36.2006.134
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5 settembre 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2006.134
Data decisione, Autorità:
05.09.2006, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio per 2003 inoltrata nel 2005.Tardiva.Il matrimonio nel 2001 è caduto nel vuoto di tassazione,perciò gli effetti sullo statuto contributivo sono esplicati solo nel 2003,termine massimo per inoltrare istanza.Buona fede non è stata violata:l'UAM non le ha dato un'informazione errata.
BUONA FEDE
MATRIMONIO
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
TASSAZIONE IN CASO DI MATRIMONIO
art. 55 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 67 let. c RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.134
TB
Lugano
5 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 giugno 2006
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Il
16 marzo 2005 RI 1, nata nel 1969 e coniugata dal 1° settembre 2001, ha
inoltrato all'Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) l'apposito
formulario postulando la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle
cure medico-sanitarie per l'anno
2003 (doc. 1). Questa istanza faceva seguito ad un invito in tal senso da parte
dello stesso UAM (doc. A8), espresso dopo che il 20 febbraio 2005 (doc. A9) l'assicurata aveva chiesto di rettificare le precedenti decisioni
negative relative agli anni 2001 e 2002 e di accordare il sussidio anche per l'anno
2003, ora che era in possesso della prima notifica di tassazione (2003B) emessa
come nucleo familiare. Infatti, la riduzione del premio per gli anni 2001 e
2002 era stata negata il 28 giugno 2002 (docc. A11 e A12) sulla base di un
calcolo autonomo del reddito dei coniugi, siccome la notifica di tassazione
2001/2002 dell'assicurata era stata emessa con aliquota per persona singola,
sebbene l'istante si fosse nel frattempo sposata.
B. Con
decisione del 6 aprile 2006 (doc. A5) l'UAM ha respinto la richiesta di riduzione individuale dei premi per
l'anno 2003, a motivo che non
erano dati i presupposti dell'art.
55 cpv. 2 LCAMal a giustificazione del ritardo dell'inoltro dell'istanza
per concedere all'assicurata un
sussidio retroattivo nel tempo.
Il 9 giugno 2006 (doc.
A1) la competente autorità ha respinto il reclamo del 3 maggio 2006 (doc. A4) dell'assicurata, ribadendo che le motivazioni
secondo cui l'istanza per l'anno 2003 è stata inoltrata al momento in
cui era disponibile la tassazione quale coniugata – come a suo tempo indicato
dall'UAM stesso – e che prima
di allora non era possibile postulare il sussidio per il 2003 poiché mancavano
Fatti
i dati fiscali, non sono sufficienti per giustificare il ritardo.
C. Con
ricorso del 7 luglio 2006 (doc. I) l'assicurata, sempre patrocinata dal sindacato RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di
cassa malati sia per l'anno 2002
che per il 2003. Ella fa valere che “(…) ha inoltrato la richiesta di
sussidio al momento in cui ha ricevuto la prima tassazione come coniugata e ciò
dopo l'emissione della
notifica di tassazione avvenuta in data 09.02.2005. In precedenza non era mai
stata tassata come coniugata, in quanto essendoci il vuoto di tassazione, non
si poteva richiedere una tassazione intermedia in seguito a matrimonio e
diminuzione del reddito. Nello scritto dell'Ufficio Assicurazione Malattia del 2.9.2002, in cui si respingeva il
diritto al sussidio si citava espressamente, che al momento dell'emissione della tassazione come nucleo
familiare sarà possibile rivedere la decisione. A nostro parere, in base alla
documentazione allegata, si ritiene che avendo la nostra assistita trasmesso
quanto richiesto all'Ufficio
Malattia, la richiesta non può essere considerata tardiva e quindi il diritto
al sussidio dovrebbe essere confermato. Essendo il matrimonio stato celebrato
in data 1.9.2001 il diritto dovrebbe essere accolto anche per l'anno 2002. (...).".
Con osservazioni del 27
luglio 2006 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso, evidenziando
la negligenza dell'assicurata nell'inoltro tardivo dell'istanza di sussidio. A suo dire, ella
avrebbe dovuto inoltrare la domanda per il 2003 entro il 31 dicembre 2002 (art.
45 cpv. 1 lett. a RLCAMal) o al più tardi nel corso del 2003 (art. 45 cpv. 1
lett. d RLCAMal). Data, nel 2002, l'assenza della notifica di tassazione come persona coniugata, l'assicurata avrebbe dovuto ugualmente formulare
la richiesta di riduzione del premio per il 2003 entro la fine dell'anno precedente e rendere attenta l'Amministrazione che i documenti fiscali
attestanti la sua nuova condizione di persona coniugata sarebbero stati
trasmessi non appena li avrebbe ricevuti. Infine, non è data la pretesa
violazione della buona fede della ricorrente, siccome lo scritto del 2
settembre 2002 si riferiva alla richiesta di sussidio per il solo anno 2002.
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per quanto concerne le
basi di calcolo per i sussidi per l’anno 2003, il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001-2002. Il
DE del 26 novembre 2002 modifica i limiti sopra evocati dalla legge in CHF 22'000.- per le persone sole ed in CHF 34'000.- per le famiglie.
3.
Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva
commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
4.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice).
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Ora, anche se questa
modifica non si applica alla richiesta di riduzione del premio per il 2003, va
comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche
prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di
competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati
fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza
subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.
5.
Nel
caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa
malati per il 2003 è stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1).
In virtù del citato
art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurata è stata tassata in via ordinaria
con l'emissione della
tassazione 2001/2002 (riferita ai redditi conseguiti nel 1999 e nel 2000), la
richiesta inoltrata nel 2005 è di per sé tardiva. Infatti, essa doveva essere
presentata entro la fine dell'anno
che precede l'anno di
competenza (2003), ovvero entro il 31 dicembre 2002.
Tuttavia, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal prevede che
gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel
diritto al sussidio, possono presentare l'istanza nel corso dell'anno stesso.
Ora, la ricorrente ha
contratto matrimonio il 1° settembre 2001 e questa circostanza, che rientra
nelle evenienze che comportano l'accertamento autonomo del reddito determinante dell'assicurata da parte dell'UAM (art. 67 lett. c RLCAMal), è
contemplata quindi anche dal citato art. 45 RLCAMal, perciò la ricorrente avrebbe
potuto presentare la propria istanza ancora durante l'anno 2003.
Tuttavia, quest'ultima ipotesi della lettera d dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal non si realizza.
Infatti, il cambiamento di statuto contributivo (da persona singola a
coniugata) è divenuto definitivo soltanto nel corso dell'anno di competenza del sussidio, ossia nel 2003. Prima non è stato possibile, poiché il matrimonio
contratto il 1° settembre 2001 è "caduto" nel cosiddetto vuoto di
tassazione relativo ai redditi realizzati nel 2001 e nel 2002 e gli effetti
sullo statuto contributivo dell'assicurata sono esplicati, a livello fiscale, soltanto a far conto
dall'anno 2003 con l'emissione della notifica di tassazione
2003B con l'aliquota per
coniugati (redditi conseguiti nel 2003, doc. 1).
Di conseguenza, la
domanda per la riduzione del premio di cassa malati doveva e poteva essere
fatta valere unicamente quello stesso anno, quindi nel 2003, quale
eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (qui: 31 dicembre 2002).
Formulando, invece,
soltanto nel 2005 questa eccezione riferendosi però all'anno 2003, la richiesta dell'assicurata si rivela manifestamente tardiva, perciò non può essere
accolta.
Inoltre il Consiglio
di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica
dell'art. 28 LCAMal, potevano
essere chiesti nell'anno di
competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate
(cfr. consid. 4).
Queste situazioni, in
concreto, non si sono verificate. Peraltro, la richiesta è stata effettuata due
anni dopo l'anno di competenza
per il quale l'assicurata ha
chiesto il sussidio (2003).
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
6.
Giusta
l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, giusta l’art.
45.
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6.
ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, egli era sposato; pertanto,
come sua moglie si era occupata di lui e l'aveva aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, così è corretto affermare che il ricorrente potesse e
dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti
e quindi anche di quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa
36.2006
).
7.
Nella
fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha
inoltrato la sua domanda di sussidio, l'insorgente fa valere che quando, a suo tempo, ha fatto richiesta per
gli anni 2001 e 2002, il sussidio non le era stato concesso a motivo del
superamento del limite di reddito (doc. A3). Tuttavia, i redditi determinanti
suo e del marito (che lavorava in Italia) erano stati calcolati autonomamente
dall'UAM (art. 67 lett. c
RLCAMal), poiché la notifica di tassazione 2001/2002 di cui l'assicurata disponeva a quel momento – e che
faceva stato quale base per la determinazione del diritto alla riduzione del
premio di cassa malati per gli anni 2001 e 2002 - non la tassava come persona
coniugata, ma ancora – giustamente - come persona singola, essendosi sposata il
1° settembre 2001.
Con questa decisione
su reclamo del 2 settembre 2002 (doc. A3), l'UAM avvertiva inoltre l'istante che non appena avesse ricevuto la nuova notifica di
tassazione con aliquota per coniugati avrebbe potuto chiedere la revisione (art.
48.
RLCAMal) di questa decisione di rifiuto della concessione del sussidio,
qualora il nuovo reddito imponibile fosse stato inferiore al limite per
famiglia stabilito in Fr. 34'000.-.
Sulla scorta di questa
contestuale comunicazione e riferendosi espressamente ad essa, il 20 febbraio
2005.
(doc. A9) l'assicurata ha postulato
la revisione della predetta decisione negativa e chiesto pure la concessione
del sussidio per il 2003, allegando alla domanda la notifica di tassazione
2003B emessa il 9 febbraio precedente e fissante un reddito imponibile di Fr.
10'800.-.
Rifacendosi dunque all'osservazione formulata dalla competente autorità
in calce alla decisione negativa del 2 settembre 2002, la ricorrente ritiene
ora di aver dato debitamente seguito alle indicazioni che le sono state fornite
in quell'occasione (presentazione
della nuova tassazione fiscale con aliquota per coniugati) e di poter
legittimamente ora pretendere che le venga concesso il sussidio per gli anni
2002.
e 2003, anche se la domanda è stata fatta in ritardo a causa dell'attesa della nuova notifica di tassazione
2003B con aliquota per coniugati.
8.
A
questo proposito, va rilevato che, sebbene per differenti motivazioni, il
sussidio è stato negato all'insorgente
tanto per gli anni 2001 e 2002 quanto per il 2003. Con il ricorso l'assicurata contesta la mancata concessione
del sussidio per gli anni 2002 e 2003, mentre oggetto dell'impugnata decisione su reclamo del 9 giugno
2006.
è soltanto il sussidio riferito all'anno 2003.
Per questo motivo, il TCA deve analizzare unicamente il
contendere del diritto alla riduzione dei premi di cassa malati per l'anno 2003, non potendo invece
entrare nel merito di questo diritto per l'anno 2002 non essendoci una decisione formale negativa dell'UAM in tal senso né una decisione su
reclamo che si pronunci su questa problematica.
9.
Implicitamente,
dunque, la ricorrente sostiene che la sua buona fede dovrebbe essere tutelata,
poiché la stessa ha atteso di ricevere la notifica di tassazione 2003B prima di
inoltrare la sua richiesta di riduzione del premio di cassa malati per quel
medesimo anno (2003). E ciò, proprio basandosi sulla predetta comunicazione del
2.
settembre 2002 contenuta nella decisione dell'UAM di rifiuto di concessione del sussidio per l'anno 2002 (doc. A3).
Il diritto alla
protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico
svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della
nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'Autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato e scostarsi dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono
così essere formulate:
1.
l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la promessa
dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweizerishe
Vewaltungsrechts-sprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione errata
ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è
pregiudizievole;
5.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68
segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.
3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V
55).
La giurisprudenza
applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66
consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000
pag. 223).
In merito si vedano in
particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.
21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7;
RDAT I-1992 n° 63; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; Knapp,
Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg.
10.
Nel caso di specie dagli atti emerge che la comunicazione su cui
l’insorgente si basa per giustificare il suo ritardo nell'inoltro del formulario per la richiesta
della riduzione dei premi di cassa malati per il 2003, come visto, è del 2
settembre 2002. Si tratta della decisione su reclamo emanata dall'UAM in merito alla richiesta di sussidi per
il 2002, negati. Di conseguenza, l'avviso secondo cui l'assicurata poteva proporre un'istanza di revisione all'amministrazione appena avesse ricevuto la nuova notifica di
tassazione quale nucleo familiare (la 2003B), concerne solo ed esclusivamente il
diritto ai sussidi per il 2002.
In queste condizioni, l'assicurata non può trarre da una
fattispecie diversa un diritto al sussidio per un altro periodo (anno 2003).
Non è dunque possibile affermare che, con lo scritto del settembre 2002, l'autorità ha indotto la ricorrente a non
presentare tempestivamente la richiesta di sussidio per il 2003 e che
perciò la domanda formulata nel 2005 per il 2003 dovrebbe essere ugualmente
considerata valida.
In effetti l'Amministrazione non ha fornito alcuna errata
indicazione all'assicurata
relativamente al sussidio 2003.
Inoltre la ricorrente doveva
e poteva riconoscere che l'informazione
ricevuta si riferiva soltanto all'anno 2002. L'UAM non
poteva comunque pronunciarsi su una situazione futura, dato che nemmeno era
stata introdotta una richiesta di sussidio per il 2003 e quindi faceva difetto l'esistenza stessa di una situazione concreta
riferita al 2003.
Ne discende dunque che
non v'è stata una violazione
della buona fede della ricorrente.
11.
Stante
quanto precede, è corretto affermare che l'insorgente non apporta particolari motivazioni a sostegno del
ritardo nell'invio della sua
istanza di sussidio. Pur se comprensibile, il ritardo nell'emanazione della notifica di tassazione
2003B non può giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i premi
di cassa malati per l'anno
2003.
Il giudice è infatti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della
legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come
quello della ricorrente.
Né la mancata
tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio di cassa malati per il 2003 (entro il 31 dicembre 2002) né tanto meno la
circostanza che la notifica di tassazione 2003B sia giunta tardi, possono
essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un
motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione
del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55
cpv. 3 LCAMal).
12.
Alla
luce di quanto esposto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata. La presente decisione è definitiva, non essendo dato alcun rimedio
di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del
diritto cantonale di applicazione della LAMal (STFA 3 maggio 2005 nella causa
B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
A seguito della recente modifica
legislativa adottata dal Parlamento cantonale il 10 maggio 2006 ed entrata in
vigore con la pubblicazione del 4 luglio 2006 (BU 30/2006), per esplicita volontà del legislatore il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non applica più – per l’abrogazione
dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal - la Legge
di procedura per le cause amministrative (LPamm) al ricorso presentato
dall’assicurata. In questo senso va il Messaggio 7 marzo 2006 n. 5759 allestito
al commento all’abrogazione del capoverso 4 dell’articolo di legge citato:
" Si tratta di un intervento formale volto a meglio
precisare che la
Legge di procedura
per le cause amministrative si riferisce alle decisioni di prima istanza
dell’Amministrazione (cpv. 1). Per le contestazioni al TCA il riferimento è posto in direzione della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(riferimento: art. 74 cpv. 2). In quest’ordine di idee si propone l’abrogazione
del cpv. 4, che diventa del tutto superfluo.”
La commissione della gestione e delle
finanze del Gran Consiglio che ha esaminato il Messaggio, nel suo rapporto del 2
maggio 2006 ha sostanzialmente ratificato la proposta governativa senza esame
di dettaglio (Rapporto sul Messaggio 5759 del 2 maggio 2006 pag. 3 ad 3). Da
quanto precede discende che il complesso procedurale applicabile al caso di
specie è la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni, che prevede una procedura gratuita e, salvo il caso di
temerarietà, la non percezione di tasse e spese. Per questi motivi, non si
percepiscono né tassa di giustizia né spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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