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Decisione

36.2006.136

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i premi inerenti i mesi di maggio e giugno 2002, pari a Fr. 235,70 al mese

(doc. 3), a cui vanno tuttavia dedotti i sussidi cantonali ammontanti a Fr.

183,75 al mese. In pratica, a carico dell'assicurato rimanevano Fr. 51,95 per ognuno di questi due mesi.

Non ottenendo il

pagamento richiesto, la Cassa ha avviato la procedura esecutiva n. __________ sfociata

il 22 aprile 2004 in un attestato di carenza beni. L'importo complessivo dovuto, comprensivo del capitale dovuto, degli

interessi moratori, di varie spese esecutive e delle spese per il precetto

esecutivo, assommava a Fr. 261.- (doc. 4).

B. Con

decisione del 24 maggio 2006 (doc. 7) CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore,

RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro trenta giorni la somma di

Fr. 291.-.

Con decisione su

opposizione del 23 giugno 2006 (doc. A) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata, la quale il 30 giugno 2006

(doc. I) si è rivolta alla Cassa malati respingendo ogni addebito. Trasmesso al

TCA per competenza, questo

scritto, considerato come un ricorso, è stato completato il 13 luglio seguente

(doc. IV). La ricorrente ha quindi evidenziato la sua estraneità ai debiti del

marito trattandosi della di lui copertura assicurativa, di non avere comunque i

mezzi per fare fronte a questi suoi debiti e di essere separata di fatto da

anni.

C. Il

Tribunale ha sottoposto alla ricorrente alcuni quesiti (doc. VI), evasi con l'indicazione della data del matrimonio nel

20 novembre 1998 e di essersi separata di fatto nel 2002 (doc. VII). Richiesta

di migliore precisazione in merito non ha avuto adeguata risposta (XI).

Nella propria risposta

(doc. VIII) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso. Il Tribunale ha

proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà, laddove necessario, in corso

di motivazioni.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione giudiziaria

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della

LAMal.

Da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve

essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;

DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il

TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti

che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione

amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2.,

H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali

(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.

25.

pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la

decisione impugnata si riferisce al pagamento solidale della ricorrente di

premi LAMal del marito relativi al 2002. Le decisioni (formale e su

opposizione) sono invece state emanate nel 2006. Pertanto, mentre per quanto

concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA

e le relative modifiche apportate alla LAMal, per la determinazione dell'importo dovuto dall'insorgente vanno invece applicate le norme materiali in vigore fino

al 31 dicembre 2002.

nel merito

3.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10.

per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera,

graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

L'art. 90 OAMal

prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se,

nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve

promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).

4.

Nel

caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede

alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 291.-. Questa

somma è composta del credito in capitale di due mensilità di premi sussidiati dovuti

dal marito per maggio e giugno 2002 ([Fr. 235,70 – Fr. 183,75] x 2 mesi) e delle

spese di richiamo (Fr. 35.-).

La restante somma è

relativa alle spese attinenti al precetto esecutivo fatto spiccare nei

confronti del marito ed al conseguente attestato di carenza beni, come pure

degli interessi maturati sul capitale dovuto ed ad altre spese esecutive.

Il calcolo dei premi

formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente.

Quest'ultima non ha nemmeno

messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli interessi

accollati dalla Cassa malati. L’insorgente fa unicamente valere di non avere e

non voler più avere nulla a che fare con i debiti del marito, dei quali si è

già occupata a lungo in passato, rimborsandoli. E ciò a maggior ragione se si

tratta di debiti personali, come i premi di cassa malati. Inoltre, osserva di

non avere comunque i mezzi necessari per far fronte alle richieste della Cassa

malati convenuta.

5.

Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC,

relativo al mantenimento della famiglia,

" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2.

Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni

dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l’unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2.

l’affare non consente una dilazione e

l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia,

assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se

stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile

dai terzi, solidalmente anche l’altro."

A questo proposito, va

osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento

dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento

della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e

dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione

malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi

dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota

815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono

insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza

del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha

precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella

necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia

o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la

copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui

gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché

ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente

rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale

per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione

coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti

della famiglia.

Nella sentenza

federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria

giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione

malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde

solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal

fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia.

Con sentenza del 22

luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.

2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

In quell'occasione,

l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita

comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft")

vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto

necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta

l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF

119.

V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a

solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il

corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è

pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non

anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag.

149).".

6.

Vista

la giurisprudenza che precede, siccome è ininfluente la situazione dei coniugi

al momento della stipulazione del contratto assicurativo (1996), occorre per

contro esaminare soltanto se fra loro v'era comunione domestica nel momento in cui erano dovuti i

premi reclamati dalla Cassa malati (maggio e giugno 2002).

Nel caso concreto, la

ricorrente afferma che l'importo

preteso dalla Cassa malati concerne "prestazioni di cassa malati avute

lui PERSONALMENTE quando già eravamo separati" (doc. IV).

A specifica domanda

del TCA, l'assicurata ha genericamente rilevato che

"ci siamo separati fisicamente circa l'anno 2002", senza tuttavia indicare

il mese esatto. Le ulteriori richieste di questo Tribunale tese a determinare

il momento esatto della separazione coniugale di fatto con il marito debitore

dei premi (doc. X) sono rimaste inevase, sostanzialmente per mancata

collaborazione da parte della ricorrente stessa, la quale si è limitata a

fornire l'indirizzo attuale di

suo marito e ad affermare di non sapere esattamente quando si è separata "fisicamente",

ovvero di fatto, dal coniuge (doc. XI).

Dal canto suo, la

Cassa malati CO 1 ha potuto accertare che dal 1° aprile 2003 al 20 ottobre 2004

il marito dell'insorgente è

stato domiciliato a __________, successivamente a __________ almeno fino al 10

agosto 2005 (doc. 6).

Le verifiche eseguite

dal TCA hanno per contro

accertato che i coniugi in questione si sono sposati il 20 novembre 1995 e,

provenienti da __________, dal 1° dicembre 1996 si sono domiciliati a __________

in Via __________. Il 16 aprile 2004 __________ è partito per __________, in Via

__________, successivamente ha traslocato a __________ e da lì il 1° settembre

2005.

si è trasferito a __________, in Via __________, dove apparentemente

tuttora risiede (doc. XIII).

7.

Giova

qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio

inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del

31.

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P.,

U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;

BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",

Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio generale (art. 8 CC) secondo cui l'onere della

prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova.

Secondo il TFA

(sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie

qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264

consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à

l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

8.

Nella

fattispecie l'istruttoria di causa e gli elementi apportati dall'assicuratore

indicano come, al momento della maturazione dei premi reclamati la signora RI 1

era ancora convivente con il marito, la separazione è intervenuta

successivamente. L’insorgente non ha saputo precisare la data della separazione

(XI) e non portato le prove né di un errato accertamento da parte della Cassa

malati o del Tribunale, né che la separazione coniugale sia avvenuta già nel

corso del 2002. Gli accertamenti svolti presso il Controllo Abitanti della

Città di __________ appaiono chiari: il marito è partito per __________ nel

2004.

Nel termine per presentare ulteriori mezzi di prova (doc. X) e per

prendere posizione in merito ai risultati ottenuti dalla Cassa malati e dal

Tribunale (doc. XIV) RI 1 non ha portato elementi in senso contrario.

Ora, siccome i premi

per i quali il marito della ricorrente è stato escusso concernono i mesi di maggio

e giugno 2002, ovvero un periodo durante il quale fra gli interessati è

possibile affermare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali, che v'era comunione domestica a __________, è quindi indubbio che

siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei

confronti dei debiti LAMal del marito.

Indipendentemente

dalla circostanza che l’assicurata non intenda più occuparsi dei debiti a suo

tempo cagionati dal marito, essa deve invece ugualmente sopperire al mancato

pagamento da parte di quest'ultimo

della somma richiesta dall'assicuratore

malattia. In effetti, le giustificazioni addotte non sono sufficienti per

evitare di doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti

dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Alla luce di tutto quanto esposto, il

ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere

confermata.

La ricorrente va pertanto astretta la

pagamento di CHF 291.-- come alla decisione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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