36.2006.136
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 febbraio 2007Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2006.136
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, TCA
Titolo:
Mancato pagamento dei premi LAMal. Moglie responsabile solidale dei premi non pagati dal marito.Importante è accertare che vi sia comunione domestica al momento della maturazione dei premi reclamati.Verosimiglianza preponderante.La ricorrente non ha comprovato il contrario.
CONVIVENTI
DEBITORE SOLIDALE
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 166 cpv. 3 CC
art. 61 LAMAL
art. 90 OAMAL
art. 90 cpv. 3 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2006.136
TB
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno
2006 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Dal
1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2002 (docc. 1 e 2) __________ è stato affiliato
presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
L’assicurato non ha pagato
Fatti
i premi inerenti i mesi di maggio e giugno 2002, pari a Fr. 235,70 al mese
(doc. 3), a cui vanno tuttavia dedotti i sussidi cantonali ammontanti a Fr.
183,75 al mese. In pratica, a carico dell'assicurato rimanevano Fr. 51,95 per ognuno di questi due mesi.
Non ottenendo il
pagamento richiesto, la Cassa ha avviato la procedura esecutiva n. __________ sfociata
il 22 aprile 2004 in un attestato di carenza beni. L'importo complessivo dovuto, comprensivo del capitale dovuto, degli
interessi moratori, di varie spese esecutive e delle spese per il precetto
esecutivo, assommava a Fr. 261.- (doc. 4).
B. Con
decisione del 24 maggio 2006 (doc. 7) CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore,
RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro trenta giorni la somma di
Fr. 291.-.
Con decisione su
opposizione del 23 giugno 2006 (doc. A) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata, la quale il 30 giugno 2006
(doc. I) si è rivolta alla Cassa malati respingendo ogni addebito. Trasmesso al
TCA per competenza, questo
scritto, considerato come un ricorso, è stato completato il 13 luglio seguente
(doc. IV). La ricorrente ha quindi evidenziato la sua estraneità ai debiti del
marito trattandosi della di lui copertura assicurativa, di non avere comunque i
mezzi per fare fronte a questi suoi debiti e di essere separata di fatto da
anni.
C. Il
Tribunale ha sottoposto alla ricorrente alcuni quesiti (doc. VI), evasi con l'indicazione della data del matrimonio nel
20 novembre 1998 e di essersi separata di fatto nel 2002 (doc. VII). Richiesta
di migliore precisazione in merito non ha avuto adeguata risposta (XI).
Nella propria risposta
(doc. VIII) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso. Il Tribunale ha
proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà, laddove necessario, in corso
di motivazioni.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della
LAMal.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il
TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti
che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2.,
H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25.
pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce al pagamento solidale della ricorrente di
premi LAMal del marito relativi al 2002. Le decisioni (formale e su
opposizione) sono invece state emanate nel 2006. Pertanto, mentre per quanto
concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA
e le relative modifiche apportate alla LAMal, per la determinazione dell'importo dovuto dall'insorgente vanno invece applicate le norme materiali in vigore fino
al 31 dicembre 2002.
nel merito
3.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10.
per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,
graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
L'art. 90 OAMal
prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se,
nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve
promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).
4.
Nel
caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede
alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 291.-. Questa
somma è composta del credito in capitale di due mensilità di premi sussidiati dovuti
dal marito per maggio e giugno 2002 ([Fr. 235,70 – Fr. 183,75] x 2 mesi) e delle
spese di richiamo (Fr. 35.-).
La restante somma è
relativa alle spese attinenti al precetto esecutivo fatto spiccare nei
confronti del marito ed al conseguente attestato di carenza beni, come pure
degli interessi maturati sul capitale dovuto ed ad altre spese esecutive.
Il calcolo dei premi
formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente.
Quest'ultima non ha nemmeno
messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli interessi
accollati dalla Cassa malati. L’insorgente fa unicamente valere di non avere e
non voler più avere nulla a che fare con i debiti del marito, dei quali si è
già occupata a lungo in passato, rimborsandoli. E ciò a maggior ragione se si
tratta di debiti personali, come i premi di cassa malati. Inoltre, osserva di
non avere comunque i mezzi necessari per far fronte alle richieste della Cassa
malati convenuta.
5.
Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del
tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in
cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993
pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC,
relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2.
Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni
dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l’unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2.
l’affare non consente una dilazione e
l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,
assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se
stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile
dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va
osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento
dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento
della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e
dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione
malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre
considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi
dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota
815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono
insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza
del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha
precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella
necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia
o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione
coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti
della famiglia.
Nella sentenza
federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria
giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione
malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde
solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal
fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia.
Con sentenza del 22
luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia
la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi
indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.
2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione,
l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita
comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")
vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto
necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta
l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF
119.
V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a
solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il
corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.
149).".
6.
Vista
la giurisprudenza che precede, siccome è ininfluente la situazione dei coniugi
al momento della stipulazione del contratto assicurativo (1996), occorre per
contro esaminare soltanto se fra loro v'era comunione domestica nel momento in cui erano dovuti i
premi reclamati dalla Cassa malati (maggio e giugno 2002).
Nel caso concreto, la
ricorrente afferma che l'importo
preteso dalla Cassa malati concerne "prestazioni di cassa malati avute
lui PERSONALMENTE quando già eravamo separati" (doc. IV).
A specifica domanda
del TCA, l'assicurata ha genericamente rilevato che
"ci siamo separati fisicamente circa l'anno 2002", senza tuttavia indicare
il mese esatto. Le ulteriori richieste di questo Tribunale tese a determinare
il momento esatto della separazione coniugale di fatto con il marito debitore
dei premi (doc. X) sono rimaste inevase, sostanzialmente per mancata
collaborazione da parte della ricorrente stessa, la quale si è limitata a
fornire l'indirizzo attuale di
suo marito e ad affermare di non sapere esattamente quando si è separata "fisicamente",
ovvero di fatto, dal coniuge (doc. XI).
Dal canto suo, la
Cassa malati CO 1 ha potuto accertare che dal 1° aprile 2003 al 20 ottobre 2004
il marito dell'insorgente è
stato domiciliato a __________, successivamente a __________ almeno fino al 10
agosto 2005 (doc. 6).
Le verifiche eseguite
dal TCA hanno per contro
accertato che i coniugi in questione si sono sposati il 20 novembre 1995 e,
provenienti da __________, dal 1° dicembre 1996 si sono domiciliati a __________
in Via __________. Il 16 aprile 2004 __________ è partito per __________, in Via
__________, successivamente ha traslocato a __________ e da lì il 1° settembre
2005.
si è trasferito a __________, in Via __________, dove apparentemente
tuttora risiede (doc. XIII).
7.
Giova
qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del
31.
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P.,
U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).
Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;
BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",
Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio generale (art. 8 CC) secondo cui l'onere della
prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova.
Secondo il TFA
(sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie
qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264
consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à
l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
8.
Nella
fattispecie l'istruttoria di causa e gli elementi apportati dall'assicuratore
indicano come, al momento della maturazione dei premi reclamati la signora RI 1
era ancora convivente con il marito, la separazione è intervenuta
successivamente. L’insorgente non ha saputo precisare la data della separazione
(XI) e non portato le prove né di un errato accertamento da parte della Cassa
malati o del Tribunale, né che la separazione coniugale sia avvenuta già nel
corso del 2002. Gli accertamenti svolti presso il Controllo Abitanti della
Città di __________ appaiono chiari: il marito è partito per __________ nel
2004.
Nel termine per presentare ulteriori mezzi di prova (doc. X) e per
prendere posizione in merito ai risultati ottenuti dalla Cassa malati e dal
Tribunale (doc. XIV) RI 1 non ha portato elementi in senso contrario.
Ora, siccome i premi
per i quali il marito della ricorrente è stato escusso concernono i mesi di maggio
e giugno 2002, ovvero un periodo durante il quale fra gli interessati è
possibile affermare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali, che v'era comunione domestica a __________, è quindi indubbio che
siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei
confronti dei debiti LAMal del marito.
Indipendentemente
dalla circostanza che l’assicurata non intenda più occuparsi dei debiti a suo
tempo cagionati dal marito, essa deve invece ugualmente sopperire al mancato
pagamento da parte di quest'ultimo
della somma richiesta dall'assicuratore
malattia. In effetti, le giustificazioni addotte non sono sufficienti per
evitare di doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti
dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Alla luce di tutto quanto esposto, il
ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere
confermata.
La ricorrente va pertanto astretta la
pagamento di CHF 291.-- come alla decisione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster