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Decisione

36.2006.133

Compensazione delle prestazioni dovute all'assicurato con premi rimasti impagati dopo l'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

6 novembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che seguono ciò vale anche se si volessero applicare le nuove norme in

vigore dal 1. gennaio 2006,

per

l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai

costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,

assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze

della mora,

per

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è

già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,

l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi

e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della

sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul

rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni

cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici,

a

norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati

integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite

durante la sospensione,

i

premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di

esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (art. 90 cpv.

3 OAMal),

se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(art. 90 cpv. 4 OAMal),

se

entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,

quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,

della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di

esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e

gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative

spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (art. 90 cpv. 6 OAMal),

nel

caso di specie dagli atti non emerge che la Cassa nel 2006 abbia trasmesso

all’UAM una richiesta di pagamento degli ACB arretrati,

al

contrario, con scritto 29 marzo 2006 l’autorità cantonale, con riferimento

all’art. 90 cpv. 6 OAMal, ha affermato che “Nel caso in rassegna, lo

scrivente Ufficio conferma che l’assicuratore malattie non ha inoltrato alcuna

comunicazione all’Autorità cantonale ai sensi di cui sopra.” (doc. A5),

in

queste condizioni l’UAM non ha potuto prendere posizione in merito al debito

della ricorrente,

anche

in applicazione delle nuove norme, il ricorso va accolto e la compensazione

annullata,

invece

la richiesta della ricorrente di condannare l’assicuratore a comunicare all’__________

l’avvenuto pagamento di importi in arretrato contenuti in un ACB, a prescindere

dalla questione a sapere se il TCA è competente per decidere in merito, è comunque

irricevibile, esulando tale domanda dall’oggetto della decisione impugnata che

porta unicamente sulla compensazione,

per

l’art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al

rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle

assicurazioni,

in

concreto l’assicurata, rappresentata dal RA 1, è vincente in causa ed ha

diritto alle ripetibili. Tenuto conto dell’attitudine di controparte ed in

particolare dello scritto del 22 settembre 2006, possono essere concesse

ripetibili ridotte e, pur considerando l’agire della Cassa superficiale, non si

prelevano tasse e spese,

copia

della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà a RI 1 fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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