considerandi,
questa Corte ha già statuito sull'ammissibilità, per la Cassa malati, di
procedere alla compensazione di premi scaduti con prestazioni dovute, rinviando
tra l'altro alla volontà del legislatore espressa nel relativo messaggio. Pure
la dottrina si è espressa in tal senso, richiamando la giurisprudenza
applicabile in ambito LAMI. In simili circostanze una norma cantonale che
esclude questa modalità esecutiva appare di principio in conflitto con il
diritto federale. Poiché tuttavia l'assicurazione malattia non è disciplinata
esaustivamente dal diritto federale, va esaminato se la norma in questione può
essere applicata nel rispetto del diritto federale. In proposito Eugster ha
evidenziato che la compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla
messa in atto della procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica
all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei
premi). A mente
di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in caso di indigenza
dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona
assicurata prima della dichiarazione di compensazione (Eugster, op. cit., cifra
marg. 226). Se è vero, infatti, che la compensazione permette di evitare
l'emissione di attestati di carenza di beni, un simile procedimento priva la
persona assicurata della possibilità di ottenere prestazioni assistenziali in
forma di pagamento del premio, previste dal diritto cantonale. Inoltre, in
seguito alla compensazione, l'assicurato può trovarsi senza i mezzi necessari e
sufficienti per pagare le prestazioni, a scapito del fornitore di prestazioni.
In simili condizioni procedere immediatamente ad una compensazione è contrario
allo spirito della legge (Eugster, op. cit., cifra marg. 226 n. 499; si confronti
anche Duc, op. cit., pag. 470).
6.2 Da quanto sopra esposto risulta che l'autore si esprime in favore
almeno di una limitazione temporale dell'applicabilità della compensazione, per
tener conto dello spirito della LAMal e in considerazione delle competenze
cantonali in materia di assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo
questa Corte a tale opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere
proposto, simile a quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non
compromette, bensì contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In
effetti questa modalità di esecuzione permette sia il versamento del premio
all'assicuratore malattia in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al
fornitore di prestazioni, in quanto l'assicurato dispone di tutta la
prestazione. L'interessato può inoltre percepire le prestazioni assistenziali
di diritto.
Alla luce di queste considerazioni la disposizione cantonale che vieta
la compensazione nei casi in cui interviene l'assistenza sociale e vi è la
possibilità di ridurre i premi, ambiti in cui è data la competenza cantonale,
entra in conflitto con il diritto federale solo nella misura in cui
l'ammissibilità della compensazione è completamente esclusa. La norma
dev'essere quindi intesa nel senso che la compensazione non va posta in atto
fintanto che la cassa malati non ha dato seguito alla procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la
procedura esecutiva secondo la LEF, notificare il caso all'autorità
d'assistenza sociale e a quella competente per la riduzione dei premi.
Di conseguenza la giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la
Cassa malati di procedere alla compensazione va compresa nel senso che essa è
possibile solo posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore
malattia, della procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.”,
nel
caso concreto, interpellato in merito, l’UAM ha affermato che:
"
(…)
In casu infatti gli ACB n. __________ sono stati ritornati
all’assicuratore malattie già in data 9 dicembre 2002 (sic.), in quanto non
conformi alle direttive cantonali in materia (con riferimento alla
responsabilità solidale dei coniugi verso i premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure durante il legame matrimoniale, manca la prova dell’insolvenza
del coniuge).
Dalla data di cui sopra l’assicuratore malattia non ha più reiterato
pretese formali.” (doc. XI)
per
cui l’autorità cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in
arretrato, ma ha unicamente chiesto alla Cassa di presentare la documentazione
conformemente a quanto prevedono le norme cantonali (cfr. anche STCA del 1. settembre
2006, inc. 36.2006.122),
del
resto lo stesso assicuratore ammette che la decisione impugnata è errata nella
misura in cui, seppur in maniera irrita, l’ha annullata,
alla
luce delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, dello scritto dell’UAM,
nonché della lettera della Cassa del 22 settembre 2006 e della decisione
allegata, il ricorso va accolto, mentre la decisione impugnata deve essere annullata,
per
Fatti
i motivi che seguono ciò vale anche se si volessero applicare le nuove norme in
vigore dal 1. gennaio 2006,
per
l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,
assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze
della mora,
per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della
sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul
rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici,
a
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione,
i
premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di
esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (art. 90 cpv.
3 OAMal),
se
l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato
diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di
esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa
(art. 90 cpv. 4 OAMal),
se
entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,
quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,
della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di
esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e
gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative
spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (art. 90 cpv. 6 OAMal),
nel
caso di specie dagli atti non emerge che la Cassa nel 2006 abbia trasmesso
all’UAM una richiesta di pagamento degli ACB arretrati,
al
contrario, con scritto 29 marzo 2006 l’autorità cantonale, con riferimento
all’art. 90 cpv. 6 OAMal, ha affermato che “Nel caso in rassegna, lo
scrivente Ufficio conferma che l’assicuratore malattie non ha inoltrato alcuna
comunicazione all’Autorità cantonale ai sensi di cui sopra.” (doc. A5),
in
queste condizioni l’UAM non ha potuto prendere posizione in merito al debito
della ricorrente,
anche
in applicazione delle nuove norme, il ricorso va accolto e la compensazione
annullata,
invece
la richiesta della ricorrente di condannare l’assicuratore a comunicare all’__________
l’avvenuto pagamento di importi in arretrato contenuti in un ACB, a prescindere
dalla questione a sapere se il TCA è competente per decidere in merito, è comunque
irricevibile, esulando tale domanda dall’oggetto della decisione impugnata che
porta unicamente sulla compensazione,
per
l’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al
rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle
assicurazioni,
in
concreto l’assicurata, rappresentata dal RA 1, è vincente in causa ed ha
diritto alle ripetibili. Tenuto conto dell’attitudine di controparte ed in
particolare dello scritto del 22 settembre 2006, possono essere concesse
ripetibili ridotte e, pur considerando l’agire della Cassa superficiale, non si
prelevano tasse e spese,
copia
della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. CO 1 verserà a RI 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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