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Decisione

36.2006.134

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i dati fiscali, non sono sufficienti per giustificare il ritardo.

C. Con

ricorso del 7 luglio 2006 (doc. I) l'assicurata, sempre patrocinata dal sindacato RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di

cassa malati sia per l'anno 2002

che per il 2003. Ella fa valere che “(…) ha inoltrato la richiesta di

sussidio al momento in cui ha ricevuto la prima tassazione come coniugata e ciò

dopo l'emissione della

notifica di tassazione avvenuta in data 09.02.2005. In precedenza non era mai

stata tassata come coniugata, in quanto essendoci il vuoto di tassazione, non

si poteva richiedere una tassazione intermedia in seguito a matrimonio e

diminuzione del reddito. Nello scritto dell'Ufficio Assicurazione Malattia del 2.9.2002, in cui si respingeva il

diritto al sussidio si citava espressamente, che al momento dell'emissione della tassazione come nucleo

familiare sarà possibile rivedere la decisione. A nostro parere, in base alla

documentazione allegata, si ritiene che avendo la nostra assistita trasmesso

quanto richiesto all'Ufficio

Malattia, la richiesta non può essere considerata tardiva e quindi il diritto

al sussidio dovrebbe essere confermato. Essendo il matrimonio stato celebrato

in data 1.9.2001 il diritto dovrebbe essere accolto anche per l'anno 2002. (...).".

Con osservazioni del 27

luglio 2006 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso, evidenziando

la negligenza dell'assicurata nell'inoltro tardivo dell'istanza di sussidio. A suo dire, ella

avrebbe dovuto inoltrare la domanda per il 2003 entro il 31 dicembre 2002 (art.

45 cpv. 1 lett. a RLCAMal) o al più tardi nel corso del 2003 (art. 45 cpv. 1

lett. d RLCAMal). Data, nel 2002, l'assenza della notifica di tassazione come persona coniugata, l'assicurata avrebbe dovuto ugualmente formulare

la richiesta di riduzione del premio per il 2003 entro la fine dell'anno precedente e rendere attenta l'Amministrazione che i documenti fiscali

attestanti la sua nuova condizione di persona coniugata sarebbero stati

trasmessi non appena li avrebbe ricevuti. Infine, non è data la pretesa

violazione della buona fede della ricorrente, siccome lo scritto del 2

settembre 2002 si riferiva alla richiesta di sussidio per il solo anno 2002.

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

2.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per quanto concerne le

basi di calcolo per i sussidi per l’anno 2003, il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001-2002. Il

DE del 26 novembre 2002 modifica i limiti sopra evocati dalla legge in CHF 22'000.- per le persone sole ed in CHF 34'000.- per le famiglie.

3.

Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva

commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle

appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili.".

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

4.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal

prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I

moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai

potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli

richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve

essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1

RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di

presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a) per gli assicurati tassati in

via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.” (sottolineatura

della redattrice).

Il cpv. 2 prevede che

per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni

sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti

per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005

è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la

legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati

tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che

precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il

regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto

della stessa.

Nel Messaggio n. 5589

del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva

rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).

Ora, anche se questa

modifica non si applica alla richiesta di riduzione del premio per il 2003, va

comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche

prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di

competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati

fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza

subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

5.

Nel

caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa

malati per il 2003 è stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1).

In virtù del citato

art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurata è stata tassata in via ordinaria

con l'emissione della

tassazione 2001/2002 (riferita ai redditi conseguiti nel 1999 e nel 2000), la

richiesta inoltrata nel 2005 è di per sé tardiva. Infatti, essa doveva essere

presentata entro la fine dell'anno

che precede l'anno di

competenza (2003), ovvero entro il 31 dicembre 2002.

Tuttavia, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal prevede che

gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel

diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso.

Ora, la ricorrente ha

contratto matrimonio il 1° settembre 2001 e questa circostanza, che rientra

nelle evenienze che comportano l'accertamento autonomo del reddito determinante dell'assicurata da parte dell'UAM (art. 67 lett. c RLCAMal), è

contemplata quindi anche dal citato art. 45 RLCAMal, perciò la ricorrente avrebbe

potuto presentare la propria istanza ancora durante l'anno 2003.

Tuttavia, quest'ultima ipotesi della lettera d dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal non si realizza.

Infatti, il cambiamento di statuto contributivo (da persona singola a

coniugata) è divenuto definitivo soltanto nel corso dell'anno di competenza del sussidio, ossia nel 2003. Prima non è stato possibile, poiché il matrimonio

contratto il 1° settembre 2001 è "caduto" nel cosiddetto vuoto di

tassazione relativo ai redditi realizzati nel 2001 e nel 2002 e gli effetti

sullo statuto contributivo dell'assicurata sono esplicati, a livello fiscale, soltanto a far conto

dall'anno 2003 con l'emissione della notifica di tassazione

2003B con l'aliquota per

coniugati (redditi conseguiti nel 2003, doc. 1).

Di conseguenza, la

domanda per la riduzione del premio di cassa malati doveva e poteva essere

fatta valere unicamente quello stesso anno, quindi nel 2003, quale

eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2002).

Formulando, invece,

soltanto nel 2005 questa eccezione riferendosi però all'anno 2003, la richiesta dell'assicurata si rivela manifestamente tardiva, perciò non può essere

accolta.

Inoltre il Consiglio

di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica

dell'art. 28 LCAMal, potevano

essere chiesti nell'anno di

competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate

(cfr. consid. 4).

Queste situazioni, in

concreto, non si sono verificate. Peraltro, la richiesta è stata effettuata due

anni dopo l'anno di competenza

per il quale l'assicurata ha

chiesto il sussidio (2003).

Alla luce di queste

considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la

domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora

scusabile.

6.

Giusta

l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al

beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a

partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può

essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, giusta l’art.

45.

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6.

ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, egli era sposato; pertanto,

come sua moglie si era occupata di lui e l'aveva aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, così è corretto affermare che il ricorrente potesse e

dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti

e quindi anche di quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa

36.2006

).

7.

Nella

fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha

inoltrato la sua domanda di sussidio, l'insorgente fa valere che quando, a suo tempo, ha fatto richiesta per

gli anni 2001 e 2002, il sussidio non le era stato concesso a motivo del

superamento del limite di reddito (doc. A3). Tuttavia, i redditi determinanti

suo e del marito (che lavorava in Italia) erano stati calcolati autonomamente

dall'UAM (art. 67 lett. c

RLCAMal), poiché la notifica di tassazione 2001/2002 di cui l'assicurata disponeva a quel momento – e che

faceva stato quale base per la determinazione del diritto alla riduzione del

premio di cassa malati per gli anni 2001 e 2002 - non la tassava come persona

coniugata, ma ancora – giustamente - come persona singola, essendosi sposata il

1° settembre 2001.

Con questa decisione

su reclamo del 2 settembre 2002 (doc. A3), l'UAM avvertiva inoltre l'istante che non appena avesse ricevuto la nuova notifica di

tassazione con aliquota per coniugati avrebbe potuto chiedere la revisione (art.

48.

RLCAMal) di questa decisione di rifiuto della concessione del sussidio,

qualora il nuovo reddito imponibile fosse stato inferiore al limite per

famiglia stabilito in Fr. 34'000.-.

Sulla scorta di questa

contestuale comunicazione e riferendosi espressamente ad essa, il 20 febbraio

2005.

(doc. A9) l'assicurata ha postulato

la revisione della predetta decisione negativa e chiesto pure la concessione

del sussidio per il 2003, allegando alla domanda la notifica di tassazione

2003B emessa il 9 febbraio precedente e fissante un reddito imponibile di Fr.

10'800.-.

Rifacendosi dunque all'osservazione formulata dalla competente autorità

in calce alla decisione negativa del 2 settembre 2002, la ricorrente ritiene

ora di aver dato debitamente seguito alle indicazioni che le sono state fornite

in quell'occasione (presentazione

della nuova tassazione fiscale con aliquota per coniugati) e di poter

legittimamente ora pretendere che le venga concesso il sussidio per gli anni

2002.

e 2003, anche se la domanda è stata fatta in ritardo a causa dell'attesa della nuova notifica di tassazione

2003B con aliquota per coniugati.

8.

A

questo proposito, va rilevato che, sebbene per differenti motivazioni, il

sussidio è stato negato all'insorgente

tanto per gli anni 2001 e 2002 quanto per il 2003. Con il ricorso l'assicurata contesta la mancata concessione

del sussidio per gli anni 2002 e 2003, mentre oggetto dell'impugnata decisione su reclamo del 9 giugno

2006.

è soltanto il sussidio riferito all'anno 2003.

Per questo motivo, il TCA deve analizzare unicamente il

contendere del diritto alla riduzione dei premi di cassa malati per l'anno 2003, non potendo invece

entrare nel merito di questo diritto per l'anno 2002 non essendoci una decisione formale negativa dell'UAM in tal senso né una decisione su

reclamo che si pronunci su questa problematica.

9.

Implicitamente,

dunque, la ricorrente sostiene che la sua buona fede dovrebbe essere tutelata,

poiché la stessa ha atteso di ricevere la notifica di tassazione 2003B prima di

inoltrare la sua richiesta di riduzione del premio di cassa malati per quel

medesimo anno (2003). E ciò, proprio basandosi sulla predetta comunicazione del

2.

settembre 2002 contenuta nella decisione dell'UAM di rifiuto di concessione del sussidio per l'anno 2002 (doc. A3).

Il diritto alla

protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico

svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della

nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato e scostarsi dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono

così essere formulate:

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweizerishe

Vewaltungsrechts-sprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.

3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V

55).

La giurisprudenza

applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66

consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000

pag. 223).

In merito si vedano in

particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7;

RDAT I-1992 n° 63; Grisel,

Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; Knapp,

Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.

10.

Nel caso di specie dagli atti emerge che la comunicazione su cui

l’insorgente si basa per giustificare il suo ritardo nell'inoltro del formulario per la richiesta

della riduzione dei premi di cassa malati per il 2003, come visto, è del 2

settembre 2002. Si tratta della decisione su reclamo emanata dall'UAM in merito alla richiesta di sussidi per

il 2002, negati. Di conseguenza, l'avviso secondo cui l'assicurata poteva proporre un'istanza di revisione all'amministrazione appena avesse ricevuto la nuova notifica di

tassazione quale nucleo familiare (la 2003B), concerne solo ed esclusivamente il

diritto ai sussidi per il 2002.

In queste condizioni, l'assicurata non può trarre da una

fattispecie diversa un diritto al sussidio per un altro periodo (anno 2003).

Non è dunque possibile affermare che, con lo scritto del settembre 2002, l'autorità ha indotto la ricorrente a non

presentare tempestivamente la richiesta di sussidio per il 2003 e che

perciò la domanda formulata nel 2005 per il 2003 dovrebbe essere ugualmente

considerata valida.

In effetti l'Amministrazione non ha fornito alcuna errata

indicazione all'assicurata

relativamente al sussidio 2003.

Inoltre la ricorrente doveva

e poteva riconoscere che l'informazione

ricevuta si riferiva soltanto all'anno 2002. L'UAM non

poteva comunque pronunciarsi su una situazione futura, dato che nemmeno era

stata introdotta una richiesta di sussidio per il 2003 e quindi faceva difetto l'esistenza stessa di una situazione concreta

riferita al 2003.

Ne discende dunque che

non v'è stata una violazione

della buona fede della ricorrente.

11.

Stante

quanto precede, è corretto affermare che l'insorgente non apporta particolari motivazioni a sostegno del

ritardo nell'invio della sua

istanza di sussidio. Pur se comprensibile, il ritardo nell'emanazione della notifica di tassazione

2003B non può giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i premi

di cassa malati per l'anno

2003.

Il giudice è infatti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della

legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come

quello della ricorrente.

Né la mancata

tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio di cassa malati per il 2003 (entro il 31 dicembre 2002) né tanto meno la

circostanza che la notifica di tassazione 2003B sia giunta tardi, possono

essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un

motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione

del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55

cpv. 3 LCAMal).

12.

Alla

luce di quanto esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun rimedio

di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del

diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa

B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

A seguito della recente modifica

legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in

vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione

dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge

di procedura per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato

dall’assicurata. In questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito

al commento all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:

" Si tratta di un intervento formale volto a meglio

precisare che la

Legge di procedura

per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza

dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione

del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”

La commissione della gestione e delle

finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del 2

maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame

di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da

quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di

specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di

temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si

percepiscono né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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